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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 01/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3485/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LA AT
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. Paolo Di Tursi
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla CP_ quale nasceva in data 2.5.2020 il figlio , rilevata l'interruzione della convivenza, anche in ragione degli episodi di maltrattamento denunziati dalla signora tenuti nei di lei riguardi dal compagno signor Controparte_1
ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del Parte_1 minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 4/9/2024 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le modalità di Parte_1 Controparte_1 CP_ affidamento e visita del loro figlio e ogni altro aspetto anche matrimoniale nell'interesse dello stesso.
1 Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria;
ciò anche in ragione di quanto riferito nella relazione socio familiare demandata nel presente giudizio ai servizi sociali: dalla suddetta indagine è infatti emerso che, nonostante le vicende intercorse tra le parti, non sussiste alcun pregiudizio per il minore, il quale è legato affettivamente ad entrambi i genitori;
questi ultimi, inoltre, in maniera disgiunta si mostrano in grado di esercitare la genitorialità, salvo le difficoltà di comunicazione che tra di essi permangono.
Alla luce di ciò, tenuto conto anche della proposta dei Servizi sociali di CP_ individuare i giorni esatti in cui starà con il padre al fine di ridurre al minimo gli spazi di confronto e, quindi, di conflitto, tra i genitori, nonché dell'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 27.3.2025 si ritiene di poter omologare gli accordi consensualmente assunti dalle parti, così come da ultimo modificati.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del
27.3.2025, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate, rilevando a tal fine l'ammissione al patrocinio a spese dello stato da parte della signora per il periodo antecedente al Controparte_1
5.2.2025, data in cui la stessa è stata assunta a tempo indeterminato con retribuzione annua superiore ai limiti per l'ammissione al PSS.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1.Il minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori, che continueranno ad assumere congiuntamente ogni decisione concernente l'educazione, l'istruzione e la salute della minore, tenendo conto delle sue capacità, delle naturali inclinazioni e delle loro esigenze;
2. il collocamento prevalente del minore sarà presso la residenza della madre in Campo dell'Elba – Frazione di Sant'Ilario; la signora si farà carico del canone di locazione;
3. Considerati gli impegni di lavoro dei genitori il bambino frequenterà il padre ogni settimana, due pomeriggi, di cui uno con pernotto, entrambi dall'uscita di scuola;
tali giorni sono individuati nel martedì pomeriggio, provvedendo il padre a riportare il bambino alla madre alle ore 19:00 in
Località La Pila e nel giovedì pomeriggio, provvedendo il padre a CP_ riaccompagnare a scuola il venerdì mattina;
durante le vacanze scolastiche il venerdì mattina il bambino sarà riaccompagnato dalla madre in
Località La Pina entro le ore 10:00, salvo migliori accordi tra le parti;
2 Passerà inoltre fine settimana alternati con i genitori dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica con accompagnamento del bimbo alla Località La
Pila. Le parti concordano inoltre che nei week end che saranno trascorsi dal bimbo con ciascun genitore il genitore collocatario potrà portare il bimbo anche fuori dal territorio elbano, impegnandosi ciascuno a comunicare all'altro il periodo ed il luogo di permanenza.
CP_ Nel mese di agosto potrà rimanere con il padre una settimana consecutiva;
le parti si accorderanno in merito ai giorni entro il 30 giugno di ogni anno;
il padre si impegna a non condurre fuori il bambino oltre le ore
CP_ 23:00, tenuto conto anche dell'età di .
CP_ Le parti concordano altresì che il padre telefonerà a , quando il bambino si trova con la madre, entro le ore 20:30.
CP_
4. I genitori concordano nel ritenere che debba passare le vacanze di
Natale secondo il seguente criterio paritetico: ad anni alterni dal 24 pomeriggio al 25 mattina e con l'altro genitore dal pranzo del 25 al 26;
5. I ricorrenti dichiarano espressamente, per quanto necessario, che ogni viaggio all'estero dovrà essere concordato ed autorizzato da entrambi i coniugi. I documenti del bambino, passaporto, tessera sanitaria e carta di identità, verranno custoditi dal genitore collocatario.
6. il piano genitoriale allegato al ricorso deve intendersi modificato secondo quanto convenuto dalle parti all'udienza del 27.3.2025.
7. Il signor corrisponderà alla IG la somma di euro 600,00 Pt_1 CP_1 CP_ mensili a titolo di mantenimento del figlio minore;
8. Restano a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno. Sul punto i ricorrenti dichiarano di rifarsi alle linee guida Contr emanate in materia dal attenendosi a quanto ivi riportato;
9. Il Signor presta sin d'ora il consenso affinché l'assegno unico venga Pt_1 riscosso nella misura del 100% dalla signora , come fatto fin d'ora; CP_1
10. I coniugi danno atto che la roulotte targata AB68039 intestato alla signora
è nel possesso esclusivo del Signor il quale Controparte_1 Pt_1 dovrà provvedere a sue spese al passaggio di proprietà non appena possibile e, comunque, entro il 30 giugno 2025.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 1.4.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3485/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LA AT
e
(cf. ), con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. Paolo Di Tursi
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla CP_ quale nasceva in data 2.5.2020 il figlio , rilevata l'interruzione della convivenza, anche in ragione degli episodi di maltrattamento denunziati dalla signora tenuti nei di lei riguardi dal compagno signor Controparte_1
ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse del Parte_1 minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 4/9/2024 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le modalità di Parte_1 Controparte_1 CP_ affidamento e visita del loro figlio e ogni altro aspetto anche matrimoniale nell'interesse dello stesso.
1 Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria;
ciò anche in ragione di quanto riferito nella relazione socio familiare demandata nel presente giudizio ai servizi sociali: dalla suddetta indagine è infatti emerso che, nonostante le vicende intercorse tra le parti, non sussiste alcun pregiudizio per il minore, il quale è legato affettivamente ad entrambi i genitori;
questi ultimi, inoltre, in maniera disgiunta si mostrano in grado di esercitare la genitorialità, salvo le difficoltà di comunicazione che tra di essi permangono.
Alla luce di ciò, tenuto conto anche della proposta dei Servizi sociali di CP_ individuare i giorni esatti in cui starà con il padre al fine di ridurre al minimo gli spazi di confronto e, quindi, di conflitto, tra i genitori, nonché dell'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 27.3.2025 si ritiene di poter omologare gli accordi consensualmente assunti dalle parti, così come da ultimo modificati.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del
27.3.2025, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate, rilevando a tal fine l'ammissione al patrocinio a spese dello stato da parte della signora per il periodo antecedente al Controparte_1
5.2.2025, data in cui la stessa è stata assunta a tempo indeterminato con retribuzione annua superiore ai limiti per l'ammissione al PSS.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1.Il minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori, che continueranno ad assumere congiuntamente ogni decisione concernente l'educazione, l'istruzione e la salute della minore, tenendo conto delle sue capacità, delle naturali inclinazioni e delle loro esigenze;
2. il collocamento prevalente del minore sarà presso la residenza della madre in Campo dell'Elba – Frazione di Sant'Ilario; la signora si farà carico del canone di locazione;
3. Considerati gli impegni di lavoro dei genitori il bambino frequenterà il padre ogni settimana, due pomeriggi, di cui uno con pernotto, entrambi dall'uscita di scuola;
tali giorni sono individuati nel martedì pomeriggio, provvedendo il padre a riportare il bambino alla madre alle ore 19:00 in
Località La Pila e nel giovedì pomeriggio, provvedendo il padre a CP_ riaccompagnare a scuola il venerdì mattina;
durante le vacanze scolastiche il venerdì mattina il bambino sarà riaccompagnato dalla madre in
Località La Pina entro le ore 10:00, salvo migliori accordi tra le parti;
2 Passerà inoltre fine settimana alternati con i genitori dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica con accompagnamento del bimbo alla Località La
Pila. Le parti concordano inoltre che nei week end che saranno trascorsi dal bimbo con ciascun genitore il genitore collocatario potrà portare il bimbo anche fuori dal territorio elbano, impegnandosi ciascuno a comunicare all'altro il periodo ed il luogo di permanenza.
CP_ Nel mese di agosto potrà rimanere con il padre una settimana consecutiva;
le parti si accorderanno in merito ai giorni entro il 30 giugno di ogni anno;
il padre si impegna a non condurre fuori il bambino oltre le ore
CP_ 23:00, tenuto conto anche dell'età di .
CP_ Le parti concordano altresì che il padre telefonerà a , quando il bambino si trova con la madre, entro le ore 20:30.
CP_
4. I genitori concordano nel ritenere che debba passare le vacanze di
Natale secondo il seguente criterio paritetico: ad anni alterni dal 24 pomeriggio al 25 mattina e con l'altro genitore dal pranzo del 25 al 26;
5. I ricorrenti dichiarano espressamente, per quanto necessario, che ogni viaggio all'estero dovrà essere concordato ed autorizzato da entrambi i coniugi. I documenti del bambino, passaporto, tessera sanitaria e carta di identità, verranno custoditi dal genitore collocatario.
6. il piano genitoriale allegato al ricorso deve intendersi modificato secondo quanto convenuto dalle parti all'udienza del 27.3.2025.
7. Il signor corrisponderà alla IG la somma di euro 600,00 Pt_1 CP_1 CP_ mensili a titolo di mantenimento del figlio minore;
8. Restano a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno. Sul punto i ricorrenti dichiarano di rifarsi alle linee guida Contr emanate in materia dal attenendosi a quanto ivi riportato;
9. Il Signor presta sin d'ora il consenso affinché l'assegno unico venga Pt_1 riscosso nella misura del 100% dalla signora , come fatto fin d'ora; CP_1
10. I coniugi danno atto che la roulotte targata AB68039 intestato alla signora
è nel possesso esclusivo del Signor il quale Controparte_1 Pt_1 dovrà provvedere a sue spese al passaggio di proprietà non appena possibile e, comunque, entro il 30 giugno 2025.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 1.4.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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