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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 450/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. BOVENZI Parte_1 C.F._1
GAETANO
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZUCCA CARLO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1840/2023, pubblicata il
11/08/2023; materia: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via principale: riformare la Sentenza di prime cure, alla luce di tutti i motivi d'appello;
pagina 1 di 7 accogliere, per tutti i motivi esposti nel presente atto, lo spiegato appello, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, accogliere le seguenti conclusioni: accertato e dichiarato l'inadempimento di quanto previsto nelle condizioni di cui al contratto di Polizza Assicurativa n. 1/39050/77/154658041, stipulato con il sig. , condannare la società Parte_1
, C.F. , P.IVA con sede legale in Via Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Stalingrado n. 45, 40128 Bologna, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della somma di euro 32.740,65= a titolo d'indennizzo per i danni occorsi e a titolo di rimborso e per le spese derivanti dall'infortunio verificatosi in data 25.2.2019, così come descritto in narrativa, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo effettivo, e oltre rivalutazioni monetarie.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato e/o parziale accoglimento della domanda principale, accertato e dichiarato l'inadempimento di quanto previsto nelle condizioni di cui al contratto di Polizza Assicurativa n. 1/39050/77/154658041, stipulato con il sig. , condannare la società Parte_1
, C.F. , P.IVA con sede legale in Via Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Stalingrado n. 45, 40128 Bologna, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore sig. di un importo congruo, a titolo d'indennizzo per i danni e per le Parte_1 spese derivanti dall'infortunio occorso in data 05/06/18, così come previsto nel contratto di Polizza e descritto in narrativa, ovvero della diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa alla luce delle argomentazioni esposte nella superiore narrativa e dalla documentazione prodotta in atti.
In via istruttoria
a) Sulla scorta delle criticità rilevate dal CTP, dott. , nei commenti e rilievi alla relazione del Per_1 CTU, datati 12.2.2022 e allegati all'elaborato peritale in atti, si insiste nelle richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio con un diverso specialista, ovvero una revisione della perizia e in subordine – nel caso in cui non dovesse essere disposta nuova CTU, chiede l'ammissione dei mezzi di prove testimoniali di cui alla memoria istruttoria datata 25.5.2021 ritualmente depositata, come già formulato a verbale all'udienza del 17.6.2022. b) Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, in data 25/02/2019, alle ore 17.35 circa, mentre camminava nel territorio del Comune di Caponago, in via delle Gerole all'altezza del civico n. 3, con suo marito, il sig. , Parte_1 quest'ultimo precipitava all'interno di un tombino adibito al contenimento di cavi elettrici?
2) Vero che il tombino, di cui al punto che precede, si rompeva sotto il peso del sig. , Parte_1 facendolo cadere al suo interno?
3) Vero che il signor subito dopo la caduta nel tombino, veniva soccorso dai signori Parte_1 CP_2 e meccanici dell'officina Autoriparazioni B&B sita in Caponago, via delle
[...] CP_3
Gerole n. 3/1;
4) Vero che i signori e estraevano il signor dal tombino di cui è CP_2 CP_3 Pt_1 causa?
5) Vero che i signori e provvedevano a chiamare il pronto soccorso CP_2 CP_3 prima ed i carabinieri subito dopo?
6) Vero che il sig. veniva soccorso e trasportato con urgenza in ambulanza, in codice Parte_1 giallo, all'Ospedale di Vimercate (ASST di Vimercate)?
7) Vero che, poco dopo l'incidente, intervenivano i Carabinieri del Comando Stazione di Agrate ZA (MB) sul luogo del sinistro?
8) Vero che l'alloggiamento in ghisa che ricopriva il cunicolo dove erano posizionati i cavi elettrici risultava saldato malamente alla base? pagina 2 di 7 A tale proposito si indicano quali testimoni:
sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 la sig.ra , residente in [...]
Simonetta n. 13;
capitoli 5,7,8 Vice Brig. presso il Comando Stazione di Agrate Controparte_4
ZA (MB);
sui capitoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 il signor presso l'officina autoriparazioni B&B di Bovone CP_5
e Bocchi snc, sita in Caponago, via delle Gerole n. 3/1;
sui capitoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il signor presso l'officina autoriparazioni B&B di CP_3
Bovone e Bocchi snc, sita in Caponago, via delle Gerole n. 3/1.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del giudizio di prime cure, oltre accessori e rimborso forfettario, oltre alla rifusione integrale delle spese e compensi di CTU e CTP in entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Nel merito: Respingere l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1840/2023, pubblicata in data Parte_1
11 agosto 2023, resa dal Tribunale di Monza nella persona del GOT Stefania Maxia poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza. Respingere, in ogni caso, tutte le domande ex adverso proposte poiché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1840/2023 pubblicata l'11.8.2023, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di per Parte_1 Controparte_1
ottenere gli indennizzi e il rimborso delle spese sostenute previsti dalla “polizza infortuni” inter partes
n. 1/39050/77/154658041, per complessivi € 32.740,65, ha accertato che la somma spettante all'attore era pari ad € 5.919,92 e, tenuto conto della somma versata dalla Compagnia ante causam, pari a €
5.600,00, ha condannato la Compagnia assicuratrice a versare in favore dell'attore l'importo residuo di
€ 319,92, condannando l'attore a rifondere alla controparte le spese di lite – quantificate in € Pt_1
4000,00 per compensi oltre accessori- e al pagamento integrale delle spese di CTU medico legale.
2. Il giudizio di primo grado
I fatti da origina la vicenda processuale possono essere così brevemente riassunti:
in data 25.2.2019, mentre camminava insieme alla moglie sul marciapiede di via delle Parte_1
Gerole, all'altezza del civico 3, nel Comune di Caponago, poneva il piede sopra un tombino che, sotto pagina 3 di 7 il suo peso, cedeva rompendosi, facendolo precipitare al suo interno. riportava, in Parte_1
conseguenza di detto evento, danni alla salute consistiti in “distacco osseo millimetrico perimalleolare mediale sinistro, contusione escoriata gamba destra e sinistra, contusione anca destra e rachide lombare” (cfr. cartella clinica sub doc. 6 ). Pt_1
ha dunque agito nei confronti della Compagnia assicuratrice per ottenere gli indennizzi Pt_1
spettantigli in forza della polizza stipulata, nonché il rimborso delle spese mediche sostenute.
Il Tribunale di Monza, sulla scorta della CTU medico legale espletata (che ha quantificato il danno permanente alla salute eziologicamente riconducibile all'evento dedotto in giudizio nel 2%, attese le patologie pregresse del ), ha escluso l'indennizzo previsto dalla polizza a tale titolo, in Pt_1
considerazione della franchigia pattuita del 3%, ed ha invece riconosciuto gli ulteriori indennizzi e rimborsi spese per complessivi € 5.919,92 (€ 1.100,00 a titolo di indennità per immobilizzazione;
€
2.700,00 a titolo di indennizzo per invalidità temporanea totale e parziale;
€ 1.550,00 a titolo di indennizzo per ricovero in day hospital;
€ 569,92 per rimborso spese mediche).
Poiché la Compagnia assicuratrice aveva già versato all'attore, ante causam, la somma di € 5600,00, la convenuta è stata condannata a pagare il residuo di € 319,92.
L'attore è stato ritenuto sostanzialmente soccombente ed è stato condannato a rifondere alla controparte le spese di lite e a sostenere integralmente le spese di CTU.
3. Il giudizio di appello
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma sulla base dei seguenti Parte_1
motivi:
1) il Tribunale ha errato a quantificare il danno permanente patito nella percentuale del 2% ed avrebbe invece dovuto ritenere corrette le osservazioni del proprio CTP e riconoscere una percentuale di danno permanente dell'8%, nonché riconoscere gli ulteriori danni patiti nella misura pure quantificata dal proprio CTP, per una somma complessiva di € 32.740,65;
2) il Tribunale ha peraltro errato, alla luce del tenore delle osservazioni critiche mosse dal proprio CTP,
a non dare seguito all'istanza di rinnovo della CTU;
3) il giudice ha poi errato a condannarlo alle spese di lite e di CTU, non potendosi ritenere che egli fosse soccombente, posto che -seppure in minima parte- egli era risultato invece vincitore.
si è costituita, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
pagina 4 di 7
3. Decisione
Va preliminarmente dichiarata la superfluità delle prove orali reiterate da anche nel Parte_1 presente grado di appello: le modalità ed i tempi dell'evento lesivo, oggetto della prova in parola, sono pacifici in causa.
Ciò detto, venendo al merito la Corte osserva che i primi due motivi di appello sono manifestamente infondati.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la CTU -alla quale il Tribunale si è riferito per la determinazione degli indennizzi e del rimborso spese spettanti all'attore in forza della polizza infortuni stipulata con la convenuta- non presenza alcun vizio logico o argomentativo, e risponde alle osservazioni presentate dal consulente di parte attrice in modo completo e puntuale: pertanto, non vi era e non vi è motivo alcuno per discostarsi dalle conclusioni alle quali è giunto il consulente d'ufficio, così come non vi era e non vi è alcun motivo per rinnovare la CTU medico legale espletata.
In particolare, il CTU, in risposta alle osservazioni critiche del CTP dr. ha ben evidenziato i Per_2
motivi – documentali oltre che oggetto di osservazione diretta- che l'hanno portato ad escludere il nesso di causalità con l'evento lesivo per cui è causa di alcune ulteriori patologie di cui è Parte_1 risultato affetto: “i diversi elementi che portano alla definizione dello stato anteriore del periziando precisato nell'elaborato peritale sono stati così determinati:
“...trauma distorsivo della caviglia sinistra con lesione capsulo legamentosa, contusione del piede sinistro, distorsione del rachide lombare…”: Sono le lesioni che il signor lamenta di aver Pt_1
riportato in un incidente avvenuto il 5 giugno 2018, a cui seguì atto di citazione presso questo
Tribunale redatto dal medesimo avvocato che lo assiste nella presente occasione e sempre con il supporto del dottor (documentazione presente nel fascicolo di causa); Per_2
“...al momento dell'evento per cui è causa era altresì portatore di tenosinovite dei flessori della mano sinistra con iniziale sindrome del tunnel carpale, alterazioni artrosiche a livello trapezio- metacarpale…”: si tratta del quadro clinico descritto dopo visita ortopedica del 21 febbraio 2019, data antecedente a quella dell'evento per cui è causa, peraltro trascritta anche dal dottor nella Per_2
sua relazione di parte allegata al fascicolo di causa;
“...dismetria arto inferiore destro con calcificazione nelle parti molli adiacenti al ciglio acetabolare di destra verosimilmente riferibile ad alterazione artrosica, scoliosi dorso lombare...”: Sono elementi che si evincono da visita fisiatrica del 16 luglio 2019, trascritta anche dal dottor nella sua Per_2
pagina 5 di 7 relazione di parte allegata al fascicolo di causa. Alcuni per nozione comune non sono eziologicamente riconducibili all'incidente per cui è causa (dismetria arto inferiore destro e scoliosi dorso lombare), altri erano già presenti al momento dell'ingresso in Pronto Soccorso avvenuto nell'immediatezza dell'evento per cui è causa (calcificazione nelle parti molli adiacenti al ciglio acetabolare di destra verosimilmente riferibile ad alterazione artrosica, doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Non corrisponde inoltre al vero l'affermazione del CTP secondo cui non verrebbero evidenziate
“...quali siano le lesività e le menomazioni dirette ed esclusive del sinistro...”, tanto che a pagina 9 dell'elaborato peritale e nelle conclusioni queste vengono chiaramente identificate in “millimetrico distacco osseo parcellare dalla stiloide malleolare mediale della tibia sinistra, escoriazioni superficiali multiple anteriori gamba destra e sinistra, contusione anca destra e rachide lombare”, mentre le menomazioni ad esse riconducibili si evincono chiaramente dall'esame obiettivo riportato a pagina 8 dell'elaborato peritale, laddove si è rilevato che gli esiti delle predette lesioni non hanno lasciato reliquati clinicamente evidenziabili, anche in confronto all'arto controlaterale.
Per quanto sopra deve ritenersi corretta la valutazione dell'inabilità permanente effettuata dallo scrivente, e nulla rileva che la stessa sia percentualmente inferiore a quella dei fiduciari della compagnia assicurativa.” (così la relazione di CTU, pagg. 20 e ss.).
E' invece parzialmente fondato il terzo motivo di appello.
Ritiene la Corte che, avendo il Tribunale accolto solo alcuni capi della domanda attorea (quelli relativi agli indennizzi per immobilizzazione, per invalidità temporanea totale e parziale e per ricovero in day hospital, oltre a quello relativo al rimborso delle spese mediche), ma non il capo principale relativo all'indennizzo per invalidità permanente, con condanna della Compagnia al versamento di una somma di gran lunga inferiore a quella richiesta (meno dell'1%), sussistevano i presupposti per ritenere la reciproca soccombenza delle parti ma non l'integrale soccombenza di parte attrice, con la conseguenza che le spese avrebbero dovuto essere compensate tra le parti e non poste integralmente a carico di parte attrice.
Non potendosi ritenere l'attore integralmente soccombente, non potevano neppure essere poste integralmente a suo carico le spese di CTU, tanto più che l'espletamento di una consulenza medico legale d'ufficio si è resa oggettivamente necessaria per determinare l'effettivo danno temporaneo e permanente alla salute patito dal in conseguenza dell'evento lesivo de quo. Le spese di Parte_1
CTU dovevano pertanto essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
pagina 6 di 7 Stante la parziale fondatezza dell'appello – limitatamente al terzo motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese di lite e di CTU- e tenuto conto che “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. 13356/2021), devono essere integralmente compensate tra le parti anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Monza n. 1840/2023, pubblicata il 11/08/2023, confermato il capo 1) del dispositivo, a modifica del solo capo 2), così dispone:
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di primo grado;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU, come liquidate dal giudice di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 22 gennaio 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 450/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. BOVENZI Parte_1 C.F._1
GAETANO
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZUCCA CARLO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1840/2023, pubblicata il
11/08/2023; materia: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via principale: riformare la Sentenza di prime cure, alla luce di tutti i motivi d'appello;
pagina 1 di 7 accogliere, per tutti i motivi esposti nel presente atto, lo spiegato appello, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, accogliere le seguenti conclusioni: accertato e dichiarato l'inadempimento di quanto previsto nelle condizioni di cui al contratto di Polizza Assicurativa n. 1/39050/77/154658041, stipulato con il sig. , condannare la società Parte_1
, C.F. , P.IVA con sede legale in Via Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Stalingrado n. 45, 40128 Bologna, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della somma di euro 32.740,65= a titolo d'indennizzo per i danni occorsi e a titolo di rimborso e per le spese derivanti dall'infortunio verificatosi in data 25.2.2019, così come descritto in narrativa, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo effettivo, e oltre rivalutazioni monetarie.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato e/o parziale accoglimento della domanda principale, accertato e dichiarato l'inadempimento di quanto previsto nelle condizioni di cui al contratto di Polizza Assicurativa n. 1/39050/77/154658041, stipulato con il sig. , condannare la società Parte_1
, C.F. , P.IVA con sede legale in Via Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Stalingrado n. 45, 40128 Bologna, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore sig. di un importo congruo, a titolo d'indennizzo per i danni e per le Parte_1 spese derivanti dall'infortunio occorso in data 05/06/18, così come previsto nel contratto di Polizza e descritto in narrativa, ovvero della diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa alla luce delle argomentazioni esposte nella superiore narrativa e dalla documentazione prodotta in atti.
In via istruttoria
a) Sulla scorta delle criticità rilevate dal CTP, dott. , nei commenti e rilievi alla relazione del Per_1 CTU, datati 12.2.2022 e allegati all'elaborato peritale in atti, si insiste nelle richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio con un diverso specialista, ovvero una revisione della perizia e in subordine – nel caso in cui non dovesse essere disposta nuova CTU, chiede l'ammissione dei mezzi di prove testimoniali di cui alla memoria istruttoria datata 25.5.2021 ritualmente depositata, come già formulato a verbale all'udienza del 17.6.2022. b) Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, in data 25/02/2019, alle ore 17.35 circa, mentre camminava nel territorio del Comune di Caponago, in via delle Gerole all'altezza del civico n. 3, con suo marito, il sig. , Parte_1 quest'ultimo precipitava all'interno di un tombino adibito al contenimento di cavi elettrici?
2) Vero che il tombino, di cui al punto che precede, si rompeva sotto il peso del sig. , Parte_1 facendolo cadere al suo interno?
3) Vero che il signor subito dopo la caduta nel tombino, veniva soccorso dai signori Parte_1 CP_2 e meccanici dell'officina Autoriparazioni B&B sita in Caponago, via delle
[...] CP_3
Gerole n. 3/1;
4) Vero che i signori e estraevano il signor dal tombino di cui è CP_2 CP_3 Pt_1 causa?
5) Vero che i signori e provvedevano a chiamare il pronto soccorso CP_2 CP_3 prima ed i carabinieri subito dopo?
6) Vero che il sig. veniva soccorso e trasportato con urgenza in ambulanza, in codice Parte_1 giallo, all'Ospedale di Vimercate (ASST di Vimercate)?
7) Vero che, poco dopo l'incidente, intervenivano i Carabinieri del Comando Stazione di Agrate ZA (MB) sul luogo del sinistro?
8) Vero che l'alloggiamento in ghisa che ricopriva il cunicolo dove erano posizionati i cavi elettrici risultava saldato malamente alla base? pagina 2 di 7 A tale proposito si indicano quali testimoni:
sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 la sig.ra , residente in [...]
Simonetta n. 13;
capitoli 5,7,8 Vice Brig. presso il Comando Stazione di Agrate Controparte_4
ZA (MB);
sui capitoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 il signor presso l'officina autoriparazioni B&B di Bovone CP_5
e Bocchi snc, sita in Caponago, via delle Gerole n. 3/1;
sui capitoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il signor presso l'officina autoriparazioni B&B di CP_3
Bovone e Bocchi snc, sita in Caponago, via delle Gerole n. 3/1.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del giudizio di prime cure, oltre accessori e rimborso forfettario, oltre alla rifusione integrale delle spese e compensi di CTU e CTP in entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Nel merito: Respingere l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1840/2023, pubblicata in data Parte_1
11 agosto 2023, resa dal Tribunale di Monza nella persona del GOT Stefania Maxia poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza. Respingere, in ogni caso, tutte le domande ex adverso proposte poiché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1840/2023 pubblicata l'11.8.2023, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di per Parte_1 Controparte_1
ottenere gli indennizzi e il rimborso delle spese sostenute previsti dalla “polizza infortuni” inter partes
n. 1/39050/77/154658041, per complessivi € 32.740,65, ha accertato che la somma spettante all'attore era pari ad € 5.919,92 e, tenuto conto della somma versata dalla Compagnia ante causam, pari a €
5.600,00, ha condannato la Compagnia assicuratrice a versare in favore dell'attore l'importo residuo di
€ 319,92, condannando l'attore a rifondere alla controparte le spese di lite – quantificate in € Pt_1
4000,00 per compensi oltre accessori- e al pagamento integrale delle spese di CTU medico legale.
2. Il giudizio di primo grado
I fatti da origina la vicenda processuale possono essere così brevemente riassunti:
in data 25.2.2019, mentre camminava insieme alla moglie sul marciapiede di via delle Parte_1
Gerole, all'altezza del civico 3, nel Comune di Caponago, poneva il piede sopra un tombino che, sotto pagina 3 di 7 il suo peso, cedeva rompendosi, facendolo precipitare al suo interno. riportava, in Parte_1
conseguenza di detto evento, danni alla salute consistiti in “distacco osseo millimetrico perimalleolare mediale sinistro, contusione escoriata gamba destra e sinistra, contusione anca destra e rachide lombare” (cfr. cartella clinica sub doc. 6 ). Pt_1
ha dunque agito nei confronti della Compagnia assicuratrice per ottenere gli indennizzi Pt_1
spettantigli in forza della polizza stipulata, nonché il rimborso delle spese mediche sostenute.
Il Tribunale di Monza, sulla scorta della CTU medico legale espletata (che ha quantificato il danno permanente alla salute eziologicamente riconducibile all'evento dedotto in giudizio nel 2%, attese le patologie pregresse del ), ha escluso l'indennizzo previsto dalla polizza a tale titolo, in Pt_1
considerazione della franchigia pattuita del 3%, ed ha invece riconosciuto gli ulteriori indennizzi e rimborsi spese per complessivi € 5.919,92 (€ 1.100,00 a titolo di indennità per immobilizzazione;
€
2.700,00 a titolo di indennizzo per invalidità temporanea totale e parziale;
€ 1.550,00 a titolo di indennizzo per ricovero in day hospital;
€ 569,92 per rimborso spese mediche).
Poiché la Compagnia assicuratrice aveva già versato all'attore, ante causam, la somma di € 5600,00, la convenuta è stata condannata a pagare il residuo di € 319,92.
L'attore è stato ritenuto sostanzialmente soccombente ed è stato condannato a rifondere alla controparte le spese di lite e a sostenere integralmente le spese di CTU.
3. Il giudizio di appello
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma sulla base dei seguenti Parte_1
motivi:
1) il Tribunale ha errato a quantificare il danno permanente patito nella percentuale del 2% ed avrebbe invece dovuto ritenere corrette le osservazioni del proprio CTP e riconoscere una percentuale di danno permanente dell'8%, nonché riconoscere gli ulteriori danni patiti nella misura pure quantificata dal proprio CTP, per una somma complessiva di € 32.740,65;
2) il Tribunale ha peraltro errato, alla luce del tenore delle osservazioni critiche mosse dal proprio CTP,
a non dare seguito all'istanza di rinnovo della CTU;
3) il giudice ha poi errato a condannarlo alle spese di lite e di CTU, non potendosi ritenere che egli fosse soccombente, posto che -seppure in minima parte- egli era risultato invece vincitore.
si è costituita, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
pagina 4 di 7
3. Decisione
Va preliminarmente dichiarata la superfluità delle prove orali reiterate da anche nel Parte_1 presente grado di appello: le modalità ed i tempi dell'evento lesivo, oggetto della prova in parola, sono pacifici in causa.
Ciò detto, venendo al merito la Corte osserva che i primi due motivi di appello sono manifestamente infondati.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la CTU -alla quale il Tribunale si è riferito per la determinazione degli indennizzi e del rimborso spese spettanti all'attore in forza della polizza infortuni stipulata con la convenuta- non presenza alcun vizio logico o argomentativo, e risponde alle osservazioni presentate dal consulente di parte attrice in modo completo e puntuale: pertanto, non vi era e non vi è motivo alcuno per discostarsi dalle conclusioni alle quali è giunto il consulente d'ufficio, così come non vi era e non vi è alcun motivo per rinnovare la CTU medico legale espletata.
In particolare, il CTU, in risposta alle osservazioni critiche del CTP dr. ha ben evidenziato i Per_2
motivi – documentali oltre che oggetto di osservazione diretta- che l'hanno portato ad escludere il nesso di causalità con l'evento lesivo per cui è causa di alcune ulteriori patologie di cui è Parte_1 risultato affetto: “i diversi elementi che portano alla definizione dello stato anteriore del periziando precisato nell'elaborato peritale sono stati così determinati:
“...trauma distorsivo della caviglia sinistra con lesione capsulo legamentosa, contusione del piede sinistro, distorsione del rachide lombare…”: Sono le lesioni che il signor lamenta di aver Pt_1
riportato in un incidente avvenuto il 5 giugno 2018, a cui seguì atto di citazione presso questo
Tribunale redatto dal medesimo avvocato che lo assiste nella presente occasione e sempre con il supporto del dottor (documentazione presente nel fascicolo di causa); Per_2
“...al momento dell'evento per cui è causa era altresì portatore di tenosinovite dei flessori della mano sinistra con iniziale sindrome del tunnel carpale, alterazioni artrosiche a livello trapezio- metacarpale…”: si tratta del quadro clinico descritto dopo visita ortopedica del 21 febbraio 2019, data antecedente a quella dell'evento per cui è causa, peraltro trascritta anche dal dottor nella Per_2
sua relazione di parte allegata al fascicolo di causa;
“...dismetria arto inferiore destro con calcificazione nelle parti molli adiacenti al ciglio acetabolare di destra verosimilmente riferibile ad alterazione artrosica, scoliosi dorso lombare...”: Sono elementi che si evincono da visita fisiatrica del 16 luglio 2019, trascritta anche dal dottor nella sua Per_2
pagina 5 di 7 relazione di parte allegata al fascicolo di causa. Alcuni per nozione comune non sono eziologicamente riconducibili all'incidente per cui è causa (dismetria arto inferiore destro e scoliosi dorso lombare), altri erano già presenti al momento dell'ingresso in Pronto Soccorso avvenuto nell'immediatezza dell'evento per cui è causa (calcificazione nelle parti molli adiacenti al ciglio acetabolare di destra verosimilmente riferibile ad alterazione artrosica, doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Non corrisponde inoltre al vero l'affermazione del CTP secondo cui non verrebbero evidenziate
“...quali siano le lesività e le menomazioni dirette ed esclusive del sinistro...”, tanto che a pagina 9 dell'elaborato peritale e nelle conclusioni queste vengono chiaramente identificate in “millimetrico distacco osseo parcellare dalla stiloide malleolare mediale della tibia sinistra, escoriazioni superficiali multiple anteriori gamba destra e sinistra, contusione anca destra e rachide lombare”, mentre le menomazioni ad esse riconducibili si evincono chiaramente dall'esame obiettivo riportato a pagina 8 dell'elaborato peritale, laddove si è rilevato che gli esiti delle predette lesioni non hanno lasciato reliquati clinicamente evidenziabili, anche in confronto all'arto controlaterale.
Per quanto sopra deve ritenersi corretta la valutazione dell'inabilità permanente effettuata dallo scrivente, e nulla rileva che la stessa sia percentualmente inferiore a quella dei fiduciari della compagnia assicurativa.” (così la relazione di CTU, pagg. 20 e ss.).
E' invece parzialmente fondato il terzo motivo di appello.
Ritiene la Corte che, avendo il Tribunale accolto solo alcuni capi della domanda attorea (quelli relativi agli indennizzi per immobilizzazione, per invalidità temporanea totale e parziale e per ricovero in day hospital, oltre a quello relativo al rimborso delle spese mediche), ma non il capo principale relativo all'indennizzo per invalidità permanente, con condanna della Compagnia al versamento di una somma di gran lunga inferiore a quella richiesta (meno dell'1%), sussistevano i presupposti per ritenere la reciproca soccombenza delle parti ma non l'integrale soccombenza di parte attrice, con la conseguenza che le spese avrebbero dovuto essere compensate tra le parti e non poste integralmente a carico di parte attrice.
Non potendosi ritenere l'attore integralmente soccombente, non potevano neppure essere poste integralmente a suo carico le spese di CTU, tanto più che l'espletamento di una consulenza medico legale d'ufficio si è resa oggettivamente necessaria per determinare l'effettivo danno temporaneo e permanente alla salute patito dal in conseguenza dell'evento lesivo de quo. Le spese di Parte_1
CTU dovevano pertanto essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
pagina 6 di 7 Stante la parziale fondatezza dell'appello – limitatamente al terzo motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese di lite e di CTU- e tenuto conto che “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. 13356/2021), devono essere integralmente compensate tra le parti anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Monza n. 1840/2023, pubblicata il 11/08/2023, confermato il capo 1) del dispositivo, a modifica del solo capo 2), così dispone:
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di primo grado;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU, come liquidate dal giudice di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 22 gennaio 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
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