Ordinanza cautelare 17 novembre 2022
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/10/2025, n. 7709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7709 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07709/2025REG.PROV.COLL.
N. 07991/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7991 del 2022, proposto da IO GI, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Scaramuzzino, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Cirò, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio digitale p.e.c. registri di giustizia
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sede di Catanzaro (sezione seconda) n. 311/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cirò;
Vista l’ordinanza cautelare della II sezione del 17 novembre 2022, n. 5402;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 1° ottobre 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sulle note di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante indicato in intestazione ha impugnato nella presente sede giurisdizionale l’ordinanza di demolizione emessa nei suoi confronti dal Comune di Cirò in relazione all’immobile sito in via Volta, da egli realizzato senza titolo edilizio (ordinanza del 21 settembre 2021, n. 254).
Respinto il ricorso in primo grado, con la sentenza dell’adito Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sede di Catanzaro i cui estremi sono indicati in intestazione, l’originario ricorrente ha quindi proposto appello.
Si è costituita in resistenza l’amministrazione comunale autrice dell’atto impugnato.
Con memoria depositata il 27 settembre 2025 l’originario ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’appello e ha chiesto che sia pronunciato in conformità, con compensazione delle spese.
Con nota di passaggio in decisione del 28 settembre 2025 il Comune di Cirò ha preso atto della rinuncia all’appello e vi ha prestato adesione.
DIRITTO
In conformità alla dichiarazione di rinuncia, sulla quale non vi è opposizione di controparte, il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.; in ragione del sostanziale accordo raggiunto dalle parti in punto spese può essere disposta la compensazione, in deroga all’art. 84, comma 2, cod. proc. amm.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IO Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO