Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott. Francesco Crisafulli Presidente
dott. Francesco Frettoni Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod.
proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22959/2024 del Ruolo Generale e promossa da
), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
Albania, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Liegi n. 49, presso lo studio degli Avv.ti Sara Di Veroli e Romelda Prence, dai quali è
rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistenti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…l'On. Tribunale adito Voglia: annullare il Decreto Cat. A 11/2024,
Prot. nr. 158/2024 emesso dal Questore della Provincia di Latina in
data 27.03.2024 e notificato il 27.05.2024 al Sig. Parte_1
accertare e dichiarare l'illegittimità del suddetto provvedimento con il
pagina 1
conseguentemente dichiararsi riconosciuta la protezione speciale ai
sensi dell'art. 19 commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione in
favore del Sig. e il rilascio di un permesso di soggiorno Parte_1
biennale rinnovabile e convertibile in lavoro […] con vittoria di spese';
Per parte resistente:
'…piaccia al Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, rigettare l'avverso ricorso […] con vittoria di spese, competenze e onorari';
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione avverso il Parte_1
'…Decreto Cat. A 11/2024, Prot. nr. 158/2024 emesso dal Questore
della Provincia di Latina in data 27.03.2024 e notificato il
27.05.2024'. Premette il ricorrente che '…presentava in data
01.03.2023, presso l'Ufficio Immigrazione di Fondi, […] richiesta di
protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 del D. Lgs. 286 del 1998,
pratica n. 23LT003436, al Questore della Provincia di;
[che] CP_2
successivamente, in data 27.05.2024, per il tramite [dell']Avvocato,
presso il suddetto Ufficio Immigrazione della Polizia di Fondi, gli
veniva notificato il Decreto Cat. A 11/2024, Prot. nr. 158/2024,
emesso dal Questore della Provincia di Latina in data 27.03.2024,
con il quale si dichiarava che “l'istanza volta alla richiesta del titolo di soggiorno “protezione speciale” di nato il [...] in [...]
Albanese per i motivi in preambolo meglio specificati è rifiutata”'.
pagina 2 Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui non risulta tradotto né nella lingua conosciuta dal medesimo, né in una delle lingue veicolari e laddove la Questura e, prima ancora, la
Commissione Territoriale non hanno idoneamente considerato che lo stesso '…vive in Italia dal 2019 e ha radicato qui il centro dei suoi affetti ed interessi'.
Si sono costituiti il e la Questura di Controparte_1 CP_2
contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente osservarsi come legittimato a contraddire all'azione proposta dal ricorrente debba considerarsi unicamente il
. Ed invero, la Questura di , in quanto Controparte_1 CP_2
mera articolazione interna del , non presenta una CP_1
soggettività autonoma atta a permetterle la partecipazione al giudizio.
Ancora in via preliminare, occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del , il quale non ha al riguardo Controparte_1
sollevato alcuna eccezione.
Sempre in limine litis, va osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di pagina 3 soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Così intesa l'azione, occorre infine rammentare che il rimedio giurisdizionale esperito non costituisce un'impugnazione in senso tecnico del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa,
ma ha ad oggetto il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dall'Amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda di protezione proposta. Deve escludersi di converso che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.
Ciò posto, venendo al merito, osserva il Tribunale come le allegazioni contenute negli scritti difensivi e la documentazione depositata in atti conducano a ritenere che sussistono i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata dello straniero e pagina 4 riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs
25 luglio 1998 n. 286.
Sulla premessa che l'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n.
286 trova qui applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 6
maggio 2023 n. 50, in ragione della disciplina intertemporale di cui all'art. 7, va rammentato in punto di diritto come la norma, nel sancire il divieto di respingimento ed espulsione '…di una persona
verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata […], a meno che esso sia
necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica', permetta una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n.
57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle pagina 5 comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, arrivato in Italia nel 2019,
circostanza desumibile dagli scritti difensivi di parte ricorrente e non contestata dall'Amministrazione convenuta, risulta che si sia integrato sul territorio, in particolare sul piano lavorativo. Emerge,
invero, dalla documentazione depositata in atti che l'istante ha iniziato a lavorare con la mansione di idraulico a far data dal 1
agosto 2023 mediante un contratto a tempo indeterminato (cfr.
contratto di lavoro, C.U.D. 2023 e buste paga 2023 e 2024,
documenti presenti nel fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque, dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5
maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo pagina 6 la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
Considerato che la decisione si è fondata anche su documenti in parte sopravvenuti al procedimento amministrativo, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del permesso di Parte_1
soggiorno di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs.
n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre
2024.
il Presidente
dott. Francesco Crisafulli
pagina 7