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Sentenza 30 dicembre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01128/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 30/12/2025
N. 02509 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01128/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2025, proposto da
OB CH, rappresentato e difeso dall'avvocato OL Zampieri, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
formatosi sulla sentenza n. 90/2024 del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.03.2024, e notificata il 22.03.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; N. 01128/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. OL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria, in servizio con contratto a tempo pieno ed escluso dall'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” del valore nominale di € 500,00, adiva il Tribunale Ordinario di Rovigo, Sez. Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento di tale forma di contributo spettante al personale di ruolo.
2. Con la sentenza in epigrafe descritta (90/2024), il suddetto Tribunale ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1° dicembre 2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, nell'importo di € 500 annui, per complessivi € 1.500,00.
3. In data 22 marzo 2024, parte ricorrente ha poi notificato la sentenza nella sede del
Ministero resistente, chiedendone l'esecuzione. Constatato il perdurante inadempimento, ha agito in questa sede per ottenere l'esecuzione della suddetta sentenza e ottenere il pagamento di quanto statuito dal Tribunale Ordinario.
4. Il ricorso dev'essere accolto.
4.1 Sussistono, innanzitutto, i requisiti di ammissibilità della domanda, perché parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni - dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell'Amministrazione - di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997.
Nel merito, va inoltre ricordato che ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul N. 01128/2025 REG.RIC.
provvedimento giurisdizionale. Dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che l'Amministrazione abbia provveduto ad eseguire il dictum giurisdizionale, sicché va dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di attivare a favore di parte ricorrente la Carta Elettronica del docente e di rendere disponibili su tale strumento di pagamento le somme specificate dal Giudice del lavoro, oltre al maggior importo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturato sul dovuto sino al saldo.
4.2 Per il caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione, alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione, si nomina sin d'ora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale, entro i successivi sessanta (60) giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa l'adozione dei necessari atti.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e N. 01128/2025 REG.RIC.
accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con rimborso del contributo unificato ove versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD SA, Presidente
OL NO, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL NO RD SA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 30/12/2025
N. 02509 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01128/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2025, proposto da
OB CH, rappresentato e difeso dall'avvocato OL Zampieri, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
formatosi sulla sentenza n. 90/2024 del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.03.2024, e notificata il 22.03.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; N. 01128/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. OL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria, in servizio con contratto a tempo pieno ed escluso dall'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” del valore nominale di € 500,00, adiva il Tribunale Ordinario di Rovigo, Sez. Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento di tale forma di contributo spettante al personale di ruolo.
2. Con la sentenza in epigrafe descritta (90/2024), il suddetto Tribunale ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1° dicembre 2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, nell'importo di € 500 annui, per complessivi € 1.500,00.
3. In data 22 marzo 2024, parte ricorrente ha poi notificato la sentenza nella sede del
Ministero resistente, chiedendone l'esecuzione. Constatato il perdurante inadempimento, ha agito in questa sede per ottenere l'esecuzione della suddetta sentenza e ottenere il pagamento di quanto statuito dal Tribunale Ordinario.
4. Il ricorso dev'essere accolto.
4.1 Sussistono, innanzitutto, i requisiti di ammissibilità della domanda, perché parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni - dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell'Amministrazione - di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997.
Nel merito, va inoltre ricordato che ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul N. 01128/2025 REG.RIC.
provvedimento giurisdizionale. Dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che l'Amministrazione abbia provveduto ad eseguire il dictum giurisdizionale, sicché va dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di attivare a favore di parte ricorrente la Carta Elettronica del docente e di rendere disponibili su tale strumento di pagamento le somme specificate dal Giudice del lavoro, oltre al maggior importo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturato sul dovuto sino al saldo.
4.2 Per il caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione, alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione, si nomina sin d'ora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale, entro i successivi sessanta (60) giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa l'adozione dei necessari atti.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e N. 01128/2025 REG.RIC.
accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con rimborso del contributo unificato ove versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD SA, Presidente
OL NO, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL NO RD SA
IL SEGRETARIO