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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 04/11/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
673/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. IO D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto
DA
, nata ad [...], il [...], residente in [...], Fraz. Epinel Parte_1
13, C.F. , C.F._1
E
, nato ad [...], il [...], residente in [...], Fraz. Parte_2
Epinel 13, C.F. C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia Dal Toè (C.F. ) e C.F._3
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Aosta, via Losanna n. 5
nell'interesse del figlio minore
, nato ad [...], il [...], C.F. , Persona_1 C.F._4
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i ricorrenti è intercorsa una relazione sentimentale, nell'ambito della quale è nato il figlio
, in Aosta (AO), il 05 aprile 2017, C.F. . Persona_1 C.F._4
pagina 1 di 5 Le parti hanno proposto ricorso congiunto per la disciplina dell'affido e del mantenimento.
All'udienza cartolare fissata, le parti hanno confermato le condizioni concordate di seguito riportate:
“1) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso. Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Dare atto che la madre lascerà nel luglio 2025 la casa familiare, sita in Cogne (AO) fraz.
Epinel 13 – in proprietà esclusiva del padre, avendo già individuato altra soluzione abitativa in
Charvensod (AO) fraz. Capoluogo in immobile condotto in locazione. In previsione di detto trasferimento il figlio minore è stato iscritto al terzo anno di scuola elementare in Charvensod
(AO) fraz. Capoluogo. Dopo tale trasferimento la casa già familiare resterà nella disponibilità del padre.
3) Disporre che la frequentazione genitori-figlio avvenga con le seguenti modalità:
Parte_3
prima settimana- lunedì, martedì e sino a mercoledì con riconduzione a scuola con la madre;
da mercoledì uscita da scuola e sino a giovedì mattina con il padre;
venerdì, sabato e domenica con riconduzione a scuola lunedì mattina con la madre;
seconda settimana- lunedì, martedì e sino a mercoledì con riconduzione a scuola con la madre;
da mercoledì uscita da scuola sino a giovedì mattina con il padre;
da giovedì uscita da scuola sino a venerdì mattina con la madre;
da venerdì uscita da scuola e sino a domenica sera o lunedì mattina con riconduzione a scuola (secondo singoli accordi) con il padre.
Si rappresentano anche graficamente dette modalità
pagina 2 di 5
Si precisa che:
- nella prima settimana di frequentazione il padre, previo accordo con la madre, potrà tenere con sé il figlio minore per una sera;
- il minore resterà con la madre per un mercoledì al mese da concordare fra i genitori nella settimana con week-end di competenza del padre.
PERIODO ESTIVO prima settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica con il padre;
seconda settimana: lunedì martedì e mercoledì con la madre;
giovedì e venerdì con papà, sabato e domenica con mamma.
Si rappresentano anche graficamente dette modalità
pagina 3 di 5 I genitori concordano che nel periodo estivo frequenti i centri estivi in Aosta o a Cogne. Gli Per_1
stessi si dichiarano disponibili alle modifiche orarie necessarie o utili ad una migliore gestione del minore.
I genitori terranno presso sé il minore altresì nei seguenti periodi:
-il 50% delle vacanze natalizie con modalità da concordare fra i genitori;
in difetto di accordo negli anni dispari con la madre dal 24 al 31 dicembre, in deroga con il padre dalla sera di Natale alla sera di Santo Stefano;
con il padre dal 31 dicembre dopo pranzo sino al 5 gennaio dopo pranzo allorché verrà ricondotto dalla madre. Negli anni pari con il padre dal 24 al 31 dicembre, in deroga con la madre dalla sera di Natale alla sera di Santo Stefano;
con la madre dal 31 dicembre dopo pranzo sino al 5 gennaio dopo pranzo allorché verrà ricondotto dal padre.
-il 50% delle vacanze d'inverno con modalità da concordare;
-durante le vacanze pasquali il minore resterà con la madre dalla fine della scuola sino al giorno di Pasqua ore 18,00 circa;
con il padre dal giorno di Pasqua ore 18,00 circa sino all'inizio delle lezioni scolastiche;
-durante le ferie estive per due settimane anche consecutive da concordare ogni anno entro il 30 marzo;
ulteriori periodi dovranno essere concordati fra i genitori di volta in volta.
Per i giorni festivi infrasettimanali i genitori applicheranno il criterio dell'alternanza. In caso di disaccordo, la disciplina sarà la seguente: negli anni pari il 25/04, il 02/06, e l'08/12 con il papà e il 01/05 e l'01/11 con la mamma;
negli anni dispari il 25/04, il 02/06, e l'08/12 con la mamma e il
01/05 e l'01/11 con il papà; compleanno del figlio minore in alternanza annuale fra i genitori.
Ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé il figlio minore nel giorno del proprio compleanno, salvo che coincida con le ferie dell'altro genitore.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi intervenuti fra i genitori.
4) Porre a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, l'obbligo di versare in favore della madre, entro il quinto giorno di ogni mese, la somma mensile di euro
500/00 (cinquecento). Dovuta ex lege la rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai (anno base 2025 –mese giugno) nonché l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese extra assegno mediche, scolastiche e ludico sportive a sostenersi per il figlio minore. Ai fini della individuazione e disciplina di tali spese le parti aderiscono al
Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati in essere presso il Tribunale di Aosta sottoscritto in data 22/02/2019. In deroga: il costo mensa viene ripartito al 50% fra i genitori.
5) Disporre che l'assegno unico universale spetti per l'intero alla madre con rinuncia del padre alla percezione;
oneri detraibili e ripartiti al 50% fra i genitori.
pagina 4 di 5 6) Dare atto che le parti prestano sin d'ora consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo per sé e per il figlio minore del passaporto e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio.
7) Disporre che gli effetti del presente accordo decorreranno dal deposito del ricorso congiunto.
8) Spese della presente procedura a carico delle parti in egual misura”.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare idonea disciplina dell'affidamento e del rapporto con ciascuno dei genitori, con adeguata regolamentazione degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni dell'affido e del mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento del figlio
. Persona_1
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Spese compensate.
Aosta, 22.10.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. IO D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. IO D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto
DA
, nata ad [...], il [...], residente in [...], Fraz. Epinel Parte_1
13, C.F. , C.F._1
E
, nato ad [...], il [...], residente in [...], Fraz. Parte_2
Epinel 13, C.F. C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia Dal Toè (C.F. ) e C.F._3
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Aosta, via Losanna n. 5
nell'interesse del figlio minore
, nato ad [...], il [...], C.F. , Persona_1 C.F._4
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i ricorrenti è intercorsa una relazione sentimentale, nell'ambito della quale è nato il figlio
, in Aosta (AO), il 05 aprile 2017, C.F. . Persona_1 C.F._4
pagina 1 di 5 Le parti hanno proposto ricorso congiunto per la disciplina dell'affido e del mantenimento.
All'udienza cartolare fissata, le parti hanno confermato le condizioni concordate di seguito riportate:
“1) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso. Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Dare atto che la madre lascerà nel luglio 2025 la casa familiare, sita in Cogne (AO) fraz.
Epinel 13 – in proprietà esclusiva del padre, avendo già individuato altra soluzione abitativa in
Charvensod (AO) fraz. Capoluogo in immobile condotto in locazione. In previsione di detto trasferimento il figlio minore è stato iscritto al terzo anno di scuola elementare in Charvensod
(AO) fraz. Capoluogo. Dopo tale trasferimento la casa già familiare resterà nella disponibilità del padre.
3) Disporre che la frequentazione genitori-figlio avvenga con le seguenti modalità:
Parte_3
prima settimana- lunedì, martedì e sino a mercoledì con riconduzione a scuola con la madre;
da mercoledì uscita da scuola e sino a giovedì mattina con il padre;
venerdì, sabato e domenica con riconduzione a scuola lunedì mattina con la madre;
seconda settimana- lunedì, martedì e sino a mercoledì con riconduzione a scuola con la madre;
da mercoledì uscita da scuola sino a giovedì mattina con il padre;
da giovedì uscita da scuola sino a venerdì mattina con la madre;
da venerdì uscita da scuola e sino a domenica sera o lunedì mattina con riconduzione a scuola (secondo singoli accordi) con il padre.
Si rappresentano anche graficamente dette modalità
pagina 2 di 5
Si precisa che:
- nella prima settimana di frequentazione il padre, previo accordo con la madre, potrà tenere con sé il figlio minore per una sera;
- il minore resterà con la madre per un mercoledì al mese da concordare fra i genitori nella settimana con week-end di competenza del padre.
PERIODO ESTIVO prima settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica con il padre;
seconda settimana: lunedì martedì e mercoledì con la madre;
giovedì e venerdì con papà, sabato e domenica con mamma.
Si rappresentano anche graficamente dette modalità
pagina 3 di 5 I genitori concordano che nel periodo estivo frequenti i centri estivi in Aosta o a Cogne. Gli Per_1
stessi si dichiarano disponibili alle modifiche orarie necessarie o utili ad una migliore gestione del minore.
I genitori terranno presso sé il minore altresì nei seguenti periodi:
-il 50% delle vacanze natalizie con modalità da concordare fra i genitori;
in difetto di accordo negli anni dispari con la madre dal 24 al 31 dicembre, in deroga con il padre dalla sera di Natale alla sera di Santo Stefano;
con il padre dal 31 dicembre dopo pranzo sino al 5 gennaio dopo pranzo allorché verrà ricondotto dalla madre. Negli anni pari con il padre dal 24 al 31 dicembre, in deroga con la madre dalla sera di Natale alla sera di Santo Stefano;
con la madre dal 31 dicembre dopo pranzo sino al 5 gennaio dopo pranzo allorché verrà ricondotto dal padre.
-il 50% delle vacanze d'inverno con modalità da concordare;
-durante le vacanze pasquali il minore resterà con la madre dalla fine della scuola sino al giorno di Pasqua ore 18,00 circa;
con il padre dal giorno di Pasqua ore 18,00 circa sino all'inizio delle lezioni scolastiche;
-durante le ferie estive per due settimane anche consecutive da concordare ogni anno entro il 30 marzo;
ulteriori periodi dovranno essere concordati fra i genitori di volta in volta.
Per i giorni festivi infrasettimanali i genitori applicheranno il criterio dell'alternanza. In caso di disaccordo, la disciplina sarà la seguente: negli anni pari il 25/04, il 02/06, e l'08/12 con il papà e il 01/05 e l'01/11 con la mamma;
negli anni dispari il 25/04, il 02/06, e l'08/12 con la mamma e il
01/05 e l'01/11 con il papà; compleanno del figlio minore in alternanza annuale fra i genitori.
Ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé il figlio minore nel giorno del proprio compleanno, salvo che coincida con le ferie dell'altro genitore.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi intervenuti fra i genitori.
4) Porre a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, l'obbligo di versare in favore della madre, entro il quinto giorno di ogni mese, la somma mensile di euro
500/00 (cinquecento). Dovuta ex lege la rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai (anno base 2025 –mese giugno) nonché l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese extra assegno mediche, scolastiche e ludico sportive a sostenersi per il figlio minore. Ai fini della individuazione e disciplina di tali spese le parti aderiscono al
Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati in essere presso il Tribunale di Aosta sottoscritto in data 22/02/2019. In deroga: il costo mensa viene ripartito al 50% fra i genitori.
5) Disporre che l'assegno unico universale spetti per l'intero alla madre con rinuncia del padre alla percezione;
oneri detraibili e ripartiti al 50% fra i genitori.
pagina 4 di 5 6) Dare atto che le parti prestano sin d'ora consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo per sé e per il figlio minore del passaporto e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio.
7) Disporre che gli effetti del presente accordo decorreranno dal deposito del ricorso congiunto.
8) Spese della presente procedura a carico delle parti in egual misura”.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare idonea disciplina dell'affidamento e del rapporto con ciascuno dei genitori, con adeguata regolamentazione degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni dell'affido e del mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento del figlio
. Persona_1
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Spese compensate.
Aosta, 22.10.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. IO D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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