TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10439 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 17/10/2025, nella causa R.G. n. 10319/2024 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
*****
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GUGLIELMI CARLO, FASAN Parte_1
EMILIANO Indirizzo Telematico;
per procura in atti;
C.F._1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARAZZA MARCO, RU IE ( VIA LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 9 ROMA;
per C.F._2 procura in atti;
RESISTENTE
^^^^^ Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) rigetta il ricorso [sempre con integrale compensazione inter-partes delle spese processuali, per ius superveniens applicabile anche ai giudizi in corso], essendo intervenuta medio tempore la sentenza dell'8 luglio 2025, n. 99 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto conforme ai principi dell'ordinamento l'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270/1999 — norma che esclude l'applicabilità dell'art. 2112, comma 1, cod. civ. sul trasferimento di azienda nei casi in cui la procedura di amministrazione straordinaria preveda un programma c.d. liquidatorio
— e ne ha pertanto ritenuto la manifesta irrilevanza costituzionale, sempre la natura liquidatoria della procedura, come nella fattispecie, non possa essere messa in discussione Cont
[cfr. trasferimento del ramo di in amministrazione straordinaria ( CP_2 CP_3 alla società Italia Trasporto Aereo S.p.A.];
2) fissa in giorni sessanta il termine per il deposito dei motivi.
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 16/10/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 17/10/2025, nella causa R.G. n. 10319/2024 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
*****
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GUGLIELMI CARLO, FASAN Parte_1
EMILIANO Indirizzo Telematico;
per procura in atti;
C.F._1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARAZZA MARCO, RU IE ( VIA LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 9 ROMA;
per C.F._2 procura in atti;
RESISTENTE
^^^^^ Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) rigetta il ricorso [sempre con integrale compensazione inter-partes delle spese processuali, per ius superveniens applicabile anche ai giudizi in corso], essendo intervenuta medio tempore la sentenza dell'8 luglio 2025, n. 99 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto conforme ai principi dell'ordinamento l'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270/1999 — norma che esclude l'applicabilità dell'art. 2112, comma 1, cod. civ. sul trasferimento di azienda nei casi in cui la procedura di amministrazione straordinaria preveda un programma c.d. liquidatorio
— e ne ha pertanto ritenuto la manifesta irrilevanza costituzionale, sempre la natura liquidatoria della procedura, come nella fattispecie, non possa essere messa in discussione Cont
[cfr. trasferimento del ramo di in amministrazione straordinaria ( CP_2 CP_3 alla società Italia Trasporto Aereo S.p.A.];
2) fissa in giorni sessanta il termine per il deposito dei motivi.
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 16/10/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
Dott. Paolo Mormile