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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/11/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
1
n. 1158 2025 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1158 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. QUADRELLI ANGELA presso cui elettivamente domicilia in P.ZZA CASTELLO, 24 46029 SUZZARA
RICORRENTE
E
- rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. BINACCHI FEDERICA e TI SA, presso cui elettivamente domicilia in PIAZZA CASTELLO 24 46029 SUZZARA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 2
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto in udienza dalle parti e di seguito riportato: “ separazione delle parti;
trasferimento della resistente presso altra abitazione entro il 28.2.2026; mantenimento a carico del resistente pari ad euro 800 mensili dal mese di marzo
2026; spese di lite compensate;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso di essere sposato, con la resistente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, offrendo un mantenimento alla moglie pari ad euro 700 mensili.
Si è costituita la resistente chiedendo un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 1500 mensili.
All'udienza del 11.11.2025 innanzi al giudice delegato le parti hanno raggiunto l'accordo sopra riportato e la procedura si è trasformata da giudiziale a consensuale. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dalle deduzioni e difese in atti.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2 3
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, gli accordi raggiunti tra le parti non sono contrari a norme imperative e possono essere recepiti dal
Tribunale.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate nelle conclusioni e qui da intendersi trascritte;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pegognaga per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.25, parte II, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 21/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
3
n. 1158 2025 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1158 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. QUADRELLI ANGELA presso cui elettivamente domicilia in P.ZZA CASTELLO, 24 46029 SUZZARA
RICORRENTE
E
- rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. BINACCHI FEDERICA e TI SA, presso cui elettivamente domicilia in PIAZZA CASTELLO 24 46029 SUZZARA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 2
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto in udienza dalle parti e di seguito riportato: “ separazione delle parti;
trasferimento della resistente presso altra abitazione entro il 28.2.2026; mantenimento a carico del resistente pari ad euro 800 mensili dal mese di marzo
2026; spese di lite compensate;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso di essere sposato, con la resistente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, offrendo un mantenimento alla moglie pari ad euro 700 mensili.
Si è costituita la resistente chiedendo un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 1500 mensili.
All'udienza del 11.11.2025 innanzi al giudice delegato le parti hanno raggiunto l'accordo sopra riportato e la procedura si è trasformata da giudiziale a consensuale. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dalle deduzioni e difese in atti.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2 3
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, gli accordi raggiunti tra le parti non sono contrari a norme imperative e possono essere recepiti dal
Tribunale.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate nelle conclusioni e qui da intendersi trascritte;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pegognaga per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.25, parte II, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 21/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
3