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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
AR SA SC PRESIDENTE RELATRICE
Giorgio RR CONSIGLIERE
CO OD CONSIGLIERE in esito all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 281 di R.G. dell'anno 2023, proposta da con sede in Capoterra, Dorsale Consortile km. 10.500, in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante, dott. elettivamente domiciliata in Parte_2
Cagliari presso lo studio dell'Avv. Franco Usai che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in atti appellante contro
nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Cagliari nello studio legale dell'avvocato Alessio Locci che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata in foglio separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c. appellato
Conclusioni: Per l'appellante: “VOGLIA l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza: I. In riforma dell'impugnata sentenza, Accertare e Dichiarare che l'Indennità per sede disagiata non ha funzione e natura retributiva ed essa non concorre a formare la Retribuzione globale di fatto come parametro di computo per determinare gli altri istituti (cd. indiretti) della retribuzione;
di conseguenza II. Dichiarare che le pretese economiche riconosciute con la sentenza impugnata come richieste dal lavoratore ricorrente non gli sono pertanto dovute. III: Con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio”.
Per l'appellato: Voglia la Corte: “Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, e accessori come per legge”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25 maggio 2022 davanti al Tribunale di Cagliari, , dopo avere CP_1 premesso di lavorare alle dipendenze della società sin dal 1° ottobre 2008, in qualità Parte_1 di operatore di impianto, inquadrato nel quarto livello del CCNL industria metalmeccanica privata, divenuto da giugno 2021 livello C2, aveva sostenuto di essere titolare nei confronti della società datrice di lavoro di un credito pecuniario di 14.748,31 € per differenze retributive, maturate negli anni dal 2015 al 2021, sulle voci stipendiali di tredicesima mensilità, ferie e permessi ed aveva quindi domandato la condanna della società convenuta al pagamento delle somme per tali titoli rivendicate, oltre accessori e spese.
In particolare, aveva allegato il ricorrente, nel periodo indicato la società gli aveva Parte_1 erogato la tredicesima mensilità, le ferie e i permessi retribuiti, determinando le somme dovute sulla base di un parametro inferiore rispetto al valore della retribuzione globale di fatto, omettendo, nello specifico, in contrasto con le previsioni del CCNL applicabile, di includere in quest'ultima alcune voci retributive quali il premio di risultato, le maggiorazioni e indennità per il lavoro notturno e festivo anche notturno articolato in turnazioni settimanali, l'indennità autisti e l'indennità di disagiata sede, pur percepite stabilmente e costantemente alla luce dell'organizzazione aziendale e dei turni di lavoro.
si era ritualmente costituita in giudizio ed aveva resistito alla domanda formulando Parte_1 articolate difese, con le quali aveva contestato, in modo particolare, la computabilità nella retribuzione globale di fatto dell'indennità di disagiata sede.
*
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 443 pubblicata il 28 marzo
2023, aveva accolto integralmente la domanda, condannando perciò la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di 14.748,31 €, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti, dichiarando compensate tra le parti nella misura della metà le spese di lite in ragione dei diversi orientamenti adottati nel tempo su alcune decisive questioni dal medesimo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Cagliari e condannando la società resistente al rimborso in favore del ricorrente della metà residua.
In particolare, il primo giudice, richiamando quanto già osservato dal medesimo Tribunale in altre controversie del tutto analoghe, aveva, accertato che la retribuzione globale di fatto, secondo la disciplina collettiva pacificamente applicabile al rapporto individuale di lavoro intercorrente tra le parti, costituiva effettivamente il parametro per il calcolo del compenso per ferie e tredicesima mensilità, mentre per i permessi retribuiti era giunto al medesimo risultato attraverso il richiamo alla previsione dell'art. 3, comma 2, sezione quarta, titolo IV del CCNL in questione, con la conseguenza che dovevano riconoscersi, in favore del ricorrente, tutte le differenze retributive dal medesimo richieste sia a titolo di tredicesima mensilità, sia a titolo di ferie e permessi goduti.
Il parametro della retribuzione globale di fatto, richiamato dalla contrattazione collettiva per il conteggio delle suddette voci, aveva rilevato il primo giudice, comprendeva infatti non soltanto la normale retribuzione mensile, ma anche ogni compenso di carattere continuativo, anche se di importo variabile nel tempo, che fosse ricollegato alle particolari modalità della prestazione in atto (con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali), aggiungendo che rientravano senz'altro in tale parametro di computo, anche alla stregua delle risultanze dei prospetti paga in atti, le maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo, il premio di risultato e l'indennità autisti, in ordine alle quali non vi era sostanzialmente contestazione, nonché, altresì, e a differenza di quanto sostenuto dalla società convenuta, l'indennità per disagiata sede di cui l'opposto aveva regolarmente goduto, come pacifico tra le parti.
In particolare, quanto all'indennità di sede disagiata, il Tribunale aveva rilevato che la stessa era stata regolata nel dettaglio secondo gli accordi integrativi aziendali, alla luce della previsione quadro contenuta nel CCNL di settore, all'art. 10, rubricato appunto indennità per disagiata sede, del titolo IV, sub IV sezione, a mente del quale “qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini dell'eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto dell'indennità di sede disagiata, riconosciuta dalla resistente in forza di successivi accordi aziendali allegati agli atti in copia, aveva proseguito il primo giudice, operava quindi in favore dei dipendenti che dovessero coprire con mezzi personali la tratta tra il luogo di residenza e quello di lavoro, fuori dall'orario di lavoro, allorquando nella località ove il lavoratore svolgeva normalmente la sua attività non vi fossero possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che collegassero la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato fosse distante almeno cinque chilometri.
E' benchè fosse noto al Tribunale l'orientamento della Corte d'Appello di Cagliari sulla questione trattata, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità di disagiata sede – in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici” – non sarebbe stata collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe avuto natura retributiva, il primo giudice aveva per contro ritenuto di dover confermare il proprio precedente indirizzo in materia.
E ciò in quanto “l'indennità di disagiata sede costituisce un'erogazione continuativa del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli - più che meramente di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza, costi che, infatti, sono presunti e forfetizzati e non soggetti ad alcuna attività dichiarativa da parte del lavoratore e di controllo da parte del datore di lavoro - di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato
e dai servizi nello stesso normalmente reperibili”.
Proprio la rilevata natura dell'indennità in discussione di erogazione di miglior favore riconosciuta dalla a causa delle caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta, aveva concluso Parte_1 il primo giudice, comportava il riconoscimento della natura retributiva, e non risarcitoria o di rimborso spese, della medesima, aggiungendo che “d'altra parte, in materia di t.f.r., a proposito delle somme erogate a titolo di rimborso forfetario di spese sostenute dai lavoratori in occasione di servizi resi all'estero o in occasione del trasferimento ad altra sede, la Suprema Corte ha in diverse occasioni avuto modo di precisare che qualora si tratti di costi che sono a carico del lavoratore le predette spese rientrano nel concetto di retribuzione, risolvendosi in buona sostanza in un adeguamento della retribuzione per il maggior disagio dell'attività lavorativa svolta in determinate condizioni (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. L, 18 marzo 2009, n. 6563; Cass. civ., Sez. L, 12 settembre
2018, n. 22197)”.
Analoghe considerazioni, mutatis mutandis, valevano quindi nel caso di specie secondo il primo giudice:
a parte la stessa qualificazione data all'istituto dalla contrattazione collettiva (la scelta di definire l'indennità in termini di “disagiata sede” rendeva evidenza del fatto che l'ubicazione della sede di lavoro in luogo distante da centri abitati e non servito da mezzi pubblici di trasporto fosse stata apprezzata come causa di speciale incomodità della prestazione) e la sua collocazione, nel C.C.N.L., tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità del lavoro (si trattava dell'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e di quella per “maneggio denaro – cauzione”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo), era evidente secondo il Tribunale che nel caso di specie anche il rimborso forfetario e presuntivo dei maggiori costi ricollegabili allo spostamento dal luogo di residenza a quello di servizio, che non dovrebbe secondo i principi gravare sul datore di lavoro, si ponessero in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa e che l'erogazione nel suo complesso finisse per risolversi nella sostanza in un adeguamento della retribuzione determinato dalle condizioni ambientali in cui il dipendente prestava la propria attività.
Né, ad abundantiam, aveva aggiunto il Tribunale, era irrilevante considerare che la stessa società resistente aveva attribuito, almeno sino al giugno 2018, natura espressamente retributiva all'emolumento in discussione, ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, come evidenziato dalle le buste paga in atti (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, erano apposti asterischi sotto le lettere “C” e “I”, che avevano funzione identificativa delle componenti reddituali che formavano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale).
In conclusione, il Tribunale aveva quindi ritenuto che anche l'indennità di disagiata sede facesse parte della retribuzione globale di fatto e che pertanto la stessa dovesse essere inserita nella base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore per le ferie, i permessi e la tredicesima mensilità, sulla base dei corretti conteggi prodotti dal ricorrente unitamente al ricorso introduttivo del giudizio e conseguentemente accertata la sussistenza del credito vantato dal ricorrente nella misura richiesta di €.
14.748,31, perciò condannando la società convenuta al pagamento in suo favore di tale importo lordo, maggiorato di rivalutazione ed interessi con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello cui ha resistito Parte_1 Pt_1
. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva erroneamente incluso Parte_1
l'indennità di disagiata sede nel calcolo della retribuzione globale di fatto, in ragione di una errata qualificazione della stessa per natura e funzione.
La sentenza non era corretta nella parte in cui aveva deciso sulle questioni relative “alla natura, qualificazione e collocazione dell'indennità per disagiata sede, con riferimento alla conformazione della retribuzione globale di fatto”, adottando decisioni in contrasto con la normativa applicabile, ovvero ritenendo doveroso includere tale indennità nella retribuzione globale di fatto, “con ciò determinando un aumento giuridicamente infondato degli importi dovuti per retribuire i cd. istituti indiretti”.
Il primo giudice era caduto in contraddizione laddove, pur ritenendo che l'indennità non fosse corrisposta per retribuire la prestazione lavorativa ma per ricoprire i costi sostenuti dal dipendente per l'utilizzo del mezzo proprio per recarsi sul posto di lavoro, aveva attribuito alla stessa, comunque, natura retributiva perché corrisposta con continuità e in quanto erogazione di miglior favore.
Andavano, invece, escluse dalla retribuzione tutte quelle erogazioni che non erano corrispettivo per la prestazione eseguita dal lavoratore e quindi non strettamente collegate con quest'ultima, tra cui anche l'indennità per sede disagiata, riferita a fattori esterni all'orario di lavoro e non parte della normale retribuzione in quanto rimborso spese, dall'evidente natura risarcitoria, che non poteva quindi concorrere neppure a formare la retribuzione globale di fatto.
Presupposto e fine di tale versamento era, infatti, quello del rimborso da parte del datore di lavoro, in favore dei dipendenti che erano tenuti a coprire la tratta tra il luogo di residenza e quello di lavoro fuori dall'orario di lavoro, quando la distanza tra i due luoghi fosse superiore a 5 km (art. 10, sezione IV, titolo
IV del CCNL), volto a consentire ai lavoratori di coprire i maggiori costi, altrimenti interamente a loro carico, affrontati per raggiungere la sede ordinaria di lavoro, priva di collegamenti con adeguati mezzi pubblici con il luogo di residenza, senza nesso alcuno con la funzione retributiva.
Il fatto che la misura dell'erogazione fosse frutto di un accordo aziendale non le conferiva poi natura retributiva, né tale natura poteva essere attribuita in contrasto con la volontà dei contraenti e con il significato letterale delle previsioni adottate.
E posto che dal computo della retribuzione globale di fatto anche la Suprema Corte aveva escluso “gli emolumenti che non erano volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione, ma altri disagi come quelli connessi ai viaggi, al trasferimento”, escludendo dalla retribuzione globale di fatto le poste non retributive, i conteggi dovevano ritenersi errati, risentendo della carenza dei requisiti che dovrebbero avere le voci che vanno a formare la retribuzione globale di fatto.
Nessuna norma, di legge o di contratto, si era spinta a tanto e tantomeno poteva giungersi all'individuazione di siffatta natura retributiva attraverso la lettura della contrattazione integrativa, che nulla aveva specificato in tal senso, rimarcando “l'essenziale, i costi reali sostenuti per il viaggio quando ci fossero stati i presupposti di cui al richiamato art. 10 del CCNL”.
Era errata anche l'affermazione del Tribunale che i costi fossero stati stabiliti in assenza di qualsivoglia controllo da parte del datore di lavoro, senza considerare che le parti collettive avevano stabilito criteri precisi e prefissati, predisponendo delle fasce omogenee in base alle distanze da percorrere, subordinando l'erogazione alle presenze al lavoro, con aumenti degli importi in ragione dell'incremento del costo del carburante, come rilevabile dal verbale di incontro tra la società e la RSU aziendale del
19/06/2001, da cui emergeva chiaramente la natura prettamente risarcitoria dell'indennità in contestazione (in tal senso nell'accordo le frasi “considerato l'incremento del costo della benzina ..le fasce di rimborso di chilometrico per percorrenza andata e ritorno in funzione delle distanze indicate nella tabella allegata
..per giorno di presenza si intende tutti i giorni in cui il lavoratore presta servizio ..esclusi i lavoratori reperibili..”).
E “se il contenuto dell'accordo era la volontà delle parti”, le motivazioni con cui in sentenza si era attribuita a tale indennità natura retributiva si ponevano in forte contrasto con detta volontà, con le norme e disposizioni applicabili, ma anche con la funzione dell'indennità in contestazione e con tutti i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte in materia di somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute e percepite a titolo di rimborso spese, non assimilabili alla retribuzione.
L'insieme di tali argomenti fondava, pertanto, l'evidente natura di ristoro e non retributiva dell'indennità in contestazione, perciò erroneamente inclusa dal primo giudice nella base di calcolo della retribuzione globale di fatto, come parametro di computo per determinare altri istituti retributivi, con la conseguenza che, per l'effetto, si dovevano anche ritenere i conteggi disposti dal lavoratore non corretti per definire le pretese divenute inesistenti una volta espunta dalla base di calcolo l'indennità in questione.
*
Il motivo di appello è infondato.
Nel procedere, questa Corte intende richiamare, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., le proprie recentissime sentenze n. 116/2024 in data 5 agosto 2024 e n. 128/2024, in data 3 ottobre 2024 (estensore dott.ssa Daniela Coinu).
Con tali sentenze, la Corte, pur consapevole del precedente orientamento di questa Corte sulla questione in esame, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021 - quello secondo cui l'indennità di disagiata sede, in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici”, non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe quindi natura retributiva – ha già inteso discostarsi dal proprio precedente orientamento, peraltro espresso in diversa composizione, sulla scorta di una differente interpretazione, che qui intende ribadire.
L'indennità per disagiata sede è prevista dall'art. 10 (rubricato appunto “Indennità per disagiata sede”), titolo IV, sub IV sezione, CCNL di settore, a mente del quale: “Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto in discussione opera, quindi, secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, in favore dei dipendenti che svolgano la loro attività in località isolate, non dotate di soluzioni abitative, né di adeguati mezzi pubblici di trasporto che le colleghino con centri abitati, e che distino almeno 5
Km dal centro abitato più vicino.
L'indennità in questione, quindi, per come delineata dalla contrattazione collettiva nazionale, appare rivolta, a parere del Collegio, non semplicemente a rimborsare il lavoratore delle maggiori spese che lo stesso debba sopportare a causa della eventuale distanza del luogo di lavoro dalla propria residenza, quanto, piuttosto, più in generale, ad adeguare la retribuzione del medesimo alla maggiore gravosità della prestazione richiestagli a causa delle indicate condizioni ambientali.
D'altra parte, anche la scelta delle parti collettive di definire l'indennità in termini di “disagiata sede” rende evidenza del fatto che l'intento fosse quello di compensare la particolare incomodità della prestazione, come dimostra anche la collocazione della relativa previsione, nel C.C.N.L., tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità della prestazione lavorativa
(l'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e l'indennità per “maneggio denaro”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo).
Ebbene, deve escludersi, secondo questa Corte, che con gli accordi aziendali richiamati dalle parti si fosse inteso modificare la natura dell'istituto previsto dagli accordi nazionali: come risulta dagli accordi aziendali in atti, infatti, le parti non avevano affermato e previsto alcunché in ordine ai presupposti di applicazione dell'istituto in esame, ma piuttosto, in continuità con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, si erano limitate a stabilire le norme di dettaglio per la determinazione dei criteri di quantificazione della indennità in discussione.
E' vero, come sostiene la società appellante, che i criteri in questione erano consistiti nell'individuazione di una serie di fasce chilometriche rapportate alla distanza esistente tra luogo di residenza dei lavoratori e luogo di lavoro dei medesimi e che le parti sindacali periodicamente avevano aumentato l'ammontare
(forfettario) dell'indennità prevista per ciascuna fascia anche (la dizione è prevista solo nell'accordo del
19 giugno 2001) in ragione degli aumenti subiti dal costo della benzina, ma è anche vero che, per un verso, come risulta dall'ammontare stabilito per le singole fasce, non era stato stabilito alcun rapporto ragionevole tra costi (presumibilmente) affrontati e indennità corrisposta (ad es. da ultimo, si veda l'accordo del 18 aprile 2011, prima tabella, sino a 20 KM di percorrenza tra andata e ritorno l'indennità era pari a €. 11,19 euro al giorno, mentre sino a 50 KM era pari a €. 15,36 euro, per non parlare del fatto che per qualunque distanza oltre 50 Km l'indennità era prevista comunque in misura pari a €. 18,43, mentre vi erano lavoratori, come risulta dalla scheda allegata all'accordo del 19 giugno 2001, il cui tratto di percorrenza in andata e ritorno superava i 160 Km), e che, per altro verso, era previsto che l'indennità venisse, comunque, erogata per ciascuna giornata di presenza al lavoro, senza che fosse prevista alcuna indagine, preventiva o successiva, in ordine all'effettivo utilizzo, da parte di ciascun lavoratore, dell'auto, di un altro mezzo, o di un mezzo comune tra più lavoratori.
Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 18 aprile 2011, sottoscritto il 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati i precedenti Accordi integrativi aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà dell'azienda di migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei propri dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di non Pt_3 richiedere ulteriori miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno concordato e convenuto quanto segue…”.
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi, avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro cui adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili.
Deve, quindi, ritenersi che l'indennità in esame, ponendosi in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa, abbia natura retributiva e debba, quindi, essere ricompresa, ai fini di causa, nel computo della retribuzione globale di fatto.
Senza contare che, come risulta dai prospetti paga in atti, la stessa società datrice di lavoro aveva attribuito ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, natura evidentemente retributiva all'emolumento in discussione (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere “C” e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale, come specificato nella “legenda” posta a lato di ciascuna busta paga).
E sono queste le ragioni per cui, pur essendo noto a questo Collegio il precedente orientamento di questa
Corte in diversa composizione sulla questione in esame, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n.
131/2021, come già sopra evidenziato, si è giunti alla conclusione che si tratti di interpretazione dalla quale, si ritiene di doversi discostare.
Né, d'altra parte, l'interpretazione qui prospettata si pone in contrasto con le decisioni (cfr. ord. n.
32683/23, n. 32717/2023 e n. 32696/2023, oltre ord. n. 28915/2023) con cui la Suprema Corte ha confermato i suddetti precedenti di questa Corte D'Appello, considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello non era incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115
c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in quelle fattispecie, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
Ciò premesso, considerato che nessuna specifica contestazione è stata mossa ai conteggi richiamati in sentenza sotto tale profilo, se non quella che si trattava di importi non correlati con i presupposti di fatto, la pretesa azionata da è stata correttamente ritenuta fondata dal primo giudice. CP_1
La società infatti, anche nel giudizio di appello si è limitata a ribadire che i conteggi Parte_1 riformulati dal lavoratore non erano idonei a determinare l'entità delle pretese, in quanto tali pretese si sarebbero rivelate inesistenti se dalla base di calcolo, come non aveva fatto il primo giudice, fossero state espunte le somme corrisposte a titolo di indennità di disagiata sede, a salvaguardia della volontà delle parti, che aveva attribuito a tale indennità una funzione non retributiva, ma di ristoro e di rimborso, senza procedere ad un esame compiuto degli importi richiesti e a contestarli nello specifico, anche in raffronto alle buste paga utilizzate, indicando eventuali errori dai quali gli stessi fossero affetti.
I conteggi, in realtà, come già rilevato dal primo giudice, devono ritenersi corretti in quanto elaborati ricalcolando le voci che attengono a tredicesima mensilità e ferie e permessi goduti includendo nella retribuzione globale di fatto utile anche gli importi percepiti nel corso del rapporto a titolo di indennità di disagiata sede, sulla scorta dei medesimi parametri retributivi utilizzati in busta paga dalla società datrice di lavoro, ma anche considerando i criteri di calcolo previsti dal CCNL di settore applicato al rapporto ed in particolare dalle norme contenute nella sezione quarta, titolo terzo, all'articolo 10 (ferie)
e titolo quarto, all'articolo 3 (mensilizzazione), all'articolo 7 (tredicesima mensilità) e all'articolo 10
(indennità di disagiata sede), nonché, per i permessi, dalle norme contenute nella sezione quarta, titolo quarto, art. 3, comma 2.
Una volta, quindi, che il Collegio ha disatteso la ricostruzione in termini di rimborso spese della controversa indennità di sede disagiata, affermando la natura retributiva della stessa per le ragioni sopra riportate ed ha verificato la correttezza dei conteggi come elaborati dal lavoratore, non può che giungersi alla conclusione che al medesimo spettano, pertanto, gli importi riconosciuti in sentenza.
A ciò segue il rigetto dell'appello proposto dalla società e la conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese del presente grado del giudizio, nonostante il rigetto dell'unico motivo di appello formulato da , considerando le differenti pronunce succedutesi nel tempo in ordine alla Parte_1 natura dell'indennità di sede disagiata e il recentissimo mutamento di orientamento da parte di questa stessa Corte, come sopra evidenziato, appare del tutto giustificato disporne la compensazione per intero tra le parti.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare tenuta l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-
5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 228 del 2012.
Cagliari, 20 novembre 2025
La Presidente relatrice
AR SA SC