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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1589/2024
Udienza del 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1589/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Gullì
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: assegno di vedovanza – arretrati relativi ai cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda.
Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 1589/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 14/06/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' esponendo: CP_1
- che in data 25/05/2023 presentava domanda n.
2040964100034 chiedendo che fosse accertato il proprio diritto al c.d. “assegno di vedovanza” a partire dall'anno 2018;
- che, successivamente, l' comunicava alla ricorrente CP_1
l'accoglimento della domanda, concedendo l'assegno di vedovanza a partire dal 2018, senza il riconoscimento dei cinque anni retroattivi alla domanda;
- che l'Istituto previdenziale aveva negato alla ricorrente l'assegno di vedovanza per i cinque anni antecedenti la domanda per motivi sanitari;
- che a dispetto di quanto rilevato dall' , le sue Controparte_2 condizioni di salute, essendo ella affetta da un grave e complesso quadro patologico, erano le stesse dei cinque anni precedenti alla domanda amministrativa e, per questo motivo, doveva esserle riconosciuto il beneficio dell'assegno di vedovanza non solo dalla data della domanda, ma anche per i cinque anni precedenti alla sua presentazione.
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare il diritto alla pensione di assegno di vedovanza con decorrenza retroattiva fino a 5 anni antecedenti alla domanda amministrativa (2023);
- conseguentemente, condannare l' all'erogazione della CP_1
“pensione di assegno di vedovanza”, inclusi i ratei già scaduti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata con decorrenza dalla maturazione del diritto.
2. Si è costituito l' che ha concluso per l'inammissibilità del CP_1
Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 1589/2024
ricorso e, in subordine, per il suo rigetto perché infondato in fatto ed in diritto o, comunque, non provato.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. L'assegno di vedovanza è l'assegno per il nucleo familiare in favore delle persone titolari della pensione di reversibilità.
Le condizioni per la sua erogazione sono disciplinate dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 69/1988 convertito, con modificazioni, nella legge n. 153/1988, il quale stabilisce che «il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro».
4.1. Orbene, come dedotto e documentato dall' , a seguito CP_1 della domanda amministrativa presentata in data 25/05/2023, la ricorrente è stata sottoposta a visita medico-legale per l'accertamento del presupposto dell'inabilità al proficuo lavoro.
All'esito della visita medico-legale ambulatoriale del 06/10/2023
(doc. n. 2 allegato alla memoria difensiva dell' ), la ricorrente è CP_1 stata giudicata inabile al proficuo lavoro dalla data del
25/05/2023.
4.2. Sostiene, però, la ricorrente che il requisito sanitario sussisterebbe anche per i cinque anni antecedenti alla domanda poiché il suo quadro patologico sarebbe stato sempre lo stesso e sarebbe rimasto invariato anche nei cinque anni antecedenti alla domanda.
Sotto tale profilo si deve però rilevare che l'affermazione della ricorrente è del tutto generica e non spiega minimamente, sulla base della documentazione medica, come la sua deduzione possa essere supportata. Si tratta, in realtà, di un'allegazione meramente apodittica che non muove alcuna specifica censura alla valutazione operata dal medico-legale dell' . CP_1
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 1589/2024
Invero, la stessa documentazione medica e la cartella clinica allegate al ricorso si riferiscono all'anno 2023, sicché la tesi della ricorrente (che invoca, in sostanza, una retrodatazione della sua inabilità al lavoro) è rimasta anche indimostrata.
5. Essendovi dichiarazione ai sensi dell'art. 152 delle disp. att.
c.p.c., la ricorrente deve essere dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, in data 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1589/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Gullì
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: assegno di vedovanza – arretrati relativi ai cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda.
Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 1589/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 14/06/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' esponendo: CP_1
- che in data 25/05/2023 presentava domanda n.
2040964100034 chiedendo che fosse accertato il proprio diritto al c.d. “assegno di vedovanza” a partire dall'anno 2018;
- che, successivamente, l' comunicava alla ricorrente CP_1
l'accoglimento della domanda, concedendo l'assegno di vedovanza a partire dal 2018, senza il riconoscimento dei cinque anni retroattivi alla domanda;
- che l'Istituto previdenziale aveva negato alla ricorrente l'assegno di vedovanza per i cinque anni antecedenti la domanda per motivi sanitari;
- che a dispetto di quanto rilevato dall' , le sue Controparte_2 condizioni di salute, essendo ella affetta da un grave e complesso quadro patologico, erano le stesse dei cinque anni precedenti alla domanda amministrativa e, per questo motivo, doveva esserle riconosciuto il beneficio dell'assegno di vedovanza non solo dalla data della domanda, ma anche per i cinque anni precedenti alla sua presentazione.
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare il diritto alla pensione di assegno di vedovanza con decorrenza retroattiva fino a 5 anni antecedenti alla domanda amministrativa (2023);
- conseguentemente, condannare l' all'erogazione della CP_1
“pensione di assegno di vedovanza”, inclusi i ratei già scaduti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata con decorrenza dalla maturazione del diritto.
2. Si è costituito l' che ha concluso per l'inammissibilità del CP_1
Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 1589/2024
ricorso e, in subordine, per il suo rigetto perché infondato in fatto ed in diritto o, comunque, non provato.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. L'assegno di vedovanza è l'assegno per il nucleo familiare in favore delle persone titolari della pensione di reversibilità.
Le condizioni per la sua erogazione sono disciplinate dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 69/1988 convertito, con modificazioni, nella legge n. 153/1988, il quale stabilisce che «il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro».
4.1. Orbene, come dedotto e documentato dall' , a seguito CP_1 della domanda amministrativa presentata in data 25/05/2023, la ricorrente è stata sottoposta a visita medico-legale per l'accertamento del presupposto dell'inabilità al proficuo lavoro.
All'esito della visita medico-legale ambulatoriale del 06/10/2023
(doc. n. 2 allegato alla memoria difensiva dell' ), la ricorrente è CP_1 stata giudicata inabile al proficuo lavoro dalla data del
25/05/2023.
4.2. Sostiene, però, la ricorrente che il requisito sanitario sussisterebbe anche per i cinque anni antecedenti alla domanda poiché il suo quadro patologico sarebbe stato sempre lo stesso e sarebbe rimasto invariato anche nei cinque anni antecedenti alla domanda.
Sotto tale profilo si deve però rilevare che l'affermazione della ricorrente è del tutto generica e non spiega minimamente, sulla base della documentazione medica, come la sua deduzione possa essere supportata. Si tratta, in realtà, di un'allegazione meramente apodittica che non muove alcuna specifica censura alla valutazione operata dal medico-legale dell' . CP_1
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 1589/2024
Invero, la stessa documentazione medica e la cartella clinica allegate al ricorso si riferiscono all'anno 2023, sicché la tesi della ricorrente (che invoca, in sostanza, una retrodatazione della sua inabilità al lavoro) è rimasta anche indimostrata.
5. Essendovi dichiarazione ai sensi dell'art. 152 delle disp. att.
c.p.c., la ricorrente deve essere dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, in data 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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