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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/02/2026, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1104/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2279/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13310/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230173005814000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 773/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta agli atti depositati.
La Funzionaria dell'Agenzia delle Entrate DP2 si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso cartella di pagamento n. 097202330173005814000 per omesso versamento IVA anno 2017 emessa dall'ADER per un importo di e 33.527,59 comprensivo di sanzioni ed interessi.
Si oppone, ritiene la cartella illegittima per difetto di motivazione ed errata determinazione delle somme richieste a titolo di imposta, sanzione ed interessi.
Precisa che la cartella di pagamento segue avviso bonario che riportava una somma pari ad € 41.294,20 corrispondente all'IVA residua del 2 trimestre 2017 e omesso versamento dell'acconto IVA.
Quindi la cartella emessa espone un importo differente da quello che risultava dall'avviso bonario.
Ritiene che l'IVA dovuta per l'anno 2017 sia pari ad € 6.805,72 oltre interessi.
Tale determinazione deriva dall'importo di € 44.264,00 quale IVA da versare per l'anno 2017 considerati i versamenti periodici di € 22.054,00 e l'acconto IVA versato il 4/10/2019; nonchè due rate pagate da avviso bonario.
Chiede l'accoglimento del ricorso.
Controdeduce l'AGE precisando che i versamenti eseguiti sono pari ad € 22.054,00 e comprendono il versamento di € 13.823,20 che è stato già detratto dalle somme dovute per il 2017.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 13310/2024 rigetta il ricorso.
La società ha versato nei 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario emesso in data 12/11/2021 la prima rata della dilazione in data 1/12/2021 tuttavia ha interrotto i pagamenti delle rate successive decadendo dal beneficio della rateizzazione.
Ritiene che la contestazione relativa alla liquidazione del debito relativo all'anno 2017 doveva essere sollavata in sede di autotutela dell'avviso bonario il quale essendo stato oggetto di pagamento anche parziale presuppone l'accettazione della propria situazione debitoria.
Avverso tale sentenza la società Ricorrente_1 Srl propone appello. Eccepisce:
1- la sentenza è nulla/annullabile nella parte in cui afferma che con la rateizzazione dell'avviso bonario che precede la cartella di pagamento vi sia accettazione da parte del contribuente della pretesa impositiva ritenendo che i versamenti rateali eseguiti siano espressione di acquiescenza della pretesa tributaria.
L'avviso bonario non ha considerato il versamento dell'acconto IVA 2017 di € 13.838,20 ( cod. 6035) versata il 4/10/2019 determinando una sovrastima dell'importo dovuto.
L'importo inferiore del debito portato dalla cartella rispetto all'avviso non è stato adeguatamente motivato dall'Ufficio il quale ha fatto riferimento ad uno sgravio parziale giustificato dall'esigenza di procedere all'abbinamento delle rate.
2-Omessa pronuncia sulla errata determinazione delle somme richieste a titolo d'imposta , sanzioni ed interessi. Non sono statti considerati i versamenti effettuati dalla società, nonchè ulteriori importi sempre relativi ad IVA 2017.
Chiede la riforma della sentenza impugnata;
l'annullamento della cartella quale atto impugnato;
le spese per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata Associazione_1. Prov. Roma II controdeduce. Ribadisce che l'avviso bonario è stato oggetto di pagamento seppure parziale con implicita accettazione della posizione debitoria nei confronti dell'Erario.
Relativamente all'eccezione dell'appellante sulla determinazione delle somme versate precissa che l'IVA dovuta per il 2017 è pari ad € 44.264,00 ed i versamenti eseguiti dalla società sono pari ad € 22.054,00.
Tale importo è comprensivo sia del versamento IVA del I e III trimestre ( 6.496,47 + 1.720,05) sia il versamento dell'acconto IVA di € 13.838,20.
Tali versamenti sono stati abbinati alla dichiarazione IVA 2017. La sanzione è stata calcolata tenendo conto della tardività del versamento nella misura pari al 30%.
Chiede il rigetto dell'appello; le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso avverso una cartella di pagamento emessa dalla NE per omesso versamento dell'IVA anno 2017 per un importo di € 33.527,59 comprensivo di sanzioni ed interessi.
La Cartella segue un avviso bonario emesso dall'Associazione_1. Prov.le di Roma II con il quale, sempre per l'anno 2017, viene chiesto il pagamento dell'IVA per un importo di € 41.294,20.
Il ricorrente si oppone;
rileva non solo che la cartella di pagamento indica un importo inferiore a quello richiesto con l'avviso di irregolarità, ma che l'importo dell'IVA effettivamente dovuta è pari ad € 6.805,72;
l'Ufficio non ha considerato l'IVA versata nelle liquidazioni periodiche e quella versata in acconto per l'anno
2017.
L'AGE ribadisce la correttezza del proprio operato. Il contribuente ha errato nel calcolare la somma dei versamenti effettuati. L'importo di € 22.054,00 determinato dall'AGE è già comprensivo dei versamenti periodici iva eseguiti e relativi al I e terzo trimestre 2017 nonché dell'acconto dell'IVA di € 13.839,20.
I giudici di primo grado rigettano il ricorso. Ritengono che l'avviso bonario essendo stato oggetto di pagamento presuppone l'accettazione della situazione debitoria da parte del contribuente.
Appella la società.
Eccepisce:
1- La nullità/annullabilità della sentenza nella parte in cui afferma che la rateizzazione dell'avviso bonario propedeutico alla cartella costituisca acquiescenza della pretesa creditoria
2- Omessa pronuncia sulla errata determinazione delle somme richieste a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello non meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
La prima eccezione è fondata.
La volontà di rateizzare il debito portato dall'avviso bonario anche se si è proceduto al parziale pagamento dello stesso non costituisce acquiescenza né riconoscimento del debito tributario.
Nella fattispecie in esame si rileva come il contribuente non abbia prestato acquiescenza al debito tributario portato dall'avviso bonario giacché la sua autonoma impugnabilità è facoltà ma non onere. Ed infatti, in tema di contenzioso tributario, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nel D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili.
Il giudice, investito dell'impugnazione non può, però, annullarli ritenendo che i predetti debbano avere gli stessi requisiti di quelli indicati nell'art. 19 cit. ed in particolare che in essi debba essere contenuta l'indicazione, prevista nel comma 2 dello stesso art. 19, del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della commissione tributaria competente e delle forme e dei termini per proporre ricorso, essendo tali requisiti, previsti, peraltro neppure a pena di nullità, soltanto per gli atti tipici (cfr. Cass. V, n. 10987-2011).
Nel caso di specie il contribuente non ha prodotto alcuna domanda in autotutela per contrastare la pretesa impositiva.
La seconda eccezione non trova pregio.
E' errata l'affermazione da parte dell'appellante che l'Ufficio nel determinare l'Iva dovuta per l'anno 2017 non abbia considerato i versamenti eseguiti;
in particolare ritiene che dal debito di € 44.264,00 chiesto dall'AGE con l'avviso bonario non sono stati considerati i versamenti periodici di € 22.054,00, l'acconto IVA per il 2017 di € 13.838,20, numero due rate della rateizzazione dell'avviso bonario.
L'AGE nelle controdeduzioni all'appello deposita in atti l'elenco dei versamenti eseguiti dal ricorrente, come da cassetto fiscale, per un totale pari ad € 22.054,00 ; in tale importo sono compresi sia i versamenti IVA periodici relativi al I ed al III trimestre 2017 rispettivamente di € 6.496,00 e di € 1.720,05 sia il versamento a titolo di acconto IVA per il 2017 pari ad € 13.838,20 anche se eseguito in data 4/10/2019. L'AGE ha proceduto ad abbinare tali versamenti alla dichiarazione IVA anno 2017. La procedura di calcolo dell'AGE
è corretta.
P.Q.M.
La Corte Rigetta l'appello e liquida le spese in €1.983,00.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
IL Relatore La Presidente
Dr. Alfredo BUCCARO Dr.ssa Fernanda FRAIOLI
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2279/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13310/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230173005814000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 773/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta agli atti depositati.
La Funzionaria dell'Agenzia delle Entrate DP2 si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso cartella di pagamento n. 097202330173005814000 per omesso versamento IVA anno 2017 emessa dall'ADER per un importo di e 33.527,59 comprensivo di sanzioni ed interessi.
Si oppone, ritiene la cartella illegittima per difetto di motivazione ed errata determinazione delle somme richieste a titolo di imposta, sanzione ed interessi.
Precisa che la cartella di pagamento segue avviso bonario che riportava una somma pari ad € 41.294,20 corrispondente all'IVA residua del 2 trimestre 2017 e omesso versamento dell'acconto IVA.
Quindi la cartella emessa espone un importo differente da quello che risultava dall'avviso bonario.
Ritiene che l'IVA dovuta per l'anno 2017 sia pari ad € 6.805,72 oltre interessi.
Tale determinazione deriva dall'importo di € 44.264,00 quale IVA da versare per l'anno 2017 considerati i versamenti periodici di € 22.054,00 e l'acconto IVA versato il 4/10/2019; nonchè due rate pagate da avviso bonario.
Chiede l'accoglimento del ricorso.
Controdeduce l'AGE precisando che i versamenti eseguiti sono pari ad € 22.054,00 e comprendono il versamento di € 13.823,20 che è stato già detratto dalle somme dovute per il 2017.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 13310/2024 rigetta il ricorso.
La società ha versato nei 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario emesso in data 12/11/2021 la prima rata della dilazione in data 1/12/2021 tuttavia ha interrotto i pagamenti delle rate successive decadendo dal beneficio della rateizzazione.
Ritiene che la contestazione relativa alla liquidazione del debito relativo all'anno 2017 doveva essere sollavata in sede di autotutela dell'avviso bonario il quale essendo stato oggetto di pagamento anche parziale presuppone l'accettazione della propria situazione debitoria.
Avverso tale sentenza la società Ricorrente_1 Srl propone appello. Eccepisce:
1- la sentenza è nulla/annullabile nella parte in cui afferma che con la rateizzazione dell'avviso bonario che precede la cartella di pagamento vi sia accettazione da parte del contribuente della pretesa impositiva ritenendo che i versamenti rateali eseguiti siano espressione di acquiescenza della pretesa tributaria.
L'avviso bonario non ha considerato il versamento dell'acconto IVA 2017 di € 13.838,20 ( cod. 6035) versata il 4/10/2019 determinando una sovrastima dell'importo dovuto.
L'importo inferiore del debito portato dalla cartella rispetto all'avviso non è stato adeguatamente motivato dall'Ufficio il quale ha fatto riferimento ad uno sgravio parziale giustificato dall'esigenza di procedere all'abbinamento delle rate.
2-Omessa pronuncia sulla errata determinazione delle somme richieste a titolo d'imposta , sanzioni ed interessi. Non sono statti considerati i versamenti effettuati dalla società, nonchè ulteriori importi sempre relativi ad IVA 2017.
Chiede la riforma della sentenza impugnata;
l'annullamento della cartella quale atto impugnato;
le spese per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata Associazione_1. Prov. Roma II controdeduce. Ribadisce che l'avviso bonario è stato oggetto di pagamento seppure parziale con implicita accettazione della posizione debitoria nei confronti dell'Erario.
Relativamente all'eccezione dell'appellante sulla determinazione delle somme versate precissa che l'IVA dovuta per il 2017 è pari ad € 44.264,00 ed i versamenti eseguiti dalla società sono pari ad € 22.054,00.
Tale importo è comprensivo sia del versamento IVA del I e III trimestre ( 6.496,47 + 1.720,05) sia il versamento dell'acconto IVA di € 13.838,20.
Tali versamenti sono stati abbinati alla dichiarazione IVA 2017. La sanzione è stata calcolata tenendo conto della tardività del versamento nella misura pari al 30%.
Chiede il rigetto dell'appello; le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso avverso una cartella di pagamento emessa dalla NE per omesso versamento dell'IVA anno 2017 per un importo di € 33.527,59 comprensivo di sanzioni ed interessi.
La Cartella segue un avviso bonario emesso dall'Associazione_1. Prov.le di Roma II con il quale, sempre per l'anno 2017, viene chiesto il pagamento dell'IVA per un importo di € 41.294,20.
Il ricorrente si oppone;
rileva non solo che la cartella di pagamento indica un importo inferiore a quello richiesto con l'avviso di irregolarità, ma che l'importo dell'IVA effettivamente dovuta è pari ad € 6.805,72;
l'Ufficio non ha considerato l'IVA versata nelle liquidazioni periodiche e quella versata in acconto per l'anno
2017.
L'AGE ribadisce la correttezza del proprio operato. Il contribuente ha errato nel calcolare la somma dei versamenti effettuati. L'importo di € 22.054,00 determinato dall'AGE è già comprensivo dei versamenti periodici iva eseguiti e relativi al I e terzo trimestre 2017 nonché dell'acconto dell'IVA di € 13.839,20.
I giudici di primo grado rigettano il ricorso. Ritengono che l'avviso bonario essendo stato oggetto di pagamento presuppone l'accettazione della situazione debitoria da parte del contribuente.
Appella la società.
Eccepisce:
1- La nullità/annullabilità della sentenza nella parte in cui afferma che la rateizzazione dell'avviso bonario propedeutico alla cartella costituisca acquiescenza della pretesa creditoria
2- Omessa pronuncia sulla errata determinazione delle somme richieste a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello non meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
La prima eccezione è fondata.
La volontà di rateizzare il debito portato dall'avviso bonario anche se si è proceduto al parziale pagamento dello stesso non costituisce acquiescenza né riconoscimento del debito tributario.
Nella fattispecie in esame si rileva come il contribuente non abbia prestato acquiescenza al debito tributario portato dall'avviso bonario giacché la sua autonoma impugnabilità è facoltà ma non onere. Ed infatti, in tema di contenzioso tributario, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nel D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili.
Il giudice, investito dell'impugnazione non può, però, annullarli ritenendo che i predetti debbano avere gli stessi requisiti di quelli indicati nell'art. 19 cit. ed in particolare che in essi debba essere contenuta l'indicazione, prevista nel comma 2 dello stesso art. 19, del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della commissione tributaria competente e delle forme e dei termini per proporre ricorso, essendo tali requisiti, previsti, peraltro neppure a pena di nullità, soltanto per gli atti tipici (cfr. Cass. V, n. 10987-2011).
Nel caso di specie il contribuente non ha prodotto alcuna domanda in autotutela per contrastare la pretesa impositiva.
La seconda eccezione non trova pregio.
E' errata l'affermazione da parte dell'appellante che l'Ufficio nel determinare l'Iva dovuta per l'anno 2017 non abbia considerato i versamenti eseguiti;
in particolare ritiene che dal debito di € 44.264,00 chiesto dall'AGE con l'avviso bonario non sono stati considerati i versamenti periodici di € 22.054,00, l'acconto IVA per il 2017 di € 13.838,20, numero due rate della rateizzazione dell'avviso bonario.
L'AGE nelle controdeduzioni all'appello deposita in atti l'elenco dei versamenti eseguiti dal ricorrente, come da cassetto fiscale, per un totale pari ad € 22.054,00 ; in tale importo sono compresi sia i versamenti IVA periodici relativi al I ed al III trimestre 2017 rispettivamente di € 6.496,00 e di € 1.720,05 sia il versamento a titolo di acconto IVA per il 2017 pari ad € 13.838,20 anche se eseguito in data 4/10/2019. L'AGE ha proceduto ad abbinare tali versamenti alla dichiarazione IVA anno 2017. La procedura di calcolo dell'AGE
è corretta.
P.Q.M.
La Corte Rigetta l'appello e liquida le spese in €1.983,00.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026.
IL Relatore La Presidente
Dr. Alfredo BUCCARO Dr.ssa Fernanda FRAIOLI