Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 370 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Maria Teresa Badolisani, con la quale è elettivamente domiciliata in Locri, c.da Santa Margherita n. 2
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 32
resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/01/2025, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, a causa delle patologie da cui è affetta, presenta una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini;
- che, pertanto, in data 18/01/2021, essendo in possesso anche del requisito contributivo, ha presentato domanda per il conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, rigettata per difetto del requisito sanitario;
- che ha proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro;
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c.., all'esito del quale il
C.T.U. nominato non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- che il consulente nominato non ha risposto esaustivamente alle osservazioni trasmesse nel corso delle operazioni peritali;
- che il consulente del giudice ha riscontrato le seguenti patologie:
“spondilodiscoartrosi diffusa in soggetto con pregressa lesione della cuffia dei rotatori a destra operata, algie scapolomerale a sinistra con complessiva modesta limitazione funzionale, disturbi del visus da pucker evolutivo con pregressa vitrectomia”, non considerando le ulteriori malattie presenti;
- che le patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico comportano una menomazione tale da non poterle consentire di svolgere le mansioni di bracciante agricolo;
- che il beneficio richiesto riguarda la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato e non generica;
- che l'elaborato peritale non ha correttamente evidenziato le patologie sofferte. 3
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, 1) accertare e dichiarare in capo alla ricorrente, il possesso delle condizioni sanitarie per la concessione dell'assegno ordinario d'invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/84, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in via subordinata, da quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa;
2) per l'effetto condannare l' in persona del l.r.p.t., all'erogazione CP_1
dell'assegno ordinario d'invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/84 in favore della ricorrente, nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalle rispettive scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
concludendo per l'inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 L. 222/1984, spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in maniera permanente a meno di un terzo.
Il legislatore, dunque, richiede non solo la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, ma anche in occupazioni confacenti ad attitudini dell'istante.
Nel caso di specie, non è contestata la sussistenza dei requisiti relativi al periodo minimo di anzianità contributiva, dal momento che la domanda è stata 4
respinta soltanto per la non sussistenza della riduzione della capacità lavorativa per più di due terzi.
Pertanto, il contrasto tra le parti si riduce alla sussistenza del requisito sanitario.
Con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta che il CTU avrebbe omesso di valutare delle patologie (senza specificare quali e in che termini) e avrebbe valutato restrittivamente le patologie riscontrate, rispondendo in maniera laconica alle osservazioni trasmesse dal difensore della parte ricorrente nel corso delle operazioni peritali.
A fronte delle generiche censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, dandone contezza e specificando l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica della stessa, che svolge l'attività di bracciante agricola.
Non corrisponde al vero la dedotta circostanza secondo cui il CTU non avrebbe tenuto in considerazione patologie documentate, non meglio allegate, in quanto tutte le patologie allegate sono state considerate dal CTU.
In particolare, con riferimento al quadro osteoarticolare, il CTU ha evidenziato che sussiste un quadro di artrosi pilidistrettuale, con una limitazione funzionale che è “modesta”, non avanzata.
Inoltre, con riferimento alla patologia visiva, il CTU ha rimarcato che, alla luce dell'esame obiettivo, la stessa non è tale da incidere sulla capacità lavorativa specifica riducendola a meno di un terzo.
In ogni caso il CTU, previo attento esame obiettivo, si è soffermato particolarmente sull'incidenza dell'attuale quadro patologico sull'attività lavorativa in concreto svolta dalla ricorrente. 5
Infatti, ciò che rilava ai fini del riconoscimento della prestazione per cui
è causa non è tanto la sussistenza di determinate patologie, ma l'incidenza delle stesse sulla capacità lavorativa in attività confacenti alle attitudini dell'istante.
È altresì infondata la censura, contenuta nel ricorso introduttivo, secondo cui il CTU avrebbe risposto in maniera laconica alle osservazioni trasmesse dal difensore della ricorrente nel corso delle operazioni peritali, avendo adeguatamente preso posizione sulle stesse.
Orbene, la consulenza tecnica espletata in prime cure è esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto della incidenza concreta di tutte le patologie.
Nondimeno, il CTU ha effettuato una visita accurata, dettagliatamente relazionata, prendendo in considerazione il quadro clinico della ricorrente, soffermandosi su ciascuna patologia all'esito dell'esame obiettivo e previo esame dettagliato di tutta la documentazione medica in atti.
All'esito di un attento esame obiettivo, il CTU ha rilevato che la ricorrente è affetta da spondilodiscoartrosi diffusa in soggetto con pregressa lesione della cuffia dei rotatori a destra operata, algie scapolomerale a sinistra con complessiva modesta limitazione funzionale, disturbi del visus da pucker maculare evolutivo con pregressa vitrectomia che, allo stato attuale, non riducono la capacità lavorativa della ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo.
Non corrisponde, dunque, al vero che il C.T.U. non ha adeguatamente preso in considerazione le patologie da cui la ricorrente è affetta: infatti, il
C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di un quadro patologico, che, però, non soddisfa, allo stato, i requisiti legislativamente richiesti per il conseguimento 6
dell'assegno ordinario di invalidità.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. si fondano su un approfondito esame obiettivo, nel corso del quale è stata effettuata un'attenta disamina delle patologie in atto, nonché delle condizioni concrete della periziata.
Emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della ricorrente, tenendo conto di tutte le patologie, correttamente valutate.
Nondimeno, le generiche critiche del ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento, in relazione all'incidenza sulla capacità lavorativa specifica, rispetto al momento della visita peritale.
Infatti, nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, prodotta in questo grado di giudizio, è in grado di mutare il quadro esaminato dal primo consulente, oppure capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni rispetto al momento della visita peritale.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche contenute nel ricorso introduttivo siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Infatti, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Infatti, la semplice affermazione che il consulente non abbia adeguatamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente non 7
costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte).
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e che non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., richiamata nel corpo del ricorso, nella parte in cui viene indicato l'indice e allegata allo stesso.
Restano, pertanto, a carico dell le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Testimone_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. Parte_1
370/2025, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
8
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell le spese della C.T.U. CP_1
espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Tes_1
[...]
Locri, 12/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci