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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1303 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Scarso, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Fiumicino (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Placido Rosini, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
La causa è stata rinviata all'udienza del 22.05.2025 con trattazione cartolare.
I procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni a mezzo di note depistate telematicamente, ed il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.04.2022, tempestivamente e ritualmente notificato, , premesso che aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario il 02.09.1989 in Fiumicino (RM) con e che dalla Controparte_1 loro unione erano nati i figli (09.08.1988) e (06.10.1992), esponeva Per_1 Per_2 che in data 20.04.2021 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato la separazione personale dei coniugi, che da allora la separazione si era protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra le parti e che erano decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio, con ogni conseguente statuizione.
Il ricorrente ha dedotto:
- che i figli erano maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che aveva prestato servizio come sottufficiale della Guardia di Finanza ed era in pensione;
- che era titolare della nuda proprietà dell'immobile sito in Cervino (CE) dove abitava il padre usufruttuario e di quattro terreni ubicati nello stesso Comune;
- che le parti erano comproprietarie al 50% ciascuno della casa coniugale sita in Fiumicino (RM) alla via P. Serini n. 30 presso la quale risiedeva la CP_1
- che l'immobile era gravato da un mutuo venticinquennale le cui rate erano corrisposte dalle parti nella quota di euro 525,00 circa al mese ciascuno;
- che la resistente beneficiava dell'immobile coniugale nonostante l'indipendenza economica dei figli maggiorenni;
- che la svolgeva l'attività lavorativa di governante presso una CP_1 struttura alberghiera in Roma.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e la dichiarazione dell'indipedenza
2 economica delle stesse.
Con memoria depositata il 01.07.2022 si costituiva in giudizio la resistente che aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva la conferma delle statuizioni della separazione e in particolare il godimento della casa coniugale e di quanto ivi contenuto, la ripartizione in eguale misura delle rate del mutuo gravante sull'abitazione e del canone di locazione derivante da opere di ristrutturazione e frazionamento della proprietà, nonché la quota del 40% del TFR del ricorrente commisurato agli anni di durata del matrimonio.
All'udienza presidenziale del 20.09.2022 sono comparse le parti personalmente ed il Presidente, dopo la loro audizione, ha adottato i provvedimenti e ha rinviato per il prosieguo della causa dinanzi al Giudice istruttore.
I procuratori delle parti hanno depositato le memorie integrative con cui hanno insistito nell'accoglimento delle proprie domande e in particolare la resistente ha richiesto, in via subordinata, un assegno divorzile di € 1.100,00 al mese.
All'udienza cartolare del 10.02.2023, il Giudice, lette le note depositate dai procuratori, ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e ha fissato udienza di ammissione dei mezzi istruttori.
I difensori delle parti hanno depositato le suddette memorie nei termini e hanno articolato istanze istruttorie.
All'udienza del 22.09.2023 tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, lette le note con cui i difensori hanno insistito nell'ammissione delle prove formulate, ha disposto in capo alle parti ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione reddituale, ha richiesto all'Ente previdenziale competente il calcolo delle spettanze dovute al ricorrente a titolo di TFR e rinviato per l'esame della documentazione a successiva udienza di comparazione.
Nelle more i procuratori delle parti hanno depositato istanze di rinvio per depositare conclusioni congiunte e, all'udienza cartolare del 22.05.2025, il Giudice, lette le note contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, visto l'accordo sottoscritto dalle parti, ha riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
3
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 02.09.1989 in Fiumicino
(RM), giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi sono comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere inoltre recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi e alle esigenze delle parti.
Ove le parti abbiano convenuto tra le condizioni concordate, come è nel caso di specie, trasferimenti immobiliari, tali impegni assumono efficacia obbligatoria e rimane escluso che la decisione possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o della validità degli accordi.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1303/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02.09.1989 in Fiumicino (RM) tra , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], registrato agli atti Controparte_1 dello Stato Civile del Comune al n. 109, parte II, serie A, anno 1989;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) prende atto che il si obbliga a cedere e la si obbliga ad Pt_1 CP_1 acquistare, la quota indivisa di proprietà del pari a ½, dell'immobile Pt_1 sito in Fiumicino (RM), Via Pietro Serini n. 30, acquistato dalle parti con atto di compravendita del 07.09.2004, Rep. n. 4.637, Notaio Persona_3
4 trascritto a Roma 2 in data 09.09.2004 ai numeri 50818 Reg. Gen. e 31511 Reg
Part., contraddistinto al foglio 1063 particella 2585 sub. 7, cat. A7 - sub. 13 cat.
A7 del Comune di Fiumicino;
4) il prezzo della compravendita viene pattuito tra le parti con la somma corrispondente al capitale residuo del mutuo rimanente contratto dalle parti con stipulato il 07.09.2004, rep. 4638 notaio Controparte_2 Per_3 ad oggi corrispondente ad € 68.908,00
[...]
(sessantottomilanovecentootto/00) e secondo la cifra che risulterà dalla dichiarazione della Banca all'atto del rogito notarile di trasferimento della quota;
5) il relativo prezzo sarà pagato dalla accedendo ad altro CP_1 mutuo/finanziamento presso altro istituto di credito, il quale provvederà al pagamento totale o parziale del mutuo contratto con Controparte_2 liberando così il dall'obbligazione nei confronti dell' Pt_1 Controparte_2
a fronte della cessione della propria quota di proprietà;
6) le parti stabiliscono e convengono che stante l'attesa di liberare la CP_1 dalla segnalazione CRIF che la cessione della quota ½ dell'immobile di proprietà del dovrà avvenire entro il 31.03.2026. Al momento della Pt_1 delibera di approvazione del mutuo/finanziamento la comunicherà CP_1 al l'avvenuto perfezionamento del presente accordo;
Pt_1
7) la si impegna e presta la disponibilità al affinché CP_1 Pt_1 quest'ultimo possa ritirare, alla presenza di uno dei figli, i propri beni mobili ed effetti personali ancora presenti nell'abitazione. Il potrà mettersi Pt_1
d'accordo anche con i figli per fissare una data per il loro ritiro;
8) stante l'accredito dell'importo del TFR eseguito dall'INPS al lo Pt_1 stesso verserà alla alla data della sottoscrizione dell'accordo CP_1 raggiunto, la somma di € 7.799,36 (settemilasettecentonovantanove/36) tramite bonifico bancario alle coordinate intestate alla CP_1
9) manda all'Ufficiale di stato civile del Comune competente l'annotazione della sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Civitavecchia, il 03.06.2025
Si comunichi.
5 Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
6
Il Giudice relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1303 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Scarso, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Fiumicino (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Placido Rosini, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
La causa è stata rinviata all'udienza del 22.05.2025 con trattazione cartolare.
I procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni a mezzo di note depistate telematicamente, ed il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.04.2022, tempestivamente e ritualmente notificato, , premesso che aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario il 02.09.1989 in Fiumicino (RM) con e che dalla Controparte_1 loro unione erano nati i figli (09.08.1988) e (06.10.1992), esponeva Per_1 Per_2 che in data 20.04.2021 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato la separazione personale dei coniugi, che da allora la separazione si era protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra le parti e che erano decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio, con ogni conseguente statuizione.
Il ricorrente ha dedotto:
- che i figli erano maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che aveva prestato servizio come sottufficiale della Guardia di Finanza ed era in pensione;
- che era titolare della nuda proprietà dell'immobile sito in Cervino (CE) dove abitava il padre usufruttuario e di quattro terreni ubicati nello stesso Comune;
- che le parti erano comproprietarie al 50% ciascuno della casa coniugale sita in Fiumicino (RM) alla via P. Serini n. 30 presso la quale risiedeva la CP_1
- che l'immobile era gravato da un mutuo venticinquennale le cui rate erano corrisposte dalle parti nella quota di euro 525,00 circa al mese ciascuno;
- che la resistente beneficiava dell'immobile coniugale nonostante l'indipendenza economica dei figli maggiorenni;
- che la svolgeva l'attività lavorativa di governante presso una CP_1 struttura alberghiera in Roma.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e la dichiarazione dell'indipedenza
2 economica delle stesse.
Con memoria depositata il 01.07.2022 si costituiva in giudizio la resistente che aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva la conferma delle statuizioni della separazione e in particolare il godimento della casa coniugale e di quanto ivi contenuto, la ripartizione in eguale misura delle rate del mutuo gravante sull'abitazione e del canone di locazione derivante da opere di ristrutturazione e frazionamento della proprietà, nonché la quota del 40% del TFR del ricorrente commisurato agli anni di durata del matrimonio.
All'udienza presidenziale del 20.09.2022 sono comparse le parti personalmente ed il Presidente, dopo la loro audizione, ha adottato i provvedimenti e ha rinviato per il prosieguo della causa dinanzi al Giudice istruttore.
I procuratori delle parti hanno depositato le memorie integrative con cui hanno insistito nell'accoglimento delle proprie domande e in particolare la resistente ha richiesto, in via subordinata, un assegno divorzile di € 1.100,00 al mese.
All'udienza cartolare del 10.02.2023, il Giudice, lette le note depositate dai procuratori, ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e ha fissato udienza di ammissione dei mezzi istruttori.
I difensori delle parti hanno depositato le suddette memorie nei termini e hanno articolato istanze istruttorie.
All'udienza del 22.09.2023 tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, lette le note con cui i difensori hanno insistito nell'ammissione delle prove formulate, ha disposto in capo alle parti ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione reddituale, ha richiesto all'Ente previdenziale competente il calcolo delle spettanze dovute al ricorrente a titolo di TFR e rinviato per l'esame della documentazione a successiva udienza di comparazione.
Nelle more i procuratori delle parti hanno depositato istanze di rinvio per depositare conclusioni congiunte e, all'udienza cartolare del 22.05.2025, il Giudice, lette le note contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, visto l'accordo sottoscritto dalle parti, ha riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
3
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 02.09.1989 in Fiumicino
(RM), giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi sono comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere inoltre recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi e alle esigenze delle parti.
Ove le parti abbiano convenuto tra le condizioni concordate, come è nel caso di specie, trasferimenti immobiliari, tali impegni assumono efficacia obbligatoria e rimane escluso che la decisione possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità o della validità degli accordi.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1303/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02.09.1989 in Fiumicino (RM) tra , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], registrato agli atti Controparte_1 dello Stato Civile del Comune al n. 109, parte II, serie A, anno 1989;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) prende atto che il si obbliga a cedere e la si obbliga ad Pt_1 CP_1 acquistare, la quota indivisa di proprietà del pari a ½, dell'immobile Pt_1 sito in Fiumicino (RM), Via Pietro Serini n. 30, acquistato dalle parti con atto di compravendita del 07.09.2004, Rep. n. 4.637, Notaio Persona_3
4 trascritto a Roma 2 in data 09.09.2004 ai numeri 50818 Reg. Gen. e 31511 Reg
Part., contraddistinto al foglio 1063 particella 2585 sub. 7, cat. A7 - sub. 13 cat.
A7 del Comune di Fiumicino;
4) il prezzo della compravendita viene pattuito tra le parti con la somma corrispondente al capitale residuo del mutuo rimanente contratto dalle parti con stipulato il 07.09.2004, rep. 4638 notaio Controparte_2 Per_3 ad oggi corrispondente ad € 68.908,00
[...]
(sessantottomilanovecentootto/00) e secondo la cifra che risulterà dalla dichiarazione della Banca all'atto del rogito notarile di trasferimento della quota;
5) il relativo prezzo sarà pagato dalla accedendo ad altro CP_1 mutuo/finanziamento presso altro istituto di credito, il quale provvederà al pagamento totale o parziale del mutuo contratto con Controparte_2 liberando così il dall'obbligazione nei confronti dell' Pt_1 Controparte_2
a fronte della cessione della propria quota di proprietà;
6) le parti stabiliscono e convengono che stante l'attesa di liberare la CP_1 dalla segnalazione CRIF che la cessione della quota ½ dell'immobile di proprietà del dovrà avvenire entro il 31.03.2026. Al momento della Pt_1 delibera di approvazione del mutuo/finanziamento la comunicherà CP_1 al l'avvenuto perfezionamento del presente accordo;
Pt_1
7) la si impegna e presta la disponibilità al affinché CP_1 Pt_1 quest'ultimo possa ritirare, alla presenza di uno dei figli, i propri beni mobili ed effetti personali ancora presenti nell'abitazione. Il potrà mettersi Pt_1
d'accordo anche con i figli per fissare una data per il loro ritiro;
8) stante l'accredito dell'importo del TFR eseguito dall'INPS al lo Pt_1 stesso verserà alla alla data della sottoscrizione dell'accordo CP_1 raggiunto, la somma di € 7.799,36 (settemilasettecentonovantanove/36) tramite bonifico bancario alle coordinate intestate alla CP_1
9) manda all'Ufficiale di stato civile del Comune competente l'annotazione della sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Civitavecchia, il 03.06.2025
Si comunichi.
5 Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
6
Il Giudice relatore
Dott. Gianluca Gelso