Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1341/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. BENIGNO MARIA Parte_1
LAVINIA);
E
nata a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
BENIGNO MARIA LAVINIA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 15.02.2011;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 13.05-11.08.2011;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo: “1) I coniugi, già attualmente residenti in due abitazioni diverse, continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, restando dispensati dal dovere di convivenza e pertanto, potranno liberamente fissare la loro dimora ove riterranno più opportuno con l'obbligo per entrambi di comunicarsi preventivamente gli eventuali cambiamenti di residenza o domicilio, specificando il nuovo indirizzo ed il recapito telefonico. 2) Il Sig. Parte_1 manterrà la propria residenza nella casa sita in Palermo nella Via San Lorenzo
n. 94 Lettera A;
3) La Sig.ra manterrà la propria Controparte_1 residenza sita in Palermo nella Via Giuseppe Cirìncione n. 40 Lettera A, cosi come attestato dalle diverse posizioni anagrafiche;
2) In ordine alla condizione economica e patrimoniale, i sigg.ri Pt_1
e sono entrambi disoccupati e non possiedono nulla.
[...] Controparte_1
Le parti quindi rinunziano reciprocamente ad ogni e qualsiasi assegno di mantenimento e/o contributo al mantenimento in proprio favore:
3) Per quanto concerne i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti
nata a [...] il [...] 2) nata a [...]_1 Persona_2 il 13/11/1983; 3) nato a [...] il [...] e Persona_3 Per_4
nata a [...] il [...] sono tutti maggiorenni ed
[...]
- 2 - economicamente indipendenti, viene concordato tra le parti che nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto dal Sig. ai figli Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] maggiorenne sposata ed Per_1 economicamente indipendente;
2) nata a [...] il [...] Persona_2 maggiorenne, sposata ed economicamente indipendente;
3) Persona_3 nato a [...] il [...] maggiorenne ed economicamente indipendente
e nata a [...] il [...] maggiorenne ed Persona_4 economicamente indipendente;
4) Entrambi i coniugi danno il loro reciproco consenso alle autorità competenti per il rilascio dei rispettivi passaporti.
5) Le parti convengono che il superiore regolamento verrà provvisoriamente adottato a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
6) Gli oggetti personali rimarranno nel possesso di ciascun coniuge, mentre per gli altri rapporti patrimoniali e per quanto non previsto nel presente ricorso si conformeranno alle norme vigenti in materia”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico nè a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 09/06/1982, da , nato a Parte_1
PALERMO il 08/10/1963 e da , nata a [...] Controparte_1 il 27/12/1963, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
129, parte II, serie A, dell'anno 1982, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
- 3 - Tribunale, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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