Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 29/05/2025 nella causa n. 462/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. FORLENZA ROBERTA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 10.5.2024, ha dedotto di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 10.7.2023 al 28.12.2023, in forza di un contratto di Controparte_1 lavoro subordinato, con mansioni di autista, inquadramento nel livello 3S CCNL Trasporto Merci e
Logistica e con orario di lavoro a tempo pieno;
di essere stato sospeso dal lavoro nel mese di dicembre 2023 senza alcuna motivazione e di aver offerto la propria prestazione lavorativa con comunicazione del 18.12.2023 senza ottenere riscontro;
di aver ricevuto il pagamento, per quanto concerne la mensilità di dicembre 2023, delle sole giornate effettivamente lavorate.
Egli rivendica il proprio diritto a ricevere dalla società datrice di lavoro la somma corrispondente alla retribuzione anche per le restanti giornate di dicembre 2023, fino alla cessazione del rapporto lavorativo, anche a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi;
con vittoria di spese.
1
nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di Controparte_1 fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della propria domanda ed è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che:
− è documentata l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, come indicato in ricorso (v. buste paga novembre e dicembre 2023);
− dalla busta paga di dicembre 2023, in particolare, si evince la liquidazione della retribuzione ordinaria per sole 7 giornate, nonostante la data di cessazione del rapporto di lavoro sia indicata nel giorno 28.12.2023;
− il lavoratore ha allegato di essere stato sospeso dal lavoro per le restanti giornate di dicembre 2023 senza alcuna motivazione e ha documentato di avere anche offerto formalmente la propria prestazione lavorativa con comunicazione del 18-19.12.2023;
− spetta al ricorrente la retribuzione dovuta fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, sulla base del principio per cui “il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo
a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (Cass., sez. lav., 16.4.2004, n. 7300); nello stesso senso Cassazione civile sez. lav., 23/12/2022, n.37716);
− il ricorrente ha pienamente dimostrato il fondamento contrattuale della propria domanda, mentre parte resistente, non costituendosi in giudizio, non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei incombente, secondo i principi generali (cfr. Cass., sez. un., 30.10.2001,
n. 13533), circa l'adempimento degli obblighi sulla stessa gravanti;
− rispetto alla quantificazione del dovuto, il ricorrente ha prodotto un dettagliato conteggio, che risulta essere stato correttamente formulato, sulla base dei dati contrattuali risultanti dalle buste paga prodotte;
− dev'essere quindi condannata al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della somma lorda di € 962,57, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
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− le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata si sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
− condanna a corrispondere a la somma lorda di € Controparte_1 Parte_1
962,57, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
− condanna la parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 515,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Forlenza Roberta.
Alessandria, 29.5.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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