Accoglimento
Sentenza 17 maggio 2024
Inammissibile
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/03/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02394/2025REG.PROV.COLL.
N. 09025/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9025 del 2024, proposto da
NT CH, rappresentata e difesa dall’avvocato Silvia Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Pizzoferrato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Eredi Fini Primarosa, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 04443/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Nicodemo e Pizzoferrato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio NT CH ha chiesto la revocazione della sentenza n. 4443 del 2024 di questa V Sezione che ne ha parzialmente accolto il ricorso per revocazione di precedente sentenza d’ottemperanza n. 1069 del 2023 adottata sempre da questa Sezione.
L’articolato contenzioso origina dal ricorso proposto dalla NT per l’annullamento della graduatoria del concorso bandito dalla Regione Emilia-Romagna per la copertura di un posto vacante nella qualifica unica dirigenziale nell’organico del personale dell’Assemblea legislativa, area settoriale omogenea A3 “ Supporto al processo legislativo ed amministrativo ”, in relazione al quale la ricorrente si era collocata nella seconda posizione in graduatoria.
Giusta sentenza n. 8044 del 2021 di questa V Sezione, in riforma della sentenza di primo grado di rigetto del ricorso, quest’ultimo veniva accolto, sicché la Regione veniva condannata alla ricostruzione della carriera dell’interessata; al contempo la sentenza d’appello dichiarava inammissibile per genericità la domanda risarcitoria avanzata dalla NT.
Con la successiva sentenza n. 1069 del 2023, questo Consiglio di Stato accoglieva in parte il ricorso in ottemperanza proposto dalla NT e condannava la Regione a riconoscere alla ricorrente l’adeguamento al trattamento economico dirigenziale ma non anche il risarcimento del danno, in quanto già escluso dalla sentenza ottemperanda per genericità della domanda.
La sentenza veniva in parte revocata dalla successiva n. 4443 del 2024, la quale ravvisava un errore di fatto in relazione all’omessa considerazione da parte del giudice dell’ottemperanza della domanda risarcitoria in relazione ai danni successivi alla sentenza ottemperanda; a fini rescissori, la sentenza riconosceva alla ricorrente i danni corrispondenti alle differenze stipendiali dal 2 dicembre 2021 ( i.e. , data di pubblicazione della sentenza ottemperanda) al 27 maggio 2022 (momento in cui l’amministrazione aveva provveduto alla ricostruzione della carriera), oltre a un relativo 10% a titolo di danno non patrimoniale.
2. Avverso tale sentenza n. 4443 del 2024 la NT ha proposto ricorso per revocazione deducendo errore sul fatto risultante da atti e documenti di causa; omissione di pronuncia in ordine alla domanda risarcitoria formulata ai sensi degli artt. 112 e 114 Cod. proc. amm.; errore sul fatto che determina revocazione (art. 395, comma 1, n. 4, Cod. proc. civ.).
3. Resiste al gravame la Regione Emilia Romagna, chiedendone la reiezione.
4. All’udienza pubblica del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente esaminata la richiesta di rinvio della discussione formulata dalla ricorrente ai fini della trattazione congiunta e l’eventuale riunione con la distinta causa sub r.g. n. 1695 del 2025.
1.1. La richiesta va respinta, a fronte dell’opposizione dell’amministrazione, considerato che i due giudizi hanno distinti oggetti (l’uno di revocazione di sentenza di questo Consiglio di Stato, a sua volta di revocazione, l’altro di appello su domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, Cod. proc. amm.), non vertono sulla medesima sentenza, né versano in regime di pregiudizialità, sicché non ricorrono nella specie ragioni per la loro riunione, e neanche « casi eccezionali » giustificanti il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , Cod. proc. amm.
2. Con unico motivo di revocazione la ricorrente si duole dell’errore che il giudice della precedente revocazione avrebbe commesso nel non esaminare la domanda di risarcimento del danno per impossibilità di esecuzione in forma specifica del giudicato in relazione al periodo anteriore al deposito della sentenza ottemperanda.
Il che darebbe luogo a un errore di fatto revocatorio per mancata percezione delle risultanze processuali rifluito nell’omessa pronuncia oggetto di contestazione.
In sede di revocazione la ricorrente aveva infatti censurato il mancato esame della domanda risarcitoria per il periodo fra il 21 dicembre 2010 e il 2 dicembre 2021, già formulata in sede d’ottemperanza; tuttavia la sentenza revocanda non esaminava tale domanda incorrendo in errore.
Di qui l’introduzione del presente ricorso per revocazione, con nuova proposizione della domanda risarcitoria trascurata dalla sentenza revocanda.
Nella specie, il giudice della revocazione avrebbe trascurato un fatto positivamente stabilito, qual è l’impossibilità di procedere ad esecuzione della decisione n. 8044 del 2021 per l’ormai intervenuto decorso del tempo.
La fondatezza di siffatta domanda si ricaverebbe peraltro già dalle statuizioni della precedente sentenza n. 1069 del 2023 e dalla stessa sentenza n. 4443 del 2024, che tuttavia hanno finito per (erroneamente) non riconoscere il risarcimento per il periodo anteriore alla sentenza ottemperanda.
Del resto, palese sarebbe la responsabilità e colpa dell’amministrazione nelle illegittimità commesse in sede concorsuale, già accertate dalla sentenza di merito.
2.1. Il ricorso è inammissibile.
2.1.1. Come noto, ai sensi dell’art. 107, comma 2, Cod. proc. amm. « La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione ».
La ratio della disposizione, che corrisponde a quella di cui all’art. 403 Cod. proc. civ. (e già, nel processo amministrativo, all’art. 86 r.d. n. 642 del 1907), come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato “ si identifica nell’opportunità di evitare che, attraverso la riedizione del mezzo di impugnazione, si determini l’effetto dilatorio di differire la formazione del giudicato, con ricaduta sulla certezza dei rapporti giuridici, sulla ragionevole graduazione degli strumenti per il riesame del decisum , oltreché sull’economia dei mezzi stessi apprestati dall’ordinamento per la tutela dei diritti e degli interessi ” (Cons. Stato, IV, 1 febbraio 2024, n. 1030; III, 9 marzo 2022, n. 1697; 3 maggio 2019, n. 2889; già Id., V, 19 febbraio 1996, n. 219, che si sofferma anche sui precedenti di cui al Cod. proc. civ. del 1865 e ai codici pre-unitari).
In tale prospettiva, “ il divieto di impugnare per revocazione una decisione che si è pronunciata su un ricorso per revocazione si giustifica perché l’ordinamento intende evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni (spesso pretestuose), che impediscano la formazione di una statuizione idonea a concludere definitivamente la controversia ” (Cons. Stato, VI, 12 febbraio 2018, n. 871).
Alla luce di ciò, le uniche eccezioni alla regola stabilita sono quelle relative all’ipotesi in cui “ la domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile ‘per ragioni formali’ insussistenti, che abbiano precluso il suo esame, cioè quando la stessa statuizione di inammissibilità si sia basata su un errore di fatto (ad es., quando il ricorso per revocazione sia stato dichiarato erroneamente inammissibile per irritualità della sua notifica …) ” (Cons. Stato, IV, n. 1030 del 2024, cit., e richiami ivi ; Id., n. 2889 del 2019, cit.).
Segnatamente, nella casistica enucleata dalla giurisprudenza “ le eccezionali fattispecie che consentirebbero di dare ingresso allo strumento qui in rilievo vengono così individuate: / a) o nel caso di statuizioni in rito, viziate da errore di fatto, che abbiano sostanzialmente precluso il giudizio di revocazione (ad esempio per la declaratoria, per errore di fatto, della tardività di un ricorso per revocazione in realtà tempestivamente proposto); / b) o nei casi in cui, per errore di fatto del giudice relativo ad aspetti formali di instaurazione del contraddittorio (ad. es., un difetto di notifica alla controparte non rilevato), la pronuncia risulta insanabilmente affetta da nullità; / c) o nei casi in cui, per sostanziale mancanza di uno degli elementi ontologicamente fondanti la decisione, quest’ultima non può che essere dichiarata inesistente (per la mancanza della motivazione e/o del dispositivo, per la mancanza di sottoscrizione in difetto di impedimento ovvero sottoscrizione da parte di soggetti non componenti il Collegio giudicante) ” (Cons. Stato, n. 1697 del 2022, cit.; Id., III, 22 luglio 2019, n. 5158; n. 2889 del 2019, cit.).
Nel caso di specie, non ricorrono i richiamati presupposti necessari per potere ammettere una (eccezionale) “revocazione della sentenza di revocazione”, atteso che alcun vizio formale che abbia precluso l’esame dell’impugnazione revocatoria, o che abbia impedito la ontologica venuta ad esistenza della relativa decisione, nei termini suindicati, è dato ravvisare nel caso di specie.
A ben vedere, il vizio denunciato dalla ricorrente si risolve anzi in un (ulteriore) ritenuto errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza qui revocanda, consistente nel (non aver corretto) l’omesso esame di una delle pretese risarcitorie avanzate dall’interessata: il che non corrisponde, all’evidenza, all’integrazione di uno dei suddetti vizi formali in grado di legittimare la revocazione della sentenza di revocazione, bensì a un diverso (dedotto) errore di fatto, inerente al merito della controversia, e in specie correlato alla precedente omessa statuizione in sede d’ottemperanza, che la sentenza di revocazione non avrebbe a sua volta corretto.
Al riguardo, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha posto in evidenza che “ se non può escludersi - in teoria - che la sentenza pronunciata in sede di revocazione possa essere affetta anch’essa da difetti della medesima specie di quelli ipotizzabili ex art. 395 c.p.c. per una ‘ordinaria’ sentenza, nondimeno la logica complessiva dell’ordinamento giuridico (ed il buon senso) impongono una scelta volta a privilegiare - una volta che è stato già previsto ed utilizzato il mezzo di impugnazione straordinario, e dunque una volta garantita anche questa ulteriore, eccezionale esigenza di tutela - la diversa esigenza di effettività della tutela giurisdizionale e di (conseguita) stabilità dei rapporti giuridici, per come derivanti dalla decisione emessa in sede di revocazione ” (Cons. Stato, n. 2889 del 2019, cit.; Id. n. 5158 del 2019, cit.).
Il che è sufficiente e assorbente ai fini dell’inammissibilità del ricorso.
2.1.2. A ciò si aggiunga, peraltro, che la sentenza qui revocanda dà conto della domanda in relazione alla quale la NT lamenta l’omessa pronuncia, come la stessa ricorrente pone in risalto (cfr. ricorso, pag. 4: “ Dalla lettura di tale paragrafo emerge che il Consiglio di Stato ha percepito che nel ricorso in ottemperanza e poi in revocazione era stato argomentato in ordine all’applicazione dell’art. 112 c. 3 C.p.a. (per il periodo 20 dicembre 2010 - 1 dicembre 2021) […]”; pag. 5: “ Emerge come il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4443/2024, abbia individuato il ‘secondo ordine di censure’ ma non l’abbia esaminato ”).
Segnatamente, la sentenza pone in evidenza, dapprima che “ Avverso tale decisione [di ottemperanza, n. 1069 del 2023] la ricorrente proponeva ricorso per revocazione, lamentando in particolare il mancato esame della domanda risarcitoria per danno da ritardo e delle domande risarcitorie formulate in via subordinata ”; successivamente che “ Con un secondo ordine di censure, parte ricorrente lamenta [va] l’erronea considerazione, ad opera del giudice dell’ottemperanza, delle proprie domande risarcitorie: la sentenza impugnata, in particolare, si limitava al riguardo a precisare che ‘ In ogni caso, non è possibile riconoscere il risarcimento del danno, avendolo escluso la sentenza da ottemperare per genericità della domanda ’, in tal modo non avvedendosi che le domande risarcitorie - sia in via principale che subordinata - erano state introdotte ai sensi degli artt. 112 e 114 comma 4 Cod. proc. amm.
In pratica, le domande risarcitorie formulate in sede di giudizio di ottemperanza non si fondavano (direttamente) sulla statuizione contenuta nella sentenza di questa Sezione n. 8044 del 2021, ma discendevano dall’impossibilità di dare esecuzione in forma specifica a quella sentenza: da ciò l’errore di fatto legittimante l’azione revocatoria ”.
Il che ben conferma nel complesso, come dedotto dalla stessa ricorrente, la percezione da parte del giudicante della domanda risarcitoria per impossibile o comunque mancata esecuzione in forma specifica della sentenza ottemperanda, ai sensi dell’art. 112, comma 3, Cod. proc. amm. (anche) per il periodo anteriore alla stessa sentenza: i motivi aggiunti per ottemperanza, infatti, prospettavano da ultimo la domanda “ In via subordinata […] di risarcimento del danno, per la denegatissima ipotesi in cui l’Ecc.mo Collegio non ritenga procedere alla ricostruzione anche economica della carriera, nella misura e nelle voci sopra richieste ” (motivi aggiunti, pag. 19), declinandola in “ a) Risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato (art. 112, comma 3), sotto diverso profilo ” (motivi aggiunti, pag. 20 ss.), corrispondente a quella qui invocata dalla ricorrente, e “ b) per ritardo nell’inquadramento dirigenziale ” (pag. 23 ss., in relazione al periodo dal 2 dicembre 2021 al 31 maggio 2022).
In tale contesto, avendo dato chiaramente conto del ricorso per revocazione per mancato esame della domanda risarcitoria per danno da ritardo “ e delle domande risarcitorie formulate in via subordinata ”, la sentenza qui revocanda ha mostrato di aver percepito le pretese risarcitorie (avanzate per danno patrimoniale e non patrimoniale) subordinate, correlate alla mancata esecuzione in forma specifica della decisione ottemperanda, affiancate a quelle “ per danno da ritardo ” (in tal senso, cfr. del resto le stesse conclusioni formulate nei motivi aggiunti: “ In via subordinata, condannare l’amministrazione a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente ai sensi dell’art. […] 112, comma 3 nella misura che verrà quantificata in corso di causa o attraverso il nominando Commissario ad acta, oltre interessi, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ”, “ nonché a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali per ritardo nell’assunzione, danni patrimoniali calcolati ad oggi quantomeno nella misura di € 41.367,57 maggiorati a titolo di danno non patrimoniale almeno del 30% o nella diversa misura che verrà determinata in corso di causa o attraverso il nominando Commissario ad acta, oltre interessi, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a causa della mancata esecuzione della sentenza n. 8044/21, dal 2 dicembre 2021 (data di deposito della sentenza) fino alla piena esecuzione della stessa, come meglio esposto in narrativa ”, pag. 27 s.).
Al riguardo, la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato che “ laddove una sentenza menzioni nella parte descrittiva in fatto un motivo di doglianza, pur se ometta di pronunciarsi espressamente su di esso nella parte motiva, ciò non configura un vizio di omessa pronuncia, dovendosi considerare la pronuncia sul punto implicita nella statuizione complessiva della sentenza (Cons. Stato, V, 19 ottobre 2017, n. 4842; III, n. 1330 del 2021, cit.; Id., 7 aprile 2021, n. 2820) ” (Cons. Stato, n. 1697 del 2022, cit.; Id., V, 3 giugno 2021, n. 4225; II, 5 aprile 2023, n. 3517; V, 19 febbraio 2019, n. 1144; cfr. anche Id., 4 gennaio 2017, n. 8).
D’altra parte, per quanto qui di rilievo, “ l’omessa pronuncia assume rilievo in chiave revocatoria non già di per sé, bensì ‘ esclusivamente qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti processuali (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 1488 del 2 marzo 2020) ’ (Cons. Stato, IV, 18 marzo 2021, n. 2342), e cioè ‘ allorquando la sentenza riveli che l’omesso esame del motivo è stato frutto di un’erronea convinzione circa l’inesistenza del motivo stesso, che invece era incontestabilmente presente nel ricorso, al contrario di quanto supposto dal giudice ’ (Cons. Stato, VI, 6 febbraio 2020, n. 947; cfr. anche Id., III, 15 febbraio 2021, n. 1330; VI, 26 aprile 2021, n. 3321) ” (Cons. Stato, n. 4225 del 2021, cit., e richiami ivi ).
Nel caso di specie, la percezione della domanda nei termini suindicati vale a escludere di per sé la sussistenza di un errore di fatto revocatorio in relazione alla dedotta omessa pronuncia al riguardo, rendendo (nuovamente) inammissibile il motivo di ricorso, anche a prescindere dalle ulteriori deduzioni ed eccezioni formulate dalla resistente.
3. In conclusione, per le suesposte ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.1. Le spese sono poste a carico della ricorrente, secondo criterio di soccombenza, e liquidate nella misura di cui in dispositivo, mentre va respinta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex artt. 26 Cod. proc. amm. e 96 Cod. proc. civ. avanzata dalla Regione, non emergendo nella specie elementi tali da rendere del tutto imprudente, ovvero fondata su mala fede o colpa grave, la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell’amministrazione costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Fantini, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Stefano Fantini |
IL SEGRETARIO