TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1791/2018 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott. Claudio Maggioni Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni
promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Luigi Mario Mascolino e Bianca Mascolino
ATTORE
Contro
1
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(C.F. ) nato a [...] il [...], (C.F.
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_3 [...]
), nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._4
dall'Avv. Michela Manelli
CONVENUTI
(C.F. , nata a [...] [...], rappresentata e Controparte_4 CodiceFiscale_5
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Leone
CONVENUTA
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_5 CodiceFiscale_6
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.5.2024, celebrata con trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di legge.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 13-17.4.2018, deduceva che i genitori, Parte_1
e , avevano acquistato, con atto pubblico rogato in Notaio Controparte_6 Persona_1
di TT – n. rep. 268321 del 20.9.1977 –, uno stacco di terreno sito in Persona_2
GL (fraz. di TT – RG), in via delle Triglie n. 2, ove veniva costruita la casa palazzata di cui 2 alla C.E. in sanatoria n. 265/SA del 19.6.2013, del Comune di TT (relativamente alle unità immobiliari identificate al Catasto fabbricati di TT nel foglio 166, mappali 164, sub. 2, 4 e 5), e
C.E. in sanatoria 257/SA del 17.6.2013 del Comune di TT (relativamente alle unità immobiliari identificate al Catasto fabbricati di TT nel foglio 166, mappali 164, sub. 3).
Deceduta la madre, , in data 30.9.1991, succedevano alla stessa il marito Persona_1
e i figli nella comproprietà del superiore immobile in GL, in via delle Triglie Controparte_6
n. 2, meglio descritto in citazione.
La dichiarazione di successione in morte di per le rispettive quote in proprietà Persona_1
del bene caduto in successione legittima risultava annotata presso l'Ufficio del Registro di TT
(successione n. 721 vol. 205 trascritta presso l'Agenzia del Territorio Provinciale di Ragusa in data
14.9.1992 ai nn. 12780/10302).
L'attore rappresentava poi che, in seguito alla morte di , il padre Persona_1 CP_6
contraeva nuovo matrimonio con .
[...] Controparte_5
Successivamente, lo stesso riferiva che, con atto rogato in Notaio di TT, n. rep. Persona_3
11769 del 6.7.2007, il de cuius donava la propria quota parte dell'appartamento di via delle Triglie
2 ai figli , e per la quota di 16/90 ciascuno, e al figlio per la quota CP_2 CP_4 CP_3 CP_1
di 12/90, nulla disponendo invece in suo favore.
In data 8.11.2016, veniva pubblicato il testamento, con il quale disponeva in Controparte_6
favore della moglie e dei figli e , così escludendo sia Controparte_5 CP_3 CP_1 CP_2
, poiché riteneva di averla già beneficiata in vita mediante la vendita di un immobile a un CP_4
prezzo inferiore a quello di mercato, sia , poiché i loro rapporti si erano interrotti da lungo Pt_1
tempo.
In data 14.11.2016 donava al fratello , odierno attore, le proprie quote Controparte_4 Pt_1
della casa di GL, ossia quelle donatele dal padre e quelle ricevute per successione dalla madre.
L'attore, inoltre, deduceva che nel relictum ereditario rientrava anche la somma depositata sul libretto di deposito a risparmio al netto delle spese funerarie e amministrative Controparte_7
conseguenti alla morte del de cuius.
faceva poi presente di aver redatto insieme ai fratelli e Parte_1 CP_3 CP_1
, la scrittura privata del 5.11.2016, con la quale veniva pattuito che il testamento redatto dal CP_2
3 padre sarebbe stato dagli stessi ritenuto privo di effetti, ove questo avesse previsto l'esclusione di
; in tal caso i quattro fratelli avrebbero diviso in parti uguali fra loro l'eredità paterna, con Pt_1
la sola esclusione di , già beneficiata in vita mediante l'acquisto dell'immobile nella città di CP_4
Cassina Nuova.
In data 24.3.2017, donava ai fratelli , e la nuda Controparte_5 CP_1 CP_3 CP_2
proprietà della propria quota di 5/30 della casa di GL, sì come pervenutale in successione del marito.
rappresentava di aver anche esperito – senza fortunato esito – il tentativo di Parte_1
mediazione.
Alla luce di tutto quanto sopra, chiedeva, previa preliminare ricostituzione della Parte_1
massa ereditaria, computando il relictum e il donatum, tenendo conto anche delle somme residuate sul libretto di deposito a risparmio di dichiararsi privo di effetto il Controparte_7
testamento di per volontà negoziale delle parti, come da scrittura privata del Controparte_6
5.11.2016, e, comunque, disporsi la reintegrazione della quota di legittima in suo favore, mediante la proporzionale riduzione delle disposizione testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, con determinazione della quota di legittima riservata all'attore; per l'effetto, dichiararsi aperta la successione e procedersi alla determinazione delle singole quote;
quindi, ordinarsi la divisione dei cespiti ereditari e attribuirsi ai singoli partecipanti la quota a ciascuno spettante;
infine, condannarsi i convenuti al pagamento dei frutti civili per la disponibilità e l'uso esclusivo dei beni caduti in successione. Il tutto con vittoria di spese e compensi da porsi a carico di , e nonché di , anche per essersi opposti Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_5
alla divisione.
Con comparsa del 22.6.2018, si costituivano in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2
i quali contestavano in toto l'avversa citazione. Controparte_3
In particolare, preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta da , ritenendola indeterminata. Parte_1
In secondo luogo, deducevano la nullità della scrittura privata sottoscritta il 5.11.2016, in quanto posta in essere in violazione del divieto di patti successori, in violazione delle norme che disciplinano la donazione (artt. 782 e 771 c.c.), e, infine, ai sensi dell'art. 428 c.c., in quanto posta
4 in essere in uno stato emotivo alterato per il dolore della morte del padre, deceduto due giorni prima (il 3.11.2016).
In merito al valore dell'asse ereditario, precisavano, in relazione all'immobile di via delle Triglie – CP_ abitato dalla VE , titolare del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. –, che esso era pari a circa € 184.000,00, come da perizia di stima a firma dell'Arch. Per_4
In relazione alle somme depositate presso affermavano che il libretto postale Controparte_7
era cointestato al de cuius e alla moglie, in regime di comunione, per cui il 50% del saldo creditorio CP_ alla data della morte del apparteneva in via esclusiva alla VE . Parte_1
In ogni caso, la somma predetta era stata interamente impiegata per le spese di successione, funerarie e di manutenzione straordinaria per l'abitazione di GL (doc. 8-19).
Di poi, contestavano la richiesta attorea dei frutti civili, in quanto l'immobile era abitato dalla CP_ VE al primo piano, mentre il piano terra era inutilizzabile poiché privo di mobilio e di autonomo contatore.
Per tutti i superiori motivi, chiedevano: in via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi inammissibile la domanda di riduzione perché indeterminata e, per l'effetto, dichiararsi inammissibile e/o respingersi la domanda di divisione dell'eredità; accertarsi e dichiararsi la nullità e/o comunque l'invalidità della scrittura privata del 5.11.2016, e, conseguentemente, respingersi la domanda attorea di inefficacia del testamento;
rigettarsi tutte le domande proposte dall'attore in ordine alla successione di , in quanto prescritte. Nel merito, chiedevano rigettarsi tutte le Persona_1
domande attoree in ordine alla dichiarazione di inefficacia del testamento pubblico di CP_6
, e alla riduzione delle donazioni, stanti le previsioni di cui all'art. 552 c.c., e respingersi
[...]
tutte le domande dell'attore riguardanti la presunta imputazione di somme alla massa ereditaria e presunti frutti civili, in quanto sfornite di prova. Infine, chiedevano determinarsi l'esatta consistenza dell'asse ereditario, detratte le spese sostenute dai convenuti, da imputarsi al passivo ereditario, e disporsi la divisione della residua massa, tenendo conto delle volontà testamentarie del de cuius e delle disposizioni di legge in materia, con conseguente attribuzione delle quote agli eredi designati.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, e rimborso delle spese di CTU e CTP in fase stragiudiziale.
Con comparsa del 7.9.2018 si costituiva anche , la quale non contestava la Controparte_4
5 domanda attorea, ritenendola fondata, ma precisava di non aver ricevuto neanche lei la quota riservatale per legge, stante la lesione dei suoi diritti per effetto del comportamento dei convenuti, , . Controparte_1 CP_3 CP_2
A fronte di quanto sopra, chiedeva dichiararsi privo di effetto il testamento Controparte_4
pubblico di , come da volontà negoziale espressa dalle parti nella scrittura Controparte_6
privata del 5.11.2016, e disporsi la reintegrazione della quota di legittima in favore dell'attore, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie, eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre;
conseguentemente, chiedeva: dichiararsi aperta la successione legittima dei coniugi - , procedersi alla formazione della complessiva massa ereditaria e Parte_1 Per_1
delle singole quote;
quindi, ordinarsi la divisione dei cespiti, attribuendo ai singoli la quota ad ognuno spettante, e condannarsi i convenuti al pagamento dei frutti percetti per l'uso e godimento esclusivo dei beni caduti in successione in favore dell'attore. Con condanna alle spese di lite dei convenuti , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_5
anche per essersi opposti alla divisione.
, sebbene regolarmente citata, restava contumace. Controparte_5
Precisate le conclusioni all'udienza del 27.5.2024, celebrata con trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, anzitutto si dà atto dell'avveramento della condizione di procedibilità, risultando esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, obbligatorio per l'azione di riduzione in esame.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda, in virtù del principio per il quale l'erede che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, si osserva che “tale principio non trova applicazione quando l'esistenza della lesione deriva dal fatto che l'erede legittimario rivendica di
6 essere stato totalmente pretermesso (com'è nel caso di specie). In tal caso è sufficiente indicare i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge (Sez. 6-2, Ord. n. 5458 del 2017). Infatti, il valore della massa ereditaria corrisponde in tali casi, al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell'azione di riduzione, non essendo stato attribuito nulla agli attori nè con atto inter vivos nè a titolo successorio (dal de cuius), potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare nella medesima percentuale scaturente dalla previsione normativa da applicare unicamente sul relictum” (in tal senso, Cass. civ., sez. II, 30.7.2019, n. 20535).
Nel caso di specie, nella citazione indica dettagliatamente tutti i beni relitti al Parte_1
momento dell'apertura della successione, e anche le donazioni disposte in favore dei germani convenuti da parte del defunto padre.
L'attore, dunque, allega tutto quanto necessario secondo la sua prospettazione per procedere alla riunione fittizia e alla determinazione della sua quota ereditaria, di talché la relativa eccezione va respinta.
Tanto chiarito, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito precisati.
Ed invero, va respinta la domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del Per_ testamento di , pubblicato in Notaio di TT, n. rep. 21493 e n. racc. Controparte_6
8662, per effetto della scrittura privata sottoscritta dai germani , , Parte_1 CP_1
il 5.11.2016. CP_3 CP_2
La Corte Suprema di legittimità ha in proposito chiarito che “Ai fini della validità della rinuncia a far valere il testamento, occorre l'accordo di tutti i coeredi da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione sono compresi beni immobili, poiché detto accordo, importando una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse” (così Cass. civ., sez. II, 21.3.2022, n. 9130).
Nella specie, manca l'accordo della figlia e della VE , Controparte_4 Controparte_5
anch'esse coeredi del de cuius, di talché la rinuncia sottoscritta dai germani , Parte_1
7 , e non può essere ritenuta valida. Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
Va comunque ricordato che il legittimario totalmente pretermesso – com'è nel caso di specie – proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.
Nel caso di specie i convenuti sostengono che l'esclusione dell'attore sarebbe legittima, poiché fondata – come espressamente dichiarato da nel testamento pubblicato il dì Controparte_6
8.11.2016 – sull'interruzione dei rapporti con il de cuius, e in generale con la famiglia d'origine.
Senonché, va rilevato che l'ordinamento giuridico riserva per legge a determinati soggetti, strettissimi congiunti del defunto, quali coniuge, discendenti e ascendenti, cd. legittimari o eredi necessari, una quota dell'asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal de cuius con testamento o con donazioni fatte in vita (le quali anticipano la successione).
Si tratta della successione necessaria, la quale costituisce un limite alla libertà testamentaria ed alla stessa libertà di donare del de cuius.
La giurisprudenza è inequivoca nel ritenere che non sia possibile escludere dalla successione “quei soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti” (cfr . Cass. 25.5.2012, n. 8352:
“è valida la clausola con la quale il testatore manifesta la volontà di escludere dalla propria successione alcuni successibili, purché non legittimari”).
Invero, la quota di riserva di cui s'è detto va individuata nelle modalità descritte dall'art. 556 c.c.
8 Anzitutto, occorre stabilire il valore dei beni relitti al momento dell'apertura della successione.
In secondo luogo, dalla massa così formata vanno detratti i debiti facenti capo al de cuius al momento della sua morte (per tali intendendosi quelli già sorti e quelli occasionati dalla sua morte, quali, a titolo esemplificativo, spese funerarie e imposte di successione).
Infine, si procede alla cd. riunione fittizia del relictum e del donatum, operazione questa meramente contabile, finalizzata all'esatta determinazione della quota di riserva, non comportando il rientro del bene donato nel patrimonio del defunto donante.
Sulla base di tali premesse in diritto, occorre innanzitutto considerare il valore stimato degli immobili, per come riferito dal CTU (cfr. tabella pag. 4 della relazione peritale in atti), nei termini di seguito indicati: sub 2 € 11.200,00; sub 3 € 60.450,00; sub 4 € 94.250,00; sub 5 € 10.500,00.
Nel caso oggetto del presente giudizio, va tuttavia osservato che il CTU, pur avendo eseguito i passaggi corretti nelle operazioni di calcolo, ha posto a base del conteggio un importo errato, avendo ritenuto che i beni relitti dal defunto consistessero nei 15/30 dei sub 2, 4 e 5, laddove invece costituivano i 20/30 dei predetti sub.
Ed infatti, il de cuius , a seguito della successione legittima della moglie, era Controparte_6
divenuto titolare di 20/30 di ciascun sub costituente l'intero compendio immobiliare.
Successivamente, con atto di donazione del 6.7.2007, egli aveva donato la totalità dei suoi 20/30 del sub 3, e precisamente 16/90 ciascuno ai figli , e e 12/90 a CP_2 CP_4 CP_3 CP_1
(donatum).
9 Con il testamento, pubblicato in data 8.11.2016, egli aveva disposto del suo restante patrimonio CP_ (relictum, a questo punto formato dai 20/30 dei sub 2, 4 e 5), lasciandone ¼ alla moglie e per il resto istituendo eredi i figli , . CP_2 CP_3 CP_1
Di talché, i beni relitti dal de cuius devono intendersi costituti non già dai 15/30 dei sub 2, 4 e 5, sì come affermato dal CTU, bensì dai 20/30 dei sub predetti.
Conseguentemente, ripercorrendo le operazioni eseguite dal CTU, e apportando tale correttivo, si ha:
- Relictum: 20/30 degli immobili censiti ai sub 2,4,5 il cui valore economico equivale ad €
77.299,99, più il saldo del conto corrente, detratte le spese, pari a € 16.163,92. Per un ammontare complessivo di € 93.463,91.
- Donatum: 20/30 del sub 3, ossia (€ 60.450 * 20/30 = ) € 40.300,00
- Riunione fittizia: € 93.463,91 + € 40.300,00 = € 133.763,91.
Giova a questo proposito precisare che correttamente il CTU ha considerato l'intero saldo creditorio del conto postale, atteso che non è stato dimostrato né il regime di comunione legale CP_ dei coniugi , né che la fosse cointestataria del conto. Controparte_8
Inoltre, correttamente il CTU ha escluso dal computo le spese di cui agli allegati 14, 15, 15.1 e 19, dal momento che si tratta di spese non adeguatamente circostanziate.
A questo punto, nel concorso di coniuge e più figli, la ripartizione di quota disponibile e quote di riserva, ai sensi dell'art. 542, comma 2, c.c., è la seguente: ¼ disponibile, ¼ al coniuge e ½ da dividersi tra tutti i figli, cinque nel caso di specie, e pertanto 1/10 ciascuno (½ ÷ 5).
Ne consegue che si avrà una quota di riserva: per il sub 3 € 60.450.00*20/30*1/2*1/5 = €
4.030,00; per il sub 2 € 11.200.00*20/30*1/2*1/5 = € 746,66; per il sub 4 €
94.250.00*20/30*1/2*1/5 = € 6.283,33; per il sub 5 € 10.500.00*20/30*1/2*1/5 = € 700,00.
10 Di poi, sottraendo il diritto d'uso e di abitazione – di cui è risultata godere la seconda moglie del de cuius - dai sub 2, 4 e 5, si ottiene:
(€ 746,66 + € 6.283,33 + € 700,00 =) € 7.729,99 * 0,65 = € 5.024,49.
Quindi la quota di riserva spettante a è pari a (€ 4.030,00 + € 5.024,49 =) € Parte_1
9.054,49 (al netto della disponibile, tenuto conto dell'art. 5 dell'atto di donazione del 6.7.2005, n. rep. 11769 e n. racc. 3005, il quale disponeva che la donazione viene fatta in conto di legittima e per l'eventuale eccedenza sulla disponibile, con dispensa dalla collazione).
Quanto alla domanda attorea di pagamento dei frutti percetti in virtù del godimento esclusivo dei beni caduti in successione, tenendo conto dell'insegnamento di Cass. civ., sez. II, 23.11.2018, n.
30451, valga quanto segue.
In primo luogo deve essere distinto, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili, ciò che in effetti ha reso l'immobile comune mediante il suo utilizzo siccome bene economicamente produttivo (id est, il corrispettivo per la sua locazione o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione), ossia l'utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto come utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo la sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia l'utile indiretto.
Nel primo caso esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune, e indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata.
Nel secondo caso il bene comune, in effetti, nulla ha prodotto. Semplicemente è stato usato secondo la sua destinazione – alloggio quale propria dimora – da uno solo dei comproprietari. CP_ Peraltro, nel caso di specie, dalla sola VE , titolare del diritto di abitazione ex art. 540 c.c.
11 quanto al primo piano, mentre il piano terra è, per affermazione rimasta incontestata dei convenuti, inutilizzabile, poiché privo di arredi e di contatore autonomo, come peraltro comprovato dalle foto allegate alla perizia.
Ne consegue che, in natura, non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere conto.
In tale ipotesi, non può che ribadirsi l'insegnamento della Suprema Corte, Cass. sez. II, n.
2423/2015, secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera, in capo agli altri comunisti, alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di godere parimenti del bene, e ne siano stati impediti.
Dunque, in assenza di una richiesta di pari godimento da parte degli altri comunisti, l'utilizzo secondo la sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta un mero esercizio del proprio diritto dominicale, e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti, per il mero fatto che la loro quota sia rimasta non goduta indebitamente.
Nella fattispecie in esame, nessuna richiesta di pari godimento è mai stata avanzata dall'attore, il quale ha intrapreso ogni iniziativa, comunque volta unicamente all'ottenimento della quota, e non già al godimento dell'immobile, solo con il presente giudizio, preceduto dalla prodromica procedura di mediazione.
Conseguentemente, la domanda sotto tale profillo va rigettata, e non saranno dovuti i frutti.
Ciò posto, non resta che affrontare la questione della domanda avanzata dalla convenuta CP_4
nei confronti dei medesimi convenuti.
[...]
Anzitutto, atteso che – al di là del fatto che la stessa, rassegnando le conclusioni al termine della propria comparsa di costituzione, abbia scritto “in favore dell'attore” – nell'interpretazione della domanda giudiziale, il giudice deve tenere conto della reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito, va rilevato che, invero, CP_4
intendeva domandare l'attribuzione della quota di legittima in proprio favore, stante la
[...]
12 precedente precisazione che essa non aveva ricevuto tutto quanto spettantele a titolo di legittima.
Senonché, va pure osservato che, nel caso in esame, la convenuta ha rivolto la propria Parte_1
domanda nei confronti non già dell'attore, né di un terzo, ma nei riguardi degli altri convenuti.
La fattispecie, comunemente denominata trasversale (o talvolta orizzontale), è pacificamente ammissibile.
Tuttavia, proprio di recente, la Cassazione ha affrontato, in due distinte occasioni, la questione inerente al regime processuale nell'ambito del quale classificare e intendere la domanda trasversale.
L'ordinanza n. 12662/2021 dà atto dell'esistenza di un filone interpretativo secondo cui la domanda trasversale debba essere assimilata alla chiamata di terzo, sicché il convenuto, tra le altre cose, sarebbe onerato di chiedere il differimento della prima udienza e di notificare al coevocato la domanda trasversale.
Ad esso si contrappone l'opposta opinione per cui, anche per ragioni di economia dei giudizi e concentrazione processuale, la domanda trasversale debba, invece, essere assimilata alla domanda riconvenzionale (in senso proprio), sicché verrebbero meno le esigenze di differimento dell'udienza e di notifica. In particolare, tale ultimo orientamento ritiene superfluo il meccanismo di cui all'art. 269 c.p.c., in quanto il coevocato è già parte del giudizio.
La Suprema Corte, successivamente, è tornata sull'argomento con la pronuncia n. 9441/2022.
In tale occasione, la Corte ha argomentato partendo dal presupposto per cui anche la domanda trasversale sia da qualificare come riconvenzionale, al pari di quella del convenuto contro l'attore,
e di quella del terzo chiamato nei confronti del chiamante o di chi è già parte in causa.
La Corte fa logicamente discendere la superfluità dell'osservanza delle forme della chiamata in causa dal fatto per cui il destinatario della domanda trasversale non è terzo, ma è già parte del processo.
La conclusione della stessa è, poi, chiara nel senso che l'unico formalismo richiesto per la domanda
13 (riconvenzionale) trasversale sia quello di formularla entro i termini di costituzione tempestiva ex art. 167 c.p.c., per cui solo in ipotesi di contumacia del destinatario essa andrebbe notificata.
Atteso quanto sopra, al di là del fatto che si propenda per l'uno o per l'altro orientamento, e che dunque si consideri la domanda trasversale alla stregua di una chiamata di terzo, piuttosto che di una domanda riconvenzionale, è comunque essenziale, ai fini della sua ammissibilità, la costituzione tempestiva del convenuto a norma dell'art. 166 c.p.c., a pena delle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c.
Nel caso di specie, avendo l'attore indicato in citazione la data del 30.7.2018, il termine ultimo per la costituzione di controparte scadeva il 10.7.2018.
si è costituita in giudizio solamente in data 7.9.2018, conseguentemente la sua Controparte_4
domanda è da ritenersi inammissibile, poiché tardiva.
Relativamente alla domanda di divisione, occorre preliminarmente dare atto della rinuncia al capo di domanda avente ad oggetto la divisione delle somme presenti sul conto del de cuius, intervenuta con le prime comparse conclusionali dell'attore (del 13.2.2023).
Alla luce di quanto evidenziato dal CTU, i beni costituenti l'asse ereditario non risultano comodamente divisibili in natura.
Atteso quanto stabilito dall'art. 720 c.c., il quale consente al giudice di attribuire per l'intero un bene non comodamente divisibile anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione, e considerato che i germani , e Controparte_1 CP_3 CP_2
ne hanno fatto congiunta richiesta, mentre l'attore non si è opposto a tale Parte_1
pretesa, rinunciando all'assegnazione - alla quale, invero, non è mai stato interessato -, ben può essere il complesso immobiliare in questione assegnato per l'intero nelle porzioni dei tre coeredi
, e . Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
14 All'attore dovrà, corrispondentemente, essere versato un conguaglio, determinato in misura tale da tenere conto dell'accertata lesione della quota di legittima, nonché delle complessive vicende successorie e donative che hanno interessato il compendio immobiliare.
Conseguentemente, stante il valore stimato degli immobili - € 11.200.00 in relazione al sub 2; €
60.450.00 in relazione al sub 3; € 94.250.00 in relazione al sub 4; € 10.500.00 in relazione al sub 5
(cfr. CTU pag. 4) -, e considerato che l'odierno attore, a seguito della successione della madre, della donazione del de cuius e della donazione della OR , Controparte_6 Controparte_4
era già titolare degli immobili di che trattasi per una quota di 4/30 in relazione ai sub 2, 4 e 5, e di
28/90 in relazione al sub 3 (cfr. pag. 3, par. 3, relazione peritale in atti), a quest'ultimo spetterà, in virtù della situazione determinatasi a seguito della successione materna, della donazione del de cuius e della donazione della OR , una quota pari ad € Controparte_6 Controparte_4
34.266,67.
A tale importo deve, poi, necessariamente aggiungersi la quota di legittima spettante all'attore, dopo la morte del de cuius , come sopra detto nella misura di € 9.054,49. Controparte_6
Il conguaglio spettante all'attore, tenuto conto della rinuncia al capo di domanda avente ad oggetto la divisione delle somme depositate sul conto postale, sarà pertanto complessivamente pari ad € 43.321.16 (“Nel caso di divisione ereditaria, ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro, e più coeredi creditori di conguagli, non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto” - Cass. civ. n. 26170 del 14 dicembre 2009).
Le spese di CTU, liquidate come in separato decreto, possono essere definitivamente poste a
15 carico dei convenuti, , e , data l'effettiva Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
lesione della quota riservata dell'erede totalmente pretermesso, dagli stessi invece sempre negata sino alla fase conclusiva del giudizio de quo.
Le spese di lite, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, possono essere compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1791/2018 R.G., disattesa e rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così dispone:
nella contumacia della convenuta Controparte_5
accerta la lesione della quota di legittima dell'attore, pari a € 9.054,49;
dichiara inammissibile la domanda di;
Controparte_4
accoglie la domanda di divisione e, per l'effetto, dispone lo scioglimento della comunione ereditaria fra i coeredi nei seguenti termini:
- assegna l'intero compendio immobiliare, distinto in Catasto fabbricati di TT Foglio 166, mappali 164, sub 2, 4 e 5 (C.E. in sanatoria 265/SA del 19.6.2013 del Comune di TT) e sub 3 (C.E. in sanatoria 257/SA del 17.6.2013 del Comune di TT), nelle porzioni dei
16 coeredi , e;
Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
- condanna , e a pagare pro quota in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
favore di , a titolo di conguaglio in denaro – ivi compresa la lesione della Parte_1
legittima -, la complessiva somma di € 43.321,16, oltre rivalutazione e interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
rigetta le restanti domande attoree;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dei convenuti , Controparte_1 CP_3
;
[...] Controparte_2
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite;
nulla sulle spese nei riguardi della convenuta contumace.
Così deciso in Ragusa, in data 22.01.2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Rosanna Scollo Dott. Massimo Pulvirenti
17 18
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott. Claudio Maggioni Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni
promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Luigi Mario Mascolino e Bianca Mascolino
ATTORE
Contro
1
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(C.F. ) nato a [...] il [...], (C.F.
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_3 [...]
), nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._4
dall'Avv. Michela Manelli
CONVENUTI
(C.F. , nata a [...] [...], rappresentata e Controparte_4 CodiceFiscale_5
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Leone
CONVENUTA
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_5 CodiceFiscale_6
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.5.2024, celebrata con trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di legge.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 13-17.4.2018, deduceva che i genitori, Parte_1
e , avevano acquistato, con atto pubblico rogato in Notaio Controparte_6 Persona_1
di TT – n. rep. 268321 del 20.9.1977 –, uno stacco di terreno sito in Persona_2
GL (fraz. di TT – RG), in via delle Triglie n. 2, ove veniva costruita la casa palazzata di cui 2 alla C.E. in sanatoria n. 265/SA del 19.6.2013, del Comune di TT (relativamente alle unità immobiliari identificate al Catasto fabbricati di TT nel foglio 166, mappali 164, sub. 2, 4 e 5), e
C.E. in sanatoria 257/SA del 17.6.2013 del Comune di TT (relativamente alle unità immobiliari identificate al Catasto fabbricati di TT nel foglio 166, mappali 164, sub. 3).
Deceduta la madre, , in data 30.9.1991, succedevano alla stessa il marito Persona_1
e i figli nella comproprietà del superiore immobile in GL, in via delle Triglie Controparte_6
n. 2, meglio descritto in citazione.
La dichiarazione di successione in morte di per le rispettive quote in proprietà Persona_1
del bene caduto in successione legittima risultava annotata presso l'Ufficio del Registro di TT
(successione n. 721 vol. 205 trascritta presso l'Agenzia del Territorio Provinciale di Ragusa in data
14.9.1992 ai nn. 12780/10302).
L'attore rappresentava poi che, in seguito alla morte di , il padre Persona_1 CP_6
contraeva nuovo matrimonio con .
[...] Controparte_5
Successivamente, lo stesso riferiva che, con atto rogato in Notaio di TT, n. rep. Persona_3
11769 del 6.7.2007, il de cuius donava la propria quota parte dell'appartamento di via delle Triglie
2 ai figli , e per la quota di 16/90 ciascuno, e al figlio per la quota CP_2 CP_4 CP_3 CP_1
di 12/90, nulla disponendo invece in suo favore.
In data 8.11.2016, veniva pubblicato il testamento, con il quale disponeva in Controparte_6
favore della moglie e dei figli e , così escludendo sia Controparte_5 CP_3 CP_1 CP_2
, poiché riteneva di averla già beneficiata in vita mediante la vendita di un immobile a un CP_4
prezzo inferiore a quello di mercato, sia , poiché i loro rapporti si erano interrotti da lungo Pt_1
tempo.
In data 14.11.2016 donava al fratello , odierno attore, le proprie quote Controparte_4 Pt_1
della casa di GL, ossia quelle donatele dal padre e quelle ricevute per successione dalla madre.
L'attore, inoltre, deduceva che nel relictum ereditario rientrava anche la somma depositata sul libretto di deposito a risparmio al netto delle spese funerarie e amministrative Controparte_7
conseguenti alla morte del de cuius.
faceva poi presente di aver redatto insieme ai fratelli e Parte_1 CP_3 CP_1
, la scrittura privata del 5.11.2016, con la quale veniva pattuito che il testamento redatto dal CP_2
3 padre sarebbe stato dagli stessi ritenuto privo di effetti, ove questo avesse previsto l'esclusione di
; in tal caso i quattro fratelli avrebbero diviso in parti uguali fra loro l'eredità paterna, con Pt_1
la sola esclusione di , già beneficiata in vita mediante l'acquisto dell'immobile nella città di CP_4
Cassina Nuova.
In data 24.3.2017, donava ai fratelli , e la nuda Controparte_5 CP_1 CP_3 CP_2
proprietà della propria quota di 5/30 della casa di GL, sì come pervenutale in successione del marito.
rappresentava di aver anche esperito – senza fortunato esito – il tentativo di Parte_1
mediazione.
Alla luce di tutto quanto sopra, chiedeva, previa preliminare ricostituzione della Parte_1
massa ereditaria, computando il relictum e il donatum, tenendo conto anche delle somme residuate sul libretto di deposito a risparmio di dichiararsi privo di effetto il Controparte_7
testamento di per volontà negoziale delle parti, come da scrittura privata del Controparte_6
5.11.2016, e, comunque, disporsi la reintegrazione della quota di legittima in suo favore, mediante la proporzionale riduzione delle disposizione testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, con determinazione della quota di legittima riservata all'attore; per l'effetto, dichiararsi aperta la successione e procedersi alla determinazione delle singole quote;
quindi, ordinarsi la divisione dei cespiti ereditari e attribuirsi ai singoli partecipanti la quota a ciascuno spettante;
infine, condannarsi i convenuti al pagamento dei frutti civili per la disponibilità e l'uso esclusivo dei beni caduti in successione. Il tutto con vittoria di spese e compensi da porsi a carico di , e nonché di , anche per essersi opposti Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_5
alla divisione.
Con comparsa del 22.6.2018, si costituivano in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2
i quali contestavano in toto l'avversa citazione. Controparte_3
In particolare, preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta da , ritenendola indeterminata. Parte_1
In secondo luogo, deducevano la nullità della scrittura privata sottoscritta il 5.11.2016, in quanto posta in essere in violazione del divieto di patti successori, in violazione delle norme che disciplinano la donazione (artt. 782 e 771 c.c.), e, infine, ai sensi dell'art. 428 c.c., in quanto posta
4 in essere in uno stato emotivo alterato per il dolore della morte del padre, deceduto due giorni prima (il 3.11.2016).
In merito al valore dell'asse ereditario, precisavano, in relazione all'immobile di via delle Triglie – CP_ abitato dalla VE , titolare del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. –, che esso era pari a circa € 184.000,00, come da perizia di stima a firma dell'Arch. Per_4
In relazione alle somme depositate presso affermavano che il libretto postale Controparte_7
era cointestato al de cuius e alla moglie, in regime di comunione, per cui il 50% del saldo creditorio CP_ alla data della morte del apparteneva in via esclusiva alla VE . Parte_1
In ogni caso, la somma predetta era stata interamente impiegata per le spese di successione, funerarie e di manutenzione straordinaria per l'abitazione di GL (doc. 8-19).
Di poi, contestavano la richiesta attorea dei frutti civili, in quanto l'immobile era abitato dalla CP_ VE al primo piano, mentre il piano terra era inutilizzabile poiché privo di mobilio e di autonomo contatore.
Per tutti i superiori motivi, chiedevano: in via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi inammissibile la domanda di riduzione perché indeterminata e, per l'effetto, dichiararsi inammissibile e/o respingersi la domanda di divisione dell'eredità; accertarsi e dichiararsi la nullità e/o comunque l'invalidità della scrittura privata del 5.11.2016, e, conseguentemente, respingersi la domanda attorea di inefficacia del testamento;
rigettarsi tutte le domande proposte dall'attore in ordine alla successione di , in quanto prescritte. Nel merito, chiedevano rigettarsi tutte le Persona_1
domande attoree in ordine alla dichiarazione di inefficacia del testamento pubblico di CP_6
, e alla riduzione delle donazioni, stanti le previsioni di cui all'art. 552 c.c., e respingersi
[...]
tutte le domande dell'attore riguardanti la presunta imputazione di somme alla massa ereditaria e presunti frutti civili, in quanto sfornite di prova. Infine, chiedevano determinarsi l'esatta consistenza dell'asse ereditario, detratte le spese sostenute dai convenuti, da imputarsi al passivo ereditario, e disporsi la divisione della residua massa, tenendo conto delle volontà testamentarie del de cuius e delle disposizioni di legge in materia, con conseguente attribuzione delle quote agli eredi designati.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, e rimborso delle spese di CTU e CTP in fase stragiudiziale.
Con comparsa del 7.9.2018 si costituiva anche , la quale non contestava la Controparte_4
5 domanda attorea, ritenendola fondata, ma precisava di non aver ricevuto neanche lei la quota riservatale per legge, stante la lesione dei suoi diritti per effetto del comportamento dei convenuti, , . Controparte_1 CP_3 CP_2
A fronte di quanto sopra, chiedeva dichiararsi privo di effetto il testamento Controparte_4
pubblico di , come da volontà negoziale espressa dalle parti nella scrittura Controparte_6
privata del 5.11.2016, e disporsi la reintegrazione della quota di legittima in favore dell'attore, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie, eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre;
conseguentemente, chiedeva: dichiararsi aperta la successione legittima dei coniugi - , procedersi alla formazione della complessiva massa ereditaria e Parte_1 Per_1
delle singole quote;
quindi, ordinarsi la divisione dei cespiti, attribuendo ai singoli la quota ad ognuno spettante, e condannarsi i convenuti al pagamento dei frutti percetti per l'uso e godimento esclusivo dei beni caduti in successione in favore dell'attore. Con condanna alle spese di lite dei convenuti , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_5
anche per essersi opposti alla divisione.
, sebbene regolarmente citata, restava contumace. Controparte_5
Precisate le conclusioni all'udienza del 27.5.2024, celebrata con trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, anzitutto si dà atto dell'avveramento della condizione di procedibilità, risultando esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, obbligatorio per l'azione di riduzione in esame.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda, in virtù del principio per il quale l'erede che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, si osserva che “tale principio non trova applicazione quando l'esistenza della lesione deriva dal fatto che l'erede legittimario rivendica di
6 essere stato totalmente pretermesso (com'è nel caso di specie). In tal caso è sufficiente indicare i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge (Sez. 6-2, Ord. n. 5458 del 2017). Infatti, il valore della massa ereditaria corrisponde in tali casi, al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell'azione di riduzione, non essendo stato attribuito nulla agli attori nè con atto inter vivos nè a titolo successorio (dal de cuius), potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare nella medesima percentuale scaturente dalla previsione normativa da applicare unicamente sul relictum” (in tal senso, Cass. civ., sez. II, 30.7.2019, n. 20535).
Nel caso di specie, nella citazione indica dettagliatamente tutti i beni relitti al Parte_1
momento dell'apertura della successione, e anche le donazioni disposte in favore dei germani convenuti da parte del defunto padre.
L'attore, dunque, allega tutto quanto necessario secondo la sua prospettazione per procedere alla riunione fittizia e alla determinazione della sua quota ereditaria, di talché la relativa eccezione va respinta.
Tanto chiarito, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito precisati.
Ed invero, va respinta la domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del Per_ testamento di , pubblicato in Notaio di TT, n. rep. 21493 e n. racc. Controparte_6
8662, per effetto della scrittura privata sottoscritta dai germani , , Parte_1 CP_1
il 5.11.2016. CP_3 CP_2
La Corte Suprema di legittimità ha in proposito chiarito che “Ai fini della validità della rinuncia a far valere il testamento, occorre l'accordo di tutti i coeredi da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione sono compresi beni immobili, poiché detto accordo, importando una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse” (così Cass. civ., sez. II, 21.3.2022, n. 9130).
Nella specie, manca l'accordo della figlia e della VE , Controparte_4 Controparte_5
anch'esse coeredi del de cuius, di talché la rinuncia sottoscritta dai germani , Parte_1
7 , e non può essere ritenuta valida. Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
Va comunque ricordato che il legittimario totalmente pretermesso – com'è nel caso di specie – proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.
Nel caso di specie i convenuti sostengono che l'esclusione dell'attore sarebbe legittima, poiché fondata – come espressamente dichiarato da nel testamento pubblicato il dì Controparte_6
8.11.2016 – sull'interruzione dei rapporti con il de cuius, e in generale con la famiglia d'origine.
Senonché, va rilevato che l'ordinamento giuridico riserva per legge a determinati soggetti, strettissimi congiunti del defunto, quali coniuge, discendenti e ascendenti, cd. legittimari o eredi necessari, una quota dell'asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal de cuius con testamento o con donazioni fatte in vita (le quali anticipano la successione).
Si tratta della successione necessaria, la quale costituisce un limite alla libertà testamentaria ed alla stessa libertà di donare del de cuius.
La giurisprudenza è inequivoca nel ritenere che non sia possibile escludere dalla successione “quei soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti” (cfr . Cass. 25.5.2012, n. 8352:
“è valida la clausola con la quale il testatore manifesta la volontà di escludere dalla propria successione alcuni successibili, purché non legittimari”).
Invero, la quota di riserva di cui s'è detto va individuata nelle modalità descritte dall'art. 556 c.c.
8 Anzitutto, occorre stabilire il valore dei beni relitti al momento dell'apertura della successione.
In secondo luogo, dalla massa così formata vanno detratti i debiti facenti capo al de cuius al momento della sua morte (per tali intendendosi quelli già sorti e quelli occasionati dalla sua morte, quali, a titolo esemplificativo, spese funerarie e imposte di successione).
Infine, si procede alla cd. riunione fittizia del relictum e del donatum, operazione questa meramente contabile, finalizzata all'esatta determinazione della quota di riserva, non comportando il rientro del bene donato nel patrimonio del defunto donante.
Sulla base di tali premesse in diritto, occorre innanzitutto considerare il valore stimato degli immobili, per come riferito dal CTU (cfr. tabella pag. 4 della relazione peritale in atti), nei termini di seguito indicati: sub 2 € 11.200,00; sub 3 € 60.450,00; sub 4 € 94.250,00; sub 5 € 10.500,00.
Nel caso oggetto del presente giudizio, va tuttavia osservato che il CTU, pur avendo eseguito i passaggi corretti nelle operazioni di calcolo, ha posto a base del conteggio un importo errato, avendo ritenuto che i beni relitti dal defunto consistessero nei 15/30 dei sub 2, 4 e 5, laddove invece costituivano i 20/30 dei predetti sub.
Ed infatti, il de cuius , a seguito della successione legittima della moglie, era Controparte_6
divenuto titolare di 20/30 di ciascun sub costituente l'intero compendio immobiliare.
Successivamente, con atto di donazione del 6.7.2007, egli aveva donato la totalità dei suoi 20/30 del sub 3, e precisamente 16/90 ciascuno ai figli , e e 12/90 a CP_2 CP_4 CP_3 CP_1
(donatum).
9 Con il testamento, pubblicato in data 8.11.2016, egli aveva disposto del suo restante patrimonio CP_ (relictum, a questo punto formato dai 20/30 dei sub 2, 4 e 5), lasciandone ¼ alla moglie e per il resto istituendo eredi i figli , . CP_2 CP_3 CP_1
Di talché, i beni relitti dal de cuius devono intendersi costituti non già dai 15/30 dei sub 2, 4 e 5, sì come affermato dal CTU, bensì dai 20/30 dei sub predetti.
Conseguentemente, ripercorrendo le operazioni eseguite dal CTU, e apportando tale correttivo, si ha:
- Relictum: 20/30 degli immobili censiti ai sub 2,4,5 il cui valore economico equivale ad €
77.299,99, più il saldo del conto corrente, detratte le spese, pari a € 16.163,92. Per un ammontare complessivo di € 93.463,91.
- Donatum: 20/30 del sub 3, ossia (€ 60.450 * 20/30 = ) € 40.300,00
- Riunione fittizia: € 93.463,91 + € 40.300,00 = € 133.763,91.
Giova a questo proposito precisare che correttamente il CTU ha considerato l'intero saldo creditorio del conto postale, atteso che non è stato dimostrato né il regime di comunione legale CP_ dei coniugi , né che la fosse cointestataria del conto. Controparte_8
Inoltre, correttamente il CTU ha escluso dal computo le spese di cui agli allegati 14, 15, 15.1 e 19, dal momento che si tratta di spese non adeguatamente circostanziate.
A questo punto, nel concorso di coniuge e più figli, la ripartizione di quota disponibile e quote di riserva, ai sensi dell'art. 542, comma 2, c.c., è la seguente: ¼ disponibile, ¼ al coniuge e ½ da dividersi tra tutti i figli, cinque nel caso di specie, e pertanto 1/10 ciascuno (½ ÷ 5).
Ne consegue che si avrà una quota di riserva: per il sub 3 € 60.450.00*20/30*1/2*1/5 = €
4.030,00; per il sub 2 € 11.200.00*20/30*1/2*1/5 = € 746,66; per il sub 4 €
94.250.00*20/30*1/2*1/5 = € 6.283,33; per il sub 5 € 10.500.00*20/30*1/2*1/5 = € 700,00.
10 Di poi, sottraendo il diritto d'uso e di abitazione – di cui è risultata godere la seconda moglie del de cuius - dai sub 2, 4 e 5, si ottiene:
(€ 746,66 + € 6.283,33 + € 700,00 =) € 7.729,99 * 0,65 = € 5.024,49.
Quindi la quota di riserva spettante a è pari a (€ 4.030,00 + € 5.024,49 =) € Parte_1
9.054,49 (al netto della disponibile, tenuto conto dell'art. 5 dell'atto di donazione del 6.7.2005, n. rep. 11769 e n. racc. 3005, il quale disponeva che la donazione viene fatta in conto di legittima e per l'eventuale eccedenza sulla disponibile, con dispensa dalla collazione).
Quanto alla domanda attorea di pagamento dei frutti percetti in virtù del godimento esclusivo dei beni caduti in successione, tenendo conto dell'insegnamento di Cass. civ., sez. II, 23.11.2018, n.
30451, valga quanto segue.
In primo luogo deve essere distinto, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili, ciò che in effetti ha reso l'immobile comune mediante il suo utilizzo siccome bene economicamente produttivo (id est, il corrispettivo per la sua locazione o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione), ossia l'utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto come utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo la sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia l'utile indiretto.
Nel primo caso esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune, e indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata.
Nel secondo caso il bene comune, in effetti, nulla ha prodotto. Semplicemente è stato usato secondo la sua destinazione – alloggio quale propria dimora – da uno solo dei comproprietari. CP_ Peraltro, nel caso di specie, dalla sola VE , titolare del diritto di abitazione ex art. 540 c.c.
11 quanto al primo piano, mentre il piano terra è, per affermazione rimasta incontestata dei convenuti, inutilizzabile, poiché privo di arredi e di contatore autonomo, come peraltro comprovato dalle foto allegate alla perizia.
Ne consegue che, in natura, non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere conto.
In tale ipotesi, non può che ribadirsi l'insegnamento della Suprema Corte, Cass. sez. II, n.
2423/2015, secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera, in capo agli altri comunisti, alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di godere parimenti del bene, e ne siano stati impediti.
Dunque, in assenza di una richiesta di pari godimento da parte degli altri comunisti, l'utilizzo secondo la sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta un mero esercizio del proprio diritto dominicale, e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti, per il mero fatto che la loro quota sia rimasta non goduta indebitamente.
Nella fattispecie in esame, nessuna richiesta di pari godimento è mai stata avanzata dall'attore, il quale ha intrapreso ogni iniziativa, comunque volta unicamente all'ottenimento della quota, e non già al godimento dell'immobile, solo con il presente giudizio, preceduto dalla prodromica procedura di mediazione.
Conseguentemente, la domanda sotto tale profillo va rigettata, e non saranno dovuti i frutti.
Ciò posto, non resta che affrontare la questione della domanda avanzata dalla convenuta CP_4
nei confronti dei medesimi convenuti.
[...]
Anzitutto, atteso che – al di là del fatto che la stessa, rassegnando le conclusioni al termine della propria comparsa di costituzione, abbia scritto “in favore dell'attore” – nell'interpretazione della domanda giudiziale, il giudice deve tenere conto della reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito, va rilevato che, invero, CP_4
intendeva domandare l'attribuzione della quota di legittima in proprio favore, stante la
[...]
12 precedente precisazione che essa non aveva ricevuto tutto quanto spettantele a titolo di legittima.
Senonché, va pure osservato che, nel caso in esame, la convenuta ha rivolto la propria Parte_1
domanda nei confronti non già dell'attore, né di un terzo, ma nei riguardi degli altri convenuti.
La fattispecie, comunemente denominata trasversale (o talvolta orizzontale), è pacificamente ammissibile.
Tuttavia, proprio di recente, la Cassazione ha affrontato, in due distinte occasioni, la questione inerente al regime processuale nell'ambito del quale classificare e intendere la domanda trasversale.
L'ordinanza n. 12662/2021 dà atto dell'esistenza di un filone interpretativo secondo cui la domanda trasversale debba essere assimilata alla chiamata di terzo, sicché il convenuto, tra le altre cose, sarebbe onerato di chiedere il differimento della prima udienza e di notificare al coevocato la domanda trasversale.
Ad esso si contrappone l'opposta opinione per cui, anche per ragioni di economia dei giudizi e concentrazione processuale, la domanda trasversale debba, invece, essere assimilata alla domanda riconvenzionale (in senso proprio), sicché verrebbero meno le esigenze di differimento dell'udienza e di notifica. In particolare, tale ultimo orientamento ritiene superfluo il meccanismo di cui all'art. 269 c.p.c., in quanto il coevocato è già parte del giudizio.
La Suprema Corte, successivamente, è tornata sull'argomento con la pronuncia n. 9441/2022.
In tale occasione, la Corte ha argomentato partendo dal presupposto per cui anche la domanda trasversale sia da qualificare come riconvenzionale, al pari di quella del convenuto contro l'attore,
e di quella del terzo chiamato nei confronti del chiamante o di chi è già parte in causa.
La Corte fa logicamente discendere la superfluità dell'osservanza delle forme della chiamata in causa dal fatto per cui il destinatario della domanda trasversale non è terzo, ma è già parte del processo.
La conclusione della stessa è, poi, chiara nel senso che l'unico formalismo richiesto per la domanda
13 (riconvenzionale) trasversale sia quello di formularla entro i termini di costituzione tempestiva ex art. 167 c.p.c., per cui solo in ipotesi di contumacia del destinatario essa andrebbe notificata.
Atteso quanto sopra, al di là del fatto che si propenda per l'uno o per l'altro orientamento, e che dunque si consideri la domanda trasversale alla stregua di una chiamata di terzo, piuttosto che di una domanda riconvenzionale, è comunque essenziale, ai fini della sua ammissibilità, la costituzione tempestiva del convenuto a norma dell'art. 166 c.p.c., a pena delle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c.
Nel caso di specie, avendo l'attore indicato in citazione la data del 30.7.2018, il termine ultimo per la costituzione di controparte scadeva il 10.7.2018.
si è costituita in giudizio solamente in data 7.9.2018, conseguentemente la sua Controparte_4
domanda è da ritenersi inammissibile, poiché tardiva.
Relativamente alla domanda di divisione, occorre preliminarmente dare atto della rinuncia al capo di domanda avente ad oggetto la divisione delle somme presenti sul conto del de cuius, intervenuta con le prime comparse conclusionali dell'attore (del 13.2.2023).
Alla luce di quanto evidenziato dal CTU, i beni costituenti l'asse ereditario non risultano comodamente divisibili in natura.
Atteso quanto stabilito dall'art. 720 c.c., il quale consente al giudice di attribuire per l'intero un bene non comodamente divisibile anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione, e considerato che i germani , e Controparte_1 CP_3 CP_2
ne hanno fatto congiunta richiesta, mentre l'attore non si è opposto a tale Parte_1
pretesa, rinunciando all'assegnazione - alla quale, invero, non è mai stato interessato -, ben può essere il complesso immobiliare in questione assegnato per l'intero nelle porzioni dei tre coeredi
, e . Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
14 All'attore dovrà, corrispondentemente, essere versato un conguaglio, determinato in misura tale da tenere conto dell'accertata lesione della quota di legittima, nonché delle complessive vicende successorie e donative che hanno interessato il compendio immobiliare.
Conseguentemente, stante il valore stimato degli immobili - € 11.200.00 in relazione al sub 2; €
60.450.00 in relazione al sub 3; € 94.250.00 in relazione al sub 4; € 10.500.00 in relazione al sub 5
(cfr. CTU pag. 4) -, e considerato che l'odierno attore, a seguito della successione della madre, della donazione del de cuius e della donazione della OR , Controparte_6 Controparte_4
era già titolare degli immobili di che trattasi per una quota di 4/30 in relazione ai sub 2, 4 e 5, e di
28/90 in relazione al sub 3 (cfr. pag. 3, par. 3, relazione peritale in atti), a quest'ultimo spetterà, in virtù della situazione determinatasi a seguito della successione materna, della donazione del de cuius e della donazione della OR , una quota pari ad € Controparte_6 Controparte_4
34.266,67.
A tale importo deve, poi, necessariamente aggiungersi la quota di legittima spettante all'attore, dopo la morte del de cuius , come sopra detto nella misura di € 9.054,49. Controparte_6
Il conguaglio spettante all'attore, tenuto conto della rinuncia al capo di domanda avente ad oggetto la divisione delle somme depositate sul conto postale, sarà pertanto complessivamente pari ad € 43.321.16 (“Nel caso di divisione ereditaria, ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro, e più coeredi creditori di conguagli, non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto” - Cass. civ. n. 26170 del 14 dicembre 2009).
Le spese di CTU, liquidate come in separato decreto, possono essere definitivamente poste a
15 carico dei convenuti, , e , data l'effettiva Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
lesione della quota riservata dell'erede totalmente pretermesso, dagli stessi invece sempre negata sino alla fase conclusiva del giudizio de quo.
Le spese di lite, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, possono essere compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1791/2018 R.G., disattesa e rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così dispone:
nella contumacia della convenuta Controparte_5
accerta la lesione della quota di legittima dell'attore, pari a € 9.054,49;
dichiara inammissibile la domanda di;
Controparte_4
accoglie la domanda di divisione e, per l'effetto, dispone lo scioglimento della comunione ereditaria fra i coeredi nei seguenti termini:
- assegna l'intero compendio immobiliare, distinto in Catasto fabbricati di TT Foglio 166, mappali 164, sub 2, 4 e 5 (C.E. in sanatoria 265/SA del 19.6.2013 del Comune di TT) e sub 3 (C.E. in sanatoria 257/SA del 17.6.2013 del Comune di TT), nelle porzioni dei
16 coeredi , e;
Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
- condanna , e a pagare pro quota in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
favore di , a titolo di conguaglio in denaro – ivi compresa la lesione della Parte_1
legittima -, la complessiva somma di € 43.321,16, oltre rivalutazione e interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
rigetta le restanti domande attoree;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dei convenuti , Controparte_1 CP_3
;
[...] Controparte_2
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite;
nulla sulle spese nei riguardi della convenuta contumace.
Così deciso in Ragusa, in data 22.01.2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Rosanna Scollo Dott. Massimo Pulvirenti
17 18