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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17890 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice RN CO ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 35009 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
Tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Stefanelli;
C.F._2
PARTE ATTRICE
e
e per essa, quale mandataria, , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine
Picone
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 619 cod.proc.civ.
FATTO – Con atto di citazione notificato alla e per essa, quale Controparte_1 mandataria, la i sig.ri e introducevano il CP_2 Parte_1 Parte_2 giudizio di merito a seguito dell'emissione dell'ordinanza del 19.7.2024 (RGE 822/2022), con la quale il giudice dell'esecuzione: “accoglie l'istanza di sospensione della procedura esecutiva limitatamente ai seguenti beni censiti al Catasto fabbricati del
Comune di Roma: - Appartamento in Via Casilina n. 959, piano Terra int. B, censito al foglio 949, particella 132, sub 2, cat. A/2, vani 6,5; - Locale soffitta in Via Casilina n.
959, posto al piano sottotetto, censito al foglio 949, particella 132, sub 18, cat. C/2, mq
9; - Posto auto in Via Casilina n. 959, scoperto posto distinto con il n. 7, censito al foglio
949, particella 29, sub 18, cat. C/6, mq 29; …”. Gli opponenti, preliminarmente, rappresentavano di aver depositato, all'interno della procedura esecutiva una opposizione con istanza di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624, comma I, c.p.c.
Il sig. e la sig.ra con l'introduzione del presente giudizio Parte_1 Parte_2 lamentavano la nullità e l'inefficacia del pignoramento per aver colpito l'intero diritto di usufrutto in capo al sig. , in regime di comunione legale dei beni con la sig.ra Pt_1 sull'appartamento sito in via Casilina n. 959, anziché la sola quota pari a ½ di Pt_2 titolarità dell'opponente. Gli stessi, infatti, rappresentavano di aver modificato il proprio regime patrimoniale di comunione legale, a seguito di “convenzione di separazione” per atto Notar Dr. in data 1/10/2007 Rep. 88021 – Racc 9172, annotata a Persona_1 margine dell'atto di matrimonio.
Tanto premesso, così concludevano in atto di citazione: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Roma adito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 11/07/2022, e dei successivi atti esecutivi compiuti ivi compresa la nota di trascrizione del pignoramento, per le motivazioni esposte e documentate nelle premesse del presente atto e per l'effetto ordinare al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione del pignoramento immobiliare notificato in data 11/07/2022 e trascritto a carico dell'intera quota del diritto di usufrutto in capo al sig. sugli immobili siti in Roma alla Via Parte_1
Casilina n. 959, come meglio identificati nel richiamato atto di pignoramento, con costi
a carico di parte opposta. In via istruttoria si depositano “…” Con riserva di integrare le difese, anche in via istruttoria, all'esito della costituzione avversaria e con vittoria di compensi di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, in data 22.11.2024 si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava quanto dedotto da controparte;
essa, infatti, sosteneva che un bene immobile acquistato dai coniugi in regime di comunione legale dei beni continuasse ad essere sottoposto a detto regime anche se i coniugi, successivamente, effettuano la scelta della separazione dei beni. Riferiva, inoltre, che i coniugi con la convenzione, avessero predisposto una regolamentazione esclusivamente per il futuro. In ultimo, rappresentava che i coniugi non avevano provveduto a trascrivere nei registri immobiliari, il mutato regime patrimoniale sottoposto, inoltre, al sistema “a doppio binario”. Tanto premesso così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'avversaria domanda giacché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche relativi alla precedente fase cautelare ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di lite”.
Pag. 2 di 5 All'udienza del 26.11.2025 tenutasi mediante deposito di note scritte, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
DIRITTO – Preliminarmente va chiarito che con atto di pignoramento notificato al sig.
, l'odierna parte convenuta provvedeva a pignorare sia la quota Parte_1 dell'intero del diritto di usufrutto solo in capo all'opponente (specificando, tuttavia, il regime di comunione legale), sugli immobili siti in via Casilina n. 959, sia la quota pari a
½ del diritto di usufrutto in capo al sig. , in regime di separazione dei beni, Pt_1 sull'immobile sito in via dei Girasoli n. 31, tutti siti nel Comune di Roma.
Occorre, inoltre, specificare che gli odierni attori hanno contratto matrimonio in data
9.7.1978, scegliendo il regime della comunione legale dei beni e successivamente hanno provveduto ad acquistare gli immobili siti in Roma alla Via Casilina n. 959 (atto a rogito del Notaio del 24.5.1985, trascritto in data 4/6/1985 al n. 28637). In data Persona_2
1.10.2007, a seguito di “convenzione di separazione”, con atto a rogito del Notaio
rep. 88021, debitamente annotato, hanno optato per il regime della Persona_1 separazione dei beni.
Orbene, secondo parte convenuta: “al Signor l'usufrutto dell'immobile Parte_1 sito in Roma alla Via Casilina n. 959/B è pervenuto, in regime di comunione dei beni con la Signora per atto di compravendita del 24.05.1985 a rogito del Dott. Parte_2
Notaio (Rep. n. 13692). b) A seguito della “convenzione di separazione” Persona_2 conclusa con atto notarile del 1.10.2007, a rogito del Notaio Dottor Persona_1
(Rep. 88021 – Racc. 9172), annotata esclusivamente a margine dell'atto di matrimonio,
i coniugi mutavano il precedente regime patrimoniale di comunione dei beni optando per il regime di separazione dei beni. La modifica del regime patrimoniale della coppia veniva annotata esclusivamente in calce all'atto di matrimonio e non anche trascritta nei registri immobiliari. c) Pertanto l'odierna deducente, non rinvenendo alcun riscontro dai registri pubblici immobiliari di tale circostanza, provvedeva correttamente a notificare atto di pignoramento per l'intero diritto di usufrutto sull'immobile sopra indicato. Alla luce della prefata ricostruzione storica, risulta evidente l'infondatezza della spiegata domanda in considerazione delle ragioni in diritto di seguito illustrate. Sul mutato regime patrimoniale della coppia - la comunione legale sopravvive alla scelta della separazione dei beni Deve essere evidenziato che il Signor ha acquistato il diritto Parte_1
Pag. 3 di 5 di usufrutto sull'immobile sito in Roma, alla Via Casilina n. 959 in costanza di vincolo matrimoniale con regime di comunione legale dei beni. Sul punto la Cassazione Civile, con la sentenza n. 4676 del 28.2.2018, ha stabilito che un bene immobile acquistato dai coniugi in regime di comunione legale dei beni continua ad essere assoggettato a detto regime anche se, successivamente, i coniugi effettuino la scelta della separazione dei beni. La Suprema Corte, nell'argomentare la propria decisione, parte dall'analisi di una fattispecie che definisce diversa ma “speculare” a quella in oggetto e cioè il passaggio dal vecchio al nuovo regime patrimoniale fra coniugi (art. 228 L. 151 del 1975) che “non prevede automatismi volti a modificare il regime dei beni acquistati prima della data del
15 gennaio 1978” osservando come la previgente comunione “convenzionale” che sussista fra coniugi al riguardo di un bene, non si trasformi in comunione legale bensì continui ad essere disciplinata dagli art. 1100 c.c. e ss. Da quanto sopra deriva il principio generale secondo cui, ai beni acquistati in un previgente regime patrimoniale, continuano ad applicarsi (salva diversa volontà dei coniugi) le norme proprie di siffatto regime e non quelle del successivo e sopravvenuto regime coniugale”.
Orbene, proprio aderendosi a tale tesi ne deriva che la Cassazione, con la sentenza 7 aprile
2023 n. 9536, ha avuto modo di affermare che: “nel caso di espropriazione di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge, la trascrizione del pignoramento va eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto anch'egli soggetto passivo dell'espropriazione, considerato che nella struttura di fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare la formalità pubblicitaria ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi”.
Pertanto, non essendo stato il pignoramento trascritto anche nei confronti del coniuge non debitore, ne deriva la nullità dello stesso.
Alla luce di tali considerazioni, deve essere dichiarata la nullità del pignoramento e disposta, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione del pignoramento contraddistinto al registro generale n. 105076, registro particolare n.
74195, presentazione n. 59 del 29 luglio 2022, limitatamente ai seguenti beni: censiti al
Catasto fabbricati del Comune di Roma - Appartamento in Via Casilina n. 959, piano
Terra int. B, censito al foglio 949, particella 132, sub 2, cat. A/2, vani 6,5; - Locale soffitta
Pag. 4 di 5 in Via Casilina n. 959, posto al piano sottotetto, censito al foglio 949, particella 132, sub
18, cat. C/2, mq 9; - Posto auto in Via Casilina n. 959, scoperto posto distinto con il n. 7, censito al foglio 949, particella 132, sub 29, cat. C/6, mq 29.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiarata la nullità del pignoramento e dispone, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione del pignoramento contraddistinto al registro generale n. 105076, registro particolare n. 74195, presentazione n. 59 del 29 luglio 2022, limitatamente ai seguenti beni censiti al
Catasto fabbricati del Comune di Roma:
o appartamento in Via Casilina n. 959, piano Terra int. B, censito al foglio
949, particella 132, sub 2, cat. A/2, vani 6,5;
o locale soffitta in Via Casilina n. 959, posto al piano sottotetto, censito al foglio 949, particella 132, sub 18, cat. C/2, mq 9;
o posto auto in Via Casilina n. 959, scoperto posto distinto con il n. 7, censito al foglio 949, particella 129, sub 29, cat. C/6, mq 29;
✓ condanna parte e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 al pagamento, in favore di e
[...] Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore dell'Avv. Simone Stefanelli dichiaratosi antistatario, oltre la
C.P.A., 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per Legge.
Tribunale di Roma, 22 dicembre 2025
Il Giudice
RN CO
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice RN CO ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 35009 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
Tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Stefanelli;
C.F._2
PARTE ATTRICE
e
e per essa, quale mandataria, , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine
Picone
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 619 cod.proc.civ.
FATTO – Con atto di citazione notificato alla e per essa, quale Controparte_1 mandataria, la i sig.ri e introducevano il CP_2 Parte_1 Parte_2 giudizio di merito a seguito dell'emissione dell'ordinanza del 19.7.2024 (RGE 822/2022), con la quale il giudice dell'esecuzione: “accoglie l'istanza di sospensione della procedura esecutiva limitatamente ai seguenti beni censiti al Catasto fabbricati del
Comune di Roma: - Appartamento in Via Casilina n. 959, piano Terra int. B, censito al foglio 949, particella 132, sub 2, cat. A/2, vani 6,5; - Locale soffitta in Via Casilina n.
959, posto al piano sottotetto, censito al foglio 949, particella 132, sub 18, cat. C/2, mq
9; - Posto auto in Via Casilina n. 959, scoperto posto distinto con il n. 7, censito al foglio
949, particella 29, sub 18, cat. C/6, mq 29; …”. Gli opponenti, preliminarmente, rappresentavano di aver depositato, all'interno della procedura esecutiva una opposizione con istanza di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624, comma I, c.p.c.
Il sig. e la sig.ra con l'introduzione del presente giudizio Parte_1 Parte_2 lamentavano la nullità e l'inefficacia del pignoramento per aver colpito l'intero diritto di usufrutto in capo al sig. , in regime di comunione legale dei beni con la sig.ra Pt_1 sull'appartamento sito in via Casilina n. 959, anziché la sola quota pari a ½ di Pt_2 titolarità dell'opponente. Gli stessi, infatti, rappresentavano di aver modificato il proprio regime patrimoniale di comunione legale, a seguito di “convenzione di separazione” per atto Notar Dr. in data 1/10/2007 Rep. 88021 – Racc 9172, annotata a Persona_1 margine dell'atto di matrimonio.
Tanto premesso, così concludevano in atto di citazione: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Roma adito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare notificato in data 11/07/2022, e dei successivi atti esecutivi compiuti ivi compresa la nota di trascrizione del pignoramento, per le motivazioni esposte e documentate nelle premesse del presente atto e per l'effetto ordinare al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione del pignoramento immobiliare notificato in data 11/07/2022 e trascritto a carico dell'intera quota del diritto di usufrutto in capo al sig. sugli immobili siti in Roma alla Via Parte_1
Casilina n. 959, come meglio identificati nel richiamato atto di pignoramento, con costi
a carico di parte opposta. In via istruttoria si depositano “…” Con riserva di integrare le difese, anche in via istruttoria, all'esito della costituzione avversaria e con vittoria di compensi di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, in data 22.11.2024 si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava quanto dedotto da controparte;
essa, infatti, sosteneva che un bene immobile acquistato dai coniugi in regime di comunione legale dei beni continuasse ad essere sottoposto a detto regime anche se i coniugi, successivamente, effettuano la scelta della separazione dei beni. Riferiva, inoltre, che i coniugi con la convenzione, avessero predisposto una regolamentazione esclusivamente per il futuro. In ultimo, rappresentava che i coniugi non avevano provveduto a trascrivere nei registri immobiliari, il mutato regime patrimoniale sottoposto, inoltre, al sistema “a doppio binario”. Tanto premesso così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'avversaria domanda giacché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche relativi alla precedente fase cautelare ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di lite”.
Pag. 2 di 5 All'udienza del 26.11.2025 tenutasi mediante deposito di note scritte, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
DIRITTO – Preliminarmente va chiarito che con atto di pignoramento notificato al sig.
, l'odierna parte convenuta provvedeva a pignorare sia la quota Parte_1 dell'intero del diritto di usufrutto solo in capo all'opponente (specificando, tuttavia, il regime di comunione legale), sugli immobili siti in via Casilina n. 959, sia la quota pari a
½ del diritto di usufrutto in capo al sig. , in regime di separazione dei beni, Pt_1 sull'immobile sito in via dei Girasoli n. 31, tutti siti nel Comune di Roma.
Occorre, inoltre, specificare che gli odierni attori hanno contratto matrimonio in data
9.7.1978, scegliendo il regime della comunione legale dei beni e successivamente hanno provveduto ad acquistare gli immobili siti in Roma alla Via Casilina n. 959 (atto a rogito del Notaio del 24.5.1985, trascritto in data 4/6/1985 al n. 28637). In data Persona_2
1.10.2007, a seguito di “convenzione di separazione”, con atto a rogito del Notaio
rep. 88021, debitamente annotato, hanno optato per il regime della Persona_1 separazione dei beni.
Orbene, secondo parte convenuta: “al Signor l'usufrutto dell'immobile Parte_1 sito in Roma alla Via Casilina n. 959/B è pervenuto, in regime di comunione dei beni con la Signora per atto di compravendita del 24.05.1985 a rogito del Dott. Parte_2
Notaio (Rep. n. 13692). b) A seguito della “convenzione di separazione” Persona_2 conclusa con atto notarile del 1.10.2007, a rogito del Notaio Dottor Persona_1
(Rep. 88021 – Racc. 9172), annotata esclusivamente a margine dell'atto di matrimonio,
i coniugi mutavano il precedente regime patrimoniale di comunione dei beni optando per il regime di separazione dei beni. La modifica del regime patrimoniale della coppia veniva annotata esclusivamente in calce all'atto di matrimonio e non anche trascritta nei registri immobiliari. c) Pertanto l'odierna deducente, non rinvenendo alcun riscontro dai registri pubblici immobiliari di tale circostanza, provvedeva correttamente a notificare atto di pignoramento per l'intero diritto di usufrutto sull'immobile sopra indicato. Alla luce della prefata ricostruzione storica, risulta evidente l'infondatezza della spiegata domanda in considerazione delle ragioni in diritto di seguito illustrate. Sul mutato regime patrimoniale della coppia - la comunione legale sopravvive alla scelta della separazione dei beni Deve essere evidenziato che il Signor ha acquistato il diritto Parte_1
Pag. 3 di 5 di usufrutto sull'immobile sito in Roma, alla Via Casilina n. 959 in costanza di vincolo matrimoniale con regime di comunione legale dei beni. Sul punto la Cassazione Civile, con la sentenza n. 4676 del 28.2.2018, ha stabilito che un bene immobile acquistato dai coniugi in regime di comunione legale dei beni continua ad essere assoggettato a detto regime anche se, successivamente, i coniugi effettuino la scelta della separazione dei beni. La Suprema Corte, nell'argomentare la propria decisione, parte dall'analisi di una fattispecie che definisce diversa ma “speculare” a quella in oggetto e cioè il passaggio dal vecchio al nuovo regime patrimoniale fra coniugi (art. 228 L. 151 del 1975) che “non prevede automatismi volti a modificare il regime dei beni acquistati prima della data del
15 gennaio 1978” osservando come la previgente comunione “convenzionale” che sussista fra coniugi al riguardo di un bene, non si trasformi in comunione legale bensì continui ad essere disciplinata dagli art. 1100 c.c. e ss. Da quanto sopra deriva il principio generale secondo cui, ai beni acquistati in un previgente regime patrimoniale, continuano ad applicarsi (salva diversa volontà dei coniugi) le norme proprie di siffatto regime e non quelle del successivo e sopravvenuto regime coniugale”.
Orbene, proprio aderendosi a tale tesi ne deriva che la Cassazione, con la sentenza 7 aprile
2023 n. 9536, ha avuto modo di affermare che: “nel caso di espropriazione di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge, la trascrizione del pignoramento va eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto anch'egli soggetto passivo dell'espropriazione, considerato che nella struttura di fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare la formalità pubblicitaria ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi”.
Pertanto, non essendo stato il pignoramento trascritto anche nei confronti del coniuge non debitore, ne deriva la nullità dello stesso.
Alla luce di tali considerazioni, deve essere dichiarata la nullità del pignoramento e disposta, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione del pignoramento contraddistinto al registro generale n. 105076, registro particolare n.
74195, presentazione n. 59 del 29 luglio 2022, limitatamente ai seguenti beni: censiti al
Catasto fabbricati del Comune di Roma - Appartamento in Via Casilina n. 959, piano
Terra int. B, censito al foglio 949, particella 132, sub 2, cat. A/2, vani 6,5; - Locale soffitta
Pag. 4 di 5 in Via Casilina n. 959, posto al piano sottotetto, censito al foglio 949, particella 132, sub
18, cat. C/2, mq 9; - Posto auto in Via Casilina n. 959, scoperto posto distinto con il n. 7, censito al foglio 949, particella 132, sub 29, cat. C/6, mq 29.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiarata la nullità del pignoramento e dispone, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione del pignoramento contraddistinto al registro generale n. 105076, registro particolare n. 74195, presentazione n. 59 del 29 luglio 2022, limitatamente ai seguenti beni censiti al
Catasto fabbricati del Comune di Roma:
o appartamento in Via Casilina n. 959, piano Terra int. B, censito al foglio
949, particella 132, sub 2, cat. A/2, vani 6,5;
o locale soffitta in Via Casilina n. 959, posto al piano sottotetto, censito al foglio 949, particella 132, sub 18, cat. C/2, mq 9;
o posto auto in Via Casilina n. 959, scoperto posto distinto con il n. 7, censito al foglio 949, particella 129, sub 29, cat. C/6, mq 29;
✓ condanna parte e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2 al pagamento, in favore di e
[...] Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore dell'Avv. Simone Stefanelli dichiaratosi antistatario, oltre la
C.P.A., 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per Legge.
Tribunale di Roma, 22 dicembre 2025
Il Giudice
RN CO
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