Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'atto 10 luglio 1926, approvato e reso esecutorio con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450 , convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2731 , col quale vennero riassunti, integrati e sostituiti i precedenti atti stipulati tra il Governo e la Societa' italiana per le Strade ferrate del Mediterraneo per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria, delle quali fu determinato il programma di esecuzione;
Visto l'art. 5 ultimo comma, di detto atto 10 luglio 1926;
Visto l'atto 13 maggio 1949, approvato e reso esecutorio con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 971 , addizionale all'atto 10 luglio 1926, relativo alla concessione della costruzione e dell'esercizio del tronco ferroviario Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore;
Visto l'atto 17 gennaio 1951, approvato e reso esecutorio con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 462 , con il quale e' stata regolata la totale esecuzione dei lavori di costruzione della sede stradale e dei fabbricati del tronco ferroviario sopraindicato;
Visto l'art. 7 di detto atto 17 gennaio 1951;
Visto l' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 457 ;
Visto l' art. 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 ;
Vista la legge 15 dicembre 1949, n. 967 ;
Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1007 ;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 ;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato l'11 novembre 1953 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro e il rappresentante della Societa' italiana per le Strade ferrate del Mediterraneo, aggiuntivo a quelli in data 13 maggio 1949 e 17 gennaio 1951, per regolare l'esecuzione del secondo gruppo di opere (completamento ed armamento) del tronco ferroviario Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore.
Visto l'atto 10 luglio 1926, approvato e reso esecutorio con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450 , convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2731 , col quale vennero riassunti, integrati e sostituiti i precedenti atti stipulati tra il Governo e la Societa' italiana per le Strade ferrate del Mediterraneo per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria, delle quali fu determinato il programma di esecuzione;
Visto l'art. 5 ultimo comma, di detto atto 10 luglio 1926;
Visto l'atto 13 maggio 1949, approvato e reso esecutorio con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 971 , addizionale all'atto 10 luglio 1926, relativo alla concessione della costruzione e dell'esercizio del tronco ferroviario Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore;
Visto l'atto 17 gennaio 1951, approvato e reso esecutorio con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 462 , con il quale e' stata regolata la totale esecuzione dei lavori di costruzione della sede stradale e dei fabbricati del tronco ferroviario sopraindicato;
Visto l'art. 7 di detto atto 17 gennaio 1951;
Visto l' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 457 ;
Visto l' art. 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 ;
Vista la legge 15 dicembre 1949, n. 967 ;
Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1007 ;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 ;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato l'11 novembre 1953 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro e il rappresentante della Societa' italiana per le Strade ferrate del Mediterraneo, aggiuntivo a quelli in data 13 maggio 1949 e 17 gennaio 1951, per regolare l'esecuzione del secondo gruppo di opere (completamento ed armamento) del tronco ferroviario Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore.