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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1255/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16028/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barano D'Ischia - Via Corrado Buono 1 80072 Barano D'Ischia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2982 TARI 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2091 TARI 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2113 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 959/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22 settembre 2025 la parte ha proposto ricorso contro il comune di Barano d'Ischia, in relazione ad avviso di pagamento per la TARI 2023 – prot. 8478 del 25/04/2024, avviso n. 2.982 - cod. 16.345 – importo € 656,00 Avviso di pagamento n. 2091 per la TARI 2024 – prot. 8478 del 25/04/2024, cod.
16345 – importo € 634,00 Avviso di pagamento n. 2113 per la TARI 2025 – prot. 8366 del 29/07/2025, cod.
16345 – importo € 662,00 – notificato in data 04/09/2025 eccependo la propria carenza di legittimità passiva ed estraneità ai debiti della de cuius per difetto della qualità di erede;
violazione dell'art. 65, comma I, del
DPR n. 600/1973 secondo cui l'erede risponde solo delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato prima della morte del dante causa in quanto il decuius è deceduto in data 11 settembre 2018; che analogo ricorso è già stato accolto per TARI 2016, TARI 2017 e TARI 2018 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli con la SENTENZA n. 5877/25.
Con memorie 12 gennaio 2026 la parte meglio specifica ed argomenta le proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il comune di Barano d'Ischia su cui incombe l'onere della prova di accettazione dell'eredità, invocato in giudizio non si è costituito.
Ne consegue che con motivazione assorbente rispetto alle ulteriori prospettazioni della parte il ricorso è fondato e deve essere accolto per carenza di legittimazione passiva del ricorrente.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna del comune di Barano d'Ischia, ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse, che quantifica nella misura di euro 350,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna al pagamento delle spese in E 350,00 il Comune di Barano D'Ischia con distrazione in favore dell'Avv Difensore_1 dichiaratosi antistatario
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16028/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barano D'Ischia - Via Corrado Buono 1 80072 Barano D'Ischia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2982 TARI 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2091 TARI 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2113 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 959/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22 settembre 2025 la parte ha proposto ricorso contro il comune di Barano d'Ischia, in relazione ad avviso di pagamento per la TARI 2023 – prot. 8478 del 25/04/2024, avviso n. 2.982 - cod. 16.345 – importo € 656,00 Avviso di pagamento n. 2091 per la TARI 2024 – prot. 8478 del 25/04/2024, cod.
16345 – importo € 634,00 Avviso di pagamento n. 2113 per la TARI 2025 – prot. 8366 del 29/07/2025, cod.
16345 – importo € 662,00 – notificato in data 04/09/2025 eccependo la propria carenza di legittimità passiva ed estraneità ai debiti della de cuius per difetto della qualità di erede;
violazione dell'art. 65, comma I, del
DPR n. 600/1973 secondo cui l'erede risponde solo delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato prima della morte del dante causa in quanto il decuius è deceduto in data 11 settembre 2018; che analogo ricorso è già stato accolto per TARI 2016, TARI 2017 e TARI 2018 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli con la SENTENZA n. 5877/25.
Con memorie 12 gennaio 2026 la parte meglio specifica ed argomenta le proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il comune di Barano d'Ischia su cui incombe l'onere della prova di accettazione dell'eredità, invocato in giudizio non si è costituito.
Ne consegue che con motivazione assorbente rispetto alle ulteriori prospettazioni della parte il ricorso è fondato e deve essere accolto per carenza di legittimazione passiva del ricorrente.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna del comune di Barano d'Ischia, ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse, che quantifica nella misura di euro 350,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna al pagamento delle spese in E 350,00 il Comune di Barano D'Ischia con distrazione in favore dell'Avv Difensore_1 dichiaratosi antistatario