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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/11/2024, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Natalia Fiorello Presidente relatore
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. AIMO ANDREA che li rappresenta e di- fende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in ZAFFERANA
[...]
ETNEA il 10/05/2008 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7 , parte II, Serie A, dell'anno 2008; che dal matrimonio sono nati i figli (26.11.2010) e ( 12.3.2012), poichè la Per_1 Per_2
convivenza è diventata intollerabile avevano deciso di separarsi e quindi hanno chiesto
1 l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, come qui trascritte
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati;
2) I figli e rispettivamente di anni 13 e 12, sono affidati Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affido condiviso, con residenza anagrafica e dimora abituale con la madre presso l'immobile sito in Cuneo, Via Barolo n. 9/B;
3) La sig.ra continuerà ad abitare con i figli nella casa coniugale sita in Parte_2 Cuneo, Via Barolo n. 9/B di proprietà del sig. e concessa in comodato d'uso Parte_1 gratuito alla sig.ra esclusivamente sino a quando i figli, o anche solo uno di essi, abite- Parte_2 ranno con la stessa;
4) Il sig. cercherà invece nuova abitazione;
Parte_1
5) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi saranno assun- te di comune accordo, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, ma, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale;
2 6) In forza di quanto concordato dai ricorrenti nei Piani Genitoriali che si producono in allegato al presente ricorso (Doc. 03 e Doc.04), il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
• Due sere alla settimana, preferibilmente il martedì ed il venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, ma con facoltà di cambiare tali serate di comune accordo tra i genitori;
• Il finesettimana, due volte al mese oppure ogni 14 giorni, il sabato dalle ore 10:00 sino alla do- menica alle ore 20:00 con facoltà di pernottamento dei figli presso il padre;
• Le vacanze estive dei figli con il padre avranno inizio a partire dall'anno 2025, quando il sig.
potrà tenere con sé i figli per due settimane anche consecutive, nel periodo da Parte_1 concordare con l'altro genitore;
• Le festività Natale/Santo Stefano, Pasqua/Pasquetta ed i Ponti Infrannuali verranno trascorsi dai figli ad anni alterni presso ciascun genitore;
• Durante le vacanze natalizie e durante le vacanze pasquali verrà invece rispettata la normale ca- lendarizzazione dei tempi di collocazione dei figli presso il padre;
7) Il sig. si obbliga a corrispondere alla signora , a ti- Parte_1 Parte_2 tolo di assegno perequativo per il mantenimento ordinario dei figli minori, l'importo di €300,00 mensili (pari ad €150,00 mensili per ciascun figlio) soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, a de- correre dal mese di Ottobre 2024 e fino a quando i figli non saranno economicamente autosuffi- cienti, importo da corrispondersi tramite bonifico bancario alle coordinate già note entro il giorno
5 di ogni mese,
8) Il sig. corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie sostenute per i Parte_1 figli, come da Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15.3.2016 che si produce (Doc. 05);
9) L'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito integralmente dal sig. Parte_1
, il quale continuerà inoltre ad accollarsi integralmente il pagamento delle rate del mutuo
[...] (pari a circa €500/mese) relativo all'immobile di sua proprietà sito in Cuneo, Via Barolo n. 9/B sino alla sua naturale estinzione, ad oggi prevista per l'anno 2042;
10) La sig.ra si obbliga, per contro, a volturare a suo nome e ad accollar- Parte_2 si interamente il pagamento di tutte le utenze relative all'abitazione di Cuneo, Via Barolo n. 9/B (a titolo esemplificativo: Luce, Gas, Acqua Potabile, Spese Condominiali, TARI, ecc.);
11) I figli nei periodi di permanenza con ciascun genitore, potranno vederne i relativi parenti e po- tranno stare con loro anche in eventuale assenza del predetto genitore. Le parti rilasciano pertanto sin d'ora il reciproco assenso affinché i propri rispettivi parenti possano trasportare anche in auto i minori;
12) Le parti si concedono reciproco assenso per l'emissione o il rinnovo della carta d'identità o del passaporto dei figli minori e si impegnano ad apporre la firma, al bisogno, per la richiesta dei predetti;
13) Le parti dichiarano di aver provveduto alla previa definizione di ogni loro rapporto economi- co-patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra e viceversa, ad eccezione di quanto nel presente ricorso;
14) Le parti, svolgendo entrambe un'attività lavorativa e godendo di redditi propri, dichiarano di nulla richiedere a titolo di contribuzione nel loro mantenimento;
3 15) Le parti, infine, si impegnano a presentare ai figli e ad inserire con gradualità nella vita quoti- diana eventuali nuovi compagni/e soltanto quando il rapporto affettivo abbia i connotati della sta- bilità. “
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto ne ricorrono i presupposti;
le condizioni pre- viste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
I coniugi hanno dato atto di non aver reciproche pretese di ordine economico-patrimoniale.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 21/12/1982 a CUNEO (CN), Parte_1
[...
, n. il 10/01/1984 a CATANIA (CT), Parte_3
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso, come in parte motiva trascritte, ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17/10/2024
Il Presidente est.
Dott. Natalia Fiorello
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Natalia Fiorello Presidente relatore
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. AIMO ANDREA che li rappresenta e di- fende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in ZAFFERANA
[...]
ETNEA il 10/05/2008 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7 , parte II, Serie A, dell'anno 2008; che dal matrimonio sono nati i figli (26.11.2010) e ( 12.3.2012), poichè la Per_1 Per_2
convivenza è diventata intollerabile avevano deciso di separarsi e quindi hanno chiesto
1 l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, come qui trascritte
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati;
2) I figli e rispettivamente di anni 13 e 12, sono affidati Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affido condiviso, con residenza anagrafica e dimora abituale con la madre presso l'immobile sito in Cuneo, Via Barolo n. 9/B;
3) La sig.ra continuerà ad abitare con i figli nella casa coniugale sita in Parte_2 Cuneo, Via Barolo n. 9/B di proprietà del sig. e concessa in comodato d'uso Parte_1 gratuito alla sig.ra esclusivamente sino a quando i figli, o anche solo uno di essi, abite- Parte_2 ranno con la stessa;
4) Il sig. cercherà invece nuova abitazione;
Parte_1
5) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi saranno assun- te di comune accordo, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, ma, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale;
2 6) In forza di quanto concordato dai ricorrenti nei Piani Genitoriali che si producono in allegato al presente ricorso (Doc. 03 e Doc.04), il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
• Due sere alla settimana, preferibilmente il martedì ed il venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, ma con facoltà di cambiare tali serate di comune accordo tra i genitori;
• Il finesettimana, due volte al mese oppure ogni 14 giorni, il sabato dalle ore 10:00 sino alla do- menica alle ore 20:00 con facoltà di pernottamento dei figli presso il padre;
• Le vacanze estive dei figli con il padre avranno inizio a partire dall'anno 2025, quando il sig.
potrà tenere con sé i figli per due settimane anche consecutive, nel periodo da Parte_1 concordare con l'altro genitore;
• Le festività Natale/Santo Stefano, Pasqua/Pasquetta ed i Ponti Infrannuali verranno trascorsi dai figli ad anni alterni presso ciascun genitore;
• Durante le vacanze natalizie e durante le vacanze pasquali verrà invece rispettata la normale ca- lendarizzazione dei tempi di collocazione dei figli presso il padre;
7) Il sig. si obbliga a corrispondere alla signora , a ti- Parte_1 Parte_2 tolo di assegno perequativo per il mantenimento ordinario dei figli minori, l'importo di €300,00 mensili (pari ad €150,00 mensili per ciascun figlio) soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, a de- correre dal mese di Ottobre 2024 e fino a quando i figli non saranno economicamente autosuffi- cienti, importo da corrispondersi tramite bonifico bancario alle coordinate già note entro il giorno
5 di ogni mese,
8) Il sig. corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie sostenute per i Parte_1 figli, come da Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino del 15.3.2016 che si produce (Doc. 05);
9) L'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito integralmente dal sig. Parte_1
, il quale continuerà inoltre ad accollarsi integralmente il pagamento delle rate del mutuo
[...] (pari a circa €500/mese) relativo all'immobile di sua proprietà sito in Cuneo, Via Barolo n. 9/B sino alla sua naturale estinzione, ad oggi prevista per l'anno 2042;
10) La sig.ra si obbliga, per contro, a volturare a suo nome e ad accollar- Parte_2 si interamente il pagamento di tutte le utenze relative all'abitazione di Cuneo, Via Barolo n. 9/B (a titolo esemplificativo: Luce, Gas, Acqua Potabile, Spese Condominiali, TARI, ecc.);
11) I figli nei periodi di permanenza con ciascun genitore, potranno vederne i relativi parenti e po- tranno stare con loro anche in eventuale assenza del predetto genitore. Le parti rilasciano pertanto sin d'ora il reciproco assenso affinché i propri rispettivi parenti possano trasportare anche in auto i minori;
12) Le parti si concedono reciproco assenso per l'emissione o il rinnovo della carta d'identità o del passaporto dei figli minori e si impegnano ad apporre la firma, al bisogno, per la richiesta dei predetti;
13) Le parti dichiarano di aver provveduto alla previa definizione di ogni loro rapporto economi- co-patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra e viceversa, ad eccezione di quanto nel presente ricorso;
14) Le parti, svolgendo entrambe un'attività lavorativa e godendo di redditi propri, dichiarano di nulla richiedere a titolo di contribuzione nel loro mantenimento;
3 15) Le parti, infine, si impegnano a presentare ai figli e ad inserire con gradualità nella vita quoti- diana eventuali nuovi compagni/e soltanto quando il rapporto affettivo abbia i connotati della sta- bilità. “
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto ne ricorrono i presupposti;
le condizioni pre- viste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
I coniugi hanno dato atto di non aver reciproche pretese di ordine economico-patrimoniale.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 21/12/1982 a CUNEO (CN), Parte_1
[...
, n. il 10/01/1984 a CATANIA (CT), Parte_3
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso, come in parte motiva trascritte, ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17/10/2024
Il Presidente est.
Dott. Natalia Fiorello
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