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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 761 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Stefania Virga e
CF/p.VA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pietro Sapienza.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, giusta contratto a tempo determinato, “dal 03.05.2023 al 07.07.2023 per 55 ore settimanali con la qualifica di cuoco livello 4 secondo il CCNL turismo Confcommercio”;
- che “non [gli] è stato mai consegnato il contratto” di lavoro. Chiede pertanto la condanna della società resistente al pagamento di € 8.438,39 “per emolumenti e oneri e accessori di legge tfr oltre agli interessi legali”, nonché al risarcimento del danno equitatVAmente quantificato in € 10.000 “per il comportamento assunto da parte avversa lungo il periodo di lavoro intercorso non certo improntato al rispetto delle più elementari norme in materia di lavoro nonché ai principi di correttezza e buona fede”.
La società resistente si è costituita in giudizio contestando i fatti dedotti in ricorso e chiedendo il rigetto delle domande ivi articolate.
Sul contraddittorio così costituito, assunte le prove orali reputate necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato per complessive 55 ore a settimana, precisamente “dalle ore 10.00 alle 15.30/16.00 e dalle 18.00. 24.00/01.00”. 1 Secondo la regola generale di cui all'art. 2967 cc., quindi, lo stesso era tenuto a provare di aver espletato la prestazione lavoratVA con i detti orari. Nessuno dei testimoni escussi, però, ha confermato fatti allegati dal ricorrente.
Il ST , ha lavorato nel ristorante dall'1 luglio fino alla fine di Testimone_1 settembre 2023, quindi, per soli 7 giorni ha svolto l'attività insieme al ricorrente. Peraltro, il ST ha riferito di aver lavorato per sole 4 ore al giorno (dalle 18 alle 22), quindi, non ha potuto confermare gli orari dedotti in ricorso (che riguardavano pure una pretesa attività mattutina). Il ST ha poi riferito di aver cenato insieme al ricorrente per 3-4 volte alle ore 19,00; non è chiaro se tali occasioni coincidevano o meno con il periodo di 7 giorni in cui ha lavorato insieme al ricorrente, tuttavia, anche a voler ritenere che queste 3-4 occasioni si collocassero al di fuori di detto periodo, le stesse non sarebbero neppure lontanamente sufficienti a far ritenere che il ricorrente abbia lavorato, da maggio a luglio 2023, sia la mattina (dalle 10,00 alle 16,00), che la sera dalle 18,00 a mezzanotte e anche oltre.
La ST ha frequentato il ristorante (in passato, come dipendente e,) nel Tes_2 periodo in questione, come compagna dello chef. La stessa ha riferito che il personale addetto alla cucina (incluso il ricorrente) arrVAva solitamente verso le 19,00 e andava via al massimo alle 22,30. La ST, quindi, nulla ha riferito circa la presenza dello in cucina dalle 10,00 alle Pt_1
16,00 e, per quanto concerne il turno serale, ha descritto una situazione bel lontana da quella riferita dal ricorrente. La deposizione della ST è congruente con quella resa dal ST , di cui sopra. Tes_1
La ST , che ha lavorato nel ristorante nei soli week end, da marzo Testimone_3
a settembre 2023, ha riferito quanto segue: “arrVAvo alle 18 circa e me ne andavo alle 22-22:15 circa. Io andavo via per ultima visto che mi occupavo di lavare i piatti e i cuochi avevano già smesso di cucinare … Il personale arrVAva più o meno con lo stesso orario, io forse arrVAvo un po' prima degli altri”. In sostanza, la detta testimone ha smentito che il ricorrente arrVAsse a lavoro alle 18,00 e che andasse via fra mezzanotte e l'una di notte. Giova sottolineare, peraltro, che la deposizione della era riferita ai soli giorni da venerdì a domenica, che erano quelli in cui, Tes_3 solitamente, vi è maggiore afflusso di clientela nei ristoranti, quindi, se neppure in tali giornate il ricorrente lavorava con gli orari indicati nell'atto introduttivo, a maggior ragione si deve escludere che ciò accadesse nel resto della settimana.
Le domande correlate all'espletamento di lavoro straordinario vanno quindi rigettate, in quanto tutti i testimoni escussi hanno riferito, in modo coerente e senza contraddizioni, che il ricorrente lavorava dalle 19,00 alle 22,00 circa, con le inevitabili oscillazioni che potevano interessare il singolo giorno di lavoro.
E' pure infondata (ai limiti della temerarietà) la domanda risarcitoria articolata dallo
, dal momento che il ricorrente non ha dedotto alcuna deminutio, scaturita Pt_1
2 dalla omessa consegna del contratto di lavoro, che possa giustificare un ristoro. Giova ricordare, infatti, che il risarcimento del danno è strumento meramente riparatorio, non sanzionatorio;
quindi, pur in presenza di una condotta contra legem, laddove manchi un concreto e tangibile pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), nessun risarcimento può essere ordinato. Peraltro, la conclusione appena raggiunta non può essere neppure superata attraverso il richiamo all'istituto della liquidazione equitatVA del danno, che concerne il solo profilo inerente alla quantificazione di un pregiudizio che risulti provato nell'an. Nel caso di specie, infatti, l'an del pregiudizio non è stato provato nè allegato dal ricorrente.
In conclusione, il ricorso è palesemente infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi indicati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa. Viene applicata una maggiorazione del 10% in quanto parte ricorrente ha depositato, in data 10.3.2025, documentazione non autorizzata dal giudie (files immagine).
PQM
- Rigetta il ricorso,
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.650,00 oltre VA, CPA e spese generali.
Trapani, 11/04/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Stefania Virga e
CF/p.VA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pietro Sapienza.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, giusta contratto a tempo determinato, “dal 03.05.2023 al 07.07.2023 per 55 ore settimanali con la qualifica di cuoco livello 4 secondo il CCNL turismo Confcommercio”;
- che “non [gli] è stato mai consegnato il contratto” di lavoro. Chiede pertanto la condanna della società resistente al pagamento di € 8.438,39 “per emolumenti e oneri e accessori di legge tfr oltre agli interessi legali”, nonché al risarcimento del danno equitatVAmente quantificato in € 10.000 “per il comportamento assunto da parte avversa lungo il periodo di lavoro intercorso non certo improntato al rispetto delle più elementari norme in materia di lavoro nonché ai principi di correttezza e buona fede”.
La società resistente si è costituita in giudizio contestando i fatti dedotti in ricorso e chiedendo il rigetto delle domande ivi articolate.
Sul contraddittorio così costituito, assunte le prove orali reputate necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato per complessive 55 ore a settimana, precisamente “dalle ore 10.00 alle 15.30/16.00 e dalle 18.00. 24.00/01.00”. 1 Secondo la regola generale di cui all'art. 2967 cc., quindi, lo stesso era tenuto a provare di aver espletato la prestazione lavoratVA con i detti orari. Nessuno dei testimoni escussi, però, ha confermato fatti allegati dal ricorrente.
Il ST , ha lavorato nel ristorante dall'1 luglio fino alla fine di Testimone_1 settembre 2023, quindi, per soli 7 giorni ha svolto l'attività insieme al ricorrente. Peraltro, il ST ha riferito di aver lavorato per sole 4 ore al giorno (dalle 18 alle 22), quindi, non ha potuto confermare gli orari dedotti in ricorso (che riguardavano pure una pretesa attività mattutina). Il ST ha poi riferito di aver cenato insieme al ricorrente per 3-4 volte alle ore 19,00; non è chiaro se tali occasioni coincidevano o meno con il periodo di 7 giorni in cui ha lavorato insieme al ricorrente, tuttavia, anche a voler ritenere che queste 3-4 occasioni si collocassero al di fuori di detto periodo, le stesse non sarebbero neppure lontanamente sufficienti a far ritenere che il ricorrente abbia lavorato, da maggio a luglio 2023, sia la mattina (dalle 10,00 alle 16,00), che la sera dalle 18,00 a mezzanotte e anche oltre.
La ST ha frequentato il ristorante (in passato, come dipendente e,) nel Tes_2 periodo in questione, come compagna dello chef. La stessa ha riferito che il personale addetto alla cucina (incluso il ricorrente) arrVAva solitamente verso le 19,00 e andava via al massimo alle 22,30. La ST, quindi, nulla ha riferito circa la presenza dello in cucina dalle 10,00 alle Pt_1
16,00 e, per quanto concerne il turno serale, ha descritto una situazione bel lontana da quella riferita dal ricorrente. La deposizione della ST è congruente con quella resa dal ST , di cui sopra. Tes_1
La ST , che ha lavorato nel ristorante nei soli week end, da marzo Testimone_3
a settembre 2023, ha riferito quanto segue: “arrVAvo alle 18 circa e me ne andavo alle 22-22:15 circa. Io andavo via per ultima visto che mi occupavo di lavare i piatti e i cuochi avevano già smesso di cucinare … Il personale arrVAva più o meno con lo stesso orario, io forse arrVAvo un po' prima degli altri”. In sostanza, la detta testimone ha smentito che il ricorrente arrVAsse a lavoro alle 18,00 e che andasse via fra mezzanotte e l'una di notte. Giova sottolineare, peraltro, che la deposizione della era riferita ai soli giorni da venerdì a domenica, che erano quelli in cui, Tes_3 solitamente, vi è maggiore afflusso di clientela nei ristoranti, quindi, se neppure in tali giornate il ricorrente lavorava con gli orari indicati nell'atto introduttivo, a maggior ragione si deve escludere che ciò accadesse nel resto della settimana.
Le domande correlate all'espletamento di lavoro straordinario vanno quindi rigettate, in quanto tutti i testimoni escussi hanno riferito, in modo coerente e senza contraddizioni, che il ricorrente lavorava dalle 19,00 alle 22,00 circa, con le inevitabili oscillazioni che potevano interessare il singolo giorno di lavoro.
E' pure infondata (ai limiti della temerarietà) la domanda risarcitoria articolata dallo
, dal momento che il ricorrente non ha dedotto alcuna deminutio, scaturita Pt_1
2 dalla omessa consegna del contratto di lavoro, che possa giustificare un ristoro. Giova ricordare, infatti, che il risarcimento del danno è strumento meramente riparatorio, non sanzionatorio;
quindi, pur in presenza di una condotta contra legem, laddove manchi un concreto e tangibile pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), nessun risarcimento può essere ordinato. Peraltro, la conclusione appena raggiunta non può essere neppure superata attraverso il richiamo all'istituto della liquidazione equitatVA del danno, che concerne il solo profilo inerente alla quantificazione di un pregiudizio che risulti provato nell'an. Nel caso di specie, infatti, l'an del pregiudizio non è stato provato nè allegato dal ricorrente.
In conclusione, il ricorso è palesemente infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi indicati dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa. Viene applicata una maggiorazione del 10% in quanto parte ricorrente ha depositato, in data 10.3.2025, documentazione non autorizzata dal giudie (files immagine).
PQM
- Rigetta il ricorso,
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.650,00 oltre VA, CPA e spese generali.
Trapani, 11/04/2025 Il giudice
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