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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 414/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2370/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001368000 VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170000888953000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170015524224000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005360881000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210070895136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220010075442000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230008834275000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240014657169000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – IO in data 05.04.2025, depositato in pari data, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr. 29580202500001368000 dell'importo complessivo di € 6.737,42, notificata in data 10.03.2025, limitatamente impugnata all'importo di € 2.762,11, ovvero limitatamente impugnata con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento, aventi ad oggetto “Tassa Automobilistica” e precisamente:
1. cartella di pagamento nr. 29520170000888953000, indicata come notificata in data 24.05.2017, relativa a Tassa Automobilistica Anno 2012 dell'importo di € 249,91;
2. cartella di pagamento nr. 29520170015524224000, indicata come notificata in data 11.12.2017, relativa a Tassa Automobilistica Anno 2013 dell'importo di € 245,14;
3. cartella di pagamento di pagamento nr. 29520200005360881000, indicata come notificata in data
13.05.2022, relativa a Tassa Automobilistica Anno 2017 dell'importo di € 477,89;
4. cartella di pagamento di pagamento nr. 29520210070895136000, indicata come notificata in data
16.06.2022, relativa a Tassa Automobilistica Anno 2018 dell'importo di € 473,78;
5. cartella di pagamento nr. 29520220010075442000, indicata come notificata in data 22.08.2022 relativa a Tassa Automobilistica Anno 2019 dell'importo di € 445,78;
6. cartella di pagamento nr. 29520230008834275000, indicata come notificata in data 17.06.2023 relativa a Tassa Automobilistica Anno 2020 dell'importo di € 439,00;
7. cartella di pagamento nr. 29520240014657169000, indicata come notificata in data 26.06.2024 relativa a Tassa Automobilistica Anno 2021 dell'importo di € 430,50.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Mancata notifica degli atti presupposti e nullità degli atti successivi;
2. Nullità della notifica della cartella di pagamento senza la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa in caso di notifica a familiare;
3. Prescrizione;
4. Illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per mancata considerazione della cointestazione del veicolo
In data 30.07.2025 controparte si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto in via preliminare la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente, dopo la proposizione del ricorso, chiesto ed ottenuto la rateizzazione prot 20563 del 07.04.25 per i crediti (tributari e non) portati dal preavviso di fermo, con la conseguenza che il fermo preannunciato non è stato iscritto.
Ha quindi ampiamente argomentato e documentato la regolare notifica delle cartelle e di intimazioni di pagamento per evidenziare sia l'inammissibilità di censure da farsi valere mediante la relativa impugnazione sia l'insussistenza della prescrizione. Ha rilevato il difetto di legittimazione attiva in ordine all'ultimo motivo, da ritenersi comunque infondato.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che, a seguito della istanza di rateizzazione, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva ma, in assenza di annullamento dell'atto impugnato, e potendo la procedura riattivarsi in caso di mancato pagamento delle rate, deve accedersi alla valutazione nel merito del ricorso.
Il quale si presenta peraltro del tutto infondato.
Ed invero, AdER ha ampiamente e dettagliatamente ripercorso nelle proprie controdeduzioni le vicende notificatorie relative alle singole cartelle ed alle intimazioni intermedie, dando specificamente conto di quanto segue:
· 1. la cartella di pagamento nr. 29520170000888953000, è stata notificata in data 24.05.2017 a mani di Nominativo_1, marito t.q. (all. 6), con invio di raccomandata informativa n. R 20003776023-9 (all. 6 bis); per la medesima cartella sono stati poi notificati: l'avviso di intimazione n. 29520189001372227000 (all. 19) in data 11.03.2019 a mezzo racc. a/r consegnata a mani proprie della contribuente (all. 20) ; l'avviso di intimazione n. 295202290004257773000 (all. 21) consegnato a mani proprie della contribuente in data
13.05.2022 (all. 22); infine, per la medesima cartella la contribuente ha presentato in data 07.04.25 istanza di rateizzazione prot 20563 (all. 23), poi accolta e per la quale ha già eseguito tre versamenti (all. 5);
· 2. cartella di pagamento nr. 29520170015524224000, notificata in data 11.12.2017 a mezzo racc a/r consegnata a mani di Nominativo_1, marito t.q. (all. 8); per la medesima cartella è stato poi notificato l'avviso di intimazione n. 295202290004257773000 (all. 21) consegnato a mani proprie della contribuente in data 13.05.2022 (all. 22), infine, per la medesima cartella la contribuente ha presentato in data 07.04.25 istanza di rateizzazione prot 20563 (all. 23), poi accolta e per la quale ha già eseguito tre versamenti (all. 7);
· 3. cartella di pagamento di pagamento nr. 29520200005360881000, notificata in data 13.05.2022 a mani proprie della contribuente (all. 10); per la medesima cartella la contribuente ha presentato in data 07.04.25 istanza di rateizzazione prot 20563 (all. 23), poi accolta e per la quale ha già eseguito tre versamenti (all. 9);
· 4. cartella di pagamento di pagamento nr. 29520210070895136000, notificata in data 16.06.2022 a mezzo racc a/r consegnata a mani del marito Nominativo_1 (all. 12); per la medesima cartella la contribuente ha presentato in data 07.04.25 istanza di rateizzazione prot 20563 (all. 23), poi accolta e per la quale ha già eseguito tre versamenti (all. 11);
· 5. cartella di pagamento nr. 29520220010075442000, notificata in data 22.08.2022 a mezzo racc a/r consegnata a mani del marito Nominativo_1 (all. 14); per la medesima cartella la contribuente ha presentato in data 07.04.25 istanza di rateizzazione prot 20563 (all. 23), poi accolta e per la quale ha già eseguito tre versamenti (all. 13);
· 6. cartella di pagamento nr. 29520230008834275000, notificata in data 17.06.2023 a mezzo racc. a/r (all.
16) ; per la medesima cartella la contribuente ha presentato in data 07.04.25 istanza di rateizzazione prot
20563 (all. 23), poi accolta e per la quale ha già eseguito tre versamenti (all. 15);
· 7. cartella di pagamento nr. 29520240014657169000, notificata in data 26.06.2024 a mezzo racc. A/R consegnata a mani proprie della contribuente (all. 18); per la medesima cartella la contribuente ha presentato in data 07.04.25 istanza di rateizzazione prot 20563 (all. 23), poi accolta e per la quale ha già eseguito tre versamenti (all. 17).
Merita solo puntualizzare che, in caso di spedizione diretta a mezzo posta, per l'ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario non è richiesto l'invio di alcuna raccomandata informativa, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c..
Tutte le cartelle presupposte al preavviso di fermo sono state, dunque, ritualmente notificate e non opposte nei termini, con conseguente consolidamento della pretesa e inammissibilità di vizi da farsi valere impugnando le cartelle medesime o le successive intimazioni.
Non maturata alcuna prescrizione.
Infondata la censura legata alla cointestazione del veicolo, non essendo preclusa da alcuna norma la possibilità di procedere ad iscrizione del fermo.
Le spese seguono la soccombenza, ma possono compensarsi nella misura del 50% in ragione della condotta extraprocessuale della parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e, previa compensazione nella misura del 50%, condanna parte ricorrente al pagamento delle residue spese processuali, liquidate in euro 800,00, oltre accessori come per legge, da porsi a carico dell'Erario essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2370/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500001368000 VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170000888953000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170015524224000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200005360881000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210070895136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220010075442000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230008834275000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240014657169000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – IO in data 05.04.2025, depositato in pari data, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr. 29580202500001368000 dell'importo complessivo di € 6.737,42, notificata in data 10.03.2025, limitatamente impugnata all'importo di € 2.762,11, ovvero limitatamente impugnata con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento, aventi ad oggetto “Tassa Automobilistica” e precisamente:
1. cartella di pagamento nr. 29520170000888953000, indicata come notificata in data 24.05.2017, relativa a Tassa Automobilistica Anno 2012 dell'importo di € 249,91;
2. cartella di pagamento nr. 29520170015524224000, indicata come notificata in data 11.12.2017, relativa a Tassa Automobilistica Anno 2013 dell'importo di € 245,14;
3. cartella di pagamento di pagamento nr. 29520200005360881000, indicata come notificata in data
13.05.2022, relativa a Tassa Automobilistica Anno 2017 dell'importo di € 477,89;
4. cartella di pagamento di pagamento nr. 29520210070895136000, indicata come notificata in data
16.06.2022, relativa a Tassa Automobilistica Anno 2018 dell'importo di € 473,78;
5. cartella di pagamento nr. 29520220010075442000, indicata come notificata in data 22.08.2022 relativa a Tassa Automobilistica Anno 2019 dell'importo di € 445,78;
6. cartella di pagamento nr. 29520230008834275000, indicata come notificata in data 17.06.2023 relativa a Tassa Automobilistica Anno 2020 dell'importo di € 439,00;
7. cartella di pagamento nr. 29520240014657169000, indicata come notificata in data 26.06.2024 relativa a Tassa Automobilistica Anno 2021 dell'importo di € 430,50.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Mancata notifica degli atti presupposti e nullità degli atti successivi;
2. Nullità della notifica della cartella di pagamento senza la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa in caso di notifica a familiare;
3. Prescrizione;
4. Illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per mancata considerazione della cointestazione del veicolo
In data 30.07.2025 controparte si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto in via preliminare la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente, dopo la proposizione del ricorso, chiesto ed ottenuto la rateizzazione prot 20563 del 07.04.25 per i crediti (tributari e non) portati dal preavviso di fermo, con la conseguenza che il fermo preannunciato non è stato iscritto.
Ha quindi ampiamente argomentato e documentato la regolare notifica delle cartelle e di intimazioni di pagamento per evidenziare sia l'inammissibilità di censure da farsi valere mediante la relativa impugnazione sia l'insussistenza della prescrizione. Ha rilevato il difetto di legittimazione attiva in ordine all'ultimo motivo, da ritenersi comunque infondato.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che, a seguito della istanza di rateizzazione, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva ma, in assenza di annullamento dell'atto impugnato, e potendo la procedura riattivarsi in caso di mancato pagamento delle rate, deve accedersi alla valutazione nel merito del ricorso.
Il quale si presenta peraltro del tutto infondato.
Ed invero, AdER ha ampiamente e dettagliatamente ripercorso nelle proprie controdeduzioni le vicende notificatorie relative alle singole cartelle ed alle intimazioni intermedie, dando specificamente conto di quanto segue:
· 1. la cartella di pagamento nr. 29520170000888953000, è stata notificata in data 24.05.2017 a mani di Nominativo_1, marito t.q. (all. 6), con invio di raccomandata informativa n. R 20003776023-9 (all. 6 bis); per la medesima cartella sono stati poi notificati: l'avviso di intimazione n. 29520189001372227000 (all. 19) in data 11.03.2019 a mezzo racc. a/r consegnata a mani proprie della contribuente (all. 20) ; l'avviso di intimazione n. 295202290004257773000 (all. 21) consegnato a mani proprie della contribuente in data
13.05.2022 (all. 22); infine, per la medesima cartella la contribuente ha presentato in data 07.04.25 istanza di rateizzazione prot 20563 (all. 23), poi accolta e per la quale ha già eseguito tre versamenti (all. 5);
· 2. cartella di pagamento nr. 29520170015524224000, notificata in data 11.12.2017 a mezzo racc a/r consegnata a mani di Nominativo_1, marito t.q. (all. 8); per la medesima cartella è stato poi notificato l'avviso di intimazione n. 295202290004257773000 (all. 21) consegnato a mani proprie della contribuente in data 13.05.2022 (all. 22), infine, per la medesima cartella la contribuente ha presentato in data 07.04.25 istanza di rateizzazione prot 20563 (all. 23), poi accolta e per la quale ha già eseguito tre versamenti (all. 7);
· 3. cartella di pagamento di pagamento nr. 29520200005360881000, notificata in data 13.05.2022 a mani proprie della contribuente (all. 10); per la medesima cartella la contribuente ha presentato in data 07.04.25 istanza di rateizzazione prot 20563 (all. 23), poi accolta e per la quale ha già eseguito tre versamenti (all. 9);
· 4. cartella di pagamento di pagamento nr. 29520210070895136000, notificata in data 16.06.2022 a mezzo racc a/r consegnata a mani del marito Nominativo_1 (all. 12); per la medesima cartella la contribuente ha presentato in data 07.04.25 istanza di rateizzazione prot 20563 (all. 23), poi accolta e per la quale ha già eseguito tre versamenti (all. 11);
· 5. cartella di pagamento nr. 29520220010075442000, notificata in data 22.08.2022 a mezzo racc a/r consegnata a mani del marito Nominativo_1 (all. 14); per la medesima cartella la contribuente ha presentato in data 07.04.25 istanza di rateizzazione prot 20563 (all. 23), poi accolta e per la quale ha già eseguito tre versamenti (all. 13);
· 6. cartella di pagamento nr. 29520230008834275000, notificata in data 17.06.2023 a mezzo racc. a/r (all.
16) ; per la medesima cartella la contribuente ha presentato in data 07.04.25 istanza di rateizzazione prot
20563 (all. 23), poi accolta e per la quale ha già eseguito tre versamenti (all. 15);
· 7. cartella di pagamento nr. 29520240014657169000, notificata in data 26.06.2024 a mezzo racc. A/R consegnata a mani proprie della contribuente (all. 18); per la medesima cartella la contribuente ha presentato in data 07.04.25 istanza di rateizzazione prot 20563 (all. 23), poi accolta e per la quale ha già eseguito tre versamenti (all. 17).
Merita solo puntualizzare che, in caso di spedizione diretta a mezzo posta, per l'ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario non è richiesto l'invio di alcuna raccomandata informativa, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c..
Tutte le cartelle presupposte al preavviso di fermo sono state, dunque, ritualmente notificate e non opposte nei termini, con conseguente consolidamento della pretesa e inammissibilità di vizi da farsi valere impugnando le cartelle medesime o le successive intimazioni.
Non maturata alcuna prescrizione.
Infondata la censura legata alla cointestazione del veicolo, non essendo preclusa da alcuna norma la possibilità di procedere ad iscrizione del fermo.
Le spese seguono la soccombenza, ma possono compensarsi nella misura del 50% in ragione della condotta extraprocessuale della parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e, previa compensazione nella misura del 50%, condanna parte ricorrente al pagamento delle residue spese processuali, liquidate in euro 800,00, oltre accessori come per legge, da porsi a carico dell'Erario essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.