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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/07/2022, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 01322/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00495/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2021, proposto da
E-Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Caturani, Maria Laura Tripodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Nicolì in Lecce, via Francesco Rubichi n. 6;
contro
Comune di Maruggio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 642 del 21.01.2021, con cui il Comune di Maruggio ha assoggettato il rilascio della concessione demaniale marittima richiesta da E-distribuzione per posa cavi elettrici sotterranei e installazione di quattro nuovi armadietti da alimentare per potenziamento di una linea in BT al versamento, salvo ulteriore conguaglio, del canone minimo nella misura di cui all'art. 100, comma 4, del d.l. n. 104/2020 e al versamento dell'imposta regionale e comunale pari al 10% del canone provvisorio, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso anche non cognito alla ricorrente;
nonché per la condanna del Comune medesimo alla restituzione della somma come sopra indicata che E-distribuzione S.p.A. ha medio tempore versato al solo fine di ottenere il rilascio del necessario titolo concessorio e di cui si accerterà la non spettanza, unitamente a tutte le eventuali ed ulteriori somme che, nelle more della definizione del presente giudizio, la Società dovesse essere costretta a versare in eccesso a titolo di canone demaniale e di cui si riserva successiva apposita quantificazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E-Distribuzione s.p.a. ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Maruggio ha preteso il pagamento per l’anno 2021 del canone minimo di cui all’art. 100, comma 4, del d.l. n. 104/2020 ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima necessaria per la posa di condutture sotterranee e impianti a servizio di una linea elettrica.
In sintesi, la ricorrente ha lamentato che la predetta richiesta è inficiata dalla falsa applicazione “del regime da ultimo introdotto dal d.l. n. 104/2020” e dalla violazione della “normativa speciale vigente ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 2, del R.D. 30.3.1942, n. 327 (recante il “Codice della Navigazione”) e 37, comma 2, del D.P.R. 15.2.1952, n. 328 (recante “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione”) per le concessioni per fini di pubblico interesse”.
2. Nella udienza pubblica del 6.7.2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso circa il possibile difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
3. Nel caso di specie non vengono in rilievo regolamenti comunali o comunque atti volti a spendere un potere autoritativo e discrezionale, ma viene specificamente contestata, ai fini del recupero delle somme già versate, l’operazione di quantificazione del canone in € 2.500,00 ai sensi dell’art. 100, comma 4, del d.l. n. 104/2020 (a mente del quale “ Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500 ”), nel presupposto che non sarebbe consentito esigere il pagamento del predetto importo a fronte di una attività di pubblico interesse, qual è quella di distribuzione dell’energia elettrica.
Tali essendo il petitum e la causa petendi della domanda articolata dalla ricorrente, la vicenda in esame resta confinata entro il perimetro dell’accertamento dell’obbligo di provvedere al pagamento del canone richiesto dall’Amministrazione in applicazione della norma primaria, senza involgere i limiti del potere di imposizione e/o i contenuti del sottostante rapporto pubblicistico nei termini declinati dalla concessione, ciò che impedisce di riferire la controversia alla giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo, come pure alla giurisdizione esclusiva in materia di “ atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ” ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a., stante l’espressa eccezione prevista dalla stessa norma per le “ controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ”, che restano attratte nella giurisdizione del Giudice ordinario secondo gli ordinari criteri di ripartizione.
In tal senso è la più recente giurisprudenza del TAR: “ I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione ed errata applicazione dell’art. 100, comma 4, del d.l. n. 104/2020, conv. in l. n. 126/2020. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. La disposizione applicata dall’Amministrazione per determinare il canone dovuto non riguarderebbe i beni demaniali marittimi destinati ad uso residenziale.
II) Violazione ed errata applicazione dell’art. 100, comma 4, del d.l. n. 104/2020, conv. in l. n. 126/2020. Eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. La richiesta del canone minimo di € 2.500,00 a ciascuno dei cinque concessionari risulterebbe contraria ai principi di congruità e proporzionalità, perché il Comune verrebbe ad escutere l’importo di € 12.500,00 in relazione ad un bene unitario.
III) Violazione ed errata applicazione dell’art. 100, comma 4, del d.l. n. 104/2020, conv. in l. n. 126/2020. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. L’ente avrebbe trascurato il fatto che il d.l. n. 73/2021, conv. in l. n. 106/2021, ha espunto dal primo periodo dell’art. 100, comma 4, del d.l. n. 104/2020 l’inciso “con qualunque finalità”, così delimitando la sfera di operatività della norma alle sole tipologie concessorie disciplinate negli altri commi del medesimo art. 100 … (omissis) …
Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
In materia il riparto fra giurisdizione ordinaria e amministrativa è definito dall’art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a., ai sensi del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, le quali restano riservate alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Secondo il consolidato orientamento pretorio, le controversie concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” in relazione a rapporti di concessione di beni pubblici sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, nelle quali cioè non viene in rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali, bensì un accertamento dei presupposti giuridico-fattuali sull’an e/o sul quantum debeatur. Per contro, laddove la lite esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell’azione autoritativa pubblica sul rapporto concessorio sottostante, avuto segnatamente riguardo alla sussistenza ed alle modalità di esercizio del potere impositivo, il conflitto tra P.A. e concessionario viene attratto nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3487; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 2 novembre 2021, n. 6910; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 2 ottobre 2014, nn. 807-808-809-810; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 29 novembre 2012, n. 433; nonché, nella giurisprudenza civile, Cass. civ., sez. un., 24 febbraio 2020, n. 4803; Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2011, n. 13903).
Orbene, nella fattispecie in esame le censure articolate dai ricorrenti concernono esclusivamente la quantificazione del canone demaniale, effettuata dall’ente territoriale tramite la mera applicazione della normativa di settore, mentre non attingono il potere autoritativo di imposizione ” (TAR Liguria, Sez. I, 20.12.2021 n. 1084).
4. Ciò stante, la controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il processo può essere riproposto ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
5. Nulla è dovuto a titolo di spese di lite stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO