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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSATI DAVIDE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 242/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Abruzzo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Soget Spa - 01807790686
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016129 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016129 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016130 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016131 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016131 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016132 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016133 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016133 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016134 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016135 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento della domanda.
Resistenti: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato l'1 aprile 2025 il Difensore di impugnava le sopra indicate intimazioni di pagamento, emesse dalla So.G.E.T. S.p.a. nei confronti della Società_2ricorrente (nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della società Nominativo_1S.n.c. di & C.”), riguardanti l'omesso pagamento delle tasse automobilistiche dall'anno 2003 all'anno 2012.
Nell'impugnativa si prospetta l'illegittimità degli atti per:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973 - Decadenza dell'Agente della riscossione dai termini di notifica dell'ingiunzione fiscale; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art.5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n.953, convertito in Legge 28 febbraio 1983, n. 53 - Prescrizione triennale della Tassa automobilistica.
La So.G.E.T. S.p.a. e la Regione Abruzzo si costituivano in giudizio - rispettivamente - in data 21.5.2025 e 13.6.2025, concludendo per il rigetto dei ricorsi, con conseguente condanna alle spese di soccombenza da parte del ricorrente.
A seguito dell'odierna udienza pubblica, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in relazione all'intervenuta prescrizione del diritto da parte dell'amministrazione finanziaria di recuperare le tasse e le relative penalità dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri.
Tale materia risulta regolata dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella Legge 7.3.1986, n. 60, che stabilisce che l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
A seguito della sentenza n.23397 del 17.11.2016 delle SS.UU. della Cassazione (confermata recentemente dall'ordinanza n.20125 del 19.4.2017 della Sezione VI della Cassazione), anche nella fase di recupero coattivo è stata stabilita la durata della prescrizione, in relazione alle tasse automobilistiche, facendosi espresso riferimento alla disciplina che regola il termine ordinario di prescrizione per tale tributo.
Peraltro, la Corte Suprema di cassazione ha recentemente stabilito (cfr. Cass. civ., sez. V, 1.7.2024, n.18006) che, ai fini della verifica della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine è triennale e non si estende, quindi, al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nel caso in esame, pertanto, la prescrizione risulta decorsa, atteso gli atti interruttivi tempestivamente comunicati sono rappresentati dalle ingiunzioni fiscali notificate in data 4.2.2019, 15.2.2019 e 14.2.2020 (cfr. documenti allegati alla memoria illustrativa depositata dalla So.G.E.T. S.p.a. in data 18.12.2025) e che i successivi provvedimenti dell'attività di riscossione [intimazioni nn.253896 e 253897 (notificate alla socia Nom_1 in data 26.5.2023) ed i preavvisi di fermo nn.561070 e 561069 (notificati il 18.7.2024)] sono stati partecipati oltre il termine prescrittivo di tre anni.
La particolare natura della controversia - caratterizzata sia dalla mancata diligenza nell'esercitare tempestivamente la pretesa tributaria sia dal prolungato inadempimento ad assolvere i propri doveri di contribuente - giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione monocratica - accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
L'Aquila, li 19 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Davide ROSATI
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSATI DAVIDE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 242/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Abruzzo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Soget Spa - 01807790686
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016129 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016129 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016130 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016131 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016131 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016132 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016133 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016133 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016134 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0016135 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento della domanda.
Resistenti: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato l'1 aprile 2025 il Difensore di impugnava le sopra indicate intimazioni di pagamento, emesse dalla So.G.E.T. S.p.a. nei confronti della Società_2ricorrente (nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della società Nominativo_1S.n.c. di & C.”), riguardanti l'omesso pagamento delle tasse automobilistiche dall'anno 2003 all'anno 2012.
Nell'impugnativa si prospetta l'illegittimità degli atti per:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973 - Decadenza dell'Agente della riscossione dai termini di notifica dell'ingiunzione fiscale; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art.5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n.953, convertito in Legge 28 febbraio 1983, n. 53 - Prescrizione triennale della Tassa automobilistica.
La So.G.E.T. S.p.a. e la Regione Abruzzo si costituivano in giudizio - rispettivamente - in data 21.5.2025 e 13.6.2025, concludendo per il rigetto dei ricorsi, con conseguente condanna alle spese di soccombenza da parte del ricorrente.
A seguito dell'odierna udienza pubblica, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in relazione all'intervenuta prescrizione del diritto da parte dell'amministrazione finanziaria di recuperare le tasse e le relative penalità dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri.
Tale materia risulta regolata dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella Legge 7.3.1986, n. 60, che stabilisce che l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
A seguito della sentenza n.23397 del 17.11.2016 delle SS.UU. della Cassazione (confermata recentemente dall'ordinanza n.20125 del 19.4.2017 della Sezione VI della Cassazione), anche nella fase di recupero coattivo è stata stabilita la durata della prescrizione, in relazione alle tasse automobilistiche, facendosi espresso riferimento alla disciplina che regola il termine ordinario di prescrizione per tale tributo.
Peraltro, la Corte Suprema di cassazione ha recentemente stabilito (cfr. Cass. civ., sez. V, 1.7.2024, n.18006) che, ai fini della verifica della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine è triennale e non si estende, quindi, al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nel caso in esame, pertanto, la prescrizione risulta decorsa, atteso gli atti interruttivi tempestivamente comunicati sono rappresentati dalle ingiunzioni fiscali notificate in data 4.2.2019, 15.2.2019 e 14.2.2020 (cfr. documenti allegati alla memoria illustrativa depositata dalla So.G.E.T. S.p.a. in data 18.12.2025) e che i successivi provvedimenti dell'attività di riscossione [intimazioni nn.253896 e 253897 (notificate alla socia Nom_1 in data 26.5.2023) ed i preavvisi di fermo nn.561070 e 561069 (notificati il 18.7.2024)] sono stati partecipati oltre il termine prescrittivo di tre anni.
La particolare natura della controversia - caratterizzata sia dalla mancata diligenza nell'esercitare tempestivamente la pretesa tributaria sia dal prolungato inadempimento ad assolvere i propri doveri di contribuente - giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione monocratica - accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
L'Aquila, li 19 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Davide ROSATI