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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/10/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO AS, all'esito dell'udienza del
24/10/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2748/2020 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]n.ro 197, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
CE RL, presso il cui studio in Patti, Via Alcide De Gasperi n.ro 3, è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/09/2020, conveniva in giudizio l' al fine Parte_1 CP_1 di ottenere la ricostituzione del trattamento pensionistico e la restituzione delle somme indebitamente trattenute.
La ricorrente deduceva di essere titolare di pensione di vecchiaia (categoria VO – certificato n.
10066691, con decorrenza 1 gennaio 2011) e di pensione ai superstiti (categoria SO – n. 20072149, con decorrenza 1 novembre 2017). Rappresentava che, con sentenza n. 217/16 Reg. Sent. Lav., pronunciata dal Tribunale di Patti in data 15/02/2016, le era stato riconosciuto il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2003, 2004 e 2005, per un totale di
204 giornate lavorative.
A seguito di tale pronuncia, la ricorrente presentava istanza di ricostituzione della pensione VO per motivi contributivi, ma l' , con comunicazione del 27/04/2016, riliquidava la prestazione, CP_1 determinando un presunto indebito pari ad € 12.145,33, successivamente ridotto ad € 9.575,75, e iniziava a trattenere mensilmente la somma di €148,01 dalla pensione VO, dal febbraio 2011 al marzo 2018. Ulteriori trattenute venivano operate sulla pensione ai superstiti per un importo complessivo di € 2.346,53, giustificate dall'Istituto come “recupero indebito”. La ricorrente contestava la legittimità delle trattenute, evidenziando che l' non aveva CP_1 correttamente computato i contributi agricoli riconosciuti in sede giudiziale;
contestava le comunicazioni dell' in quanto generiche e prive di motivazione, in violazione dell'art. 3 CP_1 della legge n. 241/1990 e deduceva che la prestazione pensionistica, oggetto di indebito, era stata erogata autonomamente dall' , senza alcuna istanza da parte della ricorrente. Rilevava di aver CP_1 agito in buona fede e in assenza di dolo, come accertato dal Tribunale di Patti con sentenza n.
1401/2021, passata in giudicato, resa nel giudizio R.G. 554/2019, con la quale è stato dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall' e disposta la restituzione immediata delle somme trattenute. CP_1
Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il diritto alla ricostituzione della pensione VO con ricalcolo dell'importo spettante e corresponsione degli arretrati;
di accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dall' e di condannare CP_1
l' alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Con vittoria spese di lite, con CP_1 distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Con memoria del 15/11/2021 si costituiva in giudizio l' , contestando integralmente le domande CP_1 formulate dalla ricorrente, ritenendole infondate in fatto e in diritto.
Nel merito sosteneva che la pensione VO intestata a fosse già ricostituita in due Parte_1 occasioni: la prima su istanza della ricorrente (pratica n. 2091700700002 del 27/04/2016), la seconda d'ufficio (pratica n. 2091722600041 del 18/10/2016), tenendo conto di tutta la contribuzione presente negli archivi dell'Istituto, compresi gli anni 2003, 2004 e 2005. L'Istituto deduceva che la pensione era stata ricalcolata con decorrenza 1/1/2011 e che l'onere della prova circa l'omesso computo dei contributi gravava sulla parte ricorrente.
Quanto all'indebito, l' precisava che l'importo inizialmente comunicato di € 12.145,33 era CP_1 stato successivamente ridotto a € 9.575,75, a seguito di una seconda ricostituzione d'ufficio e dell'utilizzo di un credito disponibile per lo storno parziale.
In ordine alla irripetibilità dell'indebito invocata dalla ricorrente, l' sosteneva che, pur non CP_1 ravvisandosi dolo da parte della non vi sarebbe stato errore da parte dell' , che aveva Pt_1 CP_1 agito sulla base degli elenchi vigenti al momento della liquidazione originaria. La nuova situazione si sarebbe determinata per effetto del mutamento delle condizioni soggettive della pensionata, e non per errore imputabile all'Amministrazione. Pertanto, secondo l' , non sussistevano i CP_1 presupposti per l'applicazione della sanatoria in materia di indebito. CP_ In conclusione, l' chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa con la presente sentenza.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso va accolto sulla base delle seguenti argomentazioni.
Con riferimento alla domanda di ricostituzione della pensione di vecchiaia (categoria VO – certificato n. 10066691) proposta dalla ricorrente occorre rilevare che si fonda sull'accertamento giudiziale contenuto nella sentenza n. 217/16 Reg. Sent. Lav., pronunciata dal Tribunale di Patti in data 15 febbraio 2016, con la quale è stato riconosciuto il diritto della stessa all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2003 (51 giorni), 2004 (102 giorni) e 2005 (51 giorni).
Tale pronuncia, passata in giudicato, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l' , e costituisce titolo per la valorizzazione contributiva delle giornate CP_2 Parte_2 lavorative ai fini previdenziali. Ne consegue il diritto di parte ricorrente alla ricostituzione della pensione, con ricalcolo dell'importo spettante, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/1991, che disciplina la revisione del trattamento pensionistico in presenza di nuovi elementi contributivi.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la ricostituzione della pensione deve essere effettuata come se la contribuzione originariamente non considerata fosse già esistente al momento del pensionamento” (Cass. civ., sez. lav., n. 14296/2011), e che il lavoratore ha diritto alla corresponsione degli arretrati maturati a seguito della ricostituzione.
L' ha sostenuto di aver già provveduto alla ricostituzione della pensione con le pratiche n. CP_1
2091700700002 (27/04/2016) e n. 2091722600041 (18/10/2016), ma la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra che i contributi agricoli riconosciuti in sentenza non risultano visibili nel cassetto previdenziale, e che la risposta dell'Istituto alla domanda di ricostituzione presentata in data 19/02/2019 si è limitata alla generica dicitura “prestazione già concessa”, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che impone la motivazione degli atti amministrativi.
Inoltre, la ricorrente ha allegato copia della comunicazione del 25/11/2009, con cui l'Istituto CP_1 aveva sospeso il pagamento della pensione IO n. 1504315 per il venir meno dei requisiti amministrativi, poi riconosciuti in sede giudiziale. Tale circostanza rafforza la fondatezza della domanda di ricostituzione, in quanto dimostra che il trattamento pensionistico originario era stato calcolato in assenza dei contributi agricoli poi riconosciuti.
Le circostanze riferite da parte ricorrente sono state peraltro oggetto di accertamento definitivo con la sentenza n. 1401/2021, pronunciata dal Tribunale di Patti nel giudizio R.G. 554/2019, passata in giudicato, come da attestazione depositata dalla ricorrente con le note del 14/11/2024, con la quale è stato dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall' nella nota del 27/04/2016 e disposta la CP_1 restituzione immediata delle somme indebitamente trattenute. Il Giudice ha ritenuto l'indebito irripetibile, in quanto la ricorrente ha agito in buona fede e in assenza di dolo, e ha ricevuto la prestazione senza averla mai richiesta, essendo stata erogata spontaneamente dall' . Tale CP_1 sentenza risulta pienamente conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “l'indebito pensionistico non è ripetibile quando il pagamento è avvenuto in buona fede e in assenza di dolo da parte del percettore” (Cass. civ., sez. lav., n.
11205/2013; n. 24087/2015).
Tale pronuncia costituisce giudicato esterno rilevante ai sensi dell'art. 2909 c.c., e vincola il presente giudizio in ordine alla qualificazione dell'indebito e alla sua irripetibilità.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi fondata la domanda della ricorrente sia in ordine alla ricostituzione della pensione VO, con ricalcolo dell'importo spettante e corresponsione degli arretrati, sia in ordine alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, pari a €148,01 mensili per il periodo febbraio 2011 – marzo 2018, e € 2.346,53 trattenuti sugli arretrati della pensione ai superstiti e sia in ordine alla illegittimità del comportamento dell' , per violazione dei principi CP_1 di buona fede, trasparenza e correttezza amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. CE RL che ha reso la dichiarazione di legge;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato in data 01/09/2020, Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla ricostituzione della Parte_1 pensione di vecchiaia (categoria VO – certificato n. 10066691), con computo dei contributi agricoli relativi agli anni 2003 (51 giorni), 2004 (102 giorni) e 2005 (51 giorni), come accertato con sentenza n. 217/16 Reg. Sent. Lav. del Tribunale di Patti;
2) Dichiara che l'indebito pensionistico comunicato dall' con nota del 27/04/2016 non è CP_1 dovuto dalla ricorrente, in forza del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 1401/2021 del
Tribunale di Patti, R.G. 554/2019;
3) Dichiara illegittime le trattenute mensili di €148,01, operate sulla pensione VO dal febbraio 2011 al marzo 2018, nonché la trattenuta di €2 .346,53 sugli arretrati della pensione ai superstiti
(categoria SO – n. 20072149), e condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente delle CP_1 somme indebitamente trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle singole trattenute sino al soddisfo;
4) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in CP_1
€ 1.800,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. CE RL;
Così deciso in Patti, 24/10/2025
Il Giudice on.
NO AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO AS, all'esito dell'udienza del
24/10/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2748/2020 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]n.ro 197, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
CE RL, presso il cui studio in Patti, Via Alcide De Gasperi n.ro 3, è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/09/2020, conveniva in giudizio l' al fine Parte_1 CP_1 di ottenere la ricostituzione del trattamento pensionistico e la restituzione delle somme indebitamente trattenute.
La ricorrente deduceva di essere titolare di pensione di vecchiaia (categoria VO – certificato n.
10066691, con decorrenza 1 gennaio 2011) e di pensione ai superstiti (categoria SO – n. 20072149, con decorrenza 1 novembre 2017). Rappresentava che, con sentenza n. 217/16 Reg. Sent. Lav., pronunciata dal Tribunale di Patti in data 15/02/2016, le era stato riconosciuto il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2003, 2004 e 2005, per un totale di
204 giornate lavorative.
A seguito di tale pronuncia, la ricorrente presentava istanza di ricostituzione della pensione VO per motivi contributivi, ma l' , con comunicazione del 27/04/2016, riliquidava la prestazione, CP_1 determinando un presunto indebito pari ad € 12.145,33, successivamente ridotto ad € 9.575,75, e iniziava a trattenere mensilmente la somma di €148,01 dalla pensione VO, dal febbraio 2011 al marzo 2018. Ulteriori trattenute venivano operate sulla pensione ai superstiti per un importo complessivo di € 2.346,53, giustificate dall'Istituto come “recupero indebito”. La ricorrente contestava la legittimità delle trattenute, evidenziando che l' non aveva CP_1 correttamente computato i contributi agricoli riconosciuti in sede giudiziale;
contestava le comunicazioni dell' in quanto generiche e prive di motivazione, in violazione dell'art. 3 CP_1 della legge n. 241/1990 e deduceva che la prestazione pensionistica, oggetto di indebito, era stata erogata autonomamente dall' , senza alcuna istanza da parte della ricorrente. Rilevava di aver CP_1 agito in buona fede e in assenza di dolo, come accertato dal Tribunale di Patti con sentenza n.
1401/2021, passata in giudicato, resa nel giudizio R.G. 554/2019, con la quale è stato dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall' e disposta la restituzione immediata delle somme trattenute. CP_1
Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il diritto alla ricostituzione della pensione VO con ricalcolo dell'importo spettante e corresponsione degli arretrati;
di accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dall' e di condannare CP_1
l' alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Con vittoria spese di lite, con CP_1 distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Con memoria del 15/11/2021 si costituiva in giudizio l' , contestando integralmente le domande CP_1 formulate dalla ricorrente, ritenendole infondate in fatto e in diritto.
Nel merito sosteneva che la pensione VO intestata a fosse già ricostituita in due Parte_1 occasioni: la prima su istanza della ricorrente (pratica n. 2091700700002 del 27/04/2016), la seconda d'ufficio (pratica n. 2091722600041 del 18/10/2016), tenendo conto di tutta la contribuzione presente negli archivi dell'Istituto, compresi gli anni 2003, 2004 e 2005. L'Istituto deduceva che la pensione era stata ricalcolata con decorrenza 1/1/2011 e che l'onere della prova circa l'omesso computo dei contributi gravava sulla parte ricorrente.
Quanto all'indebito, l' precisava che l'importo inizialmente comunicato di € 12.145,33 era CP_1 stato successivamente ridotto a € 9.575,75, a seguito di una seconda ricostituzione d'ufficio e dell'utilizzo di un credito disponibile per lo storno parziale.
In ordine alla irripetibilità dell'indebito invocata dalla ricorrente, l' sosteneva che, pur non CP_1 ravvisandosi dolo da parte della non vi sarebbe stato errore da parte dell' , che aveva Pt_1 CP_1 agito sulla base degli elenchi vigenti al momento della liquidazione originaria. La nuova situazione si sarebbe determinata per effetto del mutamento delle condizioni soggettive della pensionata, e non per errore imputabile all'Amministrazione. Pertanto, secondo l' , non sussistevano i CP_1 presupposti per l'applicazione della sanatoria in materia di indebito. CP_ In conclusione, l' chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa con la presente sentenza.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso va accolto sulla base delle seguenti argomentazioni.
Con riferimento alla domanda di ricostituzione della pensione di vecchiaia (categoria VO – certificato n. 10066691) proposta dalla ricorrente occorre rilevare che si fonda sull'accertamento giudiziale contenuto nella sentenza n. 217/16 Reg. Sent. Lav., pronunciata dal Tribunale di Patti in data 15 febbraio 2016, con la quale è stato riconosciuto il diritto della stessa all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2003 (51 giorni), 2004 (102 giorni) e 2005 (51 giorni).
Tale pronuncia, passata in giudicato, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l' , e costituisce titolo per la valorizzazione contributiva delle giornate CP_2 Parte_2 lavorative ai fini previdenziali. Ne consegue il diritto di parte ricorrente alla ricostituzione della pensione, con ricalcolo dell'importo spettante, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/1991, che disciplina la revisione del trattamento pensionistico in presenza di nuovi elementi contributivi.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la ricostituzione della pensione deve essere effettuata come se la contribuzione originariamente non considerata fosse già esistente al momento del pensionamento” (Cass. civ., sez. lav., n. 14296/2011), e che il lavoratore ha diritto alla corresponsione degli arretrati maturati a seguito della ricostituzione.
L' ha sostenuto di aver già provveduto alla ricostituzione della pensione con le pratiche n. CP_1
2091700700002 (27/04/2016) e n. 2091722600041 (18/10/2016), ma la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra che i contributi agricoli riconosciuti in sentenza non risultano visibili nel cassetto previdenziale, e che la risposta dell'Istituto alla domanda di ricostituzione presentata in data 19/02/2019 si è limitata alla generica dicitura “prestazione già concessa”, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che impone la motivazione degli atti amministrativi.
Inoltre, la ricorrente ha allegato copia della comunicazione del 25/11/2009, con cui l'Istituto CP_1 aveva sospeso il pagamento della pensione IO n. 1504315 per il venir meno dei requisiti amministrativi, poi riconosciuti in sede giudiziale. Tale circostanza rafforza la fondatezza della domanda di ricostituzione, in quanto dimostra che il trattamento pensionistico originario era stato calcolato in assenza dei contributi agricoli poi riconosciuti.
Le circostanze riferite da parte ricorrente sono state peraltro oggetto di accertamento definitivo con la sentenza n. 1401/2021, pronunciata dal Tribunale di Patti nel giudizio R.G. 554/2019, passata in giudicato, come da attestazione depositata dalla ricorrente con le note del 14/11/2024, con la quale è stato dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall' nella nota del 27/04/2016 e disposta la CP_1 restituzione immediata delle somme indebitamente trattenute. Il Giudice ha ritenuto l'indebito irripetibile, in quanto la ricorrente ha agito in buona fede e in assenza di dolo, e ha ricevuto la prestazione senza averla mai richiesta, essendo stata erogata spontaneamente dall' . Tale CP_1 sentenza risulta pienamente conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “l'indebito pensionistico non è ripetibile quando il pagamento è avvenuto in buona fede e in assenza di dolo da parte del percettore” (Cass. civ., sez. lav., n.
11205/2013; n. 24087/2015).
Tale pronuncia costituisce giudicato esterno rilevante ai sensi dell'art. 2909 c.c., e vincola il presente giudizio in ordine alla qualificazione dell'indebito e alla sua irripetibilità.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi fondata la domanda della ricorrente sia in ordine alla ricostituzione della pensione VO, con ricalcolo dell'importo spettante e corresponsione degli arretrati, sia in ordine alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, pari a €148,01 mensili per il periodo febbraio 2011 – marzo 2018, e € 2.346,53 trattenuti sugli arretrati della pensione ai superstiti e sia in ordine alla illegittimità del comportamento dell' , per violazione dei principi CP_1 di buona fede, trasparenza e correttezza amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. CE RL che ha reso la dichiarazione di legge;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato in data 01/09/2020, Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla ricostituzione della Parte_1 pensione di vecchiaia (categoria VO – certificato n. 10066691), con computo dei contributi agricoli relativi agli anni 2003 (51 giorni), 2004 (102 giorni) e 2005 (51 giorni), come accertato con sentenza n. 217/16 Reg. Sent. Lav. del Tribunale di Patti;
2) Dichiara che l'indebito pensionistico comunicato dall' con nota del 27/04/2016 non è CP_1 dovuto dalla ricorrente, in forza del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 1401/2021 del
Tribunale di Patti, R.G. 554/2019;
3) Dichiara illegittime le trattenute mensili di €148,01, operate sulla pensione VO dal febbraio 2011 al marzo 2018, nonché la trattenuta di €2 .346,53 sugli arretrati della pensione ai superstiti
(categoria SO – n. 20072149), e condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente delle CP_1 somme indebitamente trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle singole trattenute sino al soddisfo;
4) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in CP_1
€ 1.800,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. CE RL;
Così deciso in Patti, 24/10/2025
Il Giudice on.
NO AS