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Accoglimento
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/06/2025, n. 5337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5337 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05337/2025REG.PROV.COLL.
N. 08726/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8726 del 2024, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Giacomo Barelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 17341/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, odierni appellati, sono stati ammessi al programma speciale di protezione in qualità di familiari di testimone di giustizia, con deliberazione della Commissione Centrale -OMISSIS-.
2. Con nota datata -OMISSIS-, essi hanno formulato richiesta di acquisizione dei beni posseduti al patrimonio dello Stato, ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 6 e, con provvedimento datato -OMISSIS-, la Commissione Centrale ha dichiarato cessato il programma speciale di protezione nei loro confronti, previa capitalizzazione delle misure di assistenza percepite.
3. Con successiva delibera adottata -OMISSIS- sono state autorizzate le procedure finalizzate all’acquisizione di parte dei beni di proprietà degli odierni appellati al patrimonio dello Stato ed il Servizio Centrale di Protezione, con nota -OMISSIS-, ha comunicato di aver provveduto a corrispondere loro la somma di euro -OMISSIS-, quale corrispettivo per l’acquisizione.
4. In relazione ad altri beni di proprietà dei medesimi appellati - relativamente ai quali pure si era aperta la procedura finalizzata all’acquisizione onerosa da parte dello Stato - la Commissione Centrale ha sospeso il procedimento (deliberazione -OMISSIS-), essendo i proprietari risultati nelle more sottoposti al procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R., instaurato dalla DDA di Reggio Calabria, per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.
5. Il procedimento a carico degli odierni appellati si è successivamente concluso con il decreto -OMISSIS- -OMISSIS-\-OMISSIS- con il quale il Gip ha condiviso le argomentazioni espresse dalla Procura della D.D.A. di Reggio Calabria in relazione alla posizione processuale degli indagati, rilevando che “ … pur non essendo emersi, in esito alle indagini, elementi univocamente dimostrativi della partecipazione o del concorso esterno dei predetti nell’associazione mafiosa denominata -OMISSIS-, egemone nelle zone di -OMISSIS- e -OMISSIS- – è stata appurata un’interessata contiguità da parte dei nominati in oggetto con esponenti della criminalità organizzata. Sono stati documentati, in particolare, i rapporti intessuti da -OMISSIS- e -OMISSIS- con rappresentanti della cosca -OMISSIS- e più precisamente con il capo cosca -OMISSIS- (loro legato da un rapporto di parentela) e con il di lui -OMISSIS- -OMISSIS-. È bene rilevare che -OMISSIS-, già condannato -OMISSIS-, subito dopo la sua scarcerazione -OMISSIS- ha ripreso il controllo mafioso del territorio di -OMISSIS- e -OMISSIS-, avviando una pressante e capillare azione estorsiva (in concorso con il citato -OMISSIS-) nei confronti di imprenditori e commercianti locali. Ciò sino al momento della sua sottoposizione a misura cautelare -OMISSIS-. Orbene, i rapporti con i citati esponenti della locale criminalità organizzata – caratterizzati da reiterate frequentazioni, anche in ragione del vincolo di parentela, e da alcune cointeressenze dispiegatesi nel tempo – appaiono certamente anomali, ove si consideri che i predetti, in quanto familiari di testimone di giustizia, sono sottoposti a programma di protezione, proprio in ragione del pericolo di ritorsione potenzialmente derivante dalla -OMISSIS-. I contatti con i citati -OMISSIS- e -OMISSIS- erano tra l’altro finalizzati alla realizzazione di -OMISSIS- all’interno di immobili che, contestualmente, i -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- tentavano di vendere all’agenzia del demanio sfruttando le opportunità derivanti dalla normativa a favore dei testimoni di giustizia. Per un verso, i -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- provavano a lucrare ingenti profitti dall’alienazione di quei beni, facendo leva sulle difficoltà loro derivanti dalla sottoposizione al programma di protezione, ma non esitavano a coltivare un progetto alternativo (poi non andato in porto), che prevedeva l’accettazione – nello sfruttamento imprenditoriale di quel medesimo complesso immobiliare – dell’influenza e del condizionamento dei più pericolosi rappresentanti della loca articolazione di ndrangheta ”.
6. Prendendo atto di tali circostanze fattuali, con deliberazione -OMISSIS-, come rettificata con delibera -OMISSIS-, la Commissione Centrale ha disposto la revoca della propria precedente delibera -OMISSIS-, limitatamente ai beni immobili non ancora acquisiti al patrimonio dello Stato, per i quali era già stata disposta la sospensione della procedura con la precitata delibera -OMISSIS-.
7. I signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato tali deliberazioni dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma, che ha accolto il gravame, ritenendo fondate le cesure di eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità dedotte dai ricorrenti. In particolare, il T.a.r. ha rilevato che, per effetto della decisione impugnata, i soggetti fuoriusciti dal programma sarebbero stati costretti a conservare la titolarità di beni in una località controindicata per ragioni di sicurezza; sotto distinto profilo, il primo giudice ha censurato la determinazione amministrativa nella parte in cui la Commissione aveva ritenuto che, laddove l’acquisito fosse stato concluso, lo stesso avrebbe potuto integrare “ un riciclaggio in senso lato ad opera e in danno dello Stato ”, non considerando tuttavia la provenienza lecita dei beni in questione, inidonea a fondare un’ipotesi di riciclaggio.
Il T.a.r. ha infine evidenziato che la posizione dei ricorrenti, per quanto connotata da elementi di ambiguità, era stata archiviata in sede penale, essendone stata esclusa l’affiliazione al clan -OMISSIS-, dovendosi ritenere che i contatti con il boss locale erano risultati di natura episodica e, in ogni caso, finalizzati soltanto a rendere edotta la cosca - egemone sul territorio - del progetto volto a realizzare -OMISSIS-.
8. Avverso la decisione ha proposto appello il Ministero dell’Interno, deducendo che nella fattispecie l’Amministrazione era stata costretta ad intervenire in autotutela, al fine di scongiurare il rischio di finanziare, anche solo indirettamente, soggetti che erano risultati contigui alla criminalità organizzata, a prescindere dall’esito del giudizio penale che li aveva coinvolti.
In particolare, l’Amministrazione ha evidenziato che i contatti intrattenuti dagli odierni appellati con la malavita locale erano risultati finalizzati alla realizzazione di -OMISSIS- proprio all’interno dei medesimi immobili che gli stessi stavano tentando di vendere allo Stato, sfruttando le opportunità derivanti dalla normativa in favore dei testimoni di giustizia, nell’eventualità in cui l’acquisto a spese dello Stato non fosse andato a buon fine.
La difesa erariale ha dunque concluso che l’accertata contiguità degli odierni appellati con pericolosi esponenti criminali aveva reso concreto ed attuale il rischio che il corrispettivo versato dall’Amministrazione, a seguito dell’acquisizione, potesse essere immesso nel circuito criminale, dovendosi intendere in tal senso l’espressione “ riciclaggio in senso lato ” utilizzata dalla Commissione Centrale nel provvedimento impugnato e travisata dal primo giudice, che si era invece dilungato in una disquisizione formale, tendente a dimostrare l’impossibilità di configurare il reato di “ riciclaggio ” in caso di provenienza lecita dei beni.
9. Si sono costituiti i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, esponendo, in relazione alla vicenda fattuale, che quando la cosca mafiosa egemone sul territorio aveva provato ad ingerirsi nel progetto per la realizzazione del -OMISSIS-, essi ne avevano dato pronta comunicazione alle Autorità competenti, rinunciando al progetto, così da non essere coinvolti in nessun affare illecito.
Ciò posto, gli appellati hanno precisato di non aver avuto alcun contatto diretto con esponenti della mafia in relazione al suddetto progetto, della cui esecuzione era stato incaricato un terzo, il quale soltanto era stato avvicinato dai clan malavitosi.
Prendendo posizione sulle specifiche censure dedotte in appello, le parti resistenti ne hanno innanzitutto eccepito l’inammissibilità, non avendo il Ministero contestato lo specifico capo della sentenza con cui il T.a.r. aveva ritenuto il provvedimento impugnato contraddittorio, in relazione al mantenimento in proprietà di beni situati in una località controindicata.
Nel merito, gli appellati hanno censurato il comportamento processuale dell’Amministrazione, che solo in grado di appello aveva spiegato un diverso significato da attribuire alla locuzione “ riciclaggio in senso lato dei beni ‘ad opera’ e ‘in danno’ dello Stato mediante l’acquisto oneroso dei cespiti in parola ”, con la quale, in realtà, il Ministero aveva erroneamente preteso di equiparare i cespiti oggetto di acquisizione a beni di provenienza illecita, sulla base del sospetto che sarebbero stati oggetto di un presunto “ tentativo di utilizzazione per finalità criminali ”, di fatto mai concretizzatosi.
Inoltre, gli appellati hanno ribadito che dalle indagini effettuate dalla magistratura, come cristallizzate nella richiesta di archiviazione della Procura della D.D.A. di Reggio Calabria, era chiaramente emersa l’assenza di reali pericoli di contiguità con la malavita, residuando soltanto un rapporto “ occasionale e non indicativo della sistematicità di favori e sinallagmi illeciti ”, condizionato dalla caratura criminale del boss , egemone sul territorio. Peraltro, secondo la prospettazione degli appellati, sarebbe stato solo il -OMISSIS- da loro incaricato per il progetto di costruzione della struttura ad essere avvicinato dalla criminalità organizzata, avendo essi immediatamente abbandonato il progetto dopo aver appreso dell’interessamento.
10. All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
11. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, relativa alla mancata contestazione dello specifico segmento di motivazione con il quale il T.a.r. ha ritenuto le determinazioni impugnate affette da contraddittorietà intrinseca, avendo le stesse determinato il mantenimento della proprietà di beni in una località controindicata per gli odierni appellati.
L’eccezione non persuade, in quanto l’appello del Ministero è chiaramente diretto a contestare in toto la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto contraddittorie ed erronee le determinazioni della Commissione. La difesa erariale ha infatti sostenuto, nel proprio atto di gravame, una interpretazione affatto diversa del portato motivazionale dei provvedimenti impugnati, la quale, laddove accolta dal giudice di appello, è idonea a travolgere la decisione di primo grado, a prescindere dalla specifica contestazione del parziale segmento di motivazione che le parti appellate hanno ritenuto non oggetto di contestazione specifica da parte del Ministero.
12. Nel merito l’appello è fondato.
13. La questione controversa concerne essenzialmente il portato motivazionale dei provvedimenti impugnati, che il T.a r. ha ritenuto contraddittorio ed illogico, oltre che non aderente al quadro probatorio emerso nel corso delle indagini che hanno riguardato gli odierni appellati.
14. Tale statuizioni non possono essere condivise, poiché la revoca è chiaramente diretta a scongiurare il rischio che l’afflusso di rilevanti somme di danaro pubblico in favore degli odierni appellati, quale corrispettivo per l’acquisto dei loro beni, avrebbe potuto agevolare le attività criminali dei clan locali, essendo emersa un’anomala frequentazione tra i -OMISSIS- -OMISSIS- e il vertice della cosca malavitosa egemone sul territorio.
Sebbene il provvedimento impugnato, pertanto, si esprima in termini atecnici (“ riciclaggio in senso lato dei beni ad opera ed in danno dello Stato ”), il suo portato motivazionale è chiaro ed univoco, indipendentemente dalla provenienza lecita degli immobili in questione e dalla destinazione che agli stessi sarebbe stata data dopo l’ipotizzato acquisto.
15. Il pericolo che il provvedimento impugnato si prefigge di scongiurare, sulla base quanto emerge dalla richiesta di archiviazione agli atti del giudizio di primo grado, risulta peraltro concreto ed attuale, poiché fondato sui rapporti degli appellati con il vertice della locale consorteria criminale, alla quale i medesimi appellati avrebbero dovuto rimanere assolutamente estranei, in ragione dello status di soggetti sottoposti a programma di protezione per i testimoni di giustizia. Ed invece è chiaramente emerso dagli atti del giudizio e, in specie, dalle indagini condotte dalla magistratura ed esitate nella richiesta di archiviazione agli atti, un rapporto di interessata contiguità con il boss , che, a prescindere da ipotetiche ragioni di complicità soggiacente (paventate nella richiesta di archiviazione), denotano un allarmante riavvicinamento ad un mondo criminale dal quale, proprio in relazione alla qualità rivestita, gli odierni appellati avrebbero dovuto mantenere le distanze.
16. Tale comportamento, invero, contrasta con gli impegni assunti all’atto dell’accettazione del programma di protezione, dovendosi al riguardo osservare che secondo l’art. 10, c. 1, della l. n. 6/2018, che richiama espressamente e rende applicabile ai testimoni di giustizia l’art. 12, c. 2, del d.l. n. 8/1991 conv. in legge n. 82/1991, all’atto della sottoscrizione del programma il testimone si impegna, tra l’altro, a “ non incontrare né a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine ” e, ai sensi dell’art. 13 quater del medesimo D.L., la violazione di tale impegno costituisce fatto valutabile ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione.
17. Fatta questa doverosa premessa, è evidente che la finalità del provvedimento impugnato è stata quella di evitare un potenziale afflusso di danaro pubblico nelle casse dei clan , pericolo quest’ultimo reso concreto dai rapporti tra gli appellati ed il boss locale, rapporti che, quand’anche intermediati da un soggetto terzo (il “ -OMISSIS- ” incaricato del progetto), risultavano finalizzati proprio all’avvio di un’attività di stampo imprenditoriale, sulla quale la locale consorteria criminale stava già tentando di infiltrarsi (circostanza quest’ultima chiaramente emersa in corso di indagine e non oggetto di contestazione).
Non colgono pertanto nel segno le motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata, che fa leva sull’archiviazione del procedimento penale e sulla sussistenza di rapporti solo “ occasionali ”, ovvero ancora sulla sostanziale soggiacenza degli appellati rispetto al loro parente a capo della cosca locale, poiché ciò che l’Amministrazione ha inteso scongiurare non è il pericolo còrso dai soggetti tutelati (che in effetti hanno dimostrato con il loro comportamento di non sentirsi minacciati dalla cosca), quanto piuttosto l’interesse dello Stato ad evitare che la malavita possa impossessarsi, anche indirettamente, di danaro pubblico.
18. Conseguentemente, non è censurabile la valutazione dell’Amministrazione laddove, sia pure sulla base di elementi che in sede penale sono stati reputati inidonei a fondare un’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ha ritenuto comunque non potersi escludere il rischio che l’acquisto da parte dello Stato degli immobili dei ricorrenti potesse risolversi in un favore alla criminalità organizzata (senza pregiudizio delle altre modalità con cui, in ogni caso, dovrà essere realizzato l’obiettivo indicato dalla norma dianzi richiamata di assicurare agli stessi “ una condizione economica equivalente a quella preesistente ”).
A tal riguardo, se è pur vero che l’art. 6, c. 1, lettera h ), della L. n. 6/2018 prevede espressamente, quale misura di sostegno, l’acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell’equivalente in denaro secondo il valore di mercato dei beni immobili di proprietà, tuttavia la norma deve essere armonizzata con il complessivo sistema di gestione dei testimoni di giustizia, finalizzato al contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la speciale protezione di soggetti (testimoni o collaboratori di giustizia) che decidono di collaborare attivamente con la giustizia e che, pertanto, sono esposti a pericolo ed abbisognano di una particolare protezione.
In tale quadro, non è chiaramente ammissibile che le somme erogabili da parte dello Stato per assicurare al testimone una condizione economica equivalente a quella preesistente possano finire con il finanziare, anche solo indirettamente, le criminalità organizzata, il che legittima e giustifica l’intervento in autotutela dell’Amministrazione.
19. Per questi motivi l’appello deve essere accolto.
20. Le spese del doppio grado possono essere compensate, in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellati ed ogni altro soggetto nominativamente indicato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.