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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5559 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13838/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Agostino SO e RO Pollarà;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 19/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 30 settembre 2024 ha chiesto che Parte_1 [...]
venga condannata al pagamento di € 6.546,33 a titolo di TFR Controparte_1
maturato in relazione al lavoro svolto alle sue dipendenze dal 4 maggio 2020 all'8 giugno
2023. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha prodotto la Certificazione Unica ed allegato l'inadempimento della datrice di lavoro (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, cosicché Controparte_1
ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, il ricorso può trovare immediatamente accoglimento perché il credito azionato risulta dalla Certificazione Unica e la debitrice, rimanendo contumace, non ha dimostrato alcun fatto estintivo o modificativo della sua obbligazione.
Pertanto, va condannata al pagamento in favore del Controparte_1
della somma di € 6.546,33, oltre accessori nella misura legalmente dovuta dalla Pt_1
cessazione del rapporto fino al saldo.
Allo stesso tempo la convenuta va condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c., altresì, al rimborso delle spese giudiziali della , che si liquidano come in dispositivo CP_2
secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui visto il contenuto sforzo difensivo richiesto dalla causa). Dette spese, infine, vanno distratte in favore dei procuratori del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia di Controparte_1
condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 6.546,33, oltre accessori nella misura legalmente dovuta dalla cessazione dei rapporti fino al saldo;
condanna al pagamento in favore degli avv.ti Agostino Controparte_1
SO e RO Pollarà, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di
, delle spese giudiziali di quest'ultimo, che liquida in € 1.689,00 per Parte_1
compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB LT
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13838/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Agostino SO e RO Pollarà;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 19/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 30 settembre 2024 ha chiesto che Parte_1 [...]
venga condannata al pagamento di € 6.546,33 a titolo di TFR Controparte_1
maturato in relazione al lavoro svolto alle sue dipendenze dal 4 maggio 2020 all'8 giugno
2023. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha prodotto la Certificazione Unica ed allegato l'inadempimento della datrice di lavoro (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, cosicché Controparte_1
ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, il ricorso può trovare immediatamente accoglimento perché il credito azionato risulta dalla Certificazione Unica e la debitrice, rimanendo contumace, non ha dimostrato alcun fatto estintivo o modificativo della sua obbligazione.
Pertanto, va condannata al pagamento in favore del Controparte_1
della somma di € 6.546,33, oltre accessori nella misura legalmente dovuta dalla Pt_1
cessazione del rapporto fino al saldo.
Allo stesso tempo la convenuta va condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c., altresì, al rimborso delle spese giudiziali della , che si liquidano come in dispositivo CP_2
secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui visto il contenuto sforzo difensivo richiesto dalla causa). Dette spese, infine, vanno distratte in favore dei procuratori del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nella contumacia di Controparte_1
condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 6.546,33, oltre accessori nella misura legalmente dovuta dalla cessazione dei rapporti fino al saldo;
condanna al pagamento in favore degli avv.ti Agostino Controparte_1
SO e RO Pollarà, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di
, delle spese giudiziali di quest'ultimo, che liquida in € 1.689,00 per Parte_1
compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB LT
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