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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1888 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto “diritti della cittadinanza” vertente: TRA
, nato il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]), Parte_1 residente in Rua Capitao Pedro Tavares, n. 167, ap.to 33, CA (Stato di SA PA in Brasile);
, nata il [...] a [...] in Parte_2 Brasile), residente in Rua Serra da Bragança, n. 1025, ap.to 154, Tatuapé, SA PA (Stato di SA PA in Brasile);
, nata il [...] a [...] Parte_3 PA in Brasile) residente in Alameda Volta Aomundo, n. 194, Granja Vianna, Cotia (Stato di SA PA in Brasile); , nato l'[...] a Controparte_1 SA PA (Stato di SA PA in Brasile) residente in Alameda Volta Aomundo, n. 194, Granja Vianna, Cotia (Stato di SA PA in Brasile); , Parte_4 nata l'[...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]), residente in Alameda Volta Aomundo, n. 194, Granja Vianna, Cotia (Stato di SA PA in Brasile); Pt_3
, nata l'[...] a SA PA (Stato di SA PA in [...])
[...] Parte_5 residente in Alameda Volta Aomundo, n. 194, Granja Vianna, Cotia (Stato di SA PA in Brasile);
, nata l'[...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]), Controparte_2 residente in [...]josé Pedro Luz Netto, n. 334, qd. a4, lote 29, Controparte_3
CA (Stato di SA PA in Brasile), in proprio e anche
[...] congiuntamente a nato il [...] a Controparte_4
SAtos (Stato di SA PA in Brasile), residente in [...], Chacara Ondina, CA (Stato di SA PA in Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonchè rappresentanti legali della figlia minore, con loro convivente, nata il [...] a [...] Controparte_5 SA PA in Brasile); , nato il [...] a [...] Controparte_6 SA PA in Brasile) residente in 83 Robertson St – Fortitude Valley, 4006, unit 224, Quensland (Australia);
, nata il [...] a [...] in Parte_6 Brasile), residente in 83 Robertson St – Fortitude Valley, 4006, unit 224, Quensland (Australia); tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Lorito del Foro di Catania;
- RICORRENTI- E
1 , in persona del p.t., domiciliato per la carica a Controparte_7 CP_8 Roma in Piazza del Viminale 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ( ; Email_1
- RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Conclusioni: all'udienza del 20 gennaio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che Controparte_7 venisse dichiarato lo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti. Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di (di Persona_1 [...]
e ), nato a [...] il [...] che, una volta emigrato Per_2 Persona_3 in Brasile, si sposò a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 13.07.1911 con
[...]
. Egli morì a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 19.12.1964. In allegato Per_4 (all.to n. 2) sono prodotti l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, il certificato integrale di matrimonio e il certificato integrale di morte (con traduzione in italiano e apostille). non fu mai naturalizzato brasiliano giusta certificato negativo Persona_1 di naturalizzazione (tradotto e apostillato all.to n. 3). Dal matrimonio di e è nato a [...] Persona_1 Persona_4 Persona_5 (Stato di SA PA in Brasile) il 20.02.1912, il quale si è sposato a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 21.12.1939 con (dopo sposata prese a CP_9 chiamarsi ). Egli morì a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) Persona_6 il 18.05.1976. In allegato sono prodotti il certificato integrale di nascita, il certificato integrale di matrimonio e il certificato integrale di morte (con traduzione in italiano e apostille all.to n. 4). Dal matrimonio di e è nato a Persona_5 Persona_6 Persona_7 SA PA (Stato di SA PA in Brasile) l'1.1.1941 il quale si è sposato a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) l'1.07.1963 con (dopo sposata Parte_7 prese a chiamarsi . Egli morì a SA PA (Stato di SA PA in Persona_8 Brasile) il 20.04.2010. In allegato sono prodotti il certificato integrale di nascita, il certificato integrale di matrimonio e il certificato integrale di morte (con traduzione in italiano e apostille all.to n. 5). Dal matrimonio di e è nato il ricorrente Persona_7 Persona_8 Pt_1
a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 15.03.1964. Successivamente si è
[...] sposato a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 15.09.1989 con Persona_9
(dopo sposata ha preso a chiamarsi ). In allegato
[...] Persona_10 sono prodotti il certificato integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e apostille all.to n. 6). Dal matrimonio di e è nata la ricorrente Parte_1 Persona_10
a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 09.01.2003. In Parte_2 allegato è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e apostille all.to n. 7).
2 Ancora, dal matrimonio di e è nato il Parte_1 Persona_10 ricorrente a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 22.01.1998. Controparte_6 In allegato è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e apostille all.to n. 8). Dal predetto matrimonio è nata anche la ricorrente a SA PA Parte_6 (Stato di SA PA in Brasile) il 25.10.1990. In allegato (all.to n. 9) è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e apostille). Dal matrimonio di e è nata la ricorrente Persona_7 Persona_8 [...]
a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 10.11.1968 la quale si è Parte_3 sposata a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 02.02.1996 con Parte_8 (dopo sposata ha preso a chiamarsi ). In
[...] Parte_3 allegato (all.to n. 10) sono prodotti il certificato integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e apostille). Dal matrimonio di e è nato Parte_3 Parte_8 il ricorrente a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) Controparte_1
l'11.09.2003. In allegato è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e apostille all.to n. 11). Dal matrimonio di e è nata Parte_3 Parte_8 pure la ricorrente a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) Parte_9 l'11.09.2003. In allegato è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e apostille all.to n. 12). Dal matrimonio di e è nata Parte_3 Parte_8 altresì la ricorrente a SA PA (Stato di SA PA in Parte_4 Brasile) l'11.09.2003. In allegato è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e Apostille all.to n. 13). Sempre dal matrimonio di e è nata la ricorrente Persona_7 Persona_8
a SAto AR (Stato di SA PA in Brasile) il 03.02.1979 la quale Controparte_2 si è sposata a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 15.10.2005 con
[...] (dopo sposata ha preso a chiamarsi Controparte_4 Persona_11
). In allegato sono prodotti il certificato integrale di nascita e il certificato integrale
[...] di matrimonio (con traduzione in italiano e Apostille all.to n. 14). Dal matrimonio di e Persona_11 Controparte_4 è nata la figlia (attualmente) minorenne, nell'interesse della quale il presente ricorso è (anche) proposto, a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il Controparte_5 09.09.2008. In allegato è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e Apostille all.to n 15). Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis deducendo che era cittadino italiano dalla nascita, e, come risulta dal Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione agli atti non si era mai naturalizzato brasiliano, trasmettendo la cittadinanza italiana iure sanguinis a a SA PA Persona_5 (Stato di SA PA in Brasile) il 20.02.1912, come da certificato di nascita, apostillato e tradotto in italiano, da cui la cittadinanza si è trasmessa iure sanguinis ininterrottamente fino ai ricorrenti. Il si costitutiva in giudizio chiedendo la compensazione delle Controparte_7 relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale. Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 20 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
3 2. In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano. Nel caso di specie l'avo è nato a [...], provincia di Crotone, per cui il foro competente è il Tribunale adito. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-Costituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. del 1865). La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata nel decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo. Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo
, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva Persona_1 il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso. In merito al riconoscimento dello status richiesto, vale richiamare la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009 a mente della quale “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”. Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 25317/2022 e 25318/2022 che, sul tema, hanno rinviato alla Corte d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame:
- secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della
4 fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
- l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
- la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, c.c. 1865, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, così trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata: in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è pertanto possibile adire direttamente il tribunale per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Infatti, l'orientamento consolidato Pt_10 dei tribunali di merito reputa i tempi di risposta dei irragionevoli ed in Pt_11 contrasto con l'articolo 3 del d.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Non solo. Considerata la difficoltà stessa di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il - in ragione Pt_10 dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stato bloccato, a monte, lo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili – anche siffatta ipotesi giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
5 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. U, n. 28873/2008). La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione Controparte_7 integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide: 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nato il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]); Parte_1
, nata il [...] a [...] in Parte_2
Brasile);
, nata il [...] a [...] Parte_3
PA in Brasile);
, nato l'[...] a [...] in Controparte_1 Brasile);
nata l'[...] a [...] Parte_4 in Brasile); , nata l'[...] a [...] Parte_9 SA PA in Basile);
, nata il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]); Controparte_2
, nata il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]); Controparte_5
, nato il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]); Controparte_6
, nata il [...] a [...] in Parte_6 Brasile).
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, Controparte_7 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro il 19.2.2025 Il Giudice
Dott. Pietro Caré
6
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1888 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto “diritti della cittadinanza” vertente: TRA
, nato il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]), Parte_1 residente in Rua Capitao Pedro Tavares, n. 167, ap.to 33, CA (Stato di SA PA in Brasile);
, nata il [...] a [...] in Parte_2 Brasile), residente in Rua Serra da Bragança, n. 1025, ap.to 154, Tatuapé, SA PA (Stato di SA PA in Brasile);
, nata il [...] a [...] Parte_3 PA in Brasile) residente in Alameda Volta Aomundo, n. 194, Granja Vianna, Cotia (Stato di SA PA in Brasile); , nato l'[...] a Controparte_1 SA PA (Stato di SA PA in Brasile) residente in Alameda Volta Aomundo, n. 194, Granja Vianna, Cotia (Stato di SA PA in Brasile); , Parte_4 nata l'[...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]), residente in Alameda Volta Aomundo, n. 194, Granja Vianna, Cotia (Stato di SA PA in Brasile); Pt_3
, nata l'[...] a SA PA (Stato di SA PA in [...])
[...] Parte_5 residente in Alameda Volta Aomundo, n. 194, Granja Vianna, Cotia (Stato di SA PA in Brasile);
, nata l'[...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]), Controparte_2 residente in [...]josé Pedro Luz Netto, n. 334, qd. a4, lote 29, Controparte_3
CA (Stato di SA PA in Brasile), in proprio e anche
[...] congiuntamente a nato il [...] a Controparte_4
SAtos (Stato di SA PA in Brasile), residente in [...], Chacara Ondina, CA (Stato di SA PA in Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonchè rappresentanti legali della figlia minore, con loro convivente, nata il [...] a [...] Controparte_5 SA PA in Brasile); , nato il [...] a [...] Controparte_6 SA PA in Brasile) residente in 83 Robertson St – Fortitude Valley, 4006, unit 224, Quensland (Australia);
, nata il [...] a [...] in Parte_6 Brasile), residente in 83 Robertson St – Fortitude Valley, 4006, unit 224, Quensland (Australia); tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Lorito del Foro di Catania;
- RICORRENTI- E
1 , in persona del p.t., domiciliato per la carica a Controparte_7 CP_8 Roma in Piazza del Viminale 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ( ; Email_1
- RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Conclusioni: all'udienza del 20 gennaio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che Controparte_7 venisse dichiarato lo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti. Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di (di Persona_1 [...]
e ), nato a [...] il [...] che, una volta emigrato Per_2 Persona_3 in Brasile, si sposò a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 13.07.1911 con
[...]
. Egli morì a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 19.12.1964. In allegato Per_4 (all.to n. 2) sono prodotti l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, il certificato integrale di matrimonio e il certificato integrale di morte (con traduzione in italiano e apostille). non fu mai naturalizzato brasiliano giusta certificato negativo Persona_1 di naturalizzazione (tradotto e apostillato all.to n. 3). Dal matrimonio di e è nato a [...] Persona_1 Persona_4 Persona_5 (Stato di SA PA in Brasile) il 20.02.1912, il quale si è sposato a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 21.12.1939 con (dopo sposata prese a CP_9 chiamarsi ). Egli morì a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) Persona_6 il 18.05.1976. In allegato sono prodotti il certificato integrale di nascita, il certificato integrale di matrimonio e il certificato integrale di morte (con traduzione in italiano e apostille all.to n. 4). Dal matrimonio di e è nato a Persona_5 Persona_6 Persona_7 SA PA (Stato di SA PA in Brasile) l'1.1.1941 il quale si è sposato a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) l'1.07.1963 con (dopo sposata Parte_7 prese a chiamarsi . Egli morì a SA PA (Stato di SA PA in Persona_8 Brasile) il 20.04.2010. In allegato sono prodotti il certificato integrale di nascita, il certificato integrale di matrimonio e il certificato integrale di morte (con traduzione in italiano e apostille all.to n. 5). Dal matrimonio di e è nato il ricorrente Persona_7 Persona_8 Pt_1
a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 15.03.1964. Successivamente si è
[...] sposato a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 15.09.1989 con Persona_9
(dopo sposata ha preso a chiamarsi ). In allegato
[...] Persona_10 sono prodotti il certificato integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e apostille all.to n. 6). Dal matrimonio di e è nata la ricorrente Parte_1 Persona_10
a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 09.01.2003. In Parte_2 allegato è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e apostille all.to n. 7).
2 Ancora, dal matrimonio di e è nato il Parte_1 Persona_10 ricorrente a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 22.01.1998. Controparte_6 In allegato è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e apostille all.to n. 8). Dal predetto matrimonio è nata anche la ricorrente a SA PA Parte_6 (Stato di SA PA in Brasile) il 25.10.1990. In allegato (all.to n. 9) è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e apostille). Dal matrimonio di e è nata la ricorrente Persona_7 Persona_8 [...]
a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 10.11.1968 la quale si è Parte_3 sposata a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 02.02.1996 con Parte_8 (dopo sposata ha preso a chiamarsi ). In
[...] Parte_3 allegato (all.to n. 10) sono prodotti il certificato integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in italiano e apostille). Dal matrimonio di e è nato Parte_3 Parte_8 il ricorrente a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) Controparte_1
l'11.09.2003. In allegato è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e apostille all.to n. 11). Dal matrimonio di e è nata Parte_3 Parte_8 pure la ricorrente a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) Parte_9 l'11.09.2003. In allegato è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e apostille all.to n. 12). Dal matrimonio di e è nata Parte_3 Parte_8 altresì la ricorrente a SA PA (Stato di SA PA in Parte_4 Brasile) l'11.09.2003. In allegato è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e Apostille all.to n. 13). Sempre dal matrimonio di e è nata la ricorrente Persona_7 Persona_8
a SAto AR (Stato di SA PA in Brasile) il 03.02.1979 la quale Controparte_2 si è sposata a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il 15.10.2005 con
[...] (dopo sposata ha preso a chiamarsi Controparte_4 Persona_11
). In allegato sono prodotti il certificato integrale di nascita e il certificato integrale
[...] di matrimonio (con traduzione in italiano e Apostille all.to n. 14). Dal matrimonio di e Persona_11 Controparte_4 è nata la figlia (attualmente) minorenne, nell'interesse della quale il presente ricorso è (anche) proposto, a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il Controparte_5 09.09.2008. In allegato è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e Apostille all.to n 15). Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis deducendo che era cittadino italiano dalla nascita, e, come risulta dal Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione agli atti non si era mai naturalizzato brasiliano, trasmettendo la cittadinanza italiana iure sanguinis a a SA PA Persona_5 (Stato di SA PA in Brasile) il 20.02.1912, come da certificato di nascita, apostillato e tradotto in italiano, da cui la cittadinanza si è trasmessa iure sanguinis ininterrottamente fino ai ricorrenti. Il si costitutiva in giudizio chiedendo la compensazione delle Controparte_7 relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale. Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 20 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
3 2. In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano. Nel caso di specie l'avo è nato a [...], provincia di Crotone, per cui il foro competente è il Tribunale adito. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-Costituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. del 1865). La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata nel decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo. Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo
, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva Persona_1 il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso. In merito al riconoscimento dello status richiesto, vale richiamare la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009 a mente della quale “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”. Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 25317/2022 e 25318/2022 che, sul tema, hanno rinviato alla Corte d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame:
- secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della
4 fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
- l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
- la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, c.c. 1865, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, così trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata: in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è pertanto possibile adire direttamente il tribunale per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Infatti, l'orientamento consolidato Pt_10 dei tribunali di merito reputa i tempi di risposta dei irragionevoli ed in Pt_11 contrasto con l'articolo 3 del d.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Non solo. Considerata la difficoltà stessa di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il - in ragione Pt_10 dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stato bloccato, a monte, lo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili – anche siffatta ipotesi giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
5 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. U, n. 28873/2008). La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione Controparte_7 integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide: 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nato il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]); Parte_1
, nata il [...] a [...] in Parte_2
Brasile);
, nata il [...] a [...] Parte_3
PA in Brasile);
, nato l'[...] a [...] in Controparte_1 Brasile);
nata l'[...] a [...] Parte_4 in Brasile); , nata l'[...] a [...] Parte_9 SA PA in Basile);
, nata il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]); Controparte_2
, nata il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]); Controparte_5
, nato il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]); Controparte_6
, nata il [...] a [...] in Parte_6 Brasile).
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, Controparte_7 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro il 19.2.2025 Il Giudice
Dott. Pietro Caré
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