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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/02/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 11/2/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 12/02/2025 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 456 /2023 vertente
TRA
, CF: , P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Romano Cardaropoli, e con esso domiciliato in Napoli alla Piazza Matteotti n. 2, come in atti
RICORRENTE E
, CF: nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
14.07.1986, elettivamente domiciliata in San RC IS (CE) alla Via della Libertà n. 237, presso lo studio dell'avv. Elvira Genovese dalla quale è rappresentata e difesa come in atti. RESISTENTE
OGGETTO: accertamento della legittimità della sanzione disciplinare CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.01.2023 la ricorrente in epigrafe, premesso che la sig.ra è dipendente di in qualità di Controparte_1 Controparte_2 operatore di sportello, in servizio presso l'ufficio postale di SAAR (CE), deduceva che la stessa avesse commesso gravi irregolarità rilasciando due Carte di Reddito di Cittadinanza a due cittadini stranieri che le avevano esibito documenti di riconoscimento non autentici, ed irregolari in quanto la scadenza degli stessi non coincideva con la data di nascita. Di seguito, da approfondimenti effettuati dalla ricorrente su giornate a campione emergeva che, nell'arco di pochi mesi, la avesse consegnato altre quattro carte di reddito di cittadinanza a cittadini CP_1 stranieri, anch'esse poi disconosciute per irregolarità dei documenti.
1 Dunque, la ricorrente assumeva che la con la sua condotta avesse generato CP_1 un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali in quanto aveva svolto il proprio lavoro in violazione degli artt. 2104 e 2105 cc e dell'art. 52 del CCNL e in dispregio delle disposizioni aziendali, tra cui la violazione della scheda PI - A. 2 del Manuale di identificazione di . Parte_1
Sulla base di ciò, la ricorrente elevava a carico della la seguente CP_1 contestazione disciplinare CE1/13348 del 30.11.2022, comunicata con nota n.
CE1/13348/ DEL 30.11.2022 notificata in data CodiceFiscale_2
05.12.2022: “… Dalle verifiche effettuate dagli incaricati e quindi emerso, che LL, applicata all'ufficio postale di SAAR, in qualità di operatore sportello identificata con la user - ID CAMELIOA a Lei univocamente attribuita, ha attivato le suddette carte. Da ulteriori approfondimenti della Struttura Centrale su altre
Carte RDC emesse il 30/03/2022, giornata presa a campione, emerso che LL ha consegnato altre quattro Carte RDC, in breve tempo l'una dall'altra, a quattro cittadini cingalesi. Nel corso delle verifiche e dall'analisi documentale svolta, sono emerse irregolarità relative a documentazione verosimilmente falsa sia per quanto riguarda i documenti di identità che perciò ti concerne la denuncia di smarrimento presentata da uno dei clienti preso in esame. Inoltre si è rilevato che le somme accreditate sulle carte analizzate sono state spese sempre negli stessi esercizi commerciali. Quindi sono state rilasciate carte RDC a soggetti che hanno esibito documenti d'identità non autentici.
Per quanto sopra riportato, LL, ha eseguito il rilascio delle Carte RDC in difformità rispetto a quanto previsto dal Manuale identificazione Persone fisiche - Scheda PI-A.2 in quanto non esercitato la dovuta attenzione nell'identificare i soggetti che si sono presentati allo sportello per richiedere il rilascio di tali Carte attraverso l'identificazione mediante documenti in corso di validità.” La ricorrente, pertanto, così concludeva:
“accertare la legittimità/congruità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni dieci (10) irrogata nei confronti della NO , o della diversa ritenuta di giustizia, per Controparte_3 quanto esposto, motivato provato e documentato in atti, e per l'effetto confermare giudizialmente la medesima sanzione disciplinare o la diversa ritenuta di giustizia;
Condannare la NO al pagamento di tutte le spese e Controparte_3 competenze del presidente giudizio”. Si costituiva tempestivamente la resistente, che respingeva gli addebiti a lei mossi, sostenendo di aver rilasciato le Carte di Reddito di Cittadinanza dopo aver azionato la procedura prevista dall'Oracolo ed eccepiva che la ricorrente non dava prova della irregolarità dei documenti. All'uopo, chiedeva che il Tribunale accertasse l'insussistenza della propria responsabilità per quanto occorso con consequenziale declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare elevata a suo carico dalla ricorrente.
Veniva istruita la causa documentalmente, venivano escussi i testi e la causa veniva decisa a seguito di note di trattazione.
2 ***
Il Tribunale ritiene che la domanda proposta sia fondata e, pertanto va accolta, per quanto di ragione.
La sussistenza del fatto contestato I doveri del lavoratore e la violazione degli obblighi aziendali Ai sensi dell'art. 2104 c.c., il lavoratore è tenuto a eseguire la prestazione lavorativa con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della collettività. Tale obbligo è ribadito dall'art. 52 del CCNL del 23.06.2021 per il personale non dirigente di
, il quale dispone che il dipendente è tenuto a osservare le norme del Parte_1 contratto collettivo e le disposizioni aziendali, mantenendo un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli. Nel caso di specie, la resistente ha violato le disposizioni contenute nella scheda PI-A.2 del Manuale di identificazione persone fisiche di Parte_1 che impone di effettuare l'identificazione mediante documento di riconoscimento in corso di validità e un documento attestante il Codice Fiscale congruenti tra loro. Ebbene, dalla prova testimoniale espletata è emerso che la sig.ra Controparte_1 avesse provveduto ad attivare la procedura di emissione di Carte di Reddito Di Cittadinanza senza aver vagliato la validità dei documenti nello specifico delle carte d'identità dei richiedenti. Il teste indotto dalla ricorrente, sig.ra , Tes_1 escusso all'udienza del 22.01.2025 dichiarava di essersi occupata della redazione del report che ha portato alla sanzione disciplinare e di aver eseguito gli accertamenti: “io nel corso della mia istruttoria ho potuto visualizzare sia il modulo sia il documento esibito alla e ho potuto verificare che la data di CP_1 scadenza delle C.I. non erano coerenti perché non corrispondenti, come per legge alla data di nascita, si è un vizio che ho notato subito. Di conseguenza riscontrai che la non aveva correttamente identificato i clienti che esibivano CP_1 documenti non autentici”. Il teste, precisava altresì che il portale Oracolo in uso al personale Controparte_2
“si limita a verificare se del documento registrata una denuncia di furto / o
[...] se scaduto al momento dell'inserimento del dato … no, non verifica la data di scadenza”. Ugualmente, il testimone sig. , collega della resistente ed in Testimone_2 servizio presso il medesimo ufficio postale, escusso all'udienza del 22.01.2025, esponeva che per la procedura di identificazione delle persone, che gli operatori devono attuare, è previsto anche il controllo relativo alla validità del documento di riconoscimento del richiedente, infatt,i riferiva che: “verifichiamo che il documento sia in corso di validità”. In sostanza i documenti esibiti all'operatrice recavano tutti una data di scadenza incompatibile con quanto previsto dalla legge e tale elemento, evincibile ictu oculi, evidenziava la falsità del documento, falsità, invece, non riscontrata dalla lavoratrice.
3 Dunque, dall'esame della prova testimoniale è emerso che la condotta lavorativa posta in essere dalla fosse contraria alla specifica diligenza richiesta dalle CP_1 disposizioni aziendali, in quanto non ha proceduto alla verifica dell'esistenza di un documento valido;
è altresì emerso che l'applicativo utilizzato non esonerava l'operatore dalla verifica predetta, dal momento che il programma consentiva solo di verificare la pendenza di denunce per documenti smarriti o rubati e non in corso di validità. La verifica del documento, funzionale all'identificazione del richiedente quale legittimato all'erogazione della prestazione assistenziale, costituiva, dunque, il nucleo essenziale dell'operazione richiesta al lavoratore e tale operazione non è stata correttamente posta in essere dalla . CP_1
In conclusione, la condotta contestata è stata, quindi, provata nel corso del giudizio ed accertata dal Tribunale.
La proporzionalità della sanzione disciplinare La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della condotta del lavoratore. In particolare, la Suprema Corte (cfr. Sentenza n. 24634 del 2 ottobre 2019ha ribadito che l'obbligo di diligenza del prestatore di lavoro deve essere valutato in relazione alla natura dell'attività esercitata e che la sanzione deve essere commisurata alla gravità dell'illecito. Alla luce di tali principi, il Tribunale ritiene che la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni dieci irrogata dalla ricorrente sia proporzionata alla condotta posta in essere dalla lavoratrice. La ha, infatti, violato gli obblighi di diligenza e correttezza, e tale CP_1 violazione è riconducibile alla casistica disciplinata dall'art. 54, comma IV, del CCNL del 23.06.2021, che prevede la sanzione della sospensione per dieci giorni per le condotte connotate da particolare gravità (quando l'inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per i terzi sia connotato da particolare gravità). Osserva il Tribunale che seppure il comportamento non si connota da un dolo specifico, si caratterizza da grave negligenza, imprudenza e imperizia;
osserva il
Giudicante, infatti, che l'inosservanza dei doveri ed obblighi di servizio da cu sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della società e/o un vantaggio per terzi, si connota per la particolare gravità, come tipizzato dall'art. 54 co. IV lett. a) in quanto la ricorrente aveva come unico e fondamentale compito la verifica della validità dei documenti di riconoscimento, verifica che doveva precedere il meccanico inserimento dei dati nel sistema. Tale accertamento è stato omesso, non avendo la lavoratrice verificato la data di scadenza del documento, palesemente irregolare;
si osserva, inoltre, che l'errore, che ha comportato il riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza in capo a soggetti non legittimati, ha creato un danno concreto all'Ente, ed è stato
4 reiterato ben quattro volte, a dimostrazione del fatto che l'operatrice sistematicamente non eseguiva i compiti assegnati con la dovuta perizia. In conclusione, il fatto contestato è stato accertato e la sanzione irrogata risulta proporzionata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Cucinella, definitivamente pronunziando nella causa pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta la legittimità e congruità della sanzione disciplinare di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni dieci irrogata da nei confronti di Controparte_2
e per l'effetto conferma la medesima sanzione. Controparte_1
b) Condanna al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi 650,00 euro oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Si comunichi Aversa, 12/02/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 11/2/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 12/02/2025 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 456 /2023 vertente
TRA
, CF: , P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Romano Cardaropoli, e con esso domiciliato in Napoli alla Piazza Matteotti n. 2, come in atti
RICORRENTE E
, CF: nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
14.07.1986, elettivamente domiciliata in San RC IS (CE) alla Via della Libertà n. 237, presso lo studio dell'avv. Elvira Genovese dalla quale è rappresentata e difesa come in atti. RESISTENTE
OGGETTO: accertamento della legittimità della sanzione disciplinare CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.01.2023 la ricorrente in epigrafe, premesso che la sig.ra è dipendente di in qualità di Controparte_1 Controparte_2 operatore di sportello, in servizio presso l'ufficio postale di SAAR (CE), deduceva che la stessa avesse commesso gravi irregolarità rilasciando due Carte di Reddito di Cittadinanza a due cittadini stranieri che le avevano esibito documenti di riconoscimento non autentici, ed irregolari in quanto la scadenza degli stessi non coincideva con la data di nascita. Di seguito, da approfondimenti effettuati dalla ricorrente su giornate a campione emergeva che, nell'arco di pochi mesi, la avesse consegnato altre quattro carte di reddito di cittadinanza a cittadini CP_1 stranieri, anch'esse poi disconosciute per irregolarità dei documenti.
1 Dunque, la ricorrente assumeva che la con la sua condotta avesse generato CP_1 un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali in quanto aveva svolto il proprio lavoro in violazione degli artt. 2104 e 2105 cc e dell'art. 52 del CCNL e in dispregio delle disposizioni aziendali, tra cui la violazione della scheda PI - A. 2 del Manuale di identificazione di . Parte_1
Sulla base di ciò, la ricorrente elevava a carico della la seguente CP_1 contestazione disciplinare CE1/13348 del 30.11.2022, comunicata con nota n.
CE1/13348/ DEL 30.11.2022 notificata in data CodiceFiscale_2
05.12.2022: “… Dalle verifiche effettuate dagli incaricati e quindi emerso, che LL, applicata all'ufficio postale di SAAR, in qualità di operatore sportello identificata con la user - ID CAMELIOA a Lei univocamente attribuita, ha attivato le suddette carte. Da ulteriori approfondimenti della Struttura Centrale su altre
Carte RDC emesse il 30/03/2022, giornata presa a campione, emerso che LL ha consegnato altre quattro Carte RDC, in breve tempo l'una dall'altra, a quattro cittadini cingalesi. Nel corso delle verifiche e dall'analisi documentale svolta, sono emerse irregolarità relative a documentazione verosimilmente falsa sia per quanto riguarda i documenti di identità che perciò ti concerne la denuncia di smarrimento presentata da uno dei clienti preso in esame. Inoltre si è rilevato che le somme accreditate sulle carte analizzate sono state spese sempre negli stessi esercizi commerciali. Quindi sono state rilasciate carte RDC a soggetti che hanno esibito documenti d'identità non autentici.
Per quanto sopra riportato, LL, ha eseguito il rilascio delle Carte RDC in difformità rispetto a quanto previsto dal Manuale identificazione Persone fisiche - Scheda PI-A.2 in quanto non esercitato la dovuta attenzione nell'identificare i soggetti che si sono presentati allo sportello per richiedere il rilascio di tali Carte attraverso l'identificazione mediante documenti in corso di validità.” La ricorrente, pertanto, così concludeva:
“accertare la legittimità/congruità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni dieci (10) irrogata nei confronti della NO , o della diversa ritenuta di giustizia, per Controparte_3 quanto esposto, motivato provato e documentato in atti, e per l'effetto confermare giudizialmente la medesima sanzione disciplinare o la diversa ritenuta di giustizia;
Condannare la NO al pagamento di tutte le spese e Controparte_3 competenze del presidente giudizio”. Si costituiva tempestivamente la resistente, che respingeva gli addebiti a lei mossi, sostenendo di aver rilasciato le Carte di Reddito di Cittadinanza dopo aver azionato la procedura prevista dall'Oracolo ed eccepiva che la ricorrente non dava prova della irregolarità dei documenti. All'uopo, chiedeva che il Tribunale accertasse l'insussistenza della propria responsabilità per quanto occorso con consequenziale declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare elevata a suo carico dalla ricorrente.
Veniva istruita la causa documentalmente, venivano escussi i testi e la causa veniva decisa a seguito di note di trattazione.
2 ***
Il Tribunale ritiene che la domanda proposta sia fondata e, pertanto va accolta, per quanto di ragione.
La sussistenza del fatto contestato I doveri del lavoratore e la violazione degli obblighi aziendali Ai sensi dell'art. 2104 c.c., il lavoratore è tenuto a eseguire la prestazione lavorativa con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della collettività. Tale obbligo è ribadito dall'art. 52 del CCNL del 23.06.2021 per il personale non dirigente di
, il quale dispone che il dipendente è tenuto a osservare le norme del Parte_1 contratto collettivo e le disposizioni aziendali, mantenendo un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli. Nel caso di specie, la resistente ha violato le disposizioni contenute nella scheda PI-A.2 del Manuale di identificazione persone fisiche di Parte_1 che impone di effettuare l'identificazione mediante documento di riconoscimento in corso di validità e un documento attestante il Codice Fiscale congruenti tra loro. Ebbene, dalla prova testimoniale espletata è emerso che la sig.ra Controparte_1 avesse provveduto ad attivare la procedura di emissione di Carte di Reddito Di Cittadinanza senza aver vagliato la validità dei documenti nello specifico delle carte d'identità dei richiedenti. Il teste indotto dalla ricorrente, sig.ra , Tes_1 escusso all'udienza del 22.01.2025 dichiarava di essersi occupata della redazione del report che ha portato alla sanzione disciplinare e di aver eseguito gli accertamenti: “io nel corso della mia istruttoria ho potuto visualizzare sia il modulo sia il documento esibito alla e ho potuto verificare che la data di CP_1 scadenza delle C.I. non erano coerenti perché non corrispondenti, come per legge alla data di nascita, si è un vizio che ho notato subito. Di conseguenza riscontrai che la non aveva correttamente identificato i clienti che esibivano CP_1 documenti non autentici”. Il teste, precisava altresì che il portale Oracolo in uso al personale Controparte_2
“si limita a verificare se del documento registrata una denuncia di furto / o
[...] se scaduto al momento dell'inserimento del dato … no, non verifica la data di scadenza”. Ugualmente, il testimone sig. , collega della resistente ed in Testimone_2 servizio presso il medesimo ufficio postale, escusso all'udienza del 22.01.2025, esponeva che per la procedura di identificazione delle persone, che gli operatori devono attuare, è previsto anche il controllo relativo alla validità del documento di riconoscimento del richiedente, infatt,i riferiva che: “verifichiamo che il documento sia in corso di validità”. In sostanza i documenti esibiti all'operatrice recavano tutti una data di scadenza incompatibile con quanto previsto dalla legge e tale elemento, evincibile ictu oculi, evidenziava la falsità del documento, falsità, invece, non riscontrata dalla lavoratrice.
3 Dunque, dall'esame della prova testimoniale è emerso che la condotta lavorativa posta in essere dalla fosse contraria alla specifica diligenza richiesta dalle CP_1 disposizioni aziendali, in quanto non ha proceduto alla verifica dell'esistenza di un documento valido;
è altresì emerso che l'applicativo utilizzato non esonerava l'operatore dalla verifica predetta, dal momento che il programma consentiva solo di verificare la pendenza di denunce per documenti smarriti o rubati e non in corso di validità. La verifica del documento, funzionale all'identificazione del richiedente quale legittimato all'erogazione della prestazione assistenziale, costituiva, dunque, il nucleo essenziale dell'operazione richiesta al lavoratore e tale operazione non è stata correttamente posta in essere dalla . CP_1
In conclusione, la condotta contestata è stata, quindi, provata nel corso del giudizio ed accertata dal Tribunale.
La proporzionalità della sanzione disciplinare La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della condotta del lavoratore. In particolare, la Suprema Corte (cfr. Sentenza n. 24634 del 2 ottobre 2019ha ribadito che l'obbligo di diligenza del prestatore di lavoro deve essere valutato in relazione alla natura dell'attività esercitata e che la sanzione deve essere commisurata alla gravità dell'illecito. Alla luce di tali principi, il Tribunale ritiene che la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni dieci irrogata dalla ricorrente sia proporzionata alla condotta posta in essere dalla lavoratrice. La ha, infatti, violato gli obblighi di diligenza e correttezza, e tale CP_1 violazione è riconducibile alla casistica disciplinata dall'art. 54, comma IV, del CCNL del 23.06.2021, che prevede la sanzione della sospensione per dieci giorni per le condotte connotate da particolare gravità (quando l'inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per i terzi sia connotato da particolare gravità). Osserva il Tribunale che seppure il comportamento non si connota da un dolo specifico, si caratterizza da grave negligenza, imprudenza e imperizia;
osserva il
Giudicante, infatti, che l'inosservanza dei doveri ed obblighi di servizio da cu sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della società e/o un vantaggio per terzi, si connota per la particolare gravità, come tipizzato dall'art. 54 co. IV lett. a) in quanto la ricorrente aveva come unico e fondamentale compito la verifica della validità dei documenti di riconoscimento, verifica che doveva precedere il meccanico inserimento dei dati nel sistema. Tale accertamento è stato omesso, non avendo la lavoratrice verificato la data di scadenza del documento, palesemente irregolare;
si osserva, inoltre, che l'errore, che ha comportato il riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza in capo a soggetti non legittimati, ha creato un danno concreto all'Ente, ed è stato
4 reiterato ben quattro volte, a dimostrazione del fatto che l'operatrice sistematicamente non eseguiva i compiti assegnati con la dovuta perizia. In conclusione, il fatto contestato è stato accertato e la sanzione irrogata risulta proporzionata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Cucinella, definitivamente pronunziando nella causa pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta la legittimità e congruità della sanzione disciplinare di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni dieci irrogata da nei confronti di Controparte_2
e per l'effetto conferma la medesima sanzione. Controparte_1
b) Condanna al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi 650,00 euro oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Si comunichi Aversa, 12/02/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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