Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 748 / 2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g. 748 / 2024
Oggi 25 giugno 2025, alle ore 10:02 innanzi al Giudice, dott.ssa Chiara Martello, assistita dal dott.
Luca Facelli, addetto all'Ufficio del Processo, è presente per parte ricorrente l'Avv. Anna Brizzi per delega dell'Avv. Emanuele Di Caro.
Per parte convenuta nessuno è comparso.
Il G.I. invita parte attrice a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv. Brizzi precisa le conclusioni richiamando quelle formulate nel ricorso introduttivo, evidenziando che la documentazione prodotta attesta le prestazioni svolte dall'Avv. Berrino in favore del convenuto innanzi al Tribunale di Genova, con conseguente fondatezza della domanda proposta.
Il Giudice
Preliminarmente, vista la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza nei confronti del convenuto, non costituitosi, dichiara la contumacia di
; Controparte_1 sulle domande proposte si riserva di provvedere in prosieguo di udienza.
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Il giudice, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 748 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente,
TRA
BERRINO AVV. GIOACHINO (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Bra C.F._1
(Cn), via Serra n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Di Caro (pec:
), dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in Email_1 atti;
- RICORRENTE -
E
(C.F: , residente in [...] C.F._2
Negrelli n. 27;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: liquidazione compensi professionali.
Conclusioni: Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 2 aprile 2024, e regolarmente notificato alla controparte – unitamente al decreto di fissazione di prima udienza – a mezzo del servizio postale in data 19 aprile 2024, ha chiesto condannarsi al pagamento, in Controparte_1 proprio favore, della somma di euro 2.093,00 (già comprensiva di spese generali, Iva e c.p.a.), oltre accessori del credito, a titolo di compensi professionali per l'attività espletata, quale difensore d'ufficio del convenuto nel procedimento penale R.G. Trib. di Genova n. 4328/2020, conclusosi con
2 sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di esito positivo del procedimento di messa alla prova.
Nonostante regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, effettuata a mezzo del servizio postale e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 19 aprile 2024, il convenuto non si
è costituito in giudizio;
pertanto, all'udienza del 25 giugno 2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
In rito va precisato che il presente procedimento risulta stato correttamente instaurato nelle forme del procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. e ss., atteso che, come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la disciplina di cui all'art. 14 D
Lgs. n. 150/2011 si applica soltanto in relazione ai compensi per attività professionale giudiziale civile (ossia quelle previste dall'art. 28, L. n. 794/1942) con esclusione, pertanto, di quelli per attività stragiudiziale, ovvero resa nell'ambito di giudizi penali, amministrativi, ovvero dinanzi a giudici speciali (cfr. Cass. Sez. Un. 16/10/2018, n. 25938).
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, in tema di responsabilità contrattuale, in base al combinato disposto degli artt. 1218 e
2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
Tale regola probatoria dev'essere, in specie, bilanciata con la circostanza della mancata costituzione in giudizio del convenuto, posto che la contumacia integra un comportamento neutrale al quale non può attribuirsi alcuna valenza non contestativa dei fatti allegati dalla controparte (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 461/2015; Cass. civ. n. 24885/2014; Cass. civ. n. 14623/2009).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha fornito prova adeguata dell'an debeatur, dimostrando di essere stato nominato difensore d'ufficio di (v. sentenza del Tribunale Controparte_1 di Genova n. 4684/2021 del 12 novembre 2021 sub doc. 1, dalla quale è dato evincersi che l'Avv.
Berrino era stato nominato in data 15 ottobre 2019) e di aver concretamente esercitato la propria attività professionale nel corso del procedimento penale instaurato nei confronti del convenuto all'udienza del 12 novembre 2021 nel corso della quale era stata emessa la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione di parte ricorrente).
Con riferimento al quantum debeatur, vale il disposto dell'art. 2233, co. 1, c.c., secondo cui le fonti utilizzabili per determinare il compenso dovuto al professionista per la sua prestazione sono, in ordine gerarchico (ex multis, Cass. civ. 9 ottobre 1998, n. 10064): la pattuizione fra le parti, le tariffe
3 professionali, gli usi, il giudice.
Per quanto, infatti, la parcella dell'avvocato costituisca una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità in ragione dell'iscrizione all'albo, deve nondimeno rilevarsi che laddove, come in specie, non vi sia in atti prova di un preventivo accordo scritto tra le parti in ordine al compenso, questo dev'essere determinato dal Giudice – tenuto conto della natura e complessità della causa nonché del pregio dell'opera prestata – sulla base delle tariffe professionali vigenti al momento in cui le prestazioni sono state svolte ed esaurite, ossia, nel caso di specie, utilizzando come parametri per l'attività difensiva svolta il D.M. 55/2014 (entrato in vigore il 3.4.2014).
È necessaria, pertanto, una previa valutazione non solo quantitativa, ma altresì qualitativa dell'impegno profuso nella difesa tecnica, valutazione che non può prescindere dall'analisi degli atti prodotti.
Ebbene, alla luce dell'attività documentata, deve ritenersi che la pretesa avanzata dall' Avv. Berrino sia fondata solo in parte.
In particolare, dall'esame dell'avviso di parcella prodotto sub doc. 3, emerge che il ricorrente sostanzialmente chiede liquidarsi, per l'attività professionale prestata, l'importo di euro 1.470,00
(comprensive dell'importo di euro 270,00 per n. 3 trasferte a Genova) - oltre spese generali (euro
180,00), c.p.a. (euro 66,00) ed IVA (euro 377,52) – corrispondente ai parametri ministeriali ex D.M.
55/2014 (aggiornati al D.M. n. 37/2018) vigenti ratione temporis, con riferimento ai valori minimi previsti, nei procedimenti penali davanti al Tribunale monocratico, per le fasi di studio (euro
225,00), introduttiva (euro 300,000) e decisionale (euro 675,00).
Di queste, tuttavia, non risulta la dimostrazione degli esborsi sostenuti per le tre trasferte a Genova
(euro 270,00), che, pertanto, non è dovuta e va, conseguentemente, decurtata dall'importo complessivo richiesto.
Appare, invece, congrua la liquidazione dei valori minimi per le ulteriori fasi.
Sicché, tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che possa liquidarsi in favore del ricorrente, a titolo di compenso professionale, unicamente il minore importo di euro 1.200,00 (oltre spese generali, CPA e IVA come per legge).
Trattandosi di debito di valuta (cfr. ex multis, Cass. civ., ord. n. 20547/2019; v. anche, di recente,
Cass. civ.,n. 24973/2022), su tale somma saranno ulteriormente dovuti gli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1 c.c. per il periodo dal 13 ottobre 2022 (data di ricezione del primo atto di messa in mora: v. doc. n. 4 produzione di parte ricorrente, essendosi perfezionata la notifica per compiuta giacenza, 10 giorni dopo l'immissione in cassetta dell'avviso) al 18 aprile 2024 ed al
4 tasso previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c. dal 19 aprile 2024 (data di perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio) fino all'effettivo soddisfo.
Per quanto concerne, infine, le spese del presente giudizio, esse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in assenza di nota specifica) ai sensi del D.M. 55/2014, come in dispositivo, in base al valore della domanda, con esclusione della fase istruttoria e con applicazione dei valori minimi (in ragione della modesta attività svolta, dell'importo oggetto del giudizio e della sua non particolare complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede:
1) liquida in favore dell'Avv. Gioachino Berrino la somma complessiva di euro 1.200,00, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, a titolo di compensi professionali;
2) condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Gioachino Controparte_1
Berrino, della somma di euro 1.200,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, nonché al pagamento degli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1 dal 13 ottobre 2022 al 18 aprile 2024 ed al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c. dal 19 aprile 2024 fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna a rimborsare in favore del ricorrente le spese del Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 135,00 per esborsi ed euro 852,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge.
Cuneo, 25 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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