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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 208/25 Registro generale Appello Lavoro n. 646/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU PRESIDENTE Dott. Giovanni CASELLA CONSIGLIERE REL. Dott. Andrea ONESTI GIUDICE AUSILIARIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 391/2024 del Tribunale di Monza, est. Dott.ssa Lojacono, discussa all'udienza collegiale del 6 marzo 2025 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Carlo Lillo e dall'Avv. Stabilito, Parte_1
Bianco Roberta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Vimercate, Via Torri Bianche, n. 1 (Torre Sequoia)
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Strusani e Alberto Dallagrassa, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cernusco sul Naviglio, via Turati, n. 8
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carla Dehò e Barbara Masserelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, sito in Monza, Viale Libertà, n. 11
APPELLATE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“a) Accertare e dichiarare che la esercitava solo potere amministrativo e non anche direttivo/gestionale nei CP_1 confronti del sig. ; Parte_1 b) Accertare e dichiarare che tra la e la intercorreva un appalto fittizio/non genuino;
CP_1 Controparte_2 c) Accertare e dichiarare l'esistenza di somministrazione irregolare di manodopera;
[1] d) Accertare e dichiarare che il sig. veniva inquadrato a un livello di inquadramento errato in virtù del CCN Parte_1 e) Condannare le società C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante, sig. , CP_1 P.IVA_1 CP_3 con sede legale in 20864 - Agrate Brianza (MB), Via Socrate 2/D, e , C.F./P.IVA Controparte_2
, in persona del liquidatore, sig. in solido fra loro, al pagamento in favore del sig. P.IVA_2 Parte_2 [...] di euro 5.311,53 a titolo di differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento contrattuale = oltre interessi e Pt_1 rivalutazione come per legge sino al saldo effettivo;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15% iva e cpa come per legge.”
PER PEZZATO: Pt_
“Nel merito ed in via principale: respingere le domande formulate dal sig. in appello e per l'effetto confermare la sentenza n.391/2024 pubbl. il 16.05.2024 del Tribunale di Monza – sezione lavoro – Giudice Dottoressa Claudia Lojacono, notificata il 17.5.2024. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello riconoscesse fondata anche solo in parte la pretesa del Pt_ signor nei confronti della accertare e dichiarare che la società sia obbligata a CP_1 Controparte_2 tenere indenne e quindi manlevare la da ogni conseguenza pregiudizievole che trovi causa nelle domande CP_1 formulate dall'appellante. In ogni caso: con vittoria di spese, e compensi professionali di causa da distrarsi in favore dell'antistatario difensore e sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione”.
PER : Controparte_2
“Nel merito: Rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado (sentenza n. 391/2024 pubblicata il 16.5.2024). In ogni caso Con vittoria di compensi e spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 391/2024 il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro (dott.ssa Lojacono), ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal sig. , ex Parte_1 dipendente della e diretto a vedersi riconoscere il Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla società CP_1
in qualità di committente, nonché l'accertamento della somministrazione
[...] irregolare di manodopera e appalto fittizio con la Il sig. ha Controparte_2 Pt_1 domandato, altresì, le differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento contrattuale, richiedendo preliminarmente la verifica dell'applicazione sbagliata del CCNL di riferimento. A sostegno del proprio ricorso, il sig. ha esposto di esser stato assunto dalla Pt_1
il 01.06.2018 con contratto a tempo indeterminato, full- Controparte_2 time, con qualifica di operaio addetto alla pulizia CCNL per i dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore dei servizi Confazienda. Ha sostenuto che il contratto applicato, del 2012, era errato, poiché nel 2017 era stato rinnovato e sostituito dal CCNL Servizi Anpit-Cisal, con conseguenti differenze rispetto alla retribuzione e alla divisione dei livelli. In particolare, la divisione dei livelli nel CCNL del 2012 era numerica (livelli da 1 a 8) e in quello del 2017 alfa numerica (livelli da A1 a D2) e con declaratorie e divisioni delle mansioni nei vari livelli differenti. Ha, pertanto, sostenuto che non era più adeguato il livello a lui riconosciuto e che la paga oraria era inferiore. Ha, altresì, esposto di non aver prestato la propria attività lavorativa per la , bensì, sin dal Controparte_2 primo giorno di assunzione, di esser stato impiegato alle dipendenze della CP_1
Infatti, possedeva il tesserino di ingresso di quest'ultima e ne compilava i
[...] registri presenze. Ha lamentato il fatto che non fosse Controparte_2 un'agenzia di somministrazione regolarmente autorizzata dal Ministero. Ha sostenuto che, anche se fosse stato stipulato un contratto di appalto per i servizi
[2] di pulizia, questo sarebbe stato non genuino ai sensi dell'art. 1655 c.c. Ha esposto che non svolgeva attività di mera pulizia dei locali presso la CP_1 ma si occupava della manutenzione e della pulizia dei macchinari della stessa e degli stampi;
pertanto, le sue mansioni afferivano ad un maggior livello contrattuale ed in particolare il livello D1 CCNL servizi Anpit-Cisal. Non prendeva ordini dalla ma dalla che era il suo reale datore di Controparte_2 CP_1 lavoro, ed era quest'ultima a dargli le direttive relative al lavoro da svolgere quotidianamente, nonché a determinare gli orari di lavoro, ferie e permessi dello stesso. Dava conto del proprio lavoro direttamente alla ed era stabilmente CP_1 inserito nell'organizzazione aziendale, lavorando con i mezzi e gli strumenti di quest'ultima. Ha sostenuto che la si occupava solo delle Controparte_2 pratiche amministrative. Ha, da ultimo, esposto che il 14.11.18 aveva subito un infortunio e che, successivamente, aveva proseguito regolarmente il proprio rapporto di lavoro con la sino a quando non era stato licenziato dalla CP_1
con lettera del 02.11.2020 per giustificato motivo Controparte_2 oggettivo. La , ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto delle Controparte_2 domande attoree. La oltre a richiedere il rigetto del ricorso avversario, ha avanzato in CP_1 via subordinata domanda di manleva contro la Controparte_2
Il Tribunale ha rigettato la domanda volta al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e la Pt_1 CP_1
Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di interposizione illecita di manodopera, ha premesso che affinché vi sia appalto genuino, è necessario che sia accertata la reale qualità di imprenditore dell'appaltatore alla luce della organizzazione dei mezzi di produzione e della assunzione del rischio di impresa. Nel caso di specie, ha osservato il primo giudice, sussisterebbe una ipotesi di appalto ad alta intensità di manodopera (cd. “labour intensive”), e, pertanto, non sarebbe rilevante la circostanza, richiamata dal sig. che i Pt_1 lavoratori utilizzassero strumenti della . Risulterebbe inoltre che alla CP_1 era stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da CP_2 conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro. Ha osservato, infatti, che “nel contratto si legge, infatti, che i servizi prestati avevano un oggetto ben preciso, vale a dire “sgrassaggio pulizia e verniciatura delle parti meccaniche, movimentazione interna merci con ausili manuali, sistemazione riordino pulizia in officina, facchinaggio pulizia civile”. In particolare, il ricorrente si occupava, come emerso dalle prove, di sgrassaggio e pulizia delle parti meccaniche. La , poi, era senza dubbio un imprenditore e come tale si era assunta il CP_2 rischio della gestione, vale a dire il rischio di non coprire i costi di lavoro con il corrispettivo dell'appalto”. Peraltro, la si era assunta anche il rischio per la CP_2 malattia e gli infortuni ed era l'unica obbligata e responsabile per l'adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori, quali il pagamento delle retribuzioni e contributi. Infine, non sarebbe emerso, nel caso di specie, che il potere direttivo e
[3] organizzativo fosse interamente affidato alla o, comunque, che i lavoratori CP_1 della fossero assoggettati al potere direttivo e di controllo di questa. Il sig. CP_2 non avrebbe, infatti, fornito prova circa la deduzione secondo cui era la Pt_1
a determinare gli orari di lavoro e a concedere ferie e permessi. Sul punto,
CP_1 il giudice di prime cure ha rilevato che il messaggio whatsapp prodotto non potrebbe costituire prova sufficiente in quanto isolato e in quanto la
CP_1 intendeva solo chiedere al ricorrente come stesse, e quest'ultimo aveva colto l'occasione per comunicare la propria assenza in ragione dello sciopero dei mezzi. Di contro, dal doc. 8 della si desumerebbe che era stato il sig.
CP_1 CP_4 della ad avvisare quest'ultimo del fatto che il lavoratore sarebbe stato CP_2 assente. Fisiologico sarebbe invece il coordinamento operato dalla
CP_1 all'interno dell'azienda, alla luce del fatto che diversi lavoratori prestavano la propria attività e non solo i dipendenti delle Inoltre, non risulterebbe CP_2 provata la circostanza che fosse la a definire gli orari di lavoro del sig.
CP_1
Sul punto ha osservato che: -tali orari erano osservati da tutti i dipendenti;
- Pt_1 la compilazione del registro presenze era necessaria affinché a fine mese la CP_2 potesse redigere le fatture relative all'appalto. Per la stessa ragione sarebbe normale che il ricorrente fosse in possesso del badge della . Priva di rilevanza, inoltre, la circostanza che la si CP_1 CP_1 fosse informata delle condizioni di salute del sig. dopo l'infortunio. Pt_1
Quanto alle domande avanzate in via subordinata contro Controparte_5 il primo giudice ha preliminarmente affermato che nel caso di specie doveva essere applicato il contratto dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore dei servizi Confazienda del 2017, alla luce del fatto che il CCNL del 2012 non era più in vigore all'epoca dell'assunzione del sig. , Parte_3 quest'ultima, non contestata dalla Ciò premesso, quanto al corretto CP_2 inquadramento da rideterminarsi alla luce della suddivisione del CCNL del 2017, il primo giudice non ha accolto la prospettazione attorea secondo cui al sig. Pt_1 doveva essere applicato il livello D1 il quale prevede:
“- Primo Alinea
- Impiegato d'Ordine Elevato. Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità previste alla riga 7 della Tabella A/4 dell'art. 190 del presente CCNL, con specifica collaborazione e con autonomia esecutiva, svolge lavori che richiedono competenze, acquisite anche mediante esperienza nel settore in cui opera, e garantisce l'effettuazione corretta dei compiti e delle opere di competenza. Risponde al Capo Ufficio, o Capo Servizio, o al Coordinatore o ad altro Lavoratore inquadrato a livello superiore.” Di contro, all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale, il Tribunale ha ritenuto corretta la tesi sostenuta dalla società resistente secondo cui il livello da applicarsi era il D”, il quale prevede: “DECLARATORIA Impiegato/Operatore Livello D2
- Primo Alinea
[4] - Impiegato d'Ordine. Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia Operativa, Competenze e Responsabilità previste alla riga 8 della Tabella A/4 dell'art. 190 del presente CCNL, svolge con specifica collaborazione mansioni d'ordine ed esecutive, anche articolate su più esemplificazioni professionalmente omogenee di pari livello. Opera anche con l'uso di normali attrezzature, documenti (schede, registri ecc.) e/o apparecchi (PC, telefoni, palmari ecc.). È in possesso di formazione specifica e/o modesta esperienza pratica. Risponde al proprio Supervisore.” Il teste le cui dichiarazioni, ad avviso del Tribunale, dovrebbero Tes_1 ritenersi attendibili, a differenza di quelle del teste (atteso che quest'ultimo Tes_2 ha promosso una causa con oggetto analogo contro le resistenti), avrebbe riferito che il ricorrente si occupava della pulizia dei pezzi che provenivano dalla esterna, escludendo che allo stesso fosse assegnata anche la Parte_4 manutenzione dei macchinari e il loro assemblaggio. Sempre il teste Tes_1 avrebbe inoltre chiarito che all'interno dell'azienda non si assemblavano macchinari né si svolgeva la manutenzione degli stessi, la quale veniva effettuata presso i clienti. Affermato quindi che il lavoratore doveva essere inquadrato nel livello D2, il primo giudice ha rilevato l'inutilizzabilità dei conteggi prodotti dal lavoratore in quanto riferiti unicamente al rivendicato livello D1, osservando, altresì, che il lavoratore aveva sempre ricevuto importi a titolo di trasferte per complessivi euro 4.760,84 nette e, non avendo pacificamente mai effettuato trasferte, tali somme andrebbero considerate come retribuzione ed andrebbero quindi scomputate dagli importi che dovessero risultare a suo credito. Il ricorrente non aveva invece proceduto a tale operazione. Da ultimo, ha rilevato che la suddetta somma ricevuta a titolo di trasferta sarebbe notevolmente superiore a quella indicata dal ricorrente a titolo di differenze retributive (euro 2.937,00). Pertanto, così ha disposto: “1) Dichiara che al ricorrente andava applicato il CCNL dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore dei servizi Confazienda del 2017;
2) Rigetta per il resto le domande avanzate dal ricorrente;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.300,00, oltre accessori di legge e spese generali.”
Avverso la suddetta sentenza il sig. , con ricorso, depositato in data Parte_1
12/6/24, ha proposto appello per i seguenti motivi:
1) Sull'appalto fittizio e la somministrazione irregolare di manodopera
– Violazione e falsa applicazione dell'art 29 D.lgs 276/2003 Con un primo motivo, il sig. censura la sentenza impugnata nella parte in cui Pt_1 ha ricondotto l'appalto di cui è causa alla fattispecie del cd. appalto labour intensive, nonché nella parte in cui è stato affermato che alla era stata CP_2 affidata la realizzazione di un risultato autonomo. Sul punto, evidenzia che la
- non era titolare degli strumenti adoperati per lo svolgimento delle CP_2 mansioni da parte dei propri dipendenti;
- non rilevava le presenze;
- non
[5] determinava gli orari di lavoro (la era del tutto ignara delle ore CP_2 effettivamente lavorate dal sig. . In sostanza, era la ad esercitare un Pt_1 CP_1 effettivo potere direttivo nei confronti del sig. mentre non vi erano capi Pt_1 reparto della negli stabilimenti della . La si limitava quindi a CP_2 CP_1 CP_2 gestire il personale unicamente sotto il profilo amministrativo. Lamenta il fatto che il primo giudice abbia valorizzato un isolato messaggio, prodotto dalla società, in cui la avvisava la dell'assenza del dipendente sig. CP_2 CP_1 CP_6 lavoratore che peraltro non è parte in causa. Da ultimo evidenzia che nel potere direttivo proprio degli appalti genuini rientra anche il dovere del datore di lavoro, cioè dell'appaltatore, di stabilire i turni e gli orari dei propri dipendenti.
2) Livello inquadramento – Violazione e falsa applicazione dell'art. 193 CCNL per dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore dei servizi Confazienda del 2017 Con un secondo motivo, l'appellante lamenta il fatto che il primo giudice, in relazione alla domanda relativa al riconoscimento del corretto livello di inquadramento, abbia ritenuto non credibili le dichiarazioni del teste in Tes_2 ragione del fatto che aveva in corso una causa avente il medesimo petitum del presente procedimento pendente con la stessa società committente. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tali casi non sussisterebbe alcuna incapacità a testimoniare, avendo i testimoni solo un interesse di mero fatto. Ciò premesso, si duole del fatto che le domande attoree siano state rigettate sulla base delle sole dichiarazioni del teste Insiste, da ultimo, per Tes_1
l'ammissione dei testimoni e non escussi dal giudice. Tes_3 Tes_4
Insiste per la correttezza del rivendicato livello di inquadramento D1, valorizzando la circostanza che il sig. era totalmente autonomo, non essendovi stato alcun Pt_1 responsabile, come peraltro ammesso dallo stesso teste Tes_1
Quanto ai conteggi, censura la sentenza impugnata nella parte in cui viene affermato che il ricorrente ha percepito compensi decisamente superiori rispetto a quelli ai quali avrebbe avuto effettivamente diritto, essendo state pagate delle trasferte mai fatte. Sostiene che le trasferte non possano esser considerate quali voci integranti della retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non possono compensare le differenze retributive richieste. “Non solo, se si accogliesse il ragionamento del Giudice, si potrebbe affermare senza remora alcuna che questi abbia voluto giustificare un comportamento illecito, contra legem, del datore di lavoro del sig. se vi dovesse essere difformità tra la realtà e quanto Parte_5 registrato sul Libro Unico del Lavoro, ad esempio, in presenza di un'indennità di trasferta corrisposta al lavoratore, di fatto mai realmente avvenuta, saremmo di fronte a un tentativo di elusione (si tratta di una modalità spesso adoperata per erogare compensi esenti da tassazione) – con la conseguenza che si potrebbe, in caso di controlli, esser condannati a una sanzione amministrativa: da un minimo di 150 euro, fino ad un massimo di 6.000 euro. Inoltre, gli emolumenti erogati a titolo di “false trasferte” verrebbero assoggettati al recupero contributivo e fiscale”.
[6] Con memoria, depositata in data 20/9/24, si è costituita la società CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello avversario e difendendo la sentenza impugnata.
Con memoria, depositata in data 27/9/24, si è costituita la CP_1 chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado. In via subordinata, ha riproposto la domanda di manleva nei confronti della società
CP_2
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante censura la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale ravvisato un appalto genuino e rigettato la domanda di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti della società utilizzatrice;
in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente rigettato il rivendicato livello di inquadramento D1.
L'appello è solo parzialmente fondato. In merito al primo motivo d'appello, si ritiene, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che nella specie, non sia ravvisabile la sussistenza di un appalto genuino, avendo l'istruttoria palesato l'instaurazione di una somministrazione illecita di manodopera. Com'è noto, i requisiti costitutivi del contratto di appalto sono: a) compimento dell'opera o del servizio verso un corrispettivo e b) assunzione di tale obbligo da parte di un imprenditore che agisce in maniera autonoma rispetto al suo committente, assumendosene il rischio e organizzando autonomamente i mezzi necessari. Quando un soggetto utilizza la prestazione lavorativa di personale non assunto direttamente bensì fornito da un altro soggetto (a tal fine autorizzato) si profila l'istituto della somministrazione di lavoro. La somministrazione si distingue dall'appalto per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore: nel contratto di appalto l'organizzazione risulta dall'esercizio da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto medesimo e dall'assunzione del rischio di impresa, sempre da parte dell'appaltatore.
Ciò posto, affinché un appalto sia considerato genuino è necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del contratto di appalto, ossia, l'organizzazione autonoma del lavoro combinata al rischio di impresa e l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. Per l'individuazione di un appalto lecito, anche aziendale e labour intensive, il giudice deve quindi svolgere un accertamento complesso volto alla verifica di
[7] entrambi i requisiti summenzionati, poiché la mancanza di anche uno soltanto dei due requisiti comporta l'illiceità dell'appalto generando, di conseguenza, la fattispecie dell'interposizione di manodopera, vietata ex lege. Nel contratto d'appalto, infatti, l'organizzazione può anche risultare, in relazione all'esigenza dell'opera o del servizio dedotto in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione da parte del medesimo appaltatore del rischio di impresa;
pertanto è ben possibile che l'organizzazione dei mezzi necessari non preveda la fornitura da parte dell'appaltatore dei materiali e degli strumenti necessari per l'espletamento del servizio, ma che tale organizzazione sia rappresentata dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, sempre tenuto conto della peculiarità dell'opera e del servizio dedotti in contratto. E' peraltro possibile che si profili una somministrazione illecita di personale anche da parte di un'impresa vera e genuina che sopporti il relativo rischio di impresa, dal momento che la legge autorizza l'attività di somministrazione solo le imprese sottoposte al controllo dello Stato ed iscritte in apposite liste. Ciò significa che, da un lato, l'utilizzazione (da parte del committente) di personale fornito da un'impresa non autorizzata alla somministrazione determina - sempre - un'interposizione illecita di manodopera;
dall'altro lato, invece, la mancanza di organizzazione e di autonomia a monte delegittima l'appalto e, perciò, produce un'interposizione illecita di manodopera. La mancanza di autonomia organizzativa e di rischio di impresa agisce sul momento genetico del contratto e comporta una manifesta illegalità dell'appalto, in cui l'appaltatore si limita ad operare come interposto ovvero a reperire la manodopera ed a metterla a disposizione del reale datore di lavoro che poi la dirige anche nella sostanza facendo solo formalmente figurare il personale come se fosse alle sue dipendenze (limitandosi al più alla mera gestione amministrativa del personale). Laddove, invece, la mancanza di eterodirezione, ponendosi sul terreno funzionale dell'esecuzione del rapporto, integra una fattispecie più ambigua - tendente a sfuggire al controllo di legalità - ma non per questo meno grave di illiceità, quante volte la realtà di questi rapporti è dissimulata da schermi giuridici (come appunto l'appalto, spesso conferito ad una cooperativa) che mirano ad occultare l'esercizio effettivo del potere direttivo da parte dell'appaltante, a cui viene talvolta pure addetto alla bisogna un preposto che si interponga tra committente e datore di lavoro apparente, ma che nulla comporta quanto alla sostanza dei poteri di direzione esercitati effettivamente dal primo (cosa che, nel caso di specie, è chiaramente emersa, considerato, da un lato, l'assenza di direttive da parte del preposto, neppure presente in loco, e, dall'altro, le quotidiane indicazioni su cosa fare provenienti direttamente dagli stessi dipendenti della ). CP_1
Rimane dunque chiaro sul punto che, anche dopo l'abrogazione della L. n. 1369 del 1960, quello che permane in materia è un divieto (sanzionato a livello civile,
[8] penale ed amministrativo) che concerne la fattispecie oggettiva dell'interposizione di manodopera e non la tipologia soggettiva di chi finisce per realizzarla. Lo scopo del divieto di intermediazione è ancora quello di reprimere la scissione tra titolarità apparente del rapporto di lavoro e sua "utilizzazione effettiva", non essendo consentito, anche se accettato con contratto dalle parti, che il soggetto che investe, organizza e gode degli utili dell'attività produttiva non assuma per un verso la posizione del datore e la direzione del personale e dall'altro non assuma anche il rischio del costo (in senso ampio) del rapporto di lavoro (al di fuori dei casi in cui è oggi ammessa la somministrazione legale di manodopera.) Questo essendo lo scopo del divieto di appalto di manodopera o interposizione fittizia, è irrilevante che il soggetto che agisce quale intermediario sia perciò titolare di una impresa con oggetto e gestione autonomi ed operi regolarmente sul mercato come imprenditore con propria organizzazione aziendale (di mezzi e di uomini) se con riferimento allo specifico contratto egli si limiti alla mera fornitura di prestazione di lavoro subordinato diretta dal committente. Quello che conta è dunque la valutazione del concreto rapporto riferita soprattutto all'esecuzione dell'attività.
Nel caso di specie, va rilevato che dall'istruttoria esperita è emerso con tutta evidenza – contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice – come l'appellante fosse sostanzialmente diretto, nell'espletamento dei servizi appaltati alla formale datrice di lavoro, da personale della committente, in assenza di alcun ruolo organizzativo in capo all'appaltatrice, limitatasi alla gestione dei profili meramente amministrativi del rapporti di lavoro, irrilevanti ai fini per cui è causa. Come già affermato da questa Corte, in analoga fattispecie, con sentenza n. 1179/2019 (Pres. Vitali, Rel. Pattumelli),
“è invero noto come l'appalto costituisca il contratto con il quale l'appaltatore assume con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro a favore del committente. L'appalto è genuino se l'appaltatore non svolga un ruolo di mero intermediario bensì operi quale un vero e proprio imprenditore il quale – come tale – impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi inerenti all'attuazione del servizio pattuito. L'organizzazione dei mezzi può risultare, in relazione alle specifiche caratteristiche ed esigenze dell'opera o del servizio pattuiti, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto, e ciò anche qualora per la natura dell'attività da svolgere l'apporto di attrezzature e capitale risulti marginale rispetto a quello delle prestazioni di lavoro. E' infatti vero che, nel caso di appalti c.d. labour intensive, vale a dire caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni lavorative, è possibile ravvisare una fattispecie di appalto genuino anche in presenza del solo potere direttivo nei confronti dei lavoratori, unito all'effettiva assunzione del rischio di impresa, mentre l'utilizzo di strumenti di proprietà del committente non può considerarsi elemento decisivo per la qualificazione del rapporto. Tuttavia, nel caso di specie,
[9] alla totale assenza di alcun apporto materiale delle cooperative datrici di lavoro si è accompagnata la carenza di qualsiasi intervento di carattere direttivo e organizzativo sui lavoratori addetti ai servizi appaltati. Di conseguenza, neppure è emersa l'effettiva assunzione del rischio di impresa proprio dell'imprenditore in capo a tali società, limitatesi a porre gli odierni appellati a disposizione della committente a fronte di un corrispettivo commisurato alle ore lavorate, senza alcun ulteriore investimento di energie e mezzi. Né può considerarsi rilevante in senso contrario la circostanza che [i soci lavoratori] si rivolgessero alla propria formale datrice di lavoro per comunicare le proprie richieste di ferie …, che la stessa provvedesse a loro eventuali sostituzioni assicurando sempre la presenza di due addetti all'appalto e che alla cooperativa venissero trasmessi i fogli presenza sottoscritti da responsabile … . Trattasi, infatti, di circostanze attestanti, in capo alla formale datrice di lavoro, un ruolo limitato agli aspetti meramente amministrativi e gestionali dei rapporti oggetto di causa e pertanto ininfluenti con riguardo all'individuazione del soggetto effettivamente deputato all'organizzazione del concreto svolgimento delle mansioni e, quindi, del sostanziale datore di lavoro degli odierni appellati. In tal senso si è pronunciata la condivisibile giurisprudenza di legittimità, affermando che, in tema di appalti endoaziendali, l'ipotesi di somministrazione irregolare si realizza “tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. 28.3.13, n. 7820)”. La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio. Essa ben si attaglia al caso di specie, nel quale i testi escussi hanno confermato come fosse il personale della a coordinare e dirigere direttamente in via CP_1 esclusiva i dipendenti dell'appaltatrice. La conclusione risulta essere avvalorata dalla stessa Suprema Corte che ha ritenuto di ravvisare una somministrazione illecita in ipotesi in cui un 'fattorino' era diretto, quotidianamente, dal direttore del committente (Cass., 20-6-2023, n. 17627). Un servizio, infatti, per poter formare oggetto di appalto genuino deve poter essere organizzato interamente dall'imprenditore il quale, assumendosi il relativo rischio, consegna al committente un risultato (un facere) da esso stesso prodotto, conformato e delineato e, come tale, usufruito dal committente. Il quid pluris sta proprio nella predisposizione di un servizio fornito e confezionato dalla stessa organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore. Il committente ha il compito di stabilire le modalità ed i tempi di coordinamento del servizio con le proprie attività.
[10] Non si è in presenza di appalto genuino qualora il 'servizio' commissionato consista nella semplice messa a disposizione di una prestazione lavorativa il cui contenuto concreto, per essere usufruito, dev'essere plasmato dallo stesso committente, il quale in modo unilaterale lo conforma alle proprie esigenze quotidiane.
Anche recentemente la Suprema Corte (vedi Cass., 12/04/2024, n.10005) ha avuto modo di ribadire, in relazione al concetto giuridico di appalto "labour intensive", che, “a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 18455 del 2023). È stato, inoltre ribadito che, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020, Cass. n. 30624/2023)”. Il Tribunale non si è conformato ai principi innanzi richiamati, non avvedendosi che nella specie si era in presenza di una evidente ipotesi di somministrazione illecita di manodopera in quanto la si è limitata a fornire mere prestazioni CP_2 di manodopera, non assumendo alcun rischio imprenditoriale, rinunciando a qualsiasi potere di organizzazione e limitandosi a fornire alla committente, dietro la corresponsione di un compenso, mere energie lavorative che la società committente ha provveduto ad utilizzare in funzione delle proprie esigenze produttive, inserendole nel proprio ciclo produttivo secondo una precisa organizzazione e programmazione. Tali conclusioni sono confermate dalle risultanze istruttorie che hanno dimostrato come il sig. svolgesse mansioni operaie prendendo ordini Pt_1 direttamente dai dipendenti della , senza che la sua attività fosse CP_1 organizzata o diretta da preposti della Cooperativa.
[11] Il teste , Responsabile del reparto elettrico della ditta , ha Testimone_5 CP_1 riferito di conoscere il ricorrente “perché veniva a lavorare per una Cooperativa nello stabilimento dove lavoravo io. L'ambiente di lavoro era unico, ma diviso in reparti (reparto elettrico, r. montaggio, r. collaudo e r. pulizia dei pezzi) delimitati da pannelli in cartongesso. Ogni reparto aveva il suo responsabile tranne il reparto pulizie” nel quale operava il ricorrente che “si occupava della pulizia dei pezzi che provenivano dalla carpenteria esterna”, ed in particolare, svolgeva queste attività:
“con uno straccio imbevuto di solvente e con una spazzola di ferro toglieva lo sporco dai pezzi. Si trattava dei pezzi destinati ad essere assemblata in una pressa e potevano avere dimensioni diverse. Non erano pezzi tutti uguali. non Parte_1 svolgeva attività di manutenzione o di assemblaggio dei pezzi”. “Non vi erano altre persone della Cooperativa che venivano sul luogo di lavoro”. Il teste ha precisato che “Insieme a vi era un altro ragazzo che Parte_1 lavorava per la Cooperativa che chiamavamo . Entrambi lavoravano nel CP_7 reparto pulizia e oltre a loro due in quel reparto non lavorava nessun altro”. Il ricorrente “aveva questi orari di lavoro:
8-12 e 13.30 – 17,30. Erano gli orari di tutti i lavoratori dello stabilimento”. “ ed avevano un cartellino Parte_1 CP_7 da timbrare per segnare quando uscivano e quando entravano. I cartellini si trovavano all'uscita dello spogliatoio e venivano presi per timbrare l'ingresso o l'uscita e poi rimessi a posto. Tutti gli operai che lavoravano nello stabilimento usavano questi cartellini. Ognuno il suo”. In relazione all'infortunio, il teste ha riferito quanto segue: “Ero nello stabilimento quando accadde l'infortunio sul lavoro a NEL NOVEMBRE 2018. Ero Parte_1 nel mio reparto e ho sentito uno scoppio provenire dal reparto pulizia. E' accaduto che stava pulendo l'interno di un serbatoio che era uno dei pezzi Parte_1 destinati ad essere assemblati in una pressa. Aveva pulito l'interno con un diluente e poi mentre stava usando all'interno del serbatoio un flessibile per pulirlo, il contatto della punta del flessibile con il materiale metallico ha provocato una scintilla che ha infiammato il vapore del diluente provocando le fiamme che hanno investito … Gli utensili e il diluente usati da per fare il suo lavoro Pt_1 Pt_1 erano della ditta ”. CP_1
Il teste addetto alla verniciatura, ha dichiarato che “quelli della Tes_6
intervenivano solo se c'era un problema di busta paga o simile, per il lavoro CP_2 ci dava ordini solo ” … che “era il nostro capo”. “ veniva CP_3 Pt_1 lavorare come era vestito e non avevamo divisa né guanti. La non ci dava CP_2 neanche gli strumenti che erano della ”. CP_1
Neppure può essere ravvisata alcuna decadenza ai danni dell'appellante in quanto la Suprema Corte (vedi Cass., 8-3-2024, n. 6266 conf. Cass., 9-2-2025, n. 3280) ha avuto modo di ribadire che, in tema di appalto di prestazioni di lavoro subordinato, il licenziamento intimato dall'appaltatore, datore di lavoro formale, non comporta l'assoggettamento ai termini di decadenza di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come novellato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, delle azioni di
[12] impugnativa di licenziamento, ma anche di accertamento e costituzione del rapporto di lavoro, promosse dal lavoratore verso l'appaltante, datore di lavoro effettivo, a meno che quest'ultimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “ove l'appaltatore/datore di lavoro formale assuma un licenziamento nei confronti di un lavoratore adibito ad un appalto, l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, tesa a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (come novellato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010), mentre l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza. Ritenuto, invero, che il regime decadenziale dettato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 richieda un atto scritto per la decorrenza dei termini, l'atto di licenziamento intimato (in forma scritta) dall'appaltatore/datore di lavoro formale costituisce elemento formale sufficiente per consentire l'avvio dei termini di decadenza nei soli confronti del soggetto che ha adottato l'atto, mentre nei confronti dell'appaltante/utilizzatore nessuna decadenza potrà essere invocata (salvo l'ipotesi in cui lo stesso appaltante neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto, momento dal quale comincerà a decorrere il doppio termine di decadenza). L'interpretazione che, a fronte di un licenziamento adottato dal datore di lavoro formale, distingue il regime di decadenza a seconda del datore di lavoro formale o di quello effettivo, risulta, altresì, coerente con le recenti statuizioni adottate da questa Corte (Cass. n. 32412 del 2023 e Cass. n. 30945 del 2023), con le quali si è precisato che l'impugnazione del licenziamento (intimato dal datore di lavoro formale) promossa nei confronti dello stesso datore di lavoro formale non costituisce una preclusione ad agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un'interposizione fittizia nei confronti dell'utilizzatore, in quanto le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere non incidono sul rapporto di lavoro dissimulato intercorrente con diverso datore di lavoro, dovendo applicarsi all'appalto, in via analogica, l'art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2015 (come interpretato autenticamente dall'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla legge n. 77 del 2020) dettato per la somministrazione di lavoro (potendosi, dunque, imputare all'utilizzatore solo gli atti di costituzione o di gestione del rapporto, e non quelli di estinzione). L'applicazione del regime decadenziale dettato dall'art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010 richiede necessariamente l'adozione di un atto scritto da parte dell'utilizzatore della prestazione lavorativa, non essendo imputabile all'utilizzatore stesso (ai fini del decorso dei termini decadenziali) l'atto di licenziamento intimato dal datore di lavoro formale”.
[13] Nella specie, quindi, non è ravvisabile alcuna decadenza in quanto il licenziamento intimato dall'appaltatore fittizio è stato impugnato con lettera 4-11- 2020, inviata anche alla (la quale con lettera del 13-11-2020 ha negato il CP_1 rapporto di lavoro), con deposito del ricorso in data 25-2-2021.
L'appalto fittizio o irregolare (cioè al di fuori delle condizioni di cui all'art. 38, c. 2, del D.lgs. n. 81/2015) è sanzionato dal combinato disposto degli artt. 29, c. 3 bis D.lgs. 276/2003 e 39, c. 2 del D.lgs. n. 81/2015 in forza del quale, nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore o committente fittizio, il datore di lavoro dev'essere condannato al risarcimento del danno in favore del lavoratore, sulla base di un'indennità onnicomprensiva compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L. 604/66. Nella specie, avuto riguardo all'anzianità di servizio, alle dimensioni dell'impresa committente e alle condizioni delle parti, il Collegio ritiene equo commisurare l'indennità in 6 mensilità.
Seppur l'appellante in sede di gravame non ha riproposto la domanda di condanna della a reintegrarlo nel precedente posto di lavoro, il Collegio CP_1 ritiene, all'esito della propria doverosa attività interpretativa, di dover ritenere tale pretesa implicita, atteso che – atteso il richiamo “anche a quanto indicato nel ricorso introduttivo di primo grado” – non emerge alcun elemento da cui desumere una rinuncia alla domanda di reintegrazione, considerato che, anche in tale sede, l'appellante ha insistito per la costituzione direttamente in capo alla del CP_1 rapporto di lavoro. E' evidente che l'accertamento implica, come necessaria conseguenza, l'obbligo di reinserire il lavoratore nell'organico dell'utilizzatrice. Non è superfluo in questa sede rammentare che, con riferimento alla qualificazione giuridica della pretesa che si fa valere in giudizio, il giudice del merito ha il potere-dovere di procedere all'inquadramento giuridico della domanda sulla base dei meri fatti prospettati e dedotti dalla parte che l'ha proposta, prescindendo in tale verifica dal nomen iuris eventualmente erroneo che sia stato indicato nell'atto introduttivo del giudizio o nelle successive difese, compito che tuttavia incontra, oltre a quello dell'osservanza del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il limite generale del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa a quella formalmente ed espressamente proposta (Cass. sezione civile III, ordinanza 21 maggio 2019, n. 13602). Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato (Cass., Ordinanza, 11 luglio 2022, n. 21865; Cass., 28/12/2024, n.34762).
[14] Il lavoratore avrebbe altresì il diritto ad essere reintegrato nel precedente posto di lavoro alle dipendenze della con inquadramento stabilito dal CCNL CP_1
Commercio, applicato dalla committente ai propri dipendenti. Il lavoratore però non ha dedotto nulla su quest'ultimo CCNL (impedendo così al giudice di procedere ad un inquadramento conforme alle declaratorie previste da tale CCNL), essendosi invece limitato a rivendicare, nei confronti di entrambe le società appellate, il maggior livello del CCNL dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore dei servizi Confazienda. Sul punto, il Collegio ritiene di far proprie le argomentazioni del primo Giudice che, da un lato, ha considerato corretto l'inquadramento nel livello D2, in mancanza di prove specifiche circa l'autonomia esecutiva richiesta dalla superiore declaratoria e, dall'altra, in applicazione del principio di assorbimento (vedi, ex plurimis, Cass., 03/01/2017, n.46), non ha riconosciuto alcuna differenza retributiva (quantificata nel ricorso introduttivo in € 2.937,00), avendo il ricorrente ricevuto importi a titolo di trasferte per complessivi € 4.760,84 netti, pur “non avendo pacificamente mai effettuato trasferte”, con la conseguenza che
“tali somme vanno considerate come retribuzione ed andrebbero quindi scomputate dagli importi che dovessero risultare a suo credito”.
Per tutti i motivi sopra esposti, il Collegio, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l'appellante e la a far tempo dal 1°-6-2018 e, per CP_1
l'effetto, ordina a quest'ultima di riammettere il sig. nel suo Parte_1 precedente posto di lavoro con le medesime od equivalenti mansioni. La è quindi tenuta a pagare l'indennità risarcitoria ex art. 39 D.Lgs. n. CP_1
81/2015, pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, parametrata a quella spettante al livello D/2 CCNL dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore dei servizi Confazienda del 2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data in cui l'appellante ha cessato di svolgere la propria attività presso la CP_1
Le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
[15] In parziale riforma della sentenza n. 391/2024 del Tribunale di Monza, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l'appellante e la a far tempo dal 1°-6-2018 e, per l'effetto, ordina a CP_1 quest'ultima di riammettere il sig. nel suo precedente posto di lavoro Parte_1 con le medesime od equivalenti mansioni;
condanna la a pagare l'indennità risarcitoria ex art. 39 D.Lgs. n. CP_1
81/2015 pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, parametrata a quella spettante al livello D/2 CCNL dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore dei servizi Confazienda del 2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data in cui l'appellante ha cessato di svolgere la propria attività presso la CP_1 conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese del doppio grado, liquidate a favore dell'appellante in complessivi euro 4.800,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario;
compensa tra le altre parti le spese del doppio grado. Milano, il 6 marzo 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[16]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU PRESIDENTE Dott. Giovanni CASELLA CONSIGLIERE REL. Dott. Andrea ONESTI GIUDICE AUSILIARIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 391/2024 del Tribunale di Monza, est. Dott.ssa Lojacono, discussa all'udienza collegiale del 6 marzo 2025 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Carlo Lillo e dall'Avv. Stabilito, Parte_1
Bianco Roberta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Vimercate, Via Torri Bianche, n. 1 (Torre Sequoia)
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Strusani e Alberto Dallagrassa, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cernusco sul Naviglio, via Turati, n. 8
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carla Dehò e Barbara Masserelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, sito in Monza, Viale Libertà, n. 11
APPELLATE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“a) Accertare e dichiarare che la esercitava solo potere amministrativo e non anche direttivo/gestionale nei CP_1 confronti del sig. ; Parte_1 b) Accertare e dichiarare che tra la e la intercorreva un appalto fittizio/non genuino;
CP_1 Controparte_2 c) Accertare e dichiarare l'esistenza di somministrazione irregolare di manodopera;
[1] d) Accertare e dichiarare che il sig. veniva inquadrato a un livello di inquadramento errato in virtù del CCN Parte_1 e) Condannare le società C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante, sig. , CP_1 P.IVA_1 CP_3 con sede legale in 20864 - Agrate Brianza (MB), Via Socrate 2/D, e , C.F./P.IVA Controparte_2
, in persona del liquidatore, sig. in solido fra loro, al pagamento in favore del sig. P.IVA_2 Parte_2 [...] di euro 5.311,53 a titolo di differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento contrattuale = oltre interessi e Pt_1 rivalutazione come per legge sino al saldo effettivo;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15% iva e cpa come per legge.”
PER PEZZATO: Pt_
“Nel merito ed in via principale: respingere le domande formulate dal sig. in appello e per l'effetto confermare la sentenza n.391/2024 pubbl. il 16.05.2024 del Tribunale di Monza – sezione lavoro – Giudice Dottoressa Claudia Lojacono, notificata il 17.5.2024. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello riconoscesse fondata anche solo in parte la pretesa del Pt_ signor nei confronti della accertare e dichiarare che la società sia obbligata a CP_1 Controparte_2 tenere indenne e quindi manlevare la da ogni conseguenza pregiudizievole che trovi causa nelle domande CP_1 formulate dall'appellante. In ogni caso: con vittoria di spese, e compensi professionali di causa da distrarsi in favore dell'antistatario difensore e sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione”.
PER : Controparte_2
“Nel merito: Rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado (sentenza n. 391/2024 pubblicata il 16.5.2024). In ogni caso Con vittoria di compensi e spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 391/2024 il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro (dott.ssa Lojacono), ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal sig. , ex Parte_1 dipendente della e diretto a vedersi riconoscere il Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla società CP_1
in qualità di committente, nonché l'accertamento della somministrazione
[...] irregolare di manodopera e appalto fittizio con la Il sig. ha Controparte_2 Pt_1 domandato, altresì, le differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento contrattuale, richiedendo preliminarmente la verifica dell'applicazione sbagliata del CCNL di riferimento. A sostegno del proprio ricorso, il sig. ha esposto di esser stato assunto dalla Pt_1
il 01.06.2018 con contratto a tempo indeterminato, full- Controparte_2 time, con qualifica di operaio addetto alla pulizia CCNL per i dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore dei servizi Confazienda. Ha sostenuto che il contratto applicato, del 2012, era errato, poiché nel 2017 era stato rinnovato e sostituito dal CCNL Servizi Anpit-Cisal, con conseguenti differenze rispetto alla retribuzione e alla divisione dei livelli. In particolare, la divisione dei livelli nel CCNL del 2012 era numerica (livelli da 1 a 8) e in quello del 2017 alfa numerica (livelli da A1 a D2) e con declaratorie e divisioni delle mansioni nei vari livelli differenti. Ha, pertanto, sostenuto che non era più adeguato il livello a lui riconosciuto e che la paga oraria era inferiore. Ha, altresì, esposto di non aver prestato la propria attività lavorativa per la , bensì, sin dal Controparte_2 primo giorno di assunzione, di esser stato impiegato alle dipendenze della CP_1
Infatti, possedeva il tesserino di ingresso di quest'ultima e ne compilava i
[...] registri presenze. Ha lamentato il fatto che non fosse Controparte_2 un'agenzia di somministrazione regolarmente autorizzata dal Ministero. Ha sostenuto che, anche se fosse stato stipulato un contratto di appalto per i servizi
[2] di pulizia, questo sarebbe stato non genuino ai sensi dell'art. 1655 c.c. Ha esposto che non svolgeva attività di mera pulizia dei locali presso la CP_1 ma si occupava della manutenzione e della pulizia dei macchinari della stessa e degli stampi;
pertanto, le sue mansioni afferivano ad un maggior livello contrattuale ed in particolare il livello D1 CCNL servizi Anpit-Cisal. Non prendeva ordini dalla ma dalla che era il suo reale datore di Controparte_2 CP_1 lavoro, ed era quest'ultima a dargli le direttive relative al lavoro da svolgere quotidianamente, nonché a determinare gli orari di lavoro, ferie e permessi dello stesso. Dava conto del proprio lavoro direttamente alla ed era stabilmente CP_1 inserito nell'organizzazione aziendale, lavorando con i mezzi e gli strumenti di quest'ultima. Ha sostenuto che la si occupava solo delle Controparte_2 pratiche amministrative. Ha, da ultimo, esposto che il 14.11.18 aveva subito un infortunio e che, successivamente, aveva proseguito regolarmente il proprio rapporto di lavoro con la sino a quando non era stato licenziato dalla CP_1
con lettera del 02.11.2020 per giustificato motivo Controparte_2 oggettivo. La , ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto delle Controparte_2 domande attoree. La oltre a richiedere il rigetto del ricorso avversario, ha avanzato in CP_1 via subordinata domanda di manleva contro la Controparte_2
Il Tribunale ha rigettato la domanda volta al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e la Pt_1 CP_1
Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di interposizione illecita di manodopera, ha premesso che affinché vi sia appalto genuino, è necessario che sia accertata la reale qualità di imprenditore dell'appaltatore alla luce della organizzazione dei mezzi di produzione e della assunzione del rischio di impresa. Nel caso di specie, ha osservato il primo giudice, sussisterebbe una ipotesi di appalto ad alta intensità di manodopera (cd. “labour intensive”), e, pertanto, non sarebbe rilevante la circostanza, richiamata dal sig. che i Pt_1 lavoratori utilizzassero strumenti della . Risulterebbe inoltre che alla CP_1 era stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da CP_2 conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro. Ha osservato, infatti, che “nel contratto si legge, infatti, che i servizi prestati avevano un oggetto ben preciso, vale a dire “sgrassaggio pulizia e verniciatura delle parti meccaniche, movimentazione interna merci con ausili manuali, sistemazione riordino pulizia in officina, facchinaggio pulizia civile”. In particolare, il ricorrente si occupava, come emerso dalle prove, di sgrassaggio e pulizia delle parti meccaniche. La , poi, era senza dubbio un imprenditore e come tale si era assunta il CP_2 rischio della gestione, vale a dire il rischio di non coprire i costi di lavoro con il corrispettivo dell'appalto”. Peraltro, la si era assunta anche il rischio per la CP_2 malattia e gli infortuni ed era l'unica obbligata e responsabile per l'adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori, quali il pagamento delle retribuzioni e contributi. Infine, non sarebbe emerso, nel caso di specie, che il potere direttivo e
[3] organizzativo fosse interamente affidato alla o, comunque, che i lavoratori CP_1 della fossero assoggettati al potere direttivo e di controllo di questa. Il sig. CP_2 non avrebbe, infatti, fornito prova circa la deduzione secondo cui era la Pt_1
a determinare gli orari di lavoro e a concedere ferie e permessi. Sul punto,
CP_1 il giudice di prime cure ha rilevato che il messaggio whatsapp prodotto non potrebbe costituire prova sufficiente in quanto isolato e in quanto la
CP_1 intendeva solo chiedere al ricorrente come stesse, e quest'ultimo aveva colto l'occasione per comunicare la propria assenza in ragione dello sciopero dei mezzi. Di contro, dal doc. 8 della si desumerebbe che era stato il sig.
CP_1 CP_4 della ad avvisare quest'ultimo del fatto che il lavoratore sarebbe stato CP_2 assente. Fisiologico sarebbe invece il coordinamento operato dalla
CP_1 all'interno dell'azienda, alla luce del fatto che diversi lavoratori prestavano la propria attività e non solo i dipendenti delle Inoltre, non risulterebbe CP_2 provata la circostanza che fosse la a definire gli orari di lavoro del sig.
CP_1
Sul punto ha osservato che: -tali orari erano osservati da tutti i dipendenti;
- Pt_1 la compilazione del registro presenze era necessaria affinché a fine mese la CP_2 potesse redigere le fatture relative all'appalto. Per la stessa ragione sarebbe normale che il ricorrente fosse in possesso del badge della . Priva di rilevanza, inoltre, la circostanza che la si CP_1 CP_1 fosse informata delle condizioni di salute del sig. dopo l'infortunio. Pt_1
Quanto alle domande avanzate in via subordinata contro Controparte_5 il primo giudice ha preliminarmente affermato che nel caso di specie doveva essere applicato il contratto dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore dei servizi Confazienda del 2017, alla luce del fatto che il CCNL del 2012 non era più in vigore all'epoca dell'assunzione del sig. , Parte_3 quest'ultima, non contestata dalla Ciò premesso, quanto al corretto CP_2 inquadramento da rideterminarsi alla luce della suddivisione del CCNL del 2017, il primo giudice non ha accolto la prospettazione attorea secondo cui al sig. Pt_1 doveva essere applicato il livello D1 il quale prevede:
“- Primo Alinea
- Impiegato d'Ordine Elevato. Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e Responsabilità previste alla riga 7 della Tabella A/4 dell'art. 190 del presente CCNL, con specifica collaborazione e con autonomia esecutiva, svolge lavori che richiedono competenze, acquisite anche mediante esperienza nel settore in cui opera, e garantisce l'effettuazione corretta dei compiti e delle opere di competenza. Risponde al Capo Ufficio, o Capo Servizio, o al Coordinatore o ad altro Lavoratore inquadrato a livello superiore.” Di contro, all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale, il Tribunale ha ritenuto corretta la tesi sostenuta dalla società resistente secondo cui il livello da applicarsi era il D”, il quale prevede: “DECLARATORIA Impiegato/Operatore Livello D2
- Primo Alinea
[4] - Impiegato d'Ordine. Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomia Operativa, Competenze e Responsabilità previste alla riga 8 della Tabella A/4 dell'art. 190 del presente CCNL, svolge con specifica collaborazione mansioni d'ordine ed esecutive, anche articolate su più esemplificazioni professionalmente omogenee di pari livello. Opera anche con l'uso di normali attrezzature, documenti (schede, registri ecc.) e/o apparecchi (PC, telefoni, palmari ecc.). È in possesso di formazione specifica e/o modesta esperienza pratica. Risponde al proprio Supervisore.” Il teste le cui dichiarazioni, ad avviso del Tribunale, dovrebbero Tes_1 ritenersi attendibili, a differenza di quelle del teste (atteso che quest'ultimo Tes_2 ha promosso una causa con oggetto analogo contro le resistenti), avrebbe riferito che il ricorrente si occupava della pulizia dei pezzi che provenivano dalla esterna, escludendo che allo stesso fosse assegnata anche la Parte_4 manutenzione dei macchinari e il loro assemblaggio. Sempre il teste Tes_1 avrebbe inoltre chiarito che all'interno dell'azienda non si assemblavano macchinari né si svolgeva la manutenzione degli stessi, la quale veniva effettuata presso i clienti. Affermato quindi che il lavoratore doveva essere inquadrato nel livello D2, il primo giudice ha rilevato l'inutilizzabilità dei conteggi prodotti dal lavoratore in quanto riferiti unicamente al rivendicato livello D1, osservando, altresì, che il lavoratore aveva sempre ricevuto importi a titolo di trasferte per complessivi euro 4.760,84 nette e, non avendo pacificamente mai effettuato trasferte, tali somme andrebbero considerate come retribuzione ed andrebbero quindi scomputate dagli importi che dovessero risultare a suo credito. Il ricorrente non aveva invece proceduto a tale operazione. Da ultimo, ha rilevato che la suddetta somma ricevuta a titolo di trasferta sarebbe notevolmente superiore a quella indicata dal ricorrente a titolo di differenze retributive (euro 2.937,00). Pertanto, così ha disposto: “1) Dichiara che al ricorrente andava applicato il CCNL dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore dei servizi Confazienda del 2017;
2) Rigetta per il resto le domande avanzate dal ricorrente;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.300,00, oltre accessori di legge e spese generali.”
Avverso la suddetta sentenza il sig. , con ricorso, depositato in data Parte_1
12/6/24, ha proposto appello per i seguenti motivi:
1) Sull'appalto fittizio e la somministrazione irregolare di manodopera
– Violazione e falsa applicazione dell'art 29 D.lgs 276/2003 Con un primo motivo, il sig. censura la sentenza impugnata nella parte in cui Pt_1 ha ricondotto l'appalto di cui è causa alla fattispecie del cd. appalto labour intensive, nonché nella parte in cui è stato affermato che alla era stata CP_2 affidata la realizzazione di un risultato autonomo. Sul punto, evidenzia che la
- non era titolare degli strumenti adoperati per lo svolgimento delle CP_2 mansioni da parte dei propri dipendenti;
- non rilevava le presenze;
- non
[5] determinava gli orari di lavoro (la era del tutto ignara delle ore CP_2 effettivamente lavorate dal sig. . In sostanza, era la ad esercitare un Pt_1 CP_1 effettivo potere direttivo nei confronti del sig. mentre non vi erano capi Pt_1 reparto della negli stabilimenti della . La si limitava quindi a CP_2 CP_1 CP_2 gestire il personale unicamente sotto il profilo amministrativo. Lamenta il fatto che il primo giudice abbia valorizzato un isolato messaggio, prodotto dalla società, in cui la avvisava la dell'assenza del dipendente sig. CP_2 CP_1 CP_6 lavoratore che peraltro non è parte in causa. Da ultimo evidenzia che nel potere direttivo proprio degli appalti genuini rientra anche il dovere del datore di lavoro, cioè dell'appaltatore, di stabilire i turni e gli orari dei propri dipendenti.
2) Livello inquadramento – Violazione e falsa applicazione dell'art. 193 CCNL per dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore dei servizi Confazienda del 2017 Con un secondo motivo, l'appellante lamenta il fatto che il primo giudice, in relazione alla domanda relativa al riconoscimento del corretto livello di inquadramento, abbia ritenuto non credibili le dichiarazioni del teste in Tes_2 ragione del fatto che aveva in corso una causa avente il medesimo petitum del presente procedimento pendente con la stessa società committente. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tali casi non sussisterebbe alcuna incapacità a testimoniare, avendo i testimoni solo un interesse di mero fatto. Ciò premesso, si duole del fatto che le domande attoree siano state rigettate sulla base delle sole dichiarazioni del teste Insiste, da ultimo, per Tes_1
l'ammissione dei testimoni e non escussi dal giudice. Tes_3 Tes_4
Insiste per la correttezza del rivendicato livello di inquadramento D1, valorizzando la circostanza che il sig. era totalmente autonomo, non essendovi stato alcun Pt_1 responsabile, come peraltro ammesso dallo stesso teste Tes_1
Quanto ai conteggi, censura la sentenza impugnata nella parte in cui viene affermato che il ricorrente ha percepito compensi decisamente superiori rispetto a quelli ai quali avrebbe avuto effettivamente diritto, essendo state pagate delle trasferte mai fatte. Sostiene che le trasferte non possano esser considerate quali voci integranti della retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non possono compensare le differenze retributive richieste. “Non solo, se si accogliesse il ragionamento del Giudice, si potrebbe affermare senza remora alcuna che questi abbia voluto giustificare un comportamento illecito, contra legem, del datore di lavoro del sig. se vi dovesse essere difformità tra la realtà e quanto Parte_5 registrato sul Libro Unico del Lavoro, ad esempio, in presenza di un'indennità di trasferta corrisposta al lavoratore, di fatto mai realmente avvenuta, saremmo di fronte a un tentativo di elusione (si tratta di una modalità spesso adoperata per erogare compensi esenti da tassazione) – con la conseguenza che si potrebbe, in caso di controlli, esser condannati a una sanzione amministrativa: da un minimo di 150 euro, fino ad un massimo di 6.000 euro. Inoltre, gli emolumenti erogati a titolo di “false trasferte” verrebbero assoggettati al recupero contributivo e fiscale”.
[6] Con memoria, depositata in data 20/9/24, si è costituita la società CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello avversario e difendendo la sentenza impugnata.
Con memoria, depositata in data 27/9/24, si è costituita la CP_1 chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado. In via subordinata, ha riproposto la domanda di manleva nei confronti della società
CP_2
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante censura la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale ravvisato un appalto genuino e rigettato la domanda di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti della società utilizzatrice;
in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente rigettato il rivendicato livello di inquadramento D1.
L'appello è solo parzialmente fondato. In merito al primo motivo d'appello, si ritiene, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che nella specie, non sia ravvisabile la sussistenza di un appalto genuino, avendo l'istruttoria palesato l'instaurazione di una somministrazione illecita di manodopera. Com'è noto, i requisiti costitutivi del contratto di appalto sono: a) compimento dell'opera o del servizio verso un corrispettivo e b) assunzione di tale obbligo da parte di un imprenditore che agisce in maniera autonoma rispetto al suo committente, assumendosene il rischio e organizzando autonomamente i mezzi necessari. Quando un soggetto utilizza la prestazione lavorativa di personale non assunto direttamente bensì fornito da un altro soggetto (a tal fine autorizzato) si profila l'istituto della somministrazione di lavoro. La somministrazione si distingue dall'appalto per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore: nel contratto di appalto l'organizzazione risulta dall'esercizio da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto medesimo e dall'assunzione del rischio di impresa, sempre da parte dell'appaltatore.
Ciò posto, affinché un appalto sia considerato genuino è necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del contratto di appalto, ossia, l'organizzazione autonoma del lavoro combinata al rischio di impresa e l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. Per l'individuazione di un appalto lecito, anche aziendale e labour intensive, il giudice deve quindi svolgere un accertamento complesso volto alla verifica di
[7] entrambi i requisiti summenzionati, poiché la mancanza di anche uno soltanto dei due requisiti comporta l'illiceità dell'appalto generando, di conseguenza, la fattispecie dell'interposizione di manodopera, vietata ex lege. Nel contratto d'appalto, infatti, l'organizzazione può anche risultare, in relazione all'esigenza dell'opera o del servizio dedotto in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione da parte del medesimo appaltatore del rischio di impresa;
pertanto è ben possibile che l'organizzazione dei mezzi necessari non preveda la fornitura da parte dell'appaltatore dei materiali e degli strumenti necessari per l'espletamento del servizio, ma che tale organizzazione sia rappresentata dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, sempre tenuto conto della peculiarità dell'opera e del servizio dedotti in contratto. E' peraltro possibile che si profili una somministrazione illecita di personale anche da parte di un'impresa vera e genuina che sopporti il relativo rischio di impresa, dal momento che la legge autorizza l'attività di somministrazione solo le imprese sottoposte al controllo dello Stato ed iscritte in apposite liste. Ciò significa che, da un lato, l'utilizzazione (da parte del committente) di personale fornito da un'impresa non autorizzata alla somministrazione determina - sempre - un'interposizione illecita di manodopera;
dall'altro lato, invece, la mancanza di organizzazione e di autonomia a monte delegittima l'appalto e, perciò, produce un'interposizione illecita di manodopera. La mancanza di autonomia organizzativa e di rischio di impresa agisce sul momento genetico del contratto e comporta una manifesta illegalità dell'appalto, in cui l'appaltatore si limita ad operare come interposto ovvero a reperire la manodopera ed a metterla a disposizione del reale datore di lavoro che poi la dirige anche nella sostanza facendo solo formalmente figurare il personale come se fosse alle sue dipendenze (limitandosi al più alla mera gestione amministrativa del personale). Laddove, invece, la mancanza di eterodirezione, ponendosi sul terreno funzionale dell'esecuzione del rapporto, integra una fattispecie più ambigua - tendente a sfuggire al controllo di legalità - ma non per questo meno grave di illiceità, quante volte la realtà di questi rapporti è dissimulata da schermi giuridici (come appunto l'appalto, spesso conferito ad una cooperativa) che mirano ad occultare l'esercizio effettivo del potere direttivo da parte dell'appaltante, a cui viene talvolta pure addetto alla bisogna un preposto che si interponga tra committente e datore di lavoro apparente, ma che nulla comporta quanto alla sostanza dei poteri di direzione esercitati effettivamente dal primo (cosa che, nel caso di specie, è chiaramente emersa, considerato, da un lato, l'assenza di direttive da parte del preposto, neppure presente in loco, e, dall'altro, le quotidiane indicazioni su cosa fare provenienti direttamente dagli stessi dipendenti della ). CP_1
Rimane dunque chiaro sul punto che, anche dopo l'abrogazione della L. n. 1369 del 1960, quello che permane in materia è un divieto (sanzionato a livello civile,
[8] penale ed amministrativo) che concerne la fattispecie oggettiva dell'interposizione di manodopera e non la tipologia soggettiva di chi finisce per realizzarla. Lo scopo del divieto di intermediazione è ancora quello di reprimere la scissione tra titolarità apparente del rapporto di lavoro e sua "utilizzazione effettiva", non essendo consentito, anche se accettato con contratto dalle parti, che il soggetto che investe, organizza e gode degli utili dell'attività produttiva non assuma per un verso la posizione del datore e la direzione del personale e dall'altro non assuma anche il rischio del costo (in senso ampio) del rapporto di lavoro (al di fuori dei casi in cui è oggi ammessa la somministrazione legale di manodopera.) Questo essendo lo scopo del divieto di appalto di manodopera o interposizione fittizia, è irrilevante che il soggetto che agisce quale intermediario sia perciò titolare di una impresa con oggetto e gestione autonomi ed operi regolarmente sul mercato come imprenditore con propria organizzazione aziendale (di mezzi e di uomini) se con riferimento allo specifico contratto egli si limiti alla mera fornitura di prestazione di lavoro subordinato diretta dal committente. Quello che conta è dunque la valutazione del concreto rapporto riferita soprattutto all'esecuzione dell'attività.
Nel caso di specie, va rilevato che dall'istruttoria esperita è emerso con tutta evidenza – contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice – come l'appellante fosse sostanzialmente diretto, nell'espletamento dei servizi appaltati alla formale datrice di lavoro, da personale della committente, in assenza di alcun ruolo organizzativo in capo all'appaltatrice, limitatasi alla gestione dei profili meramente amministrativi del rapporti di lavoro, irrilevanti ai fini per cui è causa. Come già affermato da questa Corte, in analoga fattispecie, con sentenza n. 1179/2019 (Pres. Vitali, Rel. Pattumelli),
“è invero noto come l'appalto costituisca il contratto con il quale l'appaltatore assume con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro a favore del committente. L'appalto è genuino se l'appaltatore non svolga un ruolo di mero intermediario bensì operi quale un vero e proprio imprenditore il quale – come tale – impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi inerenti all'attuazione del servizio pattuito. L'organizzazione dei mezzi può risultare, in relazione alle specifiche caratteristiche ed esigenze dell'opera o del servizio pattuiti, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto, e ciò anche qualora per la natura dell'attività da svolgere l'apporto di attrezzature e capitale risulti marginale rispetto a quello delle prestazioni di lavoro. E' infatti vero che, nel caso di appalti c.d. labour intensive, vale a dire caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni lavorative, è possibile ravvisare una fattispecie di appalto genuino anche in presenza del solo potere direttivo nei confronti dei lavoratori, unito all'effettiva assunzione del rischio di impresa, mentre l'utilizzo di strumenti di proprietà del committente non può considerarsi elemento decisivo per la qualificazione del rapporto. Tuttavia, nel caso di specie,
[9] alla totale assenza di alcun apporto materiale delle cooperative datrici di lavoro si è accompagnata la carenza di qualsiasi intervento di carattere direttivo e organizzativo sui lavoratori addetti ai servizi appaltati. Di conseguenza, neppure è emersa l'effettiva assunzione del rischio di impresa proprio dell'imprenditore in capo a tali società, limitatesi a porre gli odierni appellati a disposizione della committente a fronte di un corrispettivo commisurato alle ore lavorate, senza alcun ulteriore investimento di energie e mezzi. Né può considerarsi rilevante in senso contrario la circostanza che [i soci lavoratori] si rivolgessero alla propria formale datrice di lavoro per comunicare le proprie richieste di ferie …, che la stessa provvedesse a loro eventuali sostituzioni assicurando sempre la presenza di due addetti all'appalto e che alla cooperativa venissero trasmessi i fogli presenza sottoscritti da responsabile … . Trattasi, infatti, di circostanze attestanti, in capo alla formale datrice di lavoro, un ruolo limitato agli aspetti meramente amministrativi e gestionali dei rapporti oggetto di causa e pertanto ininfluenti con riguardo all'individuazione del soggetto effettivamente deputato all'organizzazione del concreto svolgimento delle mansioni e, quindi, del sostanziale datore di lavoro degli odierni appellati. In tal senso si è pronunciata la condivisibile giurisprudenza di legittimità, affermando che, in tema di appalti endoaziendali, l'ipotesi di somministrazione irregolare si realizza “tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. 28.3.13, n. 7820)”. La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio. Essa ben si attaglia al caso di specie, nel quale i testi escussi hanno confermato come fosse il personale della a coordinare e dirigere direttamente in via CP_1 esclusiva i dipendenti dell'appaltatrice. La conclusione risulta essere avvalorata dalla stessa Suprema Corte che ha ritenuto di ravvisare una somministrazione illecita in ipotesi in cui un 'fattorino' era diretto, quotidianamente, dal direttore del committente (Cass., 20-6-2023, n. 17627). Un servizio, infatti, per poter formare oggetto di appalto genuino deve poter essere organizzato interamente dall'imprenditore il quale, assumendosi il relativo rischio, consegna al committente un risultato (un facere) da esso stesso prodotto, conformato e delineato e, come tale, usufruito dal committente. Il quid pluris sta proprio nella predisposizione di un servizio fornito e confezionato dalla stessa organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore. Il committente ha il compito di stabilire le modalità ed i tempi di coordinamento del servizio con le proprie attività.
[10] Non si è in presenza di appalto genuino qualora il 'servizio' commissionato consista nella semplice messa a disposizione di una prestazione lavorativa il cui contenuto concreto, per essere usufruito, dev'essere plasmato dallo stesso committente, il quale in modo unilaterale lo conforma alle proprie esigenze quotidiane.
Anche recentemente la Suprema Corte (vedi Cass., 12/04/2024, n.10005) ha avuto modo di ribadire, in relazione al concetto giuridico di appalto "labour intensive", che, “a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 18455 del 2023). È stato, inoltre ribadito che, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020, Cass. n. 30624/2023)”. Il Tribunale non si è conformato ai principi innanzi richiamati, non avvedendosi che nella specie si era in presenza di una evidente ipotesi di somministrazione illecita di manodopera in quanto la si è limitata a fornire mere prestazioni CP_2 di manodopera, non assumendo alcun rischio imprenditoriale, rinunciando a qualsiasi potere di organizzazione e limitandosi a fornire alla committente, dietro la corresponsione di un compenso, mere energie lavorative che la società committente ha provveduto ad utilizzare in funzione delle proprie esigenze produttive, inserendole nel proprio ciclo produttivo secondo una precisa organizzazione e programmazione. Tali conclusioni sono confermate dalle risultanze istruttorie che hanno dimostrato come il sig. svolgesse mansioni operaie prendendo ordini Pt_1 direttamente dai dipendenti della , senza che la sua attività fosse CP_1 organizzata o diretta da preposti della Cooperativa.
[11] Il teste , Responsabile del reparto elettrico della ditta , ha Testimone_5 CP_1 riferito di conoscere il ricorrente “perché veniva a lavorare per una Cooperativa nello stabilimento dove lavoravo io. L'ambiente di lavoro era unico, ma diviso in reparti (reparto elettrico, r. montaggio, r. collaudo e r. pulizia dei pezzi) delimitati da pannelli in cartongesso. Ogni reparto aveva il suo responsabile tranne il reparto pulizie” nel quale operava il ricorrente che “si occupava della pulizia dei pezzi che provenivano dalla carpenteria esterna”, ed in particolare, svolgeva queste attività:
“con uno straccio imbevuto di solvente e con una spazzola di ferro toglieva lo sporco dai pezzi. Si trattava dei pezzi destinati ad essere assemblata in una pressa e potevano avere dimensioni diverse. Non erano pezzi tutti uguali. non Parte_1 svolgeva attività di manutenzione o di assemblaggio dei pezzi”. “Non vi erano altre persone della Cooperativa che venivano sul luogo di lavoro”. Il teste ha precisato che “Insieme a vi era un altro ragazzo che Parte_1 lavorava per la Cooperativa che chiamavamo . Entrambi lavoravano nel CP_7 reparto pulizia e oltre a loro due in quel reparto non lavorava nessun altro”. Il ricorrente “aveva questi orari di lavoro:
8-12 e 13.30 – 17,30. Erano gli orari di tutti i lavoratori dello stabilimento”. “ ed avevano un cartellino Parte_1 CP_7 da timbrare per segnare quando uscivano e quando entravano. I cartellini si trovavano all'uscita dello spogliatoio e venivano presi per timbrare l'ingresso o l'uscita e poi rimessi a posto. Tutti gli operai che lavoravano nello stabilimento usavano questi cartellini. Ognuno il suo”. In relazione all'infortunio, il teste ha riferito quanto segue: “Ero nello stabilimento quando accadde l'infortunio sul lavoro a NEL NOVEMBRE 2018. Ero Parte_1 nel mio reparto e ho sentito uno scoppio provenire dal reparto pulizia. E' accaduto che stava pulendo l'interno di un serbatoio che era uno dei pezzi Parte_1 destinati ad essere assemblati in una pressa. Aveva pulito l'interno con un diluente e poi mentre stava usando all'interno del serbatoio un flessibile per pulirlo, il contatto della punta del flessibile con il materiale metallico ha provocato una scintilla che ha infiammato il vapore del diluente provocando le fiamme che hanno investito … Gli utensili e il diluente usati da per fare il suo lavoro Pt_1 Pt_1 erano della ditta ”. CP_1
Il teste addetto alla verniciatura, ha dichiarato che “quelli della Tes_6
intervenivano solo se c'era un problema di busta paga o simile, per il lavoro CP_2 ci dava ordini solo ” … che “era il nostro capo”. “ veniva CP_3 Pt_1 lavorare come era vestito e non avevamo divisa né guanti. La non ci dava CP_2 neanche gli strumenti che erano della ”. CP_1
Neppure può essere ravvisata alcuna decadenza ai danni dell'appellante in quanto la Suprema Corte (vedi Cass., 8-3-2024, n. 6266 conf. Cass., 9-2-2025, n. 3280) ha avuto modo di ribadire che, in tema di appalto di prestazioni di lavoro subordinato, il licenziamento intimato dall'appaltatore, datore di lavoro formale, non comporta l'assoggettamento ai termini di decadenza di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come novellato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, delle azioni di
[12] impugnativa di licenziamento, ma anche di accertamento e costituzione del rapporto di lavoro, promosse dal lavoratore verso l'appaltante, datore di lavoro effettivo, a meno che quest'ultimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “ove l'appaltatore/datore di lavoro formale assuma un licenziamento nei confronti di un lavoratore adibito ad un appalto, l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, tesa a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (come novellato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010), mentre l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza. Ritenuto, invero, che il regime decadenziale dettato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 richieda un atto scritto per la decorrenza dei termini, l'atto di licenziamento intimato (in forma scritta) dall'appaltatore/datore di lavoro formale costituisce elemento formale sufficiente per consentire l'avvio dei termini di decadenza nei soli confronti del soggetto che ha adottato l'atto, mentre nei confronti dell'appaltante/utilizzatore nessuna decadenza potrà essere invocata (salvo l'ipotesi in cui lo stesso appaltante neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto, momento dal quale comincerà a decorrere il doppio termine di decadenza). L'interpretazione che, a fronte di un licenziamento adottato dal datore di lavoro formale, distingue il regime di decadenza a seconda del datore di lavoro formale o di quello effettivo, risulta, altresì, coerente con le recenti statuizioni adottate da questa Corte (Cass. n. 32412 del 2023 e Cass. n. 30945 del 2023), con le quali si è precisato che l'impugnazione del licenziamento (intimato dal datore di lavoro formale) promossa nei confronti dello stesso datore di lavoro formale non costituisce una preclusione ad agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un'interposizione fittizia nei confronti dell'utilizzatore, in quanto le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere non incidono sul rapporto di lavoro dissimulato intercorrente con diverso datore di lavoro, dovendo applicarsi all'appalto, in via analogica, l'art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2015 (come interpretato autenticamente dall'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla legge n. 77 del 2020) dettato per la somministrazione di lavoro (potendosi, dunque, imputare all'utilizzatore solo gli atti di costituzione o di gestione del rapporto, e non quelli di estinzione). L'applicazione del regime decadenziale dettato dall'art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010 richiede necessariamente l'adozione di un atto scritto da parte dell'utilizzatore della prestazione lavorativa, non essendo imputabile all'utilizzatore stesso (ai fini del decorso dei termini decadenziali) l'atto di licenziamento intimato dal datore di lavoro formale”.
[13] Nella specie, quindi, non è ravvisabile alcuna decadenza in quanto il licenziamento intimato dall'appaltatore fittizio è stato impugnato con lettera 4-11- 2020, inviata anche alla (la quale con lettera del 13-11-2020 ha negato il CP_1 rapporto di lavoro), con deposito del ricorso in data 25-2-2021.
L'appalto fittizio o irregolare (cioè al di fuori delle condizioni di cui all'art. 38, c. 2, del D.lgs. n. 81/2015) è sanzionato dal combinato disposto degli artt. 29, c. 3 bis D.lgs. 276/2003 e 39, c. 2 del D.lgs. n. 81/2015 in forza del quale, nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore o committente fittizio, il datore di lavoro dev'essere condannato al risarcimento del danno in favore del lavoratore, sulla base di un'indennità onnicomprensiva compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L. 604/66. Nella specie, avuto riguardo all'anzianità di servizio, alle dimensioni dell'impresa committente e alle condizioni delle parti, il Collegio ritiene equo commisurare l'indennità in 6 mensilità.
Seppur l'appellante in sede di gravame non ha riproposto la domanda di condanna della a reintegrarlo nel precedente posto di lavoro, il Collegio CP_1 ritiene, all'esito della propria doverosa attività interpretativa, di dover ritenere tale pretesa implicita, atteso che – atteso il richiamo “anche a quanto indicato nel ricorso introduttivo di primo grado” – non emerge alcun elemento da cui desumere una rinuncia alla domanda di reintegrazione, considerato che, anche in tale sede, l'appellante ha insistito per la costituzione direttamente in capo alla del CP_1 rapporto di lavoro. E' evidente che l'accertamento implica, come necessaria conseguenza, l'obbligo di reinserire il lavoratore nell'organico dell'utilizzatrice. Non è superfluo in questa sede rammentare che, con riferimento alla qualificazione giuridica della pretesa che si fa valere in giudizio, il giudice del merito ha il potere-dovere di procedere all'inquadramento giuridico della domanda sulla base dei meri fatti prospettati e dedotti dalla parte che l'ha proposta, prescindendo in tale verifica dal nomen iuris eventualmente erroneo che sia stato indicato nell'atto introduttivo del giudizio o nelle successive difese, compito che tuttavia incontra, oltre a quello dell'osservanza del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il limite generale del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa a quella formalmente ed espressamente proposta (Cass. sezione civile III, ordinanza 21 maggio 2019, n. 13602). Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato (Cass., Ordinanza, 11 luglio 2022, n. 21865; Cass., 28/12/2024, n.34762).
[14] Il lavoratore avrebbe altresì il diritto ad essere reintegrato nel precedente posto di lavoro alle dipendenze della con inquadramento stabilito dal CCNL CP_1
Commercio, applicato dalla committente ai propri dipendenti. Il lavoratore però non ha dedotto nulla su quest'ultimo CCNL (impedendo così al giudice di procedere ad un inquadramento conforme alle declaratorie previste da tale CCNL), essendosi invece limitato a rivendicare, nei confronti di entrambe le società appellate, il maggior livello del CCNL dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore dei servizi Confazienda. Sul punto, il Collegio ritiene di far proprie le argomentazioni del primo Giudice che, da un lato, ha considerato corretto l'inquadramento nel livello D2, in mancanza di prove specifiche circa l'autonomia esecutiva richiesta dalla superiore declaratoria e, dall'altra, in applicazione del principio di assorbimento (vedi, ex plurimis, Cass., 03/01/2017, n.46), non ha riconosciuto alcuna differenza retributiva (quantificata nel ricorso introduttivo in € 2.937,00), avendo il ricorrente ricevuto importi a titolo di trasferte per complessivi € 4.760,84 netti, pur “non avendo pacificamente mai effettuato trasferte”, con la conseguenza che
“tali somme vanno considerate come retribuzione ed andrebbero quindi scomputate dagli importi che dovessero risultare a suo credito”.
Per tutti i motivi sopra esposti, il Collegio, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l'appellante e la a far tempo dal 1°-6-2018 e, per CP_1
l'effetto, ordina a quest'ultima di riammettere il sig. nel suo Parte_1 precedente posto di lavoro con le medesime od equivalenti mansioni. La è quindi tenuta a pagare l'indennità risarcitoria ex art. 39 D.Lgs. n. CP_1
81/2015, pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, parametrata a quella spettante al livello D/2 CCNL dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore dei servizi Confazienda del 2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data in cui l'appellante ha cessato di svolgere la propria attività presso la CP_1
Le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
[15] In parziale riforma della sentenza n. 391/2024 del Tribunale di Monza, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l'appellante e la a far tempo dal 1°-6-2018 e, per l'effetto, ordina a CP_1 quest'ultima di riammettere il sig. nel suo precedente posto di lavoro Parte_1 con le medesime od equivalenti mansioni;
condanna la a pagare l'indennità risarcitoria ex art. 39 D.Lgs. n. CP_1
81/2015 pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, parametrata a quella spettante al livello D/2 CCNL dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività nel settore dei servizi Confazienda del 2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data in cui l'appellante ha cessato di svolgere la propria attività presso la CP_1 conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese del doppio grado, liquidate a favore dell'appellante in complessivi euro 4.800,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario;
compensa tra le altre parti le spese del doppio grado. Milano, il 6 marzo 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
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