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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/12/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1103 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Paolo Gibelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n.806/2024 emessa dal Tribunale di
Savona in data 8.11.2024 tra
C.F. ) in persona della dott.ssa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata in Milano, Via Vivaio n.24 presso lo
[...] studio dagli Avv.ti Maurizio Romagnoli e Gianfrancesco Esposito che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di appello appellante
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Loano Controparte_1 C.F._1
(SV), Via Boragine n.25/2 presso lo studio dell'Avv. Valeria Esposito che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
causa nella quale all'udienza del 18.11.2015, sostituita dal deposito di note scritte, sono state confermate le conclusioni già assunte nei termini anticipati di legge
* CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“…Accogliere l'appello proposto da e per l'effetto riformare in parte qua la Parte_1
Sentenza n. 806/2024 resa dal Tribunale di Savona e per l'effetto accertare che l'indennizzo per l'invalidità permanente residuata alla sig,ra è liquidabile facendo applicazione della TABELLA Controparte_1
ANIA nella misura individuata dal CTU del 10-10,5%. - Conseguentemente, disporre la immediata restituzione oltre interessi dal dì del pagamento, di tutto quanto corrisposto da in Parte_1 esecuzione del provvedimento impugnato. - Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese…”
Per parte appellata:
“…dichiarare tenuta e per l'effetto condannare ad indennizzare la signora Parte_1 dei danni patiti in conseguenza del sinistro del 26 aprile 2021, nell'ambito delle garanzie Controparte_1 prestate dalla polizza infortuni assicurativa “ n. 111231315, e più precisamente: - Controparte_2 dell'invalidità permanente pari a 12 punti percentuali, mediante applicazione delle corrispondenti percentuali per scaglione previste dalla tabella dell'art. 71 delle condizioni di assicurazione sulla somma assicurata di euro
200.000,00, per un ammontare di euro 17.000,00; - dell'invalidità temporanea per gessatura, mediante riconoscimento della diaria pari ad euro 100,00 giornalieri nel numero massimo di 20 giorni per
l'immobilizzazione delle dita, per un ammontare di euro 2.000,00; - oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex art 1284 comma IV cod. civ.; - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, compresa la fase di mediazione, ed altresì comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio e di consulenza tecnica di parte…”
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Oggetto della controversia
Il presente giudizio origina dal sinistro occorso in data 26.4.2021 a allorché Controparte_1 la stessa, camminando in un sentiero boschivo in Ubaghetta – frazione di Borghetto d'Arroscia
(IM) – inciampava e rovinava a terra riportando lesioni alla mano sinistra, proiettata durante la caduta in avanti al fine di attutire l'urto.
Denunciato il sinistro a quale impresa assicurativa con la quale in Parte_1 data 17.2.2021 (figlio della danneggiata) aveva stipulato la polizza “PluriAttiva Persona_1
2 infortuni” n.111231315 anche nell'interesse di quest'ultima veniva sottoposta Controparte_1
a visita medico-legale all'esito della quale l'assicurazione formulava proposta transattiva di €
13.000,00 complessivi;
posposta che, ritenuta insoddisfacente da parte della danneggiata, giustificava il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Costituendosi in giudizio preliminarmente contestando il fatto Parte_1 storico, domandava in via di subordine procedersi alla liquidazione dell'indennizzo applicando le condizioni di polizza e, quindi, i criteri di cui alle condizioni generali di assicurazione.
2) La sentenza di primo grado
Istruita la causa attraverso l'escussione di testi e l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona di con sentenza n.806/2024 il Tribunale di Savona, ritenendo Persona_2 provato il sinistro - per come descritto dall'attrice e confermato dai testi – e ritenuta altresì accertata la copertura assicurativa della polizza infortuni posta dall'attrice a fondamento della sua pretesa indennitaria, faceva proprie le conclusioni espresse dal CTU.
Precisando, in particolare che “le condizioni generali di contratto prodotte dalla convenuta non contengono alcun rinvio alle tabelle ANIA”, il Giudice di prime cure affermava “non vi è quindi motivo per disattendere la quantificazione operata dal CTU dott. sulla base degli artt. 24 e 71 delle condizioni generali ridette, Per_3 con applicazione analogica i criteri ivi indicati alla presente fattispecie, in quanto ad essi non perfettamente sovrapponibile”. Accertata, dunque, una invalidità permanente del 12% ed il periodo di ingessatura massima di 20 giorni, concludeva condannando ad indennizzare Parte_1 la signora dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 26.4.2021 Controparte_1 mediante il pagamento di complessivi € 19.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex art 1284 comma IV c.c. fino al saldo.
3) L'appello
Incontestate la dinamica del sinistro, la causalità materiale della caduta rispetto alle lesioni riportate ed individuate a mezzo di CTU medico legale (sublussazione dorsale della telefalange del IV dito della mano sinistra con incidenza sulla funzionalità del 3° e 5° dito della mano omolaterale mediante il meccanismo patogenetico della così detta “sindrome neuro-algo-distrofica”), nonché l'operatività nel caso de quo della polizza assicurativa n.111231315 Controparte_2 stipulata in data 17.2.2021 da (figlio dell'odierna appellata) con Persona_1 [...]
[...] [...]
con unico motivo di appello contestava la Controparte_3 Controparte_1 liquidazione del danno-conseguenza operata dal Tribunale.
Maggiormente in dettaglio, muovendo dalle considerazioni svolte dal CTU in data 30.5.2024 sulle osservazioni del CTP di del 25.1.2024 (vds. “…si confermano le Parte_1 precedenti conclusioni circa l'invalidità permanente nella misura del 12% Tab. mentre l'invalidità CP_4 permanente secondo la Tab. ANIA è invece stimata nel 10-10.5%...”), l'appellante riteneva erronea l'applicazione delle tabelle ai fini della liquidazione del danno indennizzabile, instando per CP_4
l'applicazione delle tabelle ANIA per espressa previsione contrattuale. Richiamandosi, pertanto,
a quanto affermato dal CTU dott. domandava di quantificare l'invalidità Persona_4 permanente nella misura del 10-10,5% e, per l'effetto, di procedere a rideterminazione dell'indennizzo spettante all'appellata.
Costituendosi, preliminarmente eccependo la tardività delle osservazioni Controparte_1 svolte dal CTP dell'appellata in data 25.1.2024 e, quindi, l'impossibilità di prenderle in considerazione, confutava le doglianze avversarie chiedendo la conferma di quanto statuito dal
Giudice di primo grado.
Con ordinanza in data 28.3.2025 il consigliere relatore, considerata la causa matura per la decisione, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. per il 18.11.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. all'esito della quale veniva riservata alla decisione del Collegio.
4) Motivi in fatto ed in diritto della decisione attuale
Osserva preliminarmente il Collegio come la genesi dell'odierno giudizio sia da individuare nelle osservazioni svolte dal CTP dott. rispetto alle conclusioni rassegnate dal CTU Persona_5 nella sua relazione. Presa contezza di tali osservazioni (“…personalmente ritengo che il quadro clinico attuale, in riferimento alle lesioni, agli attuali esiti e considerando le conseguenze dirette ed esclusive, possa comportare una percentuale secondo le tabelle nella misura del 10%. I successivi pareri, con particolare CP_4 riferimento ad eventuale diaria da gessatura, appaiono essere corretti. Richiedo gentilmente all' CTU di CP_5 formulare anche un giudizio valutativo applicando le tabelle ANIA, in quanto sarà l'Ill.mo Sig. Giudice a formulare un giudizio definitivo in considerazione della polizza…”), infatti, il Giudice di prime cure, all'esito dell'udienza del 30.5.2024, invitava formalmente il CTU a prendere posizione in merito;
ciò che avveniva mediante nota di precisazione del 30.5.2024 nella quale veniva per la prima volta fatto riferimento a differenti sistemi tabellari, in precedenza mai menzionati.
4 Orbene, svolta la superiore premessa e dato conto della piena ritualità delle precisazioni svolte dal CTU e, ancor prima, delle osservazioni – seppur tardive -svolte dal CTP, poiché dirette ad integrare la conoscenza tecnica del Giudice (vds. Cass. S.U., Sent. 21.2.2022, n.5624), il motivo di appello avanzato da e diretto a conseguire una rideterminazione Parte_1
a ribasso della liquidazione dell'indennizzo operata dal Giudice di primo grado è infondato, seppur per motivazioni in parte differenti da quelle poste a fondamento della pronuncia impugnata.
Richiamando le conclusioni espresse dal CTU in data 30.5.2024 di cui si è già dato conto viene, infatti, immediatamente in rilievo la distonia tra quanto dal medesimo affermato in detta sede e quanto, invece, precisato nell'ambito della consulenza. Se, infatti, nella relazione peritale il dott. individua i punti di invalidità permanente riferendosi alle tabelle di cui all'art. Persona_4
24 delle condizioni generali del contratto di assicurazione (vds. “…le stesse determinano una invalidità permanente valutabile, in via analogica, nella misura del 12% secondo la tabella di cui all'art. 24 del vigente contratto di assicurazione…”), con la nota integrativa lo stesso riconduce tale quantificazione ad un differente sistema tabellare e, precisamente, a quello , contestualmente affermando che, CP_4 applicando le differenti tabelle ANIA l'invalidità sarebbe da stimarsi attorno al 10/10,5%.
Orbene, premesso in materia come debba ritenersi pacifica – non essendo neppure oggetto di doglianza – l'applicabilità al caso di specie dei parametri di cui agli artt. dal 24 al 28 delle condizioni generali di polizza (i quali specificano i criteri di quantificazione dell'invalidità permanente, dell'inabilità temporanea, le regole di rimborso delle spese di cura e le indennità da ricovero e da gessatura), declinati nel rispetto dei criteri di liquidazione di cui all'art. 71 (rubricato
“Criteri di liquidazione invalidità permanente: opzione base - franchigia del 3% sul primo scaglione di somma assicurata” i quali specificano la misura forfettaria della prestazione contrattuale gravante sull'assicurazione), è del tutto evidente come nessuno spazio residui al Giudice nella scelta del criterio di liquidazione.
Invero, mentre nell'ambito della responsabilità civile ed ai fini della liquidazione del danno biologico l'Autorità giudiziaria si confronta, di fatto, con diversi sistemi tabellari, la cui elaborazione nasce con l'obiettivo di garantire una tutela risarcitoria effettiva al danneggiato, nel caso de quo viene in rilievo una prestazione di natura non risarcitoria, bensì indennitaria, la quale trova appunto regolamentazione positiva nelle condizioni negoziali. E guardando all'elaborato peritale, non vi
è dubbio sul fatto che il CTU dott. si sia attenuto ai parametri Persona_4 contrattuali al fine del calcolo dell'indennizzo spettante all'appellata.
5 Dopo aver specificamente individuato il tipo di patologia riportata da lo Controparte_1 stesso risulta avere correttamente fatto riferimento all'art. 24 delle condizioni generali di contratto per individuare i punti percentuali di invalidità; punti individuati nella misura del
12% per mezzo dell'interpretazione analogica delle tabelle contrattuali, le quali non contemplano tutte le patologie esistenti, ma solamente alcune. Anche l'operazione di quantificazione dell'indennizzo risulta, poi, svolta in maniera corretta, dal momento che applicando la franchigia al 3% l'importo liquidabile viene individuato in € 17.000,00; somma alla quale vengono sommati ulteriori € 2.000,00 per l'ingessatura (massima) di 20 giorni.
Distonico rispetto a tale attività, pertanto, si presenta quanto successivamente precisato dal medesimo CTU in data 30.5.2024. Affermando “si confermano le precedenti conclusioni circa
l'invalidità permanente nella misura del 12% Tab. mentre l'invalidità permanente secondo la Tab. CP_4
ANIA è invece stimata nel 10-10.5%” il dott. infatti, pur richiamandosi alle Persona_4 conclusioni già espresse in precedenza introduce per la prima volta il riferimento alle due differenti tabelle e ANIA, finendo così per contraddirsi: vizio ricaduto CP_4 immediatamente nella parte motiva della sentenza impugnata.
Questo Collegio, tuttavia, non può non rilevare che, se da un lato l'operazione quantificatoria operata dal CTU nell'ambito dell'attività peritale risulta esente da vizi, essendosi il medesimo riferito alle condizioni contrattuali correttamente applicabili nel caso de quo, dall'altro sono le successive precisazioni ad essere inconferenti, posto che l'art. 24 delle condizioni generali di polizza esplicita proprio le cd. Tabelle ANIA, ossia le tabelle elaborate dall'Associazione
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e non certo quelle , aventi conformazioni CP_4 totalmente differente.
E', pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni che deve concludersi per la corretta quantificazione dell'indennizzo spettante a effettuata dal CTU e poi Controparte_1 richiamata in sentenza, pur risultando fuorviante il riferimento operato dal Tribunale all'assenza di riferimenti alle Tabelle ANIA (vds. “…In senso contrario deve rilevarsi come – salvo errori– le condizioni generali di contratto prodotte dalla convenuta non contengono alcun rinvio alle tabelle
ANIA. Non vi è quindi motivo per disattendere la quantificazione operata dal CTU dott. sulla Per_3 base degli artt. 24 e 71 delle condizioni generali ridette…”).
6 5) Esiti-
Quanto precede, rendendo evidente che la doglianza svolta in appallo, ove delibata come fondata, quale in effetti astrattamente è, condurrebbe al medesimo esisto già proprio del giudizio, determina l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conferma di quanto statuito in primo grado e liquidazione di quelle del presente grado di giudizio nel limite della nota spese depositata dall'appellata (vds. Cass. sez. VI, Ord. 26.10.2021, n.30087: “…la nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore…”).
Il rigetto dell'appello, inoltre, giustifica la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello definitivamente pronunciando,
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello avanzato da Parte_1
CONDANNA a rifondere a controparte le spese di lite Parte_1 del primo grado, come già liquidata a suo vantaggio e comprensive delle spese di CTU, oltre alle spese del secondo grado che si liquidano in euro € 2.915,00 per oneri di difesa oltre agli esborsi non imponibili per ambo i gradi, rimborso forfetario al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Genova alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1103 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Paolo Gibelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n.806/2024 emessa dal Tribunale di
Savona in data 8.11.2024 tra
C.F. ) in persona della dott.ssa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata in Milano, Via Vivaio n.24 presso lo
[...] studio dagli Avv.ti Maurizio Romagnoli e Gianfrancesco Esposito che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di appello appellante
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Loano Controparte_1 C.F._1
(SV), Via Boragine n.25/2 presso lo studio dell'Avv. Valeria Esposito che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
causa nella quale all'udienza del 18.11.2015, sostituita dal deposito di note scritte, sono state confermate le conclusioni già assunte nei termini anticipati di legge
* CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“…Accogliere l'appello proposto da e per l'effetto riformare in parte qua la Parte_1
Sentenza n. 806/2024 resa dal Tribunale di Savona e per l'effetto accertare che l'indennizzo per l'invalidità permanente residuata alla sig,ra è liquidabile facendo applicazione della TABELLA Controparte_1
ANIA nella misura individuata dal CTU del 10-10,5%. - Conseguentemente, disporre la immediata restituzione oltre interessi dal dì del pagamento, di tutto quanto corrisposto da in Parte_1 esecuzione del provvedimento impugnato. - Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese…”
Per parte appellata:
“…dichiarare tenuta e per l'effetto condannare ad indennizzare la signora Parte_1 dei danni patiti in conseguenza del sinistro del 26 aprile 2021, nell'ambito delle garanzie Controparte_1 prestate dalla polizza infortuni assicurativa “ n. 111231315, e più precisamente: - Controparte_2 dell'invalidità permanente pari a 12 punti percentuali, mediante applicazione delle corrispondenti percentuali per scaglione previste dalla tabella dell'art. 71 delle condizioni di assicurazione sulla somma assicurata di euro
200.000,00, per un ammontare di euro 17.000,00; - dell'invalidità temporanea per gessatura, mediante riconoscimento della diaria pari ad euro 100,00 giornalieri nel numero massimo di 20 giorni per
l'immobilizzazione delle dita, per un ammontare di euro 2.000,00; - oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex art 1284 comma IV cod. civ.; - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, compresa la fase di mediazione, ed altresì comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio e di consulenza tecnica di parte…”
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Oggetto della controversia
Il presente giudizio origina dal sinistro occorso in data 26.4.2021 a allorché Controparte_1 la stessa, camminando in un sentiero boschivo in Ubaghetta – frazione di Borghetto d'Arroscia
(IM) – inciampava e rovinava a terra riportando lesioni alla mano sinistra, proiettata durante la caduta in avanti al fine di attutire l'urto.
Denunciato il sinistro a quale impresa assicurativa con la quale in Parte_1 data 17.2.2021 (figlio della danneggiata) aveva stipulato la polizza “PluriAttiva Persona_1
2 infortuni” n.111231315 anche nell'interesse di quest'ultima veniva sottoposta Controparte_1
a visita medico-legale all'esito della quale l'assicurazione formulava proposta transattiva di €
13.000,00 complessivi;
posposta che, ritenuta insoddisfacente da parte della danneggiata, giustificava il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Costituendosi in giudizio preliminarmente contestando il fatto Parte_1 storico, domandava in via di subordine procedersi alla liquidazione dell'indennizzo applicando le condizioni di polizza e, quindi, i criteri di cui alle condizioni generali di assicurazione.
2) La sentenza di primo grado
Istruita la causa attraverso l'escussione di testi e l'espletamento di CTU medico-legale sulla persona di con sentenza n.806/2024 il Tribunale di Savona, ritenendo Persona_2 provato il sinistro - per come descritto dall'attrice e confermato dai testi – e ritenuta altresì accertata la copertura assicurativa della polizza infortuni posta dall'attrice a fondamento della sua pretesa indennitaria, faceva proprie le conclusioni espresse dal CTU.
Precisando, in particolare che “le condizioni generali di contratto prodotte dalla convenuta non contengono alcun rinvio alle tabelle ANIA”, il Giudice di prime cure affermava “non vi è quindi motivo per disattendere la quantificazione operata dal CTU dott. sulla base degli artt. 24 e 71 delle condizioni generali ridette, Per_3 con applicazione analogica i criteri ivi indicati alla presente fattispecie, in quanto ad essi non perfettamente sovrapponibile”. Accertata, dunque, una invalidità permanente del 12% ed il periodo di ingessatura massima di 20 giorni, concludeva condannando ad indennizzare Parte_1 la signora dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 26.4.2021 Controparte_1 mediante il pagamento di complessivi € 19.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex art 1284 comma IV c.c. fino al saldo.
3) L'appello
Incontestate la dinamica del sinistro, la causalità materiale della caduta rispetto alle lesioni riportate ed individuate a mezzo di CTU medico legale (sublussazione dorsale della telefalange del IV dito della mano sinistra con incidenza sulla funzionalità del 3° e 5° dito della mano omolaterale mediante il meccanismo patogenetico della così detta “sindrome neuro-algo-distrofica”), nonché l'operatività nel caso de quo della polizza assicurativa n.111231315 Controparte_2 stipulata in data 17.2.2021 da (figlio dell'odierna appellata) con Persona_1 [...]
[...] [...]
con unico motivo di appello contestava la Controparte_3 Controparte_1 liquidazione del danno-conseguenza operata dal Tribunale.
Maggiormente in dettaglio, muovendo dalle considerazioni svolte dal CTU in data 30.5.2024 sulle osservazioni del CTP di del 25.1.2024 (vds. “…si confermano le Parte_1 precedenti conclusioni circa l'invalidità permanente nella misura del 12% Tab. mentre l'invalidità CP_4 permanente secondo la Tab. ANIA è invece stimata nel 10-10.5%...”), l'appellante riteneva erronea l'applicazione delle tabelle ai fini della liquidazione del danno indennizzabile, instando per CP_4
l'applicazione delle tabelle ANIA per espressa previsione contrattuale. Richiamandosi, pertanto,
a quanto affermato dal CTU dott. domandava di quantificare l'invalidità Persona_4 permanente nella misura del 10-10,5% e, per l'effetto, di procedere a rideterminazione dell'indennizzo spettante all'appellata.
Costituendosi, preliminarmente eccependo la tardività delle osservazioni Controparte_1 svolte dal CTP dell'appellata in data 25.1.2024 e, quindi, l'impossibilità di prenderle in considerazione, confutava le doglianze avversarie chiedendo la conferma di quanto statuito dal
Giudice di primo grado.
Con ordinanza in data 28.3.2025 il consigliere relatore, considerata la causa matura per la decisione, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. per il 18.11.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. all'esito della quale veniva riservata alla decisione del Collegio.
4) Motivi in fatto ed in diritto della decisione attuale
Osserva preliminarmente il Collegio come la genesi dell'odierno giudizio sia da individuare nelle osservazioni svolte dal CTP dott. rispetto alle conclusioni rassegnate dal CTU Persona_5 nella sua relazione. Presa contezza di tali osservazioni (“…personalmente ritengo che il quadro clinico attuale, in riferimento alle lesioni, agli attuali esiti e considerando le conseguenze dirette ed esclusive, possa comportare una percentuale secondo le tabelle nella misura del 10%. I successivi pareri, con particolare CP_4 riferimento ad eventuale diaria da gessatura, appaiono essere corretti. Richiedo gentilmente all' CTU di CP_5 formulare anche un giudizio valutativo applicando le tabelle ANIA, in quanto sarà l'Ill.mo Sig. Giudice a formulare un giudizio definitivo in considerazione della polizza…”), infatti, il Giudice di prime cure, all'esito dell'udienza del 30.5.2024, invitava formalmente il CTU a prendere posizione in merito;
ciò che avveniva mediante nota di precisazione del 30.5.2024 nella quale veniva per la prima volta fatto riferimento a differenti sistemi tabellari, in precedenza mai menzionati.
4 Orbene, svolta la superiore premessa e dato conto della piena ritualità delle precisazioni svolte dal CTU e, ancor prima, delle osservazioni – seppur tardive -svolte dal CTP, poiché dirette ad integrare la conoscenza tecnica del Giudice (vds. Cass. S.U., Sent. 21.2.2022, n.5624), il motivo di appello avanzato da e diretto a conseguire una rideterminazione Parte_1
a ribasso della liquidazione dell'indennizzo operata dal Giudice di primo grado è infondato, seppur per motivazioni in parte differenti da quelle poste a fondamento della pronuncia impugnata.
Richiamando le conclusioni espresse dal CTU in data 30.5.2024 di cui si è già dato conto viene, infatti, immediatamente in rilievo la distonia tra quanto dal medesimo affermato in detta sede e quanto, invece, precisato nell'ambito della consulenza. Se, infatti, nella relazione peritale il dott. individua i punti di invalidità permanente riferendosi alle tabelle di cui all'art. Persona_4
24 delle condizioni generali del contratto di assicurazione (vds. “…le stesse determinano una invalidità permanente valutabile, in via analogica, nella misura del 12% secondo la tabella di cui all'art. 24 del vigente contratto di assicurazione…”), con la nota integrativa lo stesso riconduce tale quantificazione ad un differente sistema tabellare e, precisamente, a quello , contestualmente affermando che, CP_4 applicando le differenti tabelle ANIA l'invalidità sarebbe da stimarsi attorno al 10/10,5%.
Orbene, premesso in materia come debba ritenersi pacifica – non essendo neppure oggetto di doglianza – l'applicabilità al caso di specie dei parametri di cui agli artt. dal 24 al 28 delle condizioni generali di polizza (i quali specificano i criteri di quantificazione dell'invalidità permanente, dell'inabilità temporanea, le regole di rimborso delle spese di cura e le indennità da ricovero e da gessatura), declinati nel rispetto dei criteri di liquidazione di cui all'art. 71 (rubricato
“Criteri di liquidazione invalidità permanente: opzione base - franchigia del 3% sul primo scaglione di somma assicurata” i quali specificano la misura forfettaria della prestazione contrattuale gravante sull'assicurazione), è del tutto evidente come nessuno spazio residui al Giudice nella scelta del criterio di liquidazione.
Invero, mentre nell'ambito della responsabilità civile ed ai fini della liquidazione del danno biologico l'Autorità giudiziaria si confronta, di fatto, con diversi sistemi tabellari, la cui elaborazione nasce con l'obiettivo di garantire una tutela risarcitoria effettiva al danneggiato, nel caso de quo viene in rilievo una prestazione di natura non risarcitoria, bensì indennitaria, la quale trova appunto regolamentazione positiva nelle condizioni negoziali. E guardando all'elaborato peritale, non vi
è dubbio sul fatto che il CTU dott. si sia attenuto ai parametri Persona_4 contrattuali al fine del calcolo dell'indennizzo spettante all'appellata.
5 Dopo aver specificamente individuato il tipo di patologia riportata da lo Controparte_1 stesso risulta avere correttamente fatto riferimento all'art. 24 delle condizioni generali di contratto per individuare i punti percentuali di invalidità; punti individuati nella misura del
12% per mezzo dell'interpretazione analogica delle tabelle contrattuali, le quali non contemplano tutte le patologie esistenti, ma solamente alcune. Anche l'operazione di quantificazione dell'indennizzo risulta, poi, svolta in maniera corretta, dal momento che applicando la franchigia al 3% l'importo liquidabile viene individuato in € 17.000,00; somma alla quale vengono sommati ulteriori € 2.000,00 per l'ingessatura (massima) di 20 giorni.
Distonico rispetto a tale attività, pertanto, si presenta quanto successivamente precisato dal medesimo CTU in data 30.5.2024. Affermando “si confermano le precedenti conclusioni circa
l'invalidità permanente nella misura del 12% Tab. mentre l'invalidità permanente secondo la Tab. CP_4
ANIA è invece stimata nel 10-10.5%” il dott. infatti, pur richiamandosi alle Persona_4 conclusioni già espresse in precedenza introduce per la prima volta il riferimento alle due differenti tabelle e ANIA, finendo così per contraddirsi: vizio ricaduto CP_4 immediatamente nella parte motiva della sentenza impugnata.
Questo Collegio, tuttavia, non può non rilevare che, se da un lato l'operazione quantificatoria operata dal CTU nell'ambito dell'attività peritale risulta esente da vizi, essendosi il medesimo riferito alle condizioni contrattuali correttamente applicabili nel caso de quo, dall'altro sono le successive precisazioni ad essere inconferenti, posto che l'art. 24 delle condizioni generali di polizza esplicita proprio le cd. Tabelle ANIA, ossia le tabelle elaborate dall'Associazione
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e non certo quelle , aventi conformazioni CP_4 totalmente differente.
E', pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni che deve concludersi per la corretta quantificazione dell'indennizzo spettante a effettuata dal CTU e poi Controparte_1 richiamata in sentenza, pur risultando fuorviante il riferimento operato dal Tribunale all'assenza di riferimenti alle Tabelle ANIA (vds. “…In senso contrario deve rilevarsi come – salvo errori– le condizioni generali di contratto prodotte dalla convenuta non contengono alcun rinvio alle tabelle
ANIA. Non vi è quindi motivo per disattendere la quantificazione operata dal CTU dott. sulla Per_3 base degli artt. 24 e 71 delle condizioni generali ridette…”).
6 5) Esiti-
Quanto precede, rendendo evidente che la doglianza svolta in appallo, ove delibata come fondata, quale in effetti astrattamente è, condurrebbe al medesimo esisto già proprio del giudizio, determina l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conferma di quanto statuito in primo grado e liquidazione di quelle del presente grado di giudizio nel limite della nota spese depositata dall'appellata (vds. Cass. sez. VI, Ord. 26.10.2021, n.30087: “…la nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore…”).
Il rigetto dell'appello, inoltre, giustifica la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello definitivamente pronunciando,
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello avanzato da Parte_1
CONDANNA a rifondere a controparte le spese di lite Parte_1 del primo grado, come già liquidata a suo vantaggio e comprensive delle spese di CTU, oltre alle spese del secondo grado che si liquidano in euro € 2.915,00 per oneri di difesa oltre agli esborsi non imponibili per ambo i gradi, rimborso forfetario al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Genova alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
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