CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa GA NT Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 316/2025 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Mazzoni, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Roma, alla Via Taro n. 35
APPELLANTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Mariano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Sud P.zza D'Armi n. 88/90 APPELLATA
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gustavo Iandolo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana dell' in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n. 29 CP_2
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 379/2025 pubblicata il 14.1.2025
Conclusioni: come in atti.
1
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 29.7.2024 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 Parte_1
90601523 11/000, notificata dall' di Roma in data 21.06.2024, Controparte_1 limitatamente all'avviso di addebito n. 39720190000653021000. A sostegno dell'opposizione deduceva: l'omessa notifica del suddetto avviso di addebito;
in ogni caso, la prescrizione dei crediti contributivi ex adverso vantati in quanto “afferenti al 2012, 2016, 2017 e 2018, ragione per la quale debbono ritenersi ampiamente prescritti per decorso del quinquennio tra la notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta (21.06.2024) e le annualità poc'anzi indicate”; nel merito, l'inesistenza del credito, avendo la ricorrente cessato l'attività imprenditoriale sin dal 2017.
Così concludeva: “IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare l'omessa notificazione all'odierna ricorrente dell'atto presupposto, ovvero dell'avviso di addebito n.
39720190000653021000, per le motivazioni indicate in narrativa e, per l'effetto, annullare, per quanto di competenza di codesta autorità giudiziaria, l'intimazione di pagamento oggi impugnata;
-
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare che i crediti portati dall'avviso di addebito n.
39720190000653021000 sono ampiamente prescritti per le motivazioni indicate in narrativa e, per
l'effetto, annullare, per quanto di competenza di codesta autorità giudiziaria, l'intimazione di pagamento oggi impugnata;
- NEL MERITO: accertare e dichiarare, in ogni caso, che alcuna somma di quelle portate dall'avviso di addebito n. 39720190000653021000 è dovuta per le motivazioni indicate in narrativa e, per l'effetto, annullare, per quanto di competenza di codesta autorità giudiziaria, l'intimazione di pagamento oggi impugnata”, con vittoria di spese, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità del Controparte_3 ricorso per tardività e comunque la sua infondatezza, posto che tutti gli atti di competenza dell'ente CP_ riscossore, successivamente all'avviso di addebito e precedentemente all'intimazione oggetto di impugnazione, erano stati regolarmente notificati: in data 25/11/2022 09776202200011211000 una comunicazione preventiva di ipoteca;
il 02/05/2023 l'avviso di intimazione n.
09720239032881892000; il 17/07/2023 il pignoramento presso terzi n. 09784202300010734001.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso e rigettare l'istanza di sospensione;
nel merito, rigettare la domanda avversaria;
in via subordinata, laddove il ricorso fosse stato accolto in parte o in toto per mancata prova della notifica degli avvisi di addebito di competenza CP_ dell' compensare le spese di lite;
altrimenti, condannare parte soccombente al pagamento delle spese.
2 Si costituiva l' , contestando l'opposizione avversaria, di cui eccepiva la tardività in CP_2 quanto proposta oltre il termine di 40 giorni, previsto ex lege, per far valere vizi di merito, nonchè
l'infondatezza, anche con riferimento alla pretesa sostanziale posta a fondamento dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione impugnata. Chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza del ricorso proposto da , con conseguente sua reiezione. Parte_1
Con sentenza n. 379/2025 depositata il 14.1.2025 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Sulla nullità della sentenza”: sosteneva l'appellante che, come risultava dal testo della sentenza impugnata, la stessa era stata pronunciata “All'esito dell'udienza del 7.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.”, sebbene l'udienza non fosse fissata per il giorno 7 gennaio 2025 bensì per quello successivo;
deduceva altresì che nelle note di trattazione scritta aveva
“specificamente richiesto la concessione dei termini di legge per il deposito di note conclusionali”, richiesta che il Tribunale non aveva preso in considerazione, “avendo deciso prima dell'udienza”;
2) “Sulla mancata notificazione o meglio sulla inesistenza della notifica dell'atto presupposto”: lamentava l'appellante che, sebbene avesse eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 39720190000653021000, che dalle indicazioni apposte sull'intimazione di pagamento opposta risultava notificata il 26.2.2019, il giudice di prime cure aveva ritenuto che l' avesse CP_2 fornito la prova della rituale notifica “mediante raccomandata consegnata in data 29.2.2019 (doc. 1 CP_ e 2 di parte ”, nonostante in atti non vi fosse affatto tale prova;
deduceva che, in ogni caso, non era possibile una consegna in data 29.2.2019, posto che il 2019 non era un anno bisestile, e non esisteva alcuna certezza alcuna circa l'effettivo recapito all'interessata dell'avviso di addebito de quo;
sosteneva altresì che vi era stata la violazione dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010 (secondo cui “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge”), in quanto l'istituto aveva omesso tale tipo di notificazione, con conseguente inesistenza della notifica stessa;
3) “Sulla intervenuta prescrizione dell'asserito credito vantato”: sosteneva l'appellante che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto applicabile la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 37 del d.l.n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n.
183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, trattandosi di sospensione riferibile unicamente ai termini dei procedimenti amministrativi e non anche a quelli processuali;
inoltre, l'omessa notifica dell'avviso di addebito faceva “retrodatare le decorrenze alle annualità 2012, 2015, 2016, 2017, fino al settembre 2018”, sicché tutte le dette annualità non erano più esigibili - mancando il termine
3 eventualmente interruttivo costituito dalla notifica dell'avviso di addebito - essendo ampiamente decorso il termine quinquennale;
4) “La non debenza (nel merito) delle somme portate dall'avviso di addebito asseritamente notificato il 26 febbraio 2019 (o il 29 febbraio 2019?)”: deduceva la parte appellante che l'omessa notifica dell'avviso di addebito rendeva priva di fondamento la statuizione del Tribunale secondo cui
«A fronte della rituale notifica in data 29.2.2019 dell'avviso di addebito per cui è causa, parte ricorrente non risulta aver proposto tempestiva opposizione, sicché i motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa contributiva sono oggi inammissibili»; in ogni caso, evidenziava che qualora l' avesse voluto riferirsi agli oneri contributivi dovuti alla ditta individuale CP_2 Parte_1
era stato allegato e documentato che la stessa era stata cancellata dal registro delle imprese in
[...] data 6.7.2017 sicché, a tutto voler concedere, eventuali somme erano dovute solo fino alla data anzidetta e non oltre;
5) “Sulle spese di lite”: secondo l'appellante la reiezione di alcune eccezioni delle controparti comportava che vi fosse stata reciproca soccombenza;
inoltre, l'importo liquidato per i compensi era incongruo avuto riguardo ai tempi brevi del giudizio.
Si costituivano in giudizio l' e l' , confutando le Controparte_4 CP_2 censure di cui all'atto di gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Nel corso del giudizio il Collegio chiedeva all' la produzione di documentazione. CP_2
All'udienza del 23 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è infondato.
2.1. Il primo motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
La lettura della motivazione della sentenza – depositata in data 14.1.2025 - rende evidente che il primo giudice ha letto le note depositate (in data 3.1.2025) dal difensore della in vista Parte_1 dell'udienza dell'8.1.2025 ed espressamente recanti in epigrafe “NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA
UD. 08.01.2025”. Si legge, infatti, alla pagina 2 della pronuncia gravata: “l'Avviso di addebito n.
39720190000653021000 risulta ritualmente notificato mediante raccomandata consegnata in data CP_ 29.2.2019 (doc. 1 e 2 di parte . A fronte di tale rituale deposito parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza cartolare, nulla ha dedotto, insistendo tuttavia per nell'eccezione di prescrizione del credito contributivo”.
Da ciò deriva innanzi tutto che, evidentemente, l'indicazione apposta sull'epigrafe della sentenza impugnata (“All'esito dell'udienza del 7.1.2025 …”) è frutto di un mero errore materiale, avendo evidentemente il Tribunale digitato la data del “7.1.2025” anziché quella del “8.1.2025”, chiaramente indicata nelle note innanzi precisate come data della “odierna udienza cartolare”.
4 Inoltre, in ogni caso, nessuna lesione del diritto di difesa vi è stato, avendo il giudice di primo grado esaminato, prima della decisione, le note depositate dal procuratore della a cui ha Parte_1 fatto espressamente riferimento nella motivazione della pronuncia gravata. Il dato è assorbente.
Né il giudice ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta avanzata dal difensore della nelle predette note, avente il seguente tenore: “Chiediamo, inoltre, che la causa sia Parte_1 trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge”. E invero, così come richiesto, il
Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, senza che fosse necessario concedere alcun termine.
Come noto, nel rito del lavoro, la decisione della causa non prevede la necessaria concessione di un termine successivo all'udienza di discussione e l'art. 127-ter c.p.c. consente la concessione di un nuovo termine solo se nessuna delle parti abbia depositato note nel termine assegnato. Il che non è accaduto.
Pertanto, nella specie, non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio, avendo il difensore della espletato pienamente il proprio diritto di difesa. Parte_1
2.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame, concernenti la non debenza dei contributi per ragioni di merito, in essa compresa la eccepita prescrizione, possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
Rileva il Collegio che effettivamente, come rappresentato dalla parte appellante, la documentazione fornita dall' in primo grado dimostra solo l'invio dell'avviso di addebito n. CP_2
39720190000653021000, non già la sua ricezione.
Il Collegio, rilevato che in ordine alla notifica dell'avviso vi era un principio di prova, a sensi dell'art. 437 c.p.c., ha concesso all' termine per il deposito del documento denominato “ricevuta CP_2 di ritorno avviso relativa all'avviso di addebito n. 39720190000653021000”, relativo alla raccomandata n. 64981861751-0 data 14.2.2019, in un formato che consentisse la lettura Parte_2 di entrambe le facciate del documento stesso, onde verificare se dalla facciata non prodotta risultasse l'effettiva ricezione dell'atto; senonché, entro il termine concesso, l' non ha depositato alcunché. CP_2
Il fatto che manchi la prova della notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta non ha, tuttavia, efficacia emendativa della sentenza impugnata.
Invero, la S.C., con giurisprudenza ormai consolidata, ha chiarito che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il
5 termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016; in senso conforme:
Sez. L, Sentenza n. 7156 del 2023, Sez. L, Ordinanza n. 30851 del 2021, Sez.
6 - L, Ordinanza n.
24506 del 30/11/2016, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17423 del 2018).
È necessario, dunque, verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Sez. L, Ordinanza
n. 1766 del 2018, che richiama Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass.
16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
Peraltro, come ribadito di recente da Sez. L, Ordinanza n. 495 del 2025, l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito d'ufficio, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti (cfr. anche Cass. n. 19226 del 19/07/2018, Cass. n. 21153 del 07/08/2019; Sez. L, Sentenza n. 31282 del 2019).
Ebbene, la domanda proposta dalla in via recuperatoria è manifestamente Parte_1 intempestiva in relazione al termine rilevante alla luce della giurisprudenza richiamata.
E invero, come dedotto e dimostrato dall' sin dal primo grado di giudizio, Controparte_1
e ribadito nel presente grado, - prima della notifica della intimazione di pagamento Parte_1
n. 097 2024 90601523 11/000, notificata dall' di Roma in data Controparte_1
21.06.2024 - ha ritualmente ricevuto i seguenti atti, che hanno reso edotta l'odierna appellante della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n. 39720190000653021000: la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776202200011211000 ricevuta in data 25/11/2022 (cfr. attestazione di consegna della relativa raccomandata A/R in atti); l'avviso di intimazione n. 09720239032881892000 ricevuto il 2/5/2023 (cfr. attestazione di consegna della relativa raccomandata A/R in atti); il pignoramento presso terzi n. 09784202300010734001 ricevuto il 17/07/2023 (cfr., per tutti i predetti atti, le attestazioni di consegna della relativa raccomandata A/R, prodotte in allegato alla memoria di costituzione dell'Agente per la riscossione innanzi al Tribunale, da cui risulta la rituale ricezione nelle forme di legge).
Ebbene, avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776202200011211000, ricevuta in data 25/11/2022, che è stato, per quanto risulta dagli atti, il primo atto idoneo a porre la Parte_1 in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, non è stata proposta opposizione. Così come, del resto, nessuna opposizione è stata proposta avverso gli ulteriori atti testé indicati (in essi compresi l'intimazione n. 09720239032881892000 ricevuta il 2/5/2023).
6 Ne segue che non sono più proponibili – per intervenuta decadenza, stante l'omesso rispetto del termine di 40 giorni ex art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999 - le questioni di merito concernenti la fondatezza della pretesa, ovvero la asserita non debenza dei contributi in ragione della dedotta cessazione dell'attività di impresa, nonché in ragione della prescrizione maturata prima della notifica dell'avviso di addebito e del primo atto interruttivo ricevuto.
Ciò posto, deve aggiungersi che, avuto riguardo alla data del primo atto che ha portato la a conoscenza della pretesa (avverso il quale non è stata proposta impugnazione), la Parte_1 prescrizione successiva non è maturata prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, notificata il 21.6.2024 (e peraltro preceduta dagli ulteriori atti interruttivi della prescrizione innanzi precisati).
Ne segue l'irrilevanza della questione concernente l'applicabilità dei termini di sospensione della prescrizione introdotti in relazione all'emergenza epidemiologica.
2.3. Infondato è anche il motivo concernente le spese del primo grado, posto che, pacificamente, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 22 agosto 2022, n.
20888; Cass. Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass., Sez. 2^, 24 marzo 2023, n. 8480; Cass., Sez.
3^, 15 ottobre 2024, n. 26789; Cass., Sez. 3^, 31 marzo, 2025, n. 8498).
Inoltre, la mera soccombenza su una questione preliminare o pregiudiziale non è, di per sé, ragione sufficiente a giustificare la compensazione, anche parziale, delle spese giudiziali, a fronte della soccombenza sostanziale del ricorrente nel merito (Sez. 5, Ordinanza n. 23080 del 2025).
Tanto chiarito, deve aggiungersi che l'importo liquidato dal primo giudice per i compensi
(euro 3.290,00) non è affatto incongruo, dovendosi evidenziare che il Tribunale ha determinato tale somma “tenuto conto del valore dell'avviso di addebito opposto (scaglione sino ad € 52.000), della natura previdenziale della causa e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50%, stante la semplicità della causa, priva di questioni giuridiche di rilievo, ed esclusa la fase istruttoria”.
Ebbene, posto che il valore dell'avviso di addebito n. 397 2019 00006530 21 000, portato dall'intimazione opposta, è di importo pari a euro 28.296,75, la somma liquidata dal Tribunale corrisponde al minimo tariffario, considerate le sole fasi effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva, decisionale).
7 3. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti, avuto riguardo al valore della causa e all'attività effettivamente svolta.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese del grado sostenute dall' e dall' Parte_1 CP_2 [...]
, che liquida in favore di ciascun ente appellato in euro 3.500,00, oltre oneri accessori CP_1 come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Presidente est.
GA NT
8
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa GA NT Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 316/2025 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Mazzoni, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Roma, alla Via Taro n. 35
APPELLANTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Mariano e con lo stesso elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Sud P.zza D'Armi n. 88/90 APPELLATA
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gustavo Iandolo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana dell' in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n. 29 CP_2
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 379/2025 pubblicata il 14.1.2025
Conclusioni: come in atti.
1
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 29.7.2024 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 Parte_1
90601523 11/000, notificata dall' di Roma in data 21.06.2024, Controparte_1 limitatamente all'avviso di addebito n. 39720190000653021000. A sostegno dell'opposizione deduceva: l'omessa notifica del suddetto avviso di addebito;
in ogni caso, la prescrizione dei crediti contributivi ex adverso vantati in quanto “afferenti al 2012, 2016, 2017 e 2018, ragione per la quale debbono ritenersi ampiamente prescritti per decorso del quinquennio tra la notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta (21.06.2024) e le annualità poc'anzi indicate”; nel merito, l'inesistenza del credito, avendo la ricorrente cessato l'attività imprenditoriale sin dal 2017.
Così concludeva: “IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare l'omessa notificazione all'odierna ricorrente dell'atto presupposto, ovvero dell'avviso di addebito n.
39720190000653021000, per le motivazioni indicate in narrativa e, per l'effetto, annullare, per quanto di competenza di codesta autorità giudiziaria, l'intimazione di pagamento oggi impugnata;
-
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare che i crediti portati dall'avviso di addebito n.
39720190000653021000 sono ampiamente prescritti per le motivazioni indicate in narrativa e, per
l'effetto, annullare, per quanto di competenza di codesta autorità giudiziaria, l'intimazione di pagamento oggi impugnata;
- NEL MERITO: accertare e dichiarare, in ogni caso, che alcuna somma di quelle portate dall'avviso di addebito n. 39720190000653021000 è dovuta per le motivazioni indicate in narrativa e, per l'effetto, annullare, per quanto di competenza di codesta autorità giudiziaria, l'intimazione di pagamento oggi impugnata”, con vittoria di spese, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità del Controparte_3 ricorso per tardività e comunque la sua infondatezza, posto che tutti gli atti di competenza dell'ente CP_ riscossore, successivamente all'avviso di addebito e precedentemente all'intimazione oggetto di impugnazione, erano stati regolarmente notificati: in data 25/11/2022 09776202200011211000 una comunicazione preventiva di ipoteca;
il 02/05/2023 l'avviso di intimazione n.
09720239032881892000; il 17/07/2023 il pignoramento presso terzi n. 09784202300010734001.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso e rigettare l'istanza di sospensione;
nel merito, rigettare la domanda avversaria;
in via subordinata, laddove il ricorso fosse stato accolto in parte o in toto per mancata prova della notifica degli avvisi di addebito di competenza CP_ dell' compensare le spese di lite;
altrimenti, condannare parte soccombente al pagamento delle spese.
2 Si costituiva l' , contestando l'opposizione avversaria, di cui eccepiva la tardività in CP_2 quanto proposta oltre il termine di 40 giorni, previsto ex lege, per far valere vizi di merito, nonchè
l'infondatezza, anche con riferimento alla pretesa sostanziale posta a fondamento dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione impugnata. Chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza del ricorso proposto da , con conseguente sua reiezione. Parte_1
Con sentenza n. 379/2025 depositata il 14.1.2025 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Sulla nullità della sentenza”: sosteneva l'appellante che, come risultava dal testo della sentenza impugnata, la stessa era stata pronunciata “All'esito dell'udienza del 7.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.”, sebbene l'udienza non fosse fissata per il giorno 7 gennaio 2025 bensì per quello successivo;
deduceva altresì che nelle note di trattazione scritta aveva
“specificamente richiesto la concessione dei termini di legge per il deposito di note conclusionali”, richiesta che il Tribunale non aveva preso in considerazione, “avendo deciso prima dell'udienza”;
2) “Sulla mancata notificazione o meglio sulla inesistenza della notifica dell'atto presupposto”: lamentava l'appellante che, sebbene avesse eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 39720190000653021000, che dalle indicazioni apposte sull'intimazione di pagamento opposta risultava notificata il 26.2.2019, il giudice di prime cure aveva ritenuto che l' avesse CP_2 fornito la prova della rituale notifica “mediante raccomandata consegnata in data 29.2.2019 (doc. 1 CP_ e 2 di parte ”, nonostante in atti non vi fosse affatto tale prova;
deduceva che, in ogni caso, non era possibile una consegna in data 29.2.2019, posto che il 2019 non era un anno bisestile, e non esisteva alcuna certezza alcuna circa l'effettivo recapito all'interessata dell'avviso di addebito de quo;
sosteneva altresì che vi era stata la violazione dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010 (secondo cui “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge”), in quanto l'istituto aveva omesso tale tipo di notificazione, con conseguente inesistenza della notifica stessa;
3) “Sulla intervenuta prescrizione dell'asserito credito vantato”: sosteneva l'appellante che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto applicabile la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 37 del d.l.n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n.
183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, trattandosi di sospensione riferibile unicamente ai termini dei procedimenti amministrativi e non anche a quelli processuali;
inoltre, l'omessa notifica dell'avviso di addebito faceva “retrodatare le decorrenze alle annualità 2012, 2015, 2016, 2017, fino al settembre 2018”, sicché tutte le dette annualità non erano più esigibili - mancando il termine
3 eventualmente interruttivo costituito dalla notifica dell'avviso di addebito - essendo ampiamente decorso il termine quinquennale;
4) “La non debenza (nel merito) delle somme portate dall'avviso di addebito asseritamente notificato il 26 febbraio 2019 (o il 29 febbraio 2019?)”: deduceva la parte appellante che l'omessa notifica dell'avviso di addebito rendeva priva di fondamento la statuizione del Tribunale secondo cui
«A fronte della rituale notifica in data 29.2.2019 dell'avviso di addebito per cui è causa, parte ricorrente non risulta aver proposto tempestiva opposizione, sicché i motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa contributiva sono oggi inammissibili»; in ogni caso, evidenziava che qualora l' avesse voluto riferirsi agli oneri contributivi dovuti alla ditta individuale CP_2 Parte_1
era stato allegato e documentato che la stessa era stata cancellata dal registro delle imprese in
[...] data 6.7.2017 sicché, a tutto voler concedere, eventuali somme erano dovute solo fino alla data anzidetta e non oltre;
5) “Sulle spese di lite”: secondo l'appellante la reiezione di alcune eccezioni delle controparti comportava che vi fosse stata reciproca soccombenza;
inoltre, l'importo liquidato per i compensi era incongruo avuto riguardo ai tempi brevi del giudizio.
Si costituivano in giudizio l' e l' , confutando le Controparte_4 CP_2 censure di cui all'atto di gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Nel corso del giudizio il Collegio chiedeva all' la produzione di documentazione. CP_2
All'udienza del 23 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è infondato.
2.1. Il primo motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
La lettura della motivazione della sentenza – depositata in data 14.1.2025 - rende evidente che il primo giudice ha letto le note depositate (in data 3.1.2025) dal difensore della in vista Parte_1 dell'udienza dell'8.1.2025 ed espressamente recanti in epigrafe “NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA
UD. 08.01.2025”. Si legge, infatti, alla pagina 2 della pronuncia gravata: “l'Avviso di addebito n.
39720190000653021000 risulta ritualmente notificato mediante raccomandata consegnata in data CP_ 29.2.2019 (doc. 1 e 2 di parte . A fronte di tale rituale deposito parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza cartolare, nulla ha dedotto, insistendo tuttavia per nell'eccezione di prescrizione del credito contributivo”.
Da ciò deriva innanzi tutto che, evidentemente, l'indicazione apposta sull'epigrafe della sentenza impugnata (“All'esito dell'udienza del 7.1.2025 …”) è frutto di un mero errore materiale, avendo evidentemente il Tribunale digitato la data del “7.1.2025” anziché quella del “8.1.2025”, chiaramente indicata nelle note innanzi precisate come data della “odierna udienza cartolare”.
4 Inoltre, in ogni caso, nessuna lesione del diritto di difesa vi è stato, avendo il giudice di primo grado esaminato, prima della decisione, le note depositate dal procuratore della a cui ha Parte_1 fatto espressamente riferimento nella motivazione della pronuncia gravata. Il dato è assorbente.
Né il giudice ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta avanzata dal difensore della nelle predette note, avente il seguente tenore: “Chiediamo, inoltre, che la causa sia Parte_1 trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge”. E invero, così come richiesto, il
Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, senza che fosse necessario concedere alcun termine.
Come noto, nel rito del lavoro, la decisione della causa non prevede la necessaria concessione di un termine successivo all'udienza di discussione e l'art. 127-ter c.p.c. consente la concessione di un nuovo termine solo se nessuna delle parti abbia depositato note nel termine assegnato. Il che non è accaduto.
Pertanto, nella specie, non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio, avendo il difensore della espletato pienamente il proprio diritto di difesa. Parte_1
2.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame, concernenti la non debenza dei contributi per ragioni di merito, in essa compresa la eccepita prescrizione, possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
Rileva il Collegio che effettivamente, come rappresentato dalla parte appellante, la documentazione fornita dall' in primo grado dimostra solo l'invio dell'avviso di addebito n. CP_2
39720190000653021000, non già la sua ricezione.
Il Collegio, rilevato che in ordine alla notifica dell'avviso vi era un principio di prova, a sensi dell'art. 437 c.p.c., ha concesso all' termine per il deposito del documento denominato “ricevuta CP_2 di ritorno avviso relativa all'avviso di addebito n. 39720190000653021000”, relativo alla raccomandata n. 64981861751-0 data 14.2.2019, in un formato che consentisse la lettura Parte_2 di entrambe le facciate del documento stesso, onde verificare se dalla facciata non prodotta risultasse l'effettiva ricezione dell'atto; senonché, entro il termine concesso, l' non ha depositato alcunché. CP_2
Il fatto che manchi la prova della notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta non ha, tuttavia, efficacia emendativa della sentenza impugnata.
Invero, la S.C., con giurisprudenza ormai consolidata, ha chiarito che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il
5 termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016; in senso conforme:
Sez. L, Sentenza n. 7156 del 2023, Sez. L, Ordinanza n. 30851 del 2021, Sez.
6 - L, Ordinanza n.
24506 del 30/11/2016, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17423 del 2018).
È necessario, dunque, verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Sez. L, Ordinanza
n. 1766 del 2018, che richiama Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass.
16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
Peraltro, come ribadito di recente da Sez. L, Ordinanza n. 495 del 2025, l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito d'ufficio, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti (cfr. anche Cass. n. 19226 del 19/07/2018, Cass. n. 21153 del 07/08/2019; Sez. L, Sentenza n. 31282 del 2019).
Ebbene, la domanda proposta dalla in via recuperatoria è manifestamente Parte_1 intempestiva in relazione al termine rilevante alla luce della giurisprudenza richiamata.
E invero, come dedotto e dimostrato dall' sin dal primo grado di giudizio, Controparte_1
e ribadito nel presente grado, - prima della notifica della intimazione di pagamento Parte_1
n. 097 2024 90601523 11/000, notificata dall' di Roma in data Controparte_1
21.06.2024 - ha ritualmente ricevuto i seguenti atti, che hanno reso edotta l'odierna appellante della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n. 39720190000653021000: la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776202200011211000 ricevuta in data 25/11/2022 (cfr. attestazione di consegna della relativa raccomandata A/R in atti); l'avviso di intimazione n. 09720239032881892000 ricevuto il 2/5/2023 (cfr. attestazione di consegna della relativa raccomandata A/R in atti); il pignoramento presso terzi n. 09784202300010734001 ricevuto il 17/07/2023 (cfr., per tutti i predetti atti, le attestazioni di consegna della relativa raccomandata A/R, prodotte in allegato alla memoria di costituzione dell'Agente per la riscossione innanzi al Tribunale, da cui risulta la rituale ricezione nelle forme di legge).
Ebbene, avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09776202200011211000, ricevuta in data 25/11/2022, che è stato, per quanto risulta dagli atti, il primo atto idoneo a porre la Parte_1 in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, non è stata proposta opposizione. Così come, del resto, nessuna opposizione è stata proposta avverso gli ulteriori atti testé indicati (in essi compresi l'intimazione n. 09720239032881892000 ricevuta il 2/5/2023).
6 Ne segue che non sono più proponibili – per intervenuta decadenza, stante l'omesso rispetto del termine di 40 giorni ex art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999 - le questioni di merito concernenti la fondatezza della pretesa, ovvero la asserita non debenza dei contributi in ragione della dedotta cessazione dell'attività di impresa, nonché in ragione della prescrizione maturata prima della notifica dell'avviso di addebito e del primo atto interruttivo ricevuto.
Ciò posto, deve aggiungersi che, avuto riguardo alla data del primo atto che ha portato la a conoscenza della pretesa (avverso il quale non è stata proposta impugnazione), la Parte_1 prescrizione successiva non è maturata prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, notificata il 21.6.2024 (e peraltro preceduta dagli ulteriori atti interruttivi della prescrizione innanzi precisati).
Ne segue l'irrilevanza della questione concernente l'applicabilità dei termini di sospensione della prescrizione introdotti in relazione all'emergenza epidemiologica.
2.3. Infondato è anche il motivo concernente le spese del primo grado, posto che, pacificamente, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 22 agosto 2022, n.
20888; Cass. Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass., Sez. 2^, 24 marzo 2023, n. 8480; Cass., Sez.
3^, 15 ottobre 2024, n. 26789; Cass., Sez. 3^, 31 marzo, 2025, n. 8498).
Inoltre, la mera soccombenza su una questione preliminare o pregiudiziale non è, di per sé, ragione sufficiente a giustificare la compensazione, anche parziale, delle spese giudiziali, a fronte della soccombenza sostanziale del ricorrente nel merito (Sez. 5, Ordinanza n. 23080 del 2025).
Tanto chiarito, deve aggiungersi che l'importo liquidato dal primo giudice per i compensi
(euro 3.290,00) non è affatto incongruo, dovendosi evidenziare che il Tribunale ha determinato tale somma “tenuto conto del valore dell'avviso di addebito opposto (scaglione sino ad € 52.000), della natura previdenziale della causa e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50%, stante la semplicità della causa, priva di questioni giuridiche di rilievo, ed esclusa la fase istruttoria”.
Ebbene, posto che il valore dell'avviso di addebito n. 397 2019 00006530 21 000, portato dall'intimazione opposta, è di importo pari a euro 28.296,75, la somma liquidata dal Tribunale corrisponde al minimo tariffario, considerate le sole fasi effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva, decisionale).
7 3. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti, avuto riguardo al valore della causa e all'attività effettivamente svolta.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese del grado sostenute dall' e dall' Parte_1 CP_2 [...]
, che liquida in favore di ciascun ente appellato in euro 3.500,00, oltre oneri accessori CP_1 come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Presidente est.
GA NT
8