Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.05.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 7089/2023 R.G.
TRA
rapp.to e difeso dall' avv.to Francesco Manzo, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Filippo CP_1
Doni, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.05.22 proponeva, ai sensi Parte_1 dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della inabilità civile, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, non riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario per l prestazione richiesta. Il ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 14.11.23, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prestazioni richieste dalla data della domanda. L' si è costituito ed ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, CP_1 concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese.
Il CTU, invero, nell' elaborato peritale, concludeva per un parere di ricorrenza nel Sig. delle condizioni psicofisiche tali da poter essere riconosciuta una Pt_1 invalidità civile del 76% dal Giugno 2022 “avendolo riscontrato affetto da : - obesità complicata da manifestazioni artrosiche in pz con insufficienza venosa arti inferiori - BPCO - Cardiopatia ipertensiva I classe NYHA” Inoltre, nel presente giudizio di opposizione, il medesimo CTU, invitato a riesaminare la documentazione allegata ed integrare il proprio elaborato peritale, ha evidenziato : “... si chiarisce che il tasso di invalidità del 76% viene riconosciuto nello Scarfato espressamente sulla base di quanto personalmente accertato in sede peritale con il dovuto riguardo all'esame critico del dato documentale ed ai riferimenti tabellari specifici annessi al D.M. del 05/02/92 - citati in perizia - che si confermano anche in questa integrazione per chiarimenti. In particolare, la cardiopatia ipertensiva è stata inquadrata ai limiti massimi della I classe NYHA (cod. 6441) attribuendo un tasso del 30% di invalidità proprio sulla base delle risultanze della visita cardiologica a fine medico legale del 22.06.22 in uno alla personale osservazione clinica. Per quanto attiene la BPCO si rappresenta che tale patologia respiratoria è stata correttamente inquadrata con il tasso del 35% utilizzando, con il notorio criterio analogico medico-legale, i riferimenti previsti dalle tabelle di legge di cui al DM del 05.02.92 (codice 6455 e codice 6013) sempre nel rispetto della personale osservazione clinica del 03.12.22 allorquando, anche alla presenza del CT attoreo, veniva riscontrato un torace :
“normoconformato. Basi ipomobili. . F.V.T. aumentato e MV Controparte_2 ridotto. SO2 98%. Si respinge, pertanto, la contestazione dell'errato utilizzo dei codici per la patologia respiratoria ed il modus operandi che avrebbe dovuto, a dire della parte ricorrente, indurre nuove visite specialistiche laddove, per contro, il quadro invalidante riscontrato dal CTU non lasciava alcuna incertezza anche riguardo all'obesità, complicata da manifestazioni artrosiche, cui si chiarisce l'attribuzione del codice 7105 con il riconoscimento del 40% di invalidità anche in considerazione dell'insufficienza venosa arti inferiori. Su questo analitico riesame delle patologie, alla luce delle doglianze di parte ricorrente, è stato attribuito il relativo punteggio percentuale, mentre per il calcolo finale si ribadisce che la complessiva incidenza menomativa delle concorrenti infermità dell'apparato cardio-respiratorio può essere stimata con il tasso del 60% e applicando il calcolo riduzionistico a scalare, previsto per le restanti patologie coesistenti, (obesita' con complicanze artrosiche in pz con insufficienza venosa arti inferiori 40%) si ottiene il definitivo tasso invalidante del 76% con decorrenza giugno 2022.”
Ebbene, anche sulla base di tali chiarimenti resi dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. Le conclusioni dell'ausiliario, invero, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della valutazione negativa del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione qui controversa essendo fondate su argomentazioni scientifiche adeguatamente e coerentemente sviluppate in base alla documentazione medica in atti. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dell'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale o a rendere opportuno il rinnovo delle operazioni peritali. L'opposizione va dunque respinta. Nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c
Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto .
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, il 15.05.2025
Il Giudice del lavoro
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dott.ssa Rosa Molè