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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1040/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3943/2025 depositato il 22/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 IMU 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 BOLLO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 BOLLO 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 BOLLO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 417/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.11.2025, RGR n. 3943/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se medesimo, impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500045822000, fascicolo n. 2025/000066089, notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione sede di Palermo in data 22.09.2025, relativamente all'autovettura Audi A3 SB S3 2.0 TFSI Targata Targa_1, limitatamente alle somme di competenza di Questo Giudice Tributario, e in riferimento ai crediti riportati dalle seguenti cartelle di pagamento:
1. cartella esattoriale n. 29620110065526188000 presuntivamente notificata il 17/12/2011, emessa per omesso versamento di € 275,00 relativo a TARSU oltre sanzioni ed interessi - anno 2010;
2. cartella esattoriale n. 29620120052775467000 presuntivamente notificata il 03/08/2012, emessa per omesso versamento di € 275,00 relativo a TARSU oltre sanzioni ed interessi - anno 2011;
3. cartella esattoriale n. 29620130047736567000 presuntivamente notificata il 24/09/2013, emessa per omesso versamento di € 275,00 relativo a TARSU oltre sanzioni ed interessi - anno 2012;
4. cartella esattoriale n. 29620170010053505000 presuntivamente notificata il 28/07/2017, emessa per omesso versamento di € 141,90 relativo a Tasse automobilistiche Sicilia oltre sanzioni ed interessi - anno
2012;
5. cartella esattoriale n. 29620170021231701000 presuntivamente notificata il 28/07/2017, emessa per omesso versamento di € 141,90 relativo a Tasse automobilistiche Sicilia oltre sanzioni ed interessi - anno
2011;
6. cartella esattoriale n. 29620170033874037000 presuntivamente notificata il 10/11/2022, emessa per omesso versamento di € 141,90 relativo a Tasse automobilistiche Sicilia oltre sanzioni ed interessi - anno
2013;
7. cartella esattoriale n. 29620180015150789000 presuntivamente notificata il 16/05/2018, emessa per omesso versamento di € 141,90 relativo a Tasse automobilistiche Sicilia oltre sanzioni ed interessi - anno
2011;
8. cartella esattoriale n. 29620200048415239000 presuntivamente notificata il 26/04/2022, emessa per omesso versamento di € 384,00 relativo a TARES oltre sanzioni ed interessi - anno 2013;
9. cartella esattoriale n. 29620200092087736000 presuntivamente notificata il 05/09/2022, emessa per omesso versamento di € 311,00 relativo a TARES oltre sanzioni ed interessi - anno 2013;
10. cartella esattoriale n. 29620200048415239000 presuntivamente notificata il 26/04/2022, emessa per omesso versamento di € 32,38 relativo a IMU oltre sanzioni ed interessi - anno 2014; 11. cartella esattoriale n. 29620200048415239000 presuntivamente notificata il 26/04/2022, emessa per omesso versamento di € 604,00 relativo a TARI oltre sanzioni ed interessi - anno 2014;
12. cartella esattoriale n. 29620200048415239000 presuntivamente notificata il 26/04/2022, emessa per omesso versamento di € 651,00 relativo a TARI oltre sanzioni ed interessi - anno 2019;
13. cartella esattoriale n. 29620200048415239000 presuntivamente notificata il 26/04/2022, emessa per omesso versamento di € 141,90 relativo a Tasse automobilistiche Sicilia oltre sanzioni ed interessi - anno
2017,
14. cartella esattoriale n. 29620210062329537000 presuntivamente notificata il 19/07/2022, emessa per omesso versamento di € 57,50 relativo a Contravv. CdS oltre sanzioni ed interessi - anno 2018;
15. avviso di accertamento Ente n. 17/973/0 presuntivamente notificato il 11/10/2021, emesso per omesso versamento di € 28,00 relativo a IMU oltre sanzioni ed interessi - anno 2017;
16. cartella esattoriale n. 29620220019153458000 presuntivamente notificata il 19/07/2022, emessa per omesso versamento di € 141,90 relativo a Tasse automobilistiche Sicilia oltre sanzioni ed interessi - anno
2015;
17. cartella esattoriale n. 29620230019216117000 presuntivamente notificata il 01/07/2023, emessa per omesso versamento di € 141,90 relativo a Tasse automobilistiche Sicilia oltre sanzioni ed interessi - anno
2020;
sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame deduceva la prescrizione delle somme intimate e vizi di notifica degli atti presupposti.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate, unica destinataria del ricorso, costituitasi con controdeduzioni depositate il
13.01.2026, rilevava preliminarmente di non essere in grado di constatare la tempestività del ricorso, essendo la comunicazione preventiva di fermo amministrativo un atto emesso da altro Ufficio e che le cartelle di pagamento n.ri 29620110065526188000, 29620120052775467000, 29620130047736567000, 29620200048415239000,
29620200092087736000, 29620210062329537000, 29620230019216117000, nonché l'avviso di accertamento Ente n. 17/973/0 , non contenevano ruoli e tributi emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Confutava, nel merito, le argomentazioni di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 19.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. L'art 14 comma 6 bis del D. Lgs. 546/92, statuisce “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti...”.
Con la sentenza n. 8906/2025, depositata il 20.05.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli ha fornito una chiara applicazione della recente riforma del processo tributario introdotta dal D.lgs.
30 dicembre 2023, n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024.
Con detta sentenza la CGT di Napoli ha statuito “...Nella fattispecie in esame in cui parte ricorrente oltre ad eccepire vizi formali dell'atto impugnato , ovvero mancata sottoscrizione funzionario delegato , mancata indicazione criterio calcolo interessi , - rilievi che vanno svolti appunto al Concessionario DE - ha tuttavia svolto anche eccezione di merito circa la decadenza e la mancata notifica degli atti prodromici;
ebbene parte ricorrente ha evocato in giudizio solo DE SP quale concessionario , che ha appunto eccepito la propria carenza di legittimazione passiva a riguardo , e non l'Ente Impositore a cui andava sollevata la eccezione di merito della pretesa;
quindi il ricorso , depositato in pieno nuovo regime , è inammissibile. ..”
La pronuncia della CGT di Napoli evidenzia il superamento dell'orientamento tradizionale fondato sull'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 che rimetteva al solo concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, senza sanzioni in caso di omissione da parte del ricorrente.
Tale impostazione non è più compatibile con la nuova normativa, che configura un'ipotesi espressa e tipizzata di litisconsorzio necessario, imponendo la vocatio in ius di entrambi i soggetti (ente impositore e concessionario) sin dal primo atto del giudizio.
Ciò comporta l'onere del contribuente di costituire correttamente il contraddittorio fin dall'origine, pena l'inammissibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, addì 19.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3943/2025 depositato il 22/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 IMU 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 BOLLO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 BOLLO 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 BOLLO 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500045822000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 417/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.11.2025, RGR n. 3943/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se medesimo, impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500045822000, fascicolo n. 2025/000066089, notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione sede di Palermo in data 22.09.2025, relativamente all'autovettura Audi A3 SB S3 2.0 TFSI Targata Targa_1, limitatamente alle somme di competenza di Questo Giudice Tributario, e in riferimento ai crediti riportati dalle seguenti cartelle di pagamento:
1. cartella esattoriale n. 29620110065526188000 presuntivamente notificata il 17/12/2011, emessa per omesso versamento di € 275,00 relativo a TARSU oltre sanzioni ed interessi - anno 2010;
2. cartella esattoriale n. 29620120052775467000 presuntivamente notificata il 03/08/2012, emessa per omesso versamento di € 275,00 relativo a TARSU oltre sanzioni ed interessi - anno 2011;
3. cartella esattoriale n. 29620130047736567000 presuntivamente notificata il 24/09/2013, emessa per omesso versamento di € 275,00 relativo a TARSU oltre sanzioni ed interessi - anno 2012;
4. cartella esattoriale n. 29620170010053505000 presuntivamente notificata il 28/07/2017, emessa per omesso versamento di € 141,90 relativo a Tasse automobilistiche Sicilia oltre sanzioni ed interessi - anno
2012;
5. cartella esattoriale n. 29620170021231701000 presuntivamente notificata il 28/07/2017, emessa per omesso versamento di € 141,90 relativo a Tasse automobilistiche Sicilia oltre sanzioni ed interessi - anno
2011;
6. cartella esattoriale n. 29620170033874037000 presuntivamente notificata il 10/11/2022, emessa per omesso versamento di € 141,90 relativo a Tasse automobilistiche Sicilia oltre sanzioni ed interessi - anno
2013;
7. cartella esattoriale n. 29620180015150789000 presuntivamente notificata il 16/05/2018, emessa per omesso versamento di € 141,90 relativo a Tasse automobilistiche Sicilia oltre sanzioni ed interessi - anno
2011;
8. cartella esattoriale n. 29620200048415239000 presuntivamente notificata il 26/04/2022, emessa per omesso versamento di € 384,00 relativo a TARES oltre sanzioni ed interessi - anno 2013;
9. cartella esattoriale n. 29620200092087736000 presuntivamente notificata il 05/09/2022, emessa per omesso versamento di € 311,00 relativo a TARES oltre sanzioni ed interessi - anno 2013;
10. cartella esattoriale n. 29620200048415239000 presuntivamente notificata il 26/04/2022, emessa per omesso versamento di € 32,38 relativo a IMU oltre sanzioni ed interessi - anno 2014; 11. cartella esattoriale n. 29620200048415239000 presuntivamente notificata il 26/04/2022, emessa per omesso versamento di € 604,00 relativo a TARI oltre sanzioni ed interessi - anno 2014;
12. cartella esattoriale n. 29620200048415239000 presuntivamente notificata il 26/04/2022, emessa per omesso versamento di € 651,00 relativo a TARI oltre sanzioni ed interessi - anno 2019;
13. cartella esattoriale n. 29620200048415239000 presuntivamente notificata il 26/04/2022, emessa per omesso versamento di € 141,90 relativo a Tasse automobilistiche Sicilia oltre sanzioni ed interessi - anno
2017,
14. cartella esattoriale n. 29620210062329537000 presuntivamente notificata il 19/07/2022, emessa per omesso versamento di € 57,50 relativo a Contravv. CdS oltre sanzioni ed interessi - anno 2018;
15. avviso di accertamento Ente n. 17/973/0 presuntivamente notificato il 11/10/2021, emesso per omesso versamento di € 28,00 relativo a IMU oltre sanzioni ed interessi - anno 2017;
16. cartella esattoriale n. 29620220019153458000 presuntivamente notificata il 19/07/2022, emessa per omesso versamento di € 141,90 relativo a Tasse automobilistiche Sicilia oltre sanzioni ed interessi - anno
2015;
17. cartella esattoriale n. 29620230019216117000 presuntivamente notificata il 01/07/2023, emessa per omesso versamento di € 141,90 relativo a Tasse automobilistiche Sicilia oltre sanzioni ed interessi - anno
2020;
sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame deduceva la prescrizione delle somme intimate e vizi di notifica degli atti presupposti.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate, unica destinataria del ricorso, costituitasi con controdeduzioni depositate il
13.01.2026, rilevava preliminarmente di non essere in grado di constatare la tempestività del ricorso, essendo la comunicazione preventiva di fermo amministrativo un atto emesso da altro Ufficio e che le cartelle di pagamento n.ri 29620110065526188000, 29620120052775467000, 29620130047736567000, 29620200048415239000,
29620200092087736000, 29620210062329537000, 29620230019216117000, nonché l'avviso di accertamento Ente n. 17/973/0 , non contenevano ruoli e tributi emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Confutava, nel merito, le argomentazioni di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 19.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. L'art 14 comma 6 bis del D. Lgs. 546/92, statuisce “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti...”.
Con la sentenza n. 8906/2025, depositata il 20.05.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli ha fornito una chiara applicazione della recente riforma del processo tributario introdotta dal D.lgs.
30 dicembre 2023, n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024.
Con detta sentenza la CGT di Napoli ha statuito “...Nella fattispecie in esame in cui parte ricorrente oltre ad eccepire vizi formali dell'atto impugnato , ovvero mancata sottoscrizione funzionario delegato , mancata indicazione criterio calcolo interessi , - rilievi che vanno svolti appunto al Concessionario DE - ha tuttavia svolto anche eccezione di merito circa la decadenza e la mancata notifica degli atti prodromici;
ebbene parte ricorrente ha evocato in giudizio solo DE SP quale concessionario , che ha appunto eccepito la propria carenza di legittimazione passiva a riguardo , e non l'Ente Impositore a cui andava sollevata la eccezione di merito della pretesa;
quindi il ricorso , depositato in pieno nuovo regime , è inammissibile. ..”
La pronuncia della CGT di Napoli evidenzia il superamento dell'orientamento tradizionale fondato sull'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 che rimetteva al solo concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, senza sanzioni in caso di omissione da parte del ricorrente.
Tale impostazione non è più compatibile con la nuova normativa, che configura un'ipotesi espressa e tipizzata di litisconsorzio necessario, imponendo la vocatio in ius di entrambi i soggetti (ente impositore e concessionario) sin dal primo atto del giudizio.
Ciò comporta l'onere del contribuente di costituire correttamente il contraddittorio fin dall'origine, pena l'inammissibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, addì 19.02.2026.
Il Giudice Monocratico