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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, all'esito dell'udienza fissata per il 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato, in data 28.11.2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NASO DOMENICO, Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione carriera
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 24.11.2023, la ricorrente ha chiamato Parte_1 in giudizio il e – premessi i fatti costitutivi delle proprie Controparte_2 domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
9-10 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: “1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione della carriera che, in ossequio a quanto disposto dalla sentenza Tribunale Velletri n. 2868/2012, riconosca come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, l'intero servizio pre- ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L'EFFETTO
2. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio alla sentenza Tribunale Velletri sez. lavoro n. 2868/2012 nonché al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2011, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “assistente amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 8 Mesi 1 giorni 22, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 4.271,71 oltre interessi, oltre i ratei di 13^ mensilità e all'aumento mensile di euro 109,40 fino al raggiungimento del prossimo scaglione stipendiale, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA, CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato.” Il si è costituito contestando le affermazioni della parte Controparte_2 ricorrente, e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti (tempestivamente) dalla parte ricorrente, ed è stata decisa all'udienza cartolare del
06.11.2025, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * * 2. Nel merito, il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso. Va premesso, in punto di fatto, che, in base alla documentazione in atti e alle affermazioni delle parti non specificamente contestate ex adverso (e dunque pacifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), risulta, nel caso concreto, che la parte ricorrente – prima di essere assunta in ruolo, alle dipendenze del convenuto, quale assistente CP_1 amministrativo dal 01.09.2011 – ha prestato servizio a tempo determinato presso scuole pubbliche statali, quale collaboratore scolastico, per complessivi 8 anni 1 mese e 22 giorni, in vari periodi ricompresi tra il 29.09.2000 e il 31.08.2011, con soluzione di continuità. Tanto posto, va rammentato, in diritto, che la clausola 1, lett. a), dell'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, stabilisce come obiettivo fondamentale quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione, e che la successiva clausola 4 del medesimo accordo quadro europeo (intitolata “Principio di non discriminazione”), precisa, ai punti 1 e 4, che “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. [...] 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. La norma in questione – secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, deputata a fornirne interpretazione autentica – trova applicazione per tutti i dipendenti con contratto a tempo determinato, indipendentemente dalla natura privata o pubblica del datore di lavoro (sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, e a., punti 54-57; 7 Per_1 settembre 2006, causa C-53/04, e punti 40-43; causa C-180/04, punti Per_2 Per_3 Per_4
32-35, nonché 13 settembre 2007, causa C-307/05, punto 25). Persona_5
Con sentenza 8 settembre 2011, causa C-177/10 la Corte di Giustizia ha così ribadito il principio di applicazione della direttiva anche ai pubblici dipendenti: “40 La Corte ha già giudicato che la direttiva 1999/70 nonché l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (sentenza 13 settembre 2007, causa C-307/05, Racc. pag. I-7109, punto 28). 41 La sola circostanza che il ricorrente Persona_5 nella causa principale abbia acquisito la qualità di dipendente pubblico di ruolo e che il suo accesso ad una procedura di selezione per via interna sia subordinato al possesso di tale qualità non esclude che abbia la possibilità di avvalersi, in talune circostanze, del principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro”. Inoltre, la pronuncia da ultimo citata al punto 43 ha precisato che “… la clausola 4 dell'accordo quadro prevede, al punto 4, che i criteri di periodi di anzianità relativi a condizioni particolari di occupazione devono essere gli stessi per i lavoratori a tempo determinato che per i lavoratori a tempo indeterminato, salvo quando i criteri diversi siano giustificati da ragioni oggettive. Non risulta né dal testo di tale disposizione né dal contesto in cui si colloca che essa cessi di essere applicabile dal momento in cui il lavoratore interessato acquista lo status di lavoratore a tempo indeterminato. Infatti, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare la discriminazione sia a prevenire gli abusi risultanti dall'impiego di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, inducono a pensare il contrario”. Alla stregua di queste premesse la Corte di Giustizia, in applicazione del principio di non discriminazione, ha chiarito che “la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (…) deve essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, e che la medesima clausola “deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro interessato” (cfr. sentenza 13 settembre 2007, causa C-307/05, , punto 57). Persona_5
Successivamente la Corte di Giustizia, con la citata sentenza 18 settembre 2011 in C-177/10, ha precisato ai punti 72 – 74 che “72 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima è prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza Persona_5 cit., punto 57; e punto 54, nonché ordinanza cit., Persona_6 Persona_7 Persona_8 punto 40). 73 Tale nozione richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, sentenze cit., punti 53 e 58, nonché Persona_5 Per_6
e cit., punto 55). 74 Il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del
[...] Persona_7 personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e tale natura non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza Persona_6
e cit., punti 56 e 57, nonché ordinanza Montoya Medina, cit., punti 42 e 43)”. Persona_7
Con la sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11, resa nei confronti dell'Italia, ha confermato la portata del divieto di discriminazione economica, così stabilendo in dispositivo: La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”. La questione è stata anche oggetto di numerosi arresti della giurisprudenza nazionale, culminati in una serie di note pronunce del 2016. Come chiarito dalla giurisprudenza nazionale (in particolare cfr. Cass. n. 22558/2016):
- la normativa europea sopra richiamata pone l'obbligo, in capo agli Stati membri, di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
“comparabile” (a prescindere dalla questione della legittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro e a prescindere dall'illegittimità della reiterazione di contratti a termine);
- in particolare, la clausola 4 dell'Accordo quadro esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato: essa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 SA TA);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui gli ordinamenti nazionali non possono impedire a un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata (in base alla normativa nazionale) ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa cit., punto 42); Persona_5
- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sopra ricordato, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9/7/2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata).
Per tali ragioni non appaiono sussistere giustificazioni oggettive che legittimino la previsione di regole (in sede legislativa o in sede di contrattazione collettiva) che riservino al solo personale a tempo indeterminato le maggiorazioni retributive derivanti dalla anzianità di servizio e che neghino le medesime maggiorazioni ai lavoratori a tempo determinato, giacché il personale scolastico precario (docente o A.T.A.) e quello di ruolo svolgono le medesime mansioni nello stesso contesto lavorativo. In conformità all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato (cfr. Cass. n. 22558/2016) va quindi disapplicata la disciplina legale e negoziale nazionale che prevede la sopra indicata differenza tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo nel settore scuola (normativa che, come ricordato dalla Cassazione nella pronuncia sopra citata, è stata costituita, nel corso del tempo, dapprima dall'art. 53, co. 3, della L. 312/1980, poi, a seguito della “privatizzazione” o
“contrattualizzazione” del pubblico impiego, dall'art. 47 del C.C.N.L. scuola per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, ancora poi dal C.C.N.L. scuola del 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001, dopo dal C.C.N.L. del 24.7.2003 per il quadriennio 2002/2005 e dal C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, e in seguito dal C.C.N.L. 4.8.2011), giacché in tutte le disposizioni in questione è rimasta sempre immutata la regolazione del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, prevedendosi che esso fosse sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla amministrazione da contratto a tempo indeterminato. Pertanto, all'esito della disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il principio di non discriminazione posto dal diritto europeo, spetta ai docenti precari – come stabilito in termini massimamente chiari dalla giurisprudenza sopra ricordata (cfr. Cass. 22558/2016) – “la medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo”. Lo stesso principio vale ovviamente anche per il personale scolastico A.T.A., essendo la relativa regolamentazione ricalcata in ampia misura, tramite numerosi rinvii, su quella dei docenti. In particolare, spetta ai lavoratori scolastici precari (docenti e ATA) il “trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali” previsto dalla contrattazione collettiva di comparto succedutasi nel tempo (cfr. Cass. 22558/2016); non spettano invece gli scatti di anzianità previsti dall'art. 53 della L. n. 312 del 1980, che, come chiarito dalla giurisprudenza, ormai si applicano soltanto ai docenti di religione, sia perché tale disposizione è richiamata dai vigenti C.C.N.L. limitatamente agli insegnanti di religione e agli ex “lavoratori non di ruolo ma a tempo indeterminato” (ora peraltro non più esistenti), sia perché tali scatti di anzianità erano espressamente esclusi dalla legge in riferimento alle supplenze, sia perché gli scatti biennali finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, e un siffatto trattamento non può trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Accordo quadro (cfr. Cass. 22558/2016). La giurisprudenza ha però precisato che la normativa europea di cui si sta trattando trova applicazione esclusivamente a partire dal 10 luglio 2001, cioè dal termine previsto dall'art. 2 della direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (in tal senso cfr. Cass. 22552/2016). Pertanto è a partire da non prima di tale data che la parte ricorrente, quale ex collaboratore scolastico a tempo determinato (e ora di ruolo), ha diritto di ricevere gli incrementi retributivi previsti, sulla base della contrattazione collettiva, per i corrispondenti lavoratori di ruolo a tempo indeterminato, in relazione al servizio (effettivamente) prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione datrice di lavoro a partire dal 10 luglio 2001 (cioè il c.d. “trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali”). Per le ragioni suesposte va quindi riconosciuto alla parte ricorrente il diritto al pagamento degli incrementi stipendiali relativi al periodo di servizio pre-ruolo (cc.dd.
“gradoni”).
3. Per quanto riguarda la questione della ricostruzione di carriera del personale scolastico (in particolare, docente) che ha prestato dapprima servizio a tempo determinato e che successivamente è stato immesso in ruolo, va rimarcato che la giurisprudenza europea ha recentemente esaminato la questione, nella pronuncia della Corte di giustizia UE, sez. VI, 20/09/2018, n.466, tramite cui – innovando (parzialmente) il diritto vivente formatosi nella giurisprudenza nazionale italiana a partire dal 2016 – è stato enunciato il seguente principio di diritto: “La previsione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999) non osta ad una differenziazione di trattamento tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo sulla base di concreti e precisi elementi di diversità qualificabili come ragioni oggettive. Non contrasta pertanto con essa la normativa nazionale, in materia di ricostruzione della carriera scolastica, in base alla quale si tiene conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti parzialmente ovvero fino ai dei due terzi ai fini giuridici ed di un terzo a fini economici, laddove essa fonda tale diversità di trattamento su criteri obbiettivi quali l'aver prestato esclusivamente sostituzioni temporanee e brevi nell'insegnamento di diverse e svariate materie”. Più nel dettaglio, la Corte di giustizia UE – in riferimento a una controversia riguardante l'applicazione dell'istituto del computo parziale (anziché integrale) dell'anzianità di servizio pre-ruolo, previsto dall'art. 485 del D. Lgs. n. 279/1994, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio di un docente italiano poi assunto a tempo indeterminato – ha ritenuto che la disposizione (prima facie discriminatoria) di cui all'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 (in base alla quale “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”) sia “compensata” dalle previsioni (di favore) di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in base al quale “14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”; inoltre, specularmente, cfr. l'art. 527 co. 2 del D. Lgs. n. 297/1994 , altra disposizione di favore secondo cui, ai soli fini retributivi, “2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell'anno scolastico”). In base al nuovo orientamento della giurisprudenza europea, pertanto, non può ritenersi – quantomeno in modo generale e astratto – che sussista una violazione del suddetto principio di non discriminazione in danno dei docenti (ex) precari per opera dell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994, giacché la disciplina apparentemente discriminatoria contenuta in tale disposizione (che prevede il riconoscimento soltanto parziale del servizio pre-ruolo svolto a partire dal 5° anno di lavoro a tempo determinato, ai fini del computo degli anni di pregresso servizio al momento del passaggio in ruolo) è bilanciata dalla disciplina di favore di cui agli artt. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (che, di fatto, equiparano il servizio pre- ruolo svolto per mere frazioni di anno, nei limiti quantitativi ivi indicati, al servizio pre- ruolo svolto per l'intero anno): in altri termini, ciò che l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994
“sottrae” ai docenti precari rispetto ai docenti di ruolo viene “riaggiunto” tramite gli artt. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e 11, co. 14, della L. n. 124/1999, realizzandosi in tal modo un sistema non discriminatorio né irrazionale (ben potendo risultare che, a seconda delle vicende concrete, un docente precario ottenga tanto quanto, o più di quanto, gli sarebbe spettato qualora il servizio pre-ruolo fosse stato riconosciuto sic et simpliciter per intero ai fini della ricostruzione della carriera al momento del passaggio in ruolo). La giurisprudenza nazionale formatasi successivamente alla predetta pronuncia del giudice europeo (Corte giustizia UE sez. VI, 20/09/2018, n. 466) ha sviluppato ulteriormente leargomentazione di quest'ultimo, pervenendo, tuttavia, a risultati parzialmente diversi, sintetizzati nei seguenti principi di diritto “a) il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n. 31149). Precisato che tale nuovo orientamento della giurisprudenza nazionale riguarda esclusivamente la ricostruzione di carriera dei docenti – e non quella del personale A.T.A. – , appare comunque opportuno riportare i passaggi più rilevanti della citata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che cristallizza l'orientamento in questione: “nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre ruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perchè se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali. […] l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), basato sulla regola del cosiddetto "doppio canale" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate alla L. n. 124 del 1999, art. 400, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. […] Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De DI Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). […] [nella] sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, […], a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_9 la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi". […] perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione” (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n. 31149). In base al nuovo orientamento della giurisprudenza nazionale occorre quindi verificare – nel caso concreto e tramite i criteri sopra indicati – se il singolo docente (ex) precario abbia o meno subito, al momento della immissione in ruolo e della ricostruzione della carriera, una discriminazione rispetto ai docenti di ruolo.
3.1. L'orientamento della giurisprudenza europea (Corte di giustizia UE, sez. VI, 20/09/2018) e di quella nazionale successiva (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n. 31149) non appare comunque riferibile, come detto, al personale amministrativo scolastico (A.T.A.), giacché a questo non trova applicazione la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999. In materia di personale amministrativo scolastico, infatti, l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (in materia di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) prevede che
“1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà” e il successivo art. 570, co. 1, del D. Lgs. n. 297/1994 (rubricato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”) stabilisce espressamente che “1. Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito”. Occorre inoltre evidenziare che – secondo la più recente giurisprudenza nazionale (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n. 31149), che ha innovato sul punto rispetto a quella precedente – la normativa europea in materia di principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (di cui alla clausola 4, punto 1 e 4, dell'Accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE) trova applicazione retroattiva, in materia di ricostruzione di carriera del personale scolastico docente, cioè anche in riferimento ai periodi di lavoro a termine svolti prima del 10/7/2001 (termine di recepimento della Direttiva suddetta), a condizione che la ricostruzione della carriera sia avvenuta, in concreto, dopo di tale data. Tale principio non opera invece, secondo la giurisprudenza citata, con riguardo alla ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, che va valutata, ai fini risarcitori, con esclusivo riguardo ai contratti a termine stipulati dopo il 10/7/2001 (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n. 31149) Il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di applicazione retroattiva del principio di non discriminazione, al sussistere delle condizioni suddette, può invece essere applicato analogicamente, ad avviso di questo giudice, anche in materia di ricostruzione di carriera del personale scolastico A.T.A., attesa l'identità della fattispecie. L'orientamento pretorio in punto di applicazione retroattiva del principio di non discriminazione non appare estensibile, invece, alla (diversa) ipotesi di disparità di trattamento, prevista dalla normativa contrattuale collettiva, in punto di progressione stipendiale – o “trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali” o
“gradoni” – dei lavoratori precari operanti in ambito scolastico (rispetto alla progressione stipendiale degli analoghi lavoratori di ruolo): difatti in tale ipotesi gli elementi della fattispecie (cioè l'esistenza di una discriminazione ingiusta tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo che svolgono le medesime mansioni) sono interamente ancorati al periodo in cui è stato effettivamente prestato il lavoro in condizioni discriminatorie e, ove tale periodo sia anteriore al termine di recepimento della Direttiva suddetta (10/7/2001), difetta alcun criterio di collegamento con (altri) fatti costitutivi del diritto che si siano realizzati dopo tale termine (come invece può avvenire in materia di ricostruzione della carriera, in caso di emanazione, dopo il 10/7/2001, di un decreto di ricostruzione della carriera che dia concreta applicazione alla normativa nazionale ingiustamente discriminatoria anche in relazione al periodo anteriore al 10/7/2001).
3.2. In conclusione, accertata la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1 e 4, dell'Accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE – perpetrata tramite la (illegittima) disparità di trattamento posta in essere dalla parte convenuta nei confronti della CP_3 parte ricorrente, quale (ex) collaboratore scolastico a tempo determinato dipendente del predetto , e i collaboratori scolastici a tempo indeterminato dipendenti dello CP_1 stesso, in applicazione della (illegittima) normativa nazionale di fonte legale e/o negoziale in materia di ricostruzione della carriera al momento dell'assunzione in ruolo – e disapplicata la predetta normativa nazionale contrastante con le disposizione europee appena menzionate, va dichiarato il diritto della parte ricorrente, quale collaboratore scolastico dipendente del convenuto, ad ottenere la ricostruzione della carriera CP_1 con riconoscimento integrale, ai fini dell'anzianità di servizio, del periodo di servizio pre- ruolo effettivamente svolto.
4. Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato dei conteggi analitici per quantificare le proprie spettanze della parte ricorrente a titolo di differenze retributive derivanti dal riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione della carriera, del periodo di servizio pre-ruolo svolto, quantificate in euro € 4.271,71. Non avendo parte resistente contestato questi conteggi ed apparendo immuni da censure logiche, essi possono essere fatti propri dal giudice ai fini della decisione. Peraltro, parte ricorrente aveva già adito il presente tribunale ottenendo la sentenza n. 2862/2012, passata in giudicato, in forza della quale la resistente Amministrazione avrebbe già dovuto procedere ad una ricostruzione di carriera con valutazione intera degli anni di pre ruolo svolti dalla ricorrente ad esclusione degli intervalli non lavorati, con conseguente inquadramento della medesima nella corretta fascia stipendiale corrispondente all'anzianità così maturata (utile sia ai fini giuridici che economici di anni 8 Mesi 1 giorni 22). In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei termini e nei limiti indicati in precedenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel minimo dei parametri legali data la serialità della questione giuridica trattata, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
- accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera della parte convenuta in danno della parte ricorrente e disapplicato il decreto di ricostruzione della carriera già emesso dalla parte convenuta nei confronti della parte ricorrente, condanna la parte convenuta ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera relativamente alla parte ricorrente, con computo integrale, a tali fini, dell'effettivo servizio pre ruolo prestato da quest'ultima, secondo i criteri indicati in motivazione, e al pagamento delle correlate differenze retributive maturate fino al 24.11.2023, nella misura di euro 4.271,71, oltre i ratei di 13^ mensilità e all'aumento mensile di euro 109,40 fino al raggiungimento del prossimo scaglione stipendiale oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
- condanna il alla regolarizzazione Controparte_4 contributiva e previdenziale della parte ricorrente conseguente al nuovo inquadramento derivante dalla invocata ricostruzione integrale della carriera;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.314,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Velletri, il 28.11.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il giudice dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, all'esito dell'udienza fissata per il 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato, in data 28.11.2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NASO DOMENICO, Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione carriera
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 24.11.2023, la ricorrente ha chiamato Parte_1 in giudizio il e – premessi i fatti costitutivi delle proprie Controparte_2 domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
9-10 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: “1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione della carriera che, in ossequio a quanto disposto dalla sentenza Tribunale Velletri n. 2868/2012, riconosca come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, l'intero servizio pre- ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L'EFFETTO
2. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio alla sentenza Tribunale Velletri sez. lavoro n. 2868/2012 nonché al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2011, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “assistente amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 8 Mesi 1 giorni 22, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 4.271,71 oltre interessi, oltre i ratei di 13^ mensilità e all'aumento mensile di euro 109,40 fino al raggiungimento del prossimo scaglione stipendiale, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA, CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato.” Il si è costituito contestando le affermazioni della parte Controparte_2 ricorrente, e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti (tempestivamente) dalla parte ricorrente, ed è stata decisa all'udienza cartolare del
06.11.2025, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * * 2. Nel merito, il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso. Va premesso, in punto di fatto, che, in base alla documentazione in atti e alle affermazioni delle parti non specificamente contestate ex adverso (e dunque pacifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), risulta, nel caso concreto, che la parte ricorrente – prima di essere assunta in ruolo, alle dipendenze del convenuto, quale assistente CP_1 amministrativo dal 01.09.2011 – ha prestato servizio a tempo determinato presso scuole pubbliche statali, quale collaboratore scolastico, per complessivi 8 anni 1 mese e 22 giorni, in vari periodi ricompresi tra il 29.09.2000 e il 31.08.2011, con soluzione di continuità. Tanto posto, va rammentato, in diritto, che la clausola 1, lett. a), dell'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, stabilisce come obiettivo fondamentale quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione, e che la successiva clausola 4 del medesimo accordo quadro europeo (intitolata “Principio di non discriminazione”), precisa, ai punti 1 e 4, che “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. [...] 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. La norma in questione – secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, deputata a fornirne interpretazione autentica – trova applicazione per tutti i dipendenti con contratto a tempo determinato, indipendentemente dalla natura privata o pubblica del datore di lavoro (sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, e a., punti 54-57; 7 Per_1 settembre 2006, causa C-53/04, e punti 40-43; causa C-180/04, punti Per_2 Per_3 Per_4
32-35, nonché 13 settembre 2007, causa C-307/05, punto 25). Persona_5
Con sentenza 8 settembre 2011, causa C-177/10 la Corte di Giustizia ha così ribadito il principio di applicazione della direttiva anche ai pubblici dipendenti: “40 La Corte ha già giudicato che la direttiva 1999/70 nonché l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (sentenza 13 settembre 2007, causa C-307/05, Racc. pag. I-7109, punto 28). 41 La sola circostanza che il ricorrente Persona_5 nella causa principale abbia acquisito la qualità di dipendente pubblico di ruolo e che il suo accesso ad una procedura di selezione per via interna sia subordinato al possesso di tale qualità non esclude che abbia la possibilità di avvalersi, in talune circostanze, del principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro”. Inoltre, la pronuncia da ultimo citata al punto 43 ha precisato che “… la clausola 4 dell'accordo quadro prevede, al punto 4, che i criteri di periodi di anzianità relativi a condizioni particolari di occupazione devono essere gli stessi per i lavoratori a tempo determinato che per i lavoratori a tempo indeterminato, salvo quando i criteri diversi siano giustificati da ragioni oggettive. Non risulta né dal testo di tale disposizione né dal contesto in cui si colloca che essa cessi di essere applicabile dal momento in cui il lavoratore interessato acquista lo status di lavoratore a tempo indeterminato. Infatti, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare la discriminazione sia a prevenire gli abusi risultanti dall'impiego di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, inducono a pensare il contrario”. Alla stregua di queste premesse la Corte di Giustizia, in applicazione del principio di non discriminazione, ha chiarito che “la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (…) deve essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, e che la medesima clausola “deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro interessato” (cfr. sentenza 13 settembre 2007, causa C-307/05, , punto 57). Persona_5
Successivamente la Corte di Giustizia, con la citata sentenza 18 settembre 2011 in C-177/10, ha precisato ai punti 72 – 74 che “72 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima è prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza Persona_5 cit., punto 57; e punto 54, nonché ordinanza cit., Persona_6 Persona_7 Persona_8 punto 40). 73 Tale nozione richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, sentenze cit., punti 53 e 58, nonché Persona_5 Per_6
e cit., punto 55). 74 Il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del
[...] Persona_7 personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e tale natura non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza Persona_6
e cit., punti 56 e 57, nonché ordinanza Montoya Medina, cit., punti 42 e 43)”. Persona_7
Con la sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11, resa nei confronti dell'Italia, ha confermato la portata del divieto di discriminazione economica, così stabilendo in dispositivo: La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”. La questione è stata anche oggetto di numerosi arresti della giurisprudenza nazionale, culminati in una serie di note pronunce del 2016. Come chiarito dalla giurisprudenza nazionale (in particolare cfr. Cass. n. 22558/2016):
- la normativa europea sopra richiamata pone l'obbligo, in capo agli Stati membri, di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
“comparabile” (a prescindere dalla questione della legittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro e a prescindere dall'illegittimità della reiterazione di contratti a termine);
- in particolare, la clausola 4 dell'Accordo quadro esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato: essa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 SA TA);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui gli ordinamenti nazionali non possono impedire a un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata (in base alla normativa nazionale) ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa cit., punto 42); Persona_5
- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sopra ricordato, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9/7/2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata).
Per tali ragioni non appaiono sussistere giustificazioni oggettive che legittimino la previsione di regole (in sede legislativa o in sede di contrattazione collettiva) che riservino al solo personale a tempo indeterminato le maggiorazioni retributive derivanti dalla anzianità di servizio e che neghino le medesime maggiorazioni ai lavoratori a tempo determinato, giacché il personale scolastico precario (docente o A.T.A.) e quello di ruolo svolgono le medesime mansioni nello stesso contesto lavorativo. In conformità all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato (cfr. Cass. n. 22558/2016) va quindi disapplicata la disciplina legale e negoziale nazionale che prevede la sopra indicata differenza tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo nel settore scuola (normativa che, come ricordato dalla Cassazione nella pronuncia sopra citata, è stata costituita, nel corso del tempo, dapprima dall'art. 53, co. 3, della L. 312/1980, poi, a seguito della “privatizzazione” o
“contrattualizzazione” del pubblico impiego, dall'art. 47 del C.C.N.L. scuola per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, ancora poi dal C.C.N.L. scuola del 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001, dopo dal C.C.N.L. del 24.7.2003 per il quadriennio 2002/2005 e dal C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, e in seguito dal C.C.N.L. 4.8.2011), giacché in tutte le disposizioni in questione è rimasta sempre immutata la regolazione del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, prevedendosi che esso fosse sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla amministrazione da contratto a tempo indeterminato. Pertanto, all'esito della disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il principio di non discriminazione posto dal diritto europeo, spetta ai docenti precari – come stabilito in termini massimamente chiari dalla giurisprudenza sopra ricordata (cfr. Cass. 22558/2016) – “la medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo”. Lo stesso principio vale ovviamente anche per il personale scolastico A.T.A., essendo la relativa regolamentazione ricalcata in ampia misura, tramite numerosi rinvii, su quella dei docenti. In particolare, spetta ai lavoratori scolastici precari (docenti e ATA) il “trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali” previsto dalla contrattazione collettiva di comparto succedutasi nel tempo (cfr. Cass. 22558/2016); non spettano invece gli scatti di anzianità previsti dall'art. 53 della L. n. 312 del 1980, che, come chiarito dalla giurisprudenza, ormai si applicano soltanto ai docenti di religione, sia perché tale disposizione è richiamata dai vigenti C.C.N.L. limitatamente agli insegnanti di religione e agli ex “lavoratori non di ruolo ma a tempo indeterminato” (ora peraltro non più esistenti), sia perché tali scatti di anzianità erano espressamente esclusi dalla legge in riferimento alle supplenze, sia perché gli scatti biennali finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, e un siffatto trattamento non può trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Accordo quadro (cfr. Cass. 22558/2016). La giurisprudenza ha però precisato che la normativa europea di cui si sta trattando trova applicazione esclusivamente a partire dal 10 luglio 2001, cioè dal termine previsto dall'art. 2 della direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (in tal senso cfr. Cass. 22552/2016). Pertanto è a partire da non prima di tale data che la parte ricorrente, quale ex collaboratore scolastico a tempo determinato (e ora di ruolo), ha diritto di ricevere gli incrementi retributivi previsti, sulla base della contrattazione collettiva, per i corrispondenti lavoratori di ruolo a tempo indeterminato, in relazione al servizio (effettivamente) prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione datrice di lavoro a partire dal 10 luglio 2001 (cioè il c.d. “trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali”). Per le ragioni suesposte va quindi riconosciuto alla parte ricorrente il diritto al pagamento degli incrementi stipendiali relativi al periodo di servizio pre-ruolo (cc.dd.
“gradoni”).
3. Per quanto riguarda la questione della ricostruzione di carriera del personale scolastico (in particolare, docente) che ha prestato dapprima servizio a tempo determinato e che successivamente è stato immesso in ruolo, va rimarcato che la giurisprudenza europea ha recentemente esaminato la questione, nella pronuncia della Corte di giustizia UE, sez. VI, 20/09/2018, n.466, tramite cui – innovando (parzialmente) il diritto vivente formatosi nella giurisprudenza nazionale italiana a partire dal 2016 – è stato enunciato il seguente principio di diritto: “La previsione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999) non osta ad una differenziazione di trattamento tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo sulla base di concreti e precisi elementi di diversità qualificabili come ragioni oggettive. Non contrasta pertanto con essa la normativa nazionale, in materia di ricostruzione della carriera scolastica, in base alla quale si tiene conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti parzialmente ovvero fino ai dei due terzi ai fini giuridici ed di un terzo a fini economici, laddove essa fonda tale diversità di trattamento su criteri obbiettivi quali l'aver prestato esclusivamente sostituzioni temporanee e brevi nell'insegnamento di diverse e svariate materie”. Più nel dettaglio, la Corte di giustizia UE – in riferimento a una controversia riguardante l'applicazione dell'istituto del computo parziale (anziché integrale) dell'anzianità di servizio pre-ruolo, previsto dall'art. 485 del D. Lgs. n. 279/1994, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio di un docente italiano poi assunto a tempo indeterminato – ha ritenuto che la disposizione (prima facie discriminatoria) di cui all'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 (in base alla quale “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”) sia “compensata” dalle previsioni (di favore) di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in base al quale “14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”; inoltre, specularmente, cfr. l'art. 527 co. 2 del D. Lgs. n. 297/1994 , altra disposizione di favore secondo cui, ai soli fini retributivi, “2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell'anno scolastico”). In base al nuovo orientamento della giurisprudenza europea, pertanto, non può ritenersi – quantomeno in modo generale e astratto – che sussista una violazione del suddetto principio di non discriminazione in danno dei docenti (ex) precari per opera dell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994, giacché la disciplina apparentemente discriminatoria contenuta in tale disposizione (che prevede il riconoscimento soltanto parziale del servizio pre-ruolo svolto a partire dal 5° anno di lavoro a tempo determinato, ai fini del computo degli anni di pregresso servizio al momento del passaggio in ruolo) è bilanciata dalla disciplina di favore di cui agli artt. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (che, di fatto, equiparano il servizio pre- ruolo svolto per mere frazioni di anno, nei limiti quantitativi ivi indicati, al servizio pre- ruolo svolto per l'intero anno): in altri termini, ciò che l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994
“sottrae” ai docenti precari rispetto ai docenti di ruolo viene “riaggiunto” tramite gli artt. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e 11, co. 14, della L. n. 124/1999, realizzandosi in tal modo un sistema non discriminatorio né irrazionale (ben potendo risultare che, a seconda delle vicende concrete, un docente precario ottenga tanto quanto, o più di quanto, gli sarebbe spettato qualora il servizio pre-ruolo fosse stato riconosciuto sic et simpliciter per intero ai fini della ricostruzione della carriera al momento del passaggio in ruolo). La giurisprudenza nazionale formatasi successivamente alla predetta pronuncia del giudice europeo (Corte giustizia UE sez. VI, 20/09/2018, n. 466) ha sviluppato ulteriormente leargomentazione di quest'ultimo, pervenendo, tuttavia, a risultati parzialmente diversi, sintetizzati nei seguenti principi di diritto “a) il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n. 31149). Precisato che tale nuovo orientamento della giurisprudenza nazionale riguarda esclusivamente la ricostruzione di carriera dei docenti – e non quella del personale A.T.A. – , appare comunque opportuno riportare i passaggi più rilevanti della citata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che cristallizza l'orientamento in questione: “nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre ruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perchè se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali. […] l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), basato sulla regola del cosiddetto "doppio canale" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate alla L. n. 124 del 1999, art. 400, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. […] Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De DI Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). […] [nella] sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, […], a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_9 la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi". […] perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione” (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n. 31149). In base al nuovo orientamento della giurisprudenza nazionale occorre quindi verificare – nel caso concreto e tramite i criteri sopra indicati – se il singolo docente (ex) precario abbia o meno subito, al momento della immissione in ruolo e della ricostruzione della carriera, una discriminazione rispetto ai docenti di ruolo.
3.1. L'orientamento della giurisprudenza europea (Corte di giustizia UE, sez. VI, 20/09/2018) e di quella nazionale successiva (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n. 31149) non appare comunque riferibile, come detto, al personale amministrativo scolastico (A.T.A.), giacché a questo non trova applicazione la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999. In materia di personale amministrativo scolastico, infatti, l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (in materia di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) prevede che
“1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà” e il successivo art. 570, co. 1, del D. Lgs. n. 297/1994 (rubricato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”) stabilisce espressamente che “1. Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito”. Occorre inoltre evidenziare che – secondo la più recente giurisprudenza nazionale (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n. 31149), che ha innovato sul punto rispetto a quella precedente – la normativa europea in materia di principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (di cui alla clausola 4, punto 1 e 4, dell'Accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE) trova applicazione retroattiva, in materia di ricostruzione di carriera del personale scolastico docente, cioè anche in riferimento ai periodi di lavoro a termine svolti prima del 10/7/2001 (termine di recepimento della Direttiva suddetta), a condizione che la ricostruzione della carriera sia avvenuta, in concreto, dopo di tale data. Tale principio non opera invece, secondo la giurisprudenza citata, con riguardo alla ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, che va valutata, ai fini risarcitori, con esclusivo riguardo ai contratti a termine stipulati dopo il 10/7/2001 (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n. 31149) Il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di applicazione retroattiva del principio di non discriminazione, al sussistere delle condizioni suddette, può invece essere applicato analogicamente, ad avviso di questo giudice, anche in materia di ricostruzione di carriera del personale scolastico A.T.A., attesa l'identità della fattispecie. L'orientamento pretorio in punto di applicazione retroattiva del principio di non discriminazione non appare estensibile, invece, alla (diversa) ipotesi di disparità di trattamento, prevista dalla normativa contrattuale collettiva, in punto di progressione stipendiale – o “trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali” o
“gradoni” – dei lavoratori precari operanti in ambito scolastico (rispetto alla progressione stipendiale degli analoghi lavoratori di ruolo): difatti in tale ipotesi gli elementi della fattispecie (cioè l'esistenza di una discriminazione ingiusta tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo che svolgono le medesime mansioni) sono interamente ancorati al periodo in cui è stato effettivamente prestato il lavoro in condizioni discriminatorie e, ove tale periodo sia anteriore al termine di recepimento della Direttiva suddetta (10/7/2001), difetta alcun criterio di collegamento con (altri) fatti costitutivi del diritto che si siano realizzati dopo tale termine (come invece può avvenire in materia di ricostruzione della carriera, in caso di emanazione, dopo il 10/7/2001, di un decreto di ricostruzione della carriera che dia concreta applicazione alla normativa nazionale ingiustamente discriminatoria anche in relazione al periodo anteriore al 10/7/2001).
3.2. In conclusione, accertata la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1 e 4, dell'Accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE – perpetrata tramite la (illegittima) disparità di trattamento posta in essere dalla parte convenuta nei confronti della CP_3 parte ricorrente, quale (ex) collaboratore scolastico a tempo determinato dipendente del predetto , e i collaboratori scolastici a tempo indeterminato dipendenti dello CP_1 stesso, in applicazione della (illegittima) normativa nazionale di fonte legale e/o negoziale in materia di ricostruzione della carriera al momento dell'assunzione in ruolo – e disapplicata la predetta normativa nazionale contrastante con le disposizione europee appena menzionate, va dichiarato il diritto della parte ricorrente, quale collaboratore scolastico dipendente del convenuto, ad ottenere la ricostruzione della carriera CP_1 con riconoscimento integrale, ai fini dell'anzianità di servizio, del periodo di servizio pre- ruolo effettivamente svolto.
4. Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato dei conteggi analitici per quantificare le proprie spettanze della parte ricorrente a titolo di differenze retributive derivanti dal riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione della carriera, del periodo di servizio pre-ruolo svolto, quantificate in euro € 4.271,71. Non avendo parte resistente contestato questi conteggi ed apparendo immuni da censure logiche, essi possono essere fatti propri dal giudice ai fini della decisione. Peraltro, parte ricorrente aveva già adito il presente tribunale ottenendo la sentenza n. 2862/2012, passata in giudicato, in forza della quale la resistente Amministrazione avrebbe già dovuto procedere ad una ricostruzione di carriera con valutazione intera degli anni di pre ruolo svolti dalla ricorrente ad esclusione degli intervalli non lavorati, con conseguente inquadramento della medesima nella corretta fascia stipendiale corrispondente all'anzianità così maturata (utile sia ai fini giuridici che economici di anni 8 Mesi 1 giorni 22). In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei termini e nei limiti indicati in precedenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel minimo dei parametri legali data la serialità della questione giuridica trattata, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
- accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera della parte convenuta in danno della parte ricorrente e disapplicato il decreto di ricostruzione della carriera già emesso dalla parte convenuta nei confronti della parte ricorrente, condanna la parte convenuta ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera relativamente alla parte ricorrente, con computo integrale, a tali fini, dell'effettivo servizio pre ruolo prestato da quest'ultima, secondo i criteri indicati in motivazione, e al pagamento delle correlate differenze retributive maturate fino al 24.11.2023, nella misura di euro 4.271,71, oltre i ratei di 13^ mensilità e all'aumento mensile di euro 109,40 fino al raggiungimento del prossimo scaglione stipendiale oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
- condanna il alla regolarizzazione Controparte_4 contributiva e previdenziale della parte ricorrente conseguente al nuovo inquadramento derivante dalla invocata ricostruzione integrale della carriera;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.314,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Velletri, il 28.11.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il giudice dott.ssa Elvira Puleio