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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6323/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da on il patrocinio dell'avv. Agagliate Stefania Maria in forza di procura speciale Parte_1 in atti ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del OR CP
[...]
2) affidare la figlia minore esclusivamente alla ricorrente;
Persona_1
3) Collocare in via preferenziale e anagrafica la minore presso la madre Persona_1
stabilendo che il padre possa vederla e tenerla con sé, Parte_1 Controparte_1 ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita, se non ritenuto pregiudizievole per la minore stessa:
pagina 1 di 6 a) Durante l'anno scolastico: con il padre a week-end alterni le giornate di sabato e domenica, senza pernottamento. Durante la settimana almeno un pomeriggio dall'uscita dalla scuola alle ore 21,00 con consumazione del pasto serale.
b) Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: ad anni alterni dal 23/12 al
30/12 e dal 31/12 al 6/01.
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: ad anni alterni 3 giorni con il padre e 3 giorni con la madre
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: al massimo 2 settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 maggio. Autorizzando la ricorrente a trascorrere anche 1 (un) mese di vacanze con la figlia in Marocco.
e) per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico alternati tra i genitori.
4) Porre a carico del OR , a titolo di contributo al mantenimento: Controparte_1
a) l'obbligo di versare alla ORa nella sua qualità di genitore collocatario Parte_1 prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00 per la figlia minore e/o nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, sino Persona_2 al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuna della stessa e con decorrenza dal mese di aprile 2024, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
b) l'obbligo di provvedere direttamente o rimborsare alla ORa per il caso di Parte_1 anticipazione, il 50% delle spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal Servizio Sanitario locale, con applicazione del Protocollo di Intesa sottoscritto presso il Tribunale di Torino il
15/03/2016 che qui si intente integralmente richiamato.
5) Porre a carico del OR l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 ORa , versando alla stessa, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni Parte_1 mese, l'importo mensile di Euro 200,00 e/o nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, con decorrenza del mese di aprile 2024, importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT “
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ORi e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 19/10/2020 (cfr doc 1).
Dall'unione della coppia è nata una figlia, a Torino, il 07.02.2020. Persona_1
Con ricorso depositato il 09/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre disporsi l'affidamento della figlia a sé in via esclusiva, disciplinando le visite con il padre e prevedendo un assegno di mantenimento tanto per la minore, quanto per sé.
Stante l'irregolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza al 16.12.2024, il Giudice Delegato concedeva termine per la rinotifica del ricorso e pagina 2 di 6 rinviava all'udienza del 02.04.2025, quando la ricorrente veniva interrogata personalmente e la causa trattenuta a riserva.
Con ordinanza 07.05.2025, il Giudice, verificata la ritualità della rinotifica dell'atto introduttivo, preso atto dell'assenza di istanze istruttorie, dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di addebito della separazione
La domanda attorea di addebito della separazione è infondata per i motivi che seguono.
In punto addebitabilità della separazione, si rileva come, per giurisprudenza costante, “Secondo i consolidati principi di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24/05/2025, n. 13858).
La ricorrente ha domandato l'addebito della separazione, lamentando che il resistente abbia improvvisamente abbandonato la moglie e la figlia, rendendosi irreperibile e omettendo altresì di Per_ contribuire economicamente al mantenimento della figlia
Tuttavia, non solo non viene fornito (e neppure offerto) alcun elemento di prova in ordine al predetto improvviso abbandono del tetto coniugale da parte del resistente, ma dalle relazioni dei Servizi
Territoriali emerge, al contrario, che sia stata la ricorrente, in allora residente in Germania con la figlia e con il compagno, ad interrompere la convivenza nel febbraio 2024 per trasferirsi in Italia, forte del supporto familiare della propria famiglia di origine, ivi residente. Il sig. , dopo alcuni tentativi CP di riprendere la convivenza, sarebbe poi diventato irreperibile (v. rel. SS 1.4.24 e rel. NPI/Psicologia del 2.4.25).
Non vi è, dunque, prova di una condotta specifica, ascrivibile al resistente, che abbia determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, atteso che:
I. la circostanza dell'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente è indimostrata ed è incompatibile con quanto dalla stessa riferito ai Servizi Territoriali;
II. neppure è dimostrato che l'avvenuto trasferimento della ricorrente dalla Germania in Italia sia stata conseguenza di una condotta del marito posta in essere in violazione di uno degli obblighi nascenti dal matrimonio ex art. 143 cc
La domanda attorea di addebito della separazione dev'essere, dunque, respinta per difetto dei relativi presupposti.
Sulla domanda di affidamento della figlia e sulla sua collocazione abitativa pagina 3 di 6 La normativa di cui alla L. 54/2006, confermata dal successivo D. Lgs. 154/2013, prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi.
Nel caso che ci occupa, ritiene il Collegio che la domanda di affido in forma esclusiva a favore della ricorrente sia accoglibile, in quanto conforme all'interesse della minore.
È infatti appena il caso di rilevare che, stante la comprovata irreperibilità del marito, confermata anche dai Servizi Territoriali che hanno cercato inutilmente di contattare il resistente, la gestione quotidiana (ed il relativo carico economico) della minore ricade per l'intero sulla sig.ra Se, da Pt_1 un lato, l'assenza del padre rende impossibile l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, dall'altro la figura della madre è emersa in maniera positiva dalle relazioni dei Servizi territoriali, che evidenziano l'ottimo rapporto della ricorrente con la figlia ed il fatto che, in questi mesi di assenza paterni, la sig.ra sia stata in grado di occuparsi della minore, assicurandole un adeguato Pt_1 accudimento (v. rel. SS e NPI cit.).
A fronte dell'irreperibilità paterna e del conseguente rischio di situazioni di stallo decisionale per l'impossibilità di acquisire il consenso del resistente per l'assunzione delle decisioni nell'interesse della minore, si dispone che quest'ultima sia affidata in via esclusiva alla madre con attribuzione alla genitrice della facoltà di assumere, in via autonoma, anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della figlia, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc (cd. affidamento super-esclusivo).
La collocazione della minore sarà presso la madre, così confermando l'attuale assetto abitativo, non essendovi ragione alcuna per modificarlo anche alla luce dei positivi riscontri circa il rapporto madre-figlia emersi dall'indagine psico-sociale.
Il diritto di visita del padre, laddove lo stesso ricomparisse e ne facesse richiesta, avverrà previo accordo con la madre o, in subordine, secondo tempistiche e modalità da individuarsi da parte dei
Servizi Territoriali, valutato il benessere psico-fisico della minore.
Si dispone la prosecuzione del monitoraggio della situazione a cura del Servizio Sociale fin quando stimato opportuno dagli operatori incaricati.
Sulla domanda di mantenimento della figlia minore Per_
La domanda attorea di riconoscimento di un assegno di mantenimento per la figlia a carico del resistente, deve trovare accoglimento.
Le condizioni economiche della sig.ra disoccupata, richiedono il necessario supporto Pt_1 dell'altro coniuge per far fronte alle spese relative alla figlia minore. In tal senso, la resistente ha dichiarato di non avere un lavoro e di vivere del solo assegno di inclusione per circa 800,00 euro oltre all'assegno unico per € 190,00.
D'altra parte, pur non sussistendo elementi idonei a delineare l'attuale situazione reddituale/patrimoniale del resistente, lo stesso risulta persona di cui è ragionevole presumere una piena capacità lavorativa, stante la giovane età e l'assenza di comprovati impedimenti fisici al lavoro.
Questo Collegio reputa pertanto congruo porre a carico del resistente un assegno mensile di Per_ mantenimento per la figlia di importo pari a € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i coniugi in misura paritaria, secondo il Protocollo stipulato da questo Tribunale con il C.O.A di Torino.
Sulla domanda di assegno di mantenimento per sé
La domanda di assegno di mantenimento per la resistente non può trovare accoglimento. pagina 4 di 6 La funzione dell'assegno di mantenimento al coniuge, in caso di separazione, è quella di riequilibrio della disparità economica fra i coniugi al fine di consentire al coniuge più debole di mantenere un tenore di vita più affine possibile a quello già goduto in costanza di convivenza con l'altro coniuge.
Nel caso di specie, non è provato né il tenore di vita goduto dalla ricorrente in costanza di matrimonio né tantomeno la sussistenza fra i coniugi di una disparità reddituale tale da giustificare l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della moglie.
Per tali assorbenti ragioni, la domanda in esame va respinta.
Sulle spese di lite
In considerazione della natura della causa e del suo esito complessivo (stante il rigetto delle domande attoree di addebito della separazione e di mantenimento del coniuge e l'accoglimento delle restanti domande), le spese di lite sono poste a carico del sig. nei limiti della metà. CP
Le suddette spese sono liquidate, avuto riguardo alla Tabella 2 di cui al citato D.M. 55/14, come modificato dal DM 147/22 (scaglione di riferimento da Euro 26.000,00 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della causa, dell'assenza di attività istruttoria e di scritti difensivi conclusivi nonché dell'assenza di opposizione del resistente contumace.
Essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve disporsi il pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/02, in conformità al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio aderisce (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...]
RIGETTA la domanda di addebito al sig. della separazione personale dei Controparte_1 coniugi, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c.; Per_ DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla madre con Parte_1 facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della figlia relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
DISPONE che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
DISPONE che il padre, ove manifesti interesse, possa vedere la minore e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre ovvero, in subordine, secondo le modalità e con le tempistiche che verranno individuate dai Servizi Territoriali;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte dei Servizi Territoriali per il monitoraggio della situazione fin quando stimato opportuno dagli operatori incaricati;
DISPONE che, a far data dalla domanda giudiziale, il sig. corrisponda alla sig.ra CP Per_
titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese, l'assegno di Pt_1
€ 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
pagina 5 di 6 RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore formulata dalla ricorrente;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il sig. alla refusione a favore Controparte_1 della ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) della sola metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi € 1.452,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CPA come per legge, DISPONENONE il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Territoriali per il tramite dei Servizi di Sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 27/06/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento redatta dal MOT dott. Stefano Scaglia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6323/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da on il patrocinio dell'avv. Agagliate Stefania Maria in forza di procura speciale Parte_1 in atti ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del OR CP
[...]
2) affidare la figlia minore esclusivamente alla ricorrente;
Persona_1
3) Collocare in via preferenziale e anagrafica la minore presso la madre Persona_1
stabilendo che il padre possa vederla e tenerla con sé, Parte_1 Controparte_1 ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita, se non ritenuto pregiudizievole per la minore stessa:
pagina 1 di 6 a) Durante l'anno scolastico: con il padre a week-end alterni le giornate di sabato e domenica, senza pernottamento. Durante la settimana almeno un pomeriggio dall'uscita dalla scuola alle ore 21,00 con consumazione del pasto serale.
b) Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: ad anni alterni dal 23/12 al
30/12 e dal 31/12 al 6/01.
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: ad anni alterni 3 giorni con il padre e 3 giorni con la madre
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: al massimo 2 settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 maggio. Autorizzando la ricorrente a trascorrere anche 1 (un) mese di vacanze con la figlia in Marocco.
e) per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico alternati tra i genitori.
4) Porre a carico del OR , a titolo di contributo al mantenimento: Controparte_1
a) l'obbligo di versare alla ORa nella sua qualità di genitore collocatario Parte_1 prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00 per la figlia minore e/o nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, sino Persona_2 al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuna della stessa e con decorrenza dal mese di aprile 2024, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
b) l'obbligo di provvedere direttamente o rimborsare alla ORa per il caso di Parte_1 anticipazione, il 50% delle spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal Servizio Sanitario locale, con applicazione del Protocollo di Intesa sottoscritto presso il Tribunale di Torino il
15/03/2016 che qui si intente integralmente richiamato.
5) Porre a carico del OR l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 ORa , versando alla stessa, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni Parte_1 mese, l'importo mensile di Euro 200,00 e/o nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, con decorrenza del mese di aprile 2024, importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT “
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ORi e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 19/10/2020 (cfr doc 1).
Dall'unione della coppia è nata una figlia, a Torino, il 07.02.2020. Persona_1
Con ricorso depositato il 09/04/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre disporsi l'affidamento della figlia a sé in via esclusiva, disciplinando le visite con il padre e prevedendo un assegno di mantenimento tanto per la minore, quanto per sé.
Stante l'irregolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza al 16.12.2024, il Giudice Delegato concedeva termine per la rinotifica del ricorso e pagina 2 di 6 rinviava all'udienza del 02.04.2025, quando la ricorrente veniva interrogata personalmente e la causa trattenuta a riserva.
Con ordinanza 07.05.2025, il Giudice, verificata la ritualità della rinotifica dell'atto introduttivo, preso atto dell'assenza di istanze istruttorie, dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sulla domanda di addebito della separazione
La domanda attorea di addebito della separazione è infondata per i motivi che seguono.
In punto addebitabilità della separazione, si rileva come, per giurisprudenza costante, “Secondo i consolidati principi di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24/05/2025, n. 13858).
La ricorrente ha domandato l'addebito della separazione, lamentando che il resistente abbia improvvisamente abbandonato la moglie e la figlia, rendendosi irreperibile e omettendo altresì di Per_ contribuire economicamente al mantenimento della figlia
Tuttavia, non solo non viene fornito (e neppure offerto) alcun elemento di prova in ordine al predetto improvviso abbandono del tetto coniugale da parte del resistente, ma dalle relazioni dei Servizi
Territoriali emerge, al contrario, che sia stata la ricorrente, in allora residente in Germania con la figlia e con il compagno, ad interrompere la convivenza nel febbraio 2024 per trasferirsi in Italia, forte del supporto familiare della propria famiglia di origine, ivi residente. Il sig. , dopo alcuni tentativi CP di riprendere la convivenza, sarebbe poi diventato irreperibile (v. rel. SS 1.4.24 e rel. NPI/Psicologia del 2.4.25).
Non vi è, dunque, prova di una condotta specifica, ascrivibile al resistente, che abbia determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, atteso che:
I. la circostanza dell'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente è indimostrata ed è incompatibile con quanto dalla stessa riferito ai Servizi Territoriali;
II. neppure è dimostrato che l'avvenuto trasferimento della ricorrente dalla Germania in Italia sia stata conseguenza di una condotta del marito posta in essere in violazione di uno degli obblighi nascenti dal matrimonio ex art. 143 cc
La domanda attorea di addebito della separazione dev'essere, dunque, respinta per difetto dei relativi presupposti.
Sulla domanda di affidamento della figlia e sulla sua collocazione abitativa pagina 3 di 6 La normativa di cui alla L. 54/2006, confermata dal successivo D. Lgs. 154/2013, prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi.
Nel caso che ci occupa, ritiene il Collegio che la domanda di affido in forma esclusiva a favore della ricorrente sia accoglibile, in quanto conforme all'interesse della minore.
È infatti appena il caso di rilevare che, stante la comprovata irreperibilità del marito, confermata anche dai Servizi Territoriali che hanno cercato inutilmente di contattare il resistente, la gestione quotidiana (ed il relativo carico economico) della minore ricade per l'intero sulla sig.ra Se, da Pt_1 un lato, l'assenza del padre rende impossibile l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, dall'altro la figura della madre è emersa in maniera positiva dalle relazioni dei Servizi territoriali, che evidenziano l'ottimo rapporto della ricorrente con la figlia ed il fatto che, in questi mesi di assenza paterni, la sig.ra sia stata in grado di occuparsi della minore, assicurandole un adeguato Pt_1 accudimento (v. rel. SS e NPI cit.).
A fronte dell'irreperibilità paterna e del conseguente rischio di situazioni di stallo decisionale per l'impossibilità di acquisire il consenso del resistente per l'assunzione delle decisioni nell'interesse della minore, si dispone che quest'ultima sia affidata in via esclusiva alla madre con attribuzione alla genitrice della facoltà di assumere, in via autonoma, anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della figlia, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc (cd. affidamento super-esclusivo).
La collocazione della minore sarà presso la madre, così confermando l'attuale assetto abitativo, non essendovi ragione alcuna per modificarlo anche alla luce dei positivi riscontri circa il rapporto madre-figlia emersi dall'indagine psico-sociale.
Il diritto di visita del padre, laddove lo stesso ricomparisse e ne facesse richiesta, avverrà previo accordo con la madre o, in subordine, secondo tempistiche e modalità da individuarsi da parte dei
Servizi Territoriali, valutato il benessere psico-fisico della minore.
Si dispone la prosecuzione del monitoraggio della situazione a cura del Servizio Sociale fin quando stimato opportuno dagli operatori incaricati.
Sulla domanda di mantenimento della figlia minore Per_
La domanda attorea di riconoscimento di un assegno di mantenimento per la figlia a carico del resistente, deve trovare accoglimento.
Le condizioni economiche della sig.ra disoccupata, richiedono il necessario supporto Pt_1 dell'altro coniuge per far fronte alle spese relative alla figlia minore. In tal senso, la resistente ha dichiarato di non avere un lavoro e di vivere del solo assegno di inclusione per circa 800,00 euro oltre all'assegno unico per € 190,00.
D'altra parte, pur non sussistendo elementi idonei a delineare l'attuale situazione reddituale/patrimoniale del resistente, lo stesso risulta persona di cui è ragionevole presumere una piena capacità lavorativa, stante la giovane età e l'assenza di comprovati impedimenti fisici al lavoro.
Questo Collegio reputa pertanto congruo porre a carico del resistente un assegno mensile di Per_ mantenimento per la figlia di importo pari a € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i coniugi in misura paritaria, secondo il Protocollo stipulato da questo Tribunale con il C.O.A di Torino.
Sulla domanda di assegno di mantenimento per sé
La domanda di assegno di mantenimento per la resistente non può trovare accoglimento. pagina 4 di 6 La funzione dell'assegno di mantenimento al coniuge, in caso di separazione, è quella di riequilibrio della disparità economica fra i coniugi al fine di consentire al coniuge più debole di mantenere un tenore di vita più affine possibile a quello già goduto in costanza di convivenza con l'altro coniuge.
Nel caso di specie, non è provato né il tenore di vita goduto dalla ricorrente in costanza di matrimonio né tantomeno la sussistenza fra i coniugi di una disparità reddituale tale da giustificare l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della moglie.
Per tali assorbenti ragioni, la domanda in esame va respinta.
Sulle spese di lite
In considerazione della natura della causa e del suo esito complessivo (stante il rigetto delle domande attoree di addebito della separazione e di mantenimento del coniuge e l'accoglimento delle restanti domande), le spese di lite sono poste a carico del sig. nei limiti della metà. CP
Le suddette spese sono liquidate, avuto riguardo alla Tabella 2 di cui al citato D.M. 55/14, come modificato dal DM 147/22 (scaglione di riferimento da Euro 26.000,00 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della causa, dell'assenza di attività istruttoria e di scritti difensivi conclusivi nonché dell'assenza di opposizione del resistente contumace.
Essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve disporsi il pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/02, in conformità al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio aderisce (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
[...]
RIGETTA la domanda di addebito al sig. della separazione personale dei Controparte_1 coniugi, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c.; Per_ DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla madre con Parte_1 facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della figlia relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
DISPONE che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
DISPONE che il padre, ove manifesti interesse, possa vedere la minore e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre ovvero, in subordine, secondo le modalità e con le tempistiche che verranno individuate dai Servizi Territoriali;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte dei Servizi Territoriali per il monitoraggio della situazione fin quando stimato opportuno dagli operatori incaricati;
DISPONE che, a far data dalla domanda giudiziale, il sig. corrisponda alla sig.ra CP Per_
titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese, l'assegno di Pt_1
€ 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino;
pagina 5 di 6 RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore formulata dalla ricorrente;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il sig. alla refusione a favore Controparte_1 della ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) della sola metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi € 1.452,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CPA come per legge, DISPONENONE il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Territoriali per il tramite dei Servizi di Sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 27/06/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento redatta dal MOT dott. Stefano Scaglia
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