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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/10/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3180/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
AB Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3180/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati in IA, via Paolo Dettori, n. 5, presso CodiceFiscale_2 lo studio dell'Avv. Alessandro Ligios del Foro di Sassari (C.F. ) che li C.F._3
rappresenta e difende in forza di procura in atti
ATTORI
CONTRO
, (nato a [...], il [...], c.f. , residente in Controparte_1 C.F._4
Sondrio, via Diego Gianali 23); , (nato a [...], il [...], c.f. CP_2
, residente in [...]); , (nata a C.F._5 CP_3
NI, il 01.12.1932, c.f. , residente in [...]); C.F._6
, (nata a [...], il [...], c.f. Controparte_4 C.F._7
residente in [...]); , (nato a [...], il Controparte_5
24.10.1961, c.f. ivi residente a[...]); , C.F._8 Controparte_6
(nata a [...], il [...], c.f. , ivi residente, località Pabizzoni snc); C.F._9 [...]
, )nata in [...], il [...], c.f. , residente in [...] C.F._10
Ampurias n. 51),
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione
Conclusioni:
Per gli attori:
pagina 1 di 5 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
1. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del fabbricato sito in IA (SS), via Ampurias SN, Foglio 8,
Particella 1798, Sub 2, nonché, dei terreni siti in IA (SS), contraddistinti al Foglio 8, Mappali
1385 e 1386, a favore degli attori per avere questi ultimi mantenuto il possesso dei detti beni immobili in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre vent'anni;
2. ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione dei suddetti beni in favore degli attori. Con vittoria di spese, oltre IVA
e CPA, in caso di opposizione.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
, , , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e chiedendo accertarsi l'acquisto in loro favore per intervenuta usucapione della
[...] CP_7
proprietà del fabbricato sito in IA (SS), via Ampurias SN, distinto in Catasto al Foglio 8,
Particella 1798, Sub 2 , nonché, dei terreni siti in IA, contraddistinti al Foglio 8, Mappali 1385
e 1386.
Hanno rappresentato di essere nel possesso pacifico, pubblico, esclusivo, ininterrotto, mai contestato e inequivoco dei beni di causa, da oltre trent'anni; più precisamente, hanno riferito che nel 1993 avevano pagina 2 di 5 trasferito stabilmente e definitivamente la propria residenza familiare nell'immobile sito in IA, distinto in Catasto al Foglio 8, Particella 1798, Sub 2 (situato al primo piano e avente una piccola veranda al piano terra, che trova ingresso dalla pubblica via Ampurias al civico 53).
Hanno allegato di aver provveduto a ristrutturare l'abitazione, mediante interventi sulle murature e sugli impianti di luce, gas ed acqua ivi presenti (in forza pratica edilizia n. 30/1993, pratica edilizia n.
66/2009 e pratica edilizia n. 91/2009), di averne curato la manutenzione, di aver provveduto al pagamento delle utenze ivi attive loro intestate e di aver presentato nell'anno 2014 la “Dichiarazione di
Fabbricato Urbano”, presso l'Ufficio Provinciale di Sassari – Servizi Catastali, così regolarizzando la situazione di fatto esistente sin dagli inizi degli anni '60.
Hanno aggiunto che il possesso esclusivo e pacifico si estendeva anche ai terreni di pertinenza esclusiva della suddetta abitazione (distinti al Foglio 8, Mappali 1385 e 1386), uniti in un unico cortile, da loro utilizzati quotidianamente, recintati con cancello munito di serratura e rete metallica, ove, inoltre, curavano un piccolo frutteto, installavano l'attrezzatura per poter stendere il bucato e custodivano la legna da ardere e beni personali.
Hanno dedotto che:
- il bene individuato in Catasto al Foglio 8, Particella 1798, Sub 2, risultava catastalmente intestato all' odierna attrice in forza della dichiarazione dalla stessa fornita in sede di accatastamento Parte_1 dell' immobile, risalente al 2014, con la quale “dichiara il possesso tacito e pacifico da oltre vent'anni dell'immobile”, pur in assenza di un titolo legale reso pubblico;
- il bene individuato in Catasto al Foglio 8, Particella 1385, risultava intestato a: Persona_1
(deceduto in data 07.02.1992), (deceduta in data 10.04.1955) e Persona_2 Controparte_8
(VA ed usufruttuaria parziale, deceduta agli negli anni '20), di cui eredi legittimi
[...] CP_1
risultano essere: e (figli di e nipoti di CP_2 CP_3 Persona_2 Controparte_8
e (figlia di , a sua volta figlia di , a
[...] Controparte_4 Parte_3 Persona_2
sua volta figlia della defunta , nonché (figlio di Controparte_8 Controparte_1 Persona_1
e nipote di;
Controparte_8
- il bene individuato in Catasto al Foglio 8, Particella 1386 risultava intestato a: Controparte_8
(VA , nata nella seconda metà dell'800, della quale discendenti risultano essere:
[...] CP_1
e (figli della defunta , figlia della ) e la pronipote CP_2 CP_3 Persona_2 CP_8
(figlia di [già deceduta] già figlia di , a sua Controparte_4 Parte_3 Persona_2
volta figlia della , unitamente a (figlio del defunto , figlio CP_8 Controparte_1 Persona_1
della ). CP_8
pagina 3 di 5 Hanno riferito di aver esercitato il possesso predetto in assenza di contestazioni da parte degli intestatari formali e hanno quindi concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citati, i convenuti non si sono costituiti nel presente giudizio e, pertanto, in data
21.5.2024 e in data 12.12.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, interrogatorio formale dei convenuti contumaci , ed escussione di testimoni. CP_3 CP_2
All'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 11.9.2025 ex art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza a verbale di udienza del 17.6.2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*******
Ritiene il Giudice adito che la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dell'abitazione e dei terreni per cui è causa spiegata dalla parte attrice sia fondata e debba essere accolta per i motivi in appresso illustrati.
e hanno, difatti, fornito la prova di aver posseduto il fabbricato sito in Parte_1 Parte_2
IA, distinto al Foglio 8, Particella 1798, Sub 2, nonché, i terreni siti in IA (SS), contraddistinti al Foglio 8, Mappali 1385 e 1386, in modo continuo, pacifico, ininterrotto e uti domini, da oltre trent'anni in modo idoneo ad acquistare i medesimi a titolo originario per intervenuta usucapione.
Le circostanze allegate hanno trovato conferma anzitutto nell'interrogatorio formale dei convenuti contumaci e , i quali hanno riconosciuto che gli attori, sin dall'anno 1993, CP_3 CP_2
utilizzano in modo esclusivo il fabbricato sito in IA, alla via Ampurias 53 (composto da veranda al piano terra ed appartamento al primo piano) e i terreni adiacenti la loro abitazione, nei quali coltivano un piccolo frutteto, conservano la legna da ardere e stendono il bucato.
Inoltre tutti i testi escussi, terzi estranei ai fatti di causa, della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, a conoscenza dei luoghi per ragioni di vicinato ed averli anche frequentati, hanno confermato – anch'essi- i fatti dedotti nell'atto di citazione.
Hanno dichiarato, in particolare – riconosciuti beni di causa nelle fotografie loro rammostrate - che gli attori, dal 1993, hanno ristrutturato, arredato, abitato all'interno del appartamento e utilizzato i terreni adiacenti alla suddetta abitazione, da loro uniti e recintati in uno, coltivandovi vari alberi da frutta, raccogliendone i frutti e curandosi della relativa pulizia e manutenzione.
Il teste ha poi confermato di aver eseguito, nell'anno 1992, opere edili su incarico Testimone_1
degli attori, quali: interventi sul tetto del fabbricato, la costruzione del bagno e parte della cucina, con ausilio del sig. , idraulico. Persona_3
pagina 4 di 5 Risulta infine versata in atti anche la documentazione dalla quale è desunta la legittimazione processuale passiva di tutti i convenuti, come pure la relazione tecnica redatta dal Geom. Per_4
i titoli abilitativi all'esecuzione delle opere edilizie di ristrutturazione del fabbricato, oltre alle
[...]
quietanze di pagamento di utenze ENEL, documenti dai quali trova ulteriore conferma il possesso esclusivo in capo agli attori.
Deve quindi accogliersi la domanda spiegata.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: in accoglimento della domanda attorea dichiara (C.F. ), nata in Parte_1 C.F._1
NI (SS), il 30.01.1944 e ( ), nato a [...] Parte_2 C.F._11
(SS), il 25.01.1936, proprietari pieni ed esclusivi pro indiviso, per intervenuta usucapione del fabbricato sito in IA (SS), via Ampurias SN, distinto in Catasto al Foglio 8, Particella 1798,
Sub 2 e dei terreni siti in IA (SS), contraddistinti al Foglio 8, Mappali 1385 e 1386;
- Manda al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero da responsabilità;
- Spese compensate.
Sassari, 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AB Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
AB Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3180/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati in IA, via Paolo Dettori, n. 5, presso CodiceFiscale_2 lo studio dell'Avv. Alessandro Ligios del Foro di Sassari (C.F. ) che li C.F._3
rappresenta e difende in forza di procura in atti
ATTORI
CONTRO
, (nato a [...], il [...], c.f. , residente in Controparte_1 C.F._4
Sondrio, via Diego Gianali 23); , (nato a [...], il [...], c.f. CP_2
, residente in [...]); , (nata a C.F._5 CP_3
NI, il 01.12.1932, c.f. , residente in [...]); C.F._6
, (nata a [...], il [...], c.f. Controparte_4 C.F._7
residente in [...]); , (nato a [...], il Controparte_5
24.10.1961, c.f. ivi residente a[...]); , C.F._8 Controparte_6
(nata a [...], il [...], c.f. , ivi residente, località Pabizzoni snc); C.F._9 [...]
, )nata in [...], il [...], c.f. , residente in [...] C.F._10
Ampurias n. 51),
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione
Conclusioni:
Per gli attori:
pagina 1 di 5 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
1. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del fabbricato sito in IA (SS), via Ampurias SN, Foglio 8,
Particella 1798, Sub 2, nonché, dei terreni siti in IA (SS), contraddistinti al Foglio 8, Mappali
1385 e 1386, a favore degli attori per avere questi ultimi mantenuto il possesso dei detti beni immobili in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre vent'anni;
2. ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione dei suddetti beni in favore degli attori. Con vittoria di spese, oltre IVA
e CPA, in caso di opposizione.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
, , , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e chiedendo accertarsi l'acquisto in loro favore per intervenuta usucapione della
[...] CP_7
proprietà del fabbricato sito in IA (SS), via Ampurias SN, distinto in Catasto al Foglio 8,
Particella 1798, Sub 2 , nonché, dei terreni siti in IA, contraddistinti al Foglio 8, Mappali 1385
e 1386.
Hanno rappresentato di essere nel possesso pacifico, pubblico, esclusivo, ininterrotto, mai contestato e inequivoco dei beni di causa, da oltre trent'anni; più precisamente, hanno riferito che nel 1993 avevano pagina 2 di 5 trasferito stabilmente e definitivamente la propria residenza familiare nell'immobile sito in IA, distinto in Catasto al Foglio 8, Particella 1798, Sub 2 (situato al primo piano e avente una piccola veranda al piano terra, che trova ingresso dalla pubblica via Ampurias al civico 53).
Hanno allegato di aver provveduto a ristrutturare l'abitazione, mediante interventi sulle murature e sugli impianti di luce, gas ed acqua ivi presenti (in forza pratica edilizia n. 30/1993, pratica edilizia n.
66/2009 e pratica edilizia n. 91/2009), di averne curato la manutenzione, di aver provveduto al pagamento delle utenze ivi attive loro intestate e di aver presentato nell'anno 2014 la “Dichiarazione di
Fabbricato Urbano”, presso l'Ufficio Provinciale di Sassari – Servizi Catastali, così regolarizzando la situazione di fatto esistente sin dagli inizi degli anni '60.
Hanno aggiunto che il possesso esclusivo e pacifico si estendeva anche ai terreni di pertinenza esclusiva della suddetta abitazione (distinti al Foglio 8, Mappali 1385 e 1386), uniti in un unico cortile, da loro utilizzati quotidianamente, recintati con cancello munito di serratura e rete metallica, ove, inoltre, curavano un piccolo frutteto, installavano l'attrezzatura per poter stendere il bucato e custodivano la legna da ardere e beni personali.
Hanno dedotto che:
- il bene individuato in Catasto al Foglio 8, Particella 1798, Sub 2, risultava catastalmente intestato all' odierna attrice in forza della dichiarazione dalla stessa fornita in sede di accatastamento Parte_1 dell' immobile, risalente al 2014, con la quale “dichiara il possesso tacito e pacifico da oltre vent'anni dell'immobile”, pur in assenza di un titolo legale reso pubblico;
- il bene individuato in Catasto al Foglio 8, Particella 1385, risultava intestato a: Persona_1
(deceduto in data 07.02.1992), (deceduta in data 10.04.1955) e Persona_2 Controparte_8
(VA ed usufruttuaria parziale, deceduta agli negli anni '20), di cui eredi legittimi
[...] CP_1
risultano essere: e (figli di e nipoti di CP_2 CP_3 Persona_2 Controparte_8
e (figlia di , a sua volta figlia di , a
[...] Controparte_4 Parte_3 Persona_2
sua volta figlia della defunta , nonché (figlio di Controparte_8 Controparte_1 Persona_1
e nipote di;
Controparte_8
- il bene individuato in Catasto al Foglio 8, Particella 1386 risultava intestato a: Controparte_8
(VA , nata nella seconda metà dell'800, della quale discendenti risultano essere:
[...] CP_1
e (figli della defunta , figlia della ) e la pronipote CP_2 CP_3 Persona_2 CP_8
(figlia di [già deceduta] già figlia di , a sua Controparte_4 Parte_3 Persona_2
volta figlia della , unitamente a (figlio del defunto , figlio CP_8 Controparte_1 Persona_1
della ). CP_8
pagina 3 di 5 Hanno riferito di aver esercitato il possesso predetto in assenza di contestazioni da parte degli intestatari formali e hanno quindi concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citati, i convenuti non si sono costituiti nel presente giudizio e, pertanto, in data
21.5.2024 e in data 12.12.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, interrogatorio formale dei convenuti contumaci , ed escussione di testimoni. CP_3 CP_2
All'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 11.9.2025 ex art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza a verbale di udienza del 17.6.2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*******
Ritiene il Giudice adito che la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dell'abitazione e dei terreni per cui è causa spiegata dalla parte attrice sia fondata e debba essere accolta per i motivi in appresso illustrati.
e hanno, difatti, fornito la prova di aver posseduto il fabbricato sito in Parte_1 Parte_2
IA, distinto al Foglio 8, Particella 1798, Sub 2, nonché, i terreni siti in IA (SS), contraddistinti al Foglio 8, Mappali 1385 e 1386, in modo continuo, pacifico, ininterrotto e uti domini, da oltre trent'anni in modo idoneo ad acquistare i medesimi a titolo originario per intervenuta usucapione.
Le circostanze allegate hanno trovato conferma anzitutto nell'interrogatorio formale dei convenuti contumaci e , i quali hanno riconosciuto che gli attori, sin dall'anno 1993, CP_3 CP_2
utilizzano in modo esclusivo il fabbricato sito in IA, alla via Ampurias 53 (composto da veranda al piano terra ed appartamento al primo piano) e i terreni adiacenti la loro abitazione, nei quali coltivano un piccolo frutteto, conservano la legna da ardere e stendono il bucato.
Inoltre tutti i testi escussi, terzi estranei ai fatti di causa, della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, a conoscenza dei luoghi per ragioni di vicinato ed averli anche frequentati, hanno confermato – anch'essi- i fatti dedotti nell'atto di citazione.
Hanno dichiarato, in particolare – riconosciuti beni di causa nelle fotografie loro rammostrate - che gli attori, dal 1993, hanno ristrutturato, arredato, abitato all'interno del appartamento e utilizzato i terreni adiacenti alla suddetta abitazione, da loro uniti e recintati in uno, coltivandovi vari alberi da frutta, raccogliendone i frutti e curandosi della relativa pulizia e manutenzione.
Il teste ha poi confermato di aver eseguito, nell'anno 1992, opere edili su incarico Testimone_1
degli attori, quali: interventi sul tetto del fabbricato, la costruzione del bagno e parte della cucina, con ausilio del sig. , idraulico. Persona_3
pagina 4 di 5 Risulta infine versata in atti anche la documentazione dalla quale è desunta la legittimazione processuale passiva di tutti i convenuti, come pure la relazione tecnica redatta dal Geom. Per_4
i titoli abilitativi all'esecuzione delle opere edilizie di ristrutturazione del fabbricato, oltre alle
[...]
quietanze di pagamento di utenze ENEL, documenti dai quali trova ulteriore conferma il possesso esclusivo in capo agli attori.
Deve quindi accogliersi la domanda spiegata.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: in accoglimento della domanda attorea dichiara (C.F. ), nata in Parte_1 C.F._1
NI (SS), il 30.01.1944 e ( ), nato a [...] Parte_2 C.F._11
(SS), il 25.01.1936, proprietari pieni ed esclusivi pro indiviso, per intervenuta usucapione del fabbricato sito in IA (SS), via Ampurias SN, distinto in Catasto al Foglio 8, Particella 1798,
Sub 2 e dei terreni siti in IA (SS), contraddistinti al Foglio 8, Mappali 1385 e 1386;
- Manda al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero da responsabilità;
- Spese compensate.
Sassari, 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AB Carta
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