Articolo 9 della Legge 15 dicembre 1990, n. 385
Articolo 8Articolo 10
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21 dicembre 1990
Art. 9. 1. E' istituito presso il Ministero dei trasporti il fondo programmazione e progettazione finalizzato all'impostazione e all'elaborazione di un piano funzionale triennale, adottato con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) e, in attesa della sua istituzione, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), attuativo delle scelte del piano generale dei trasporti.
2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, sentite le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i contenuti, i criteri e i tempi realizzativi delle diverse azioni progettuali costituenti il piano funzionale triennale, nonche' le relative procedure di esecuzione.
3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 25 miliardi per il 1990, in lire 35 miliardi per il 1991 e in lire 45 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e istituzione del fondo programmazione e progettazione".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazione di bilancio.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1990