Ordinanza cautelare 9 giugno 2022
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/10/2025, n. 17477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17477 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17477/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05223/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5223 del 2022, proposto da
Soc. Buona Spesa S.a.s. di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Dante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21, come da procura in atti;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CI/957/2022 del 15/04/2022 NUMERO PROTOCOLLO CI/78165/2022 del 15/04/2022 avente ad oggetto il Divieto di prosecuzione dell'attività di Media Struttura di Vendita Titolare: BUONA SPESA s.a.s. di -OMISSIS- Locale sito in: Roma, Via dei Fontej 12 - 12/ notificata via pec il 21 aprile 2022 ; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti allegati al provvedimento impugnato: 1) Verbale di Accertamento Violazione n. 81180122263, prot. VL 20375 del 07.04.2022 assunto al protocollo municipale in pari data al n. CI 71924 e verbale di accertamento di violazione n. 81180122264emessi dal CORPO POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. VII GRUPPO TUSCOLANO uffici di polizia amministrativa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il consigliere LL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato l’11 maggio 2022 e depositato il giorno successivo, la società in epigrafe ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha vietato la prosecuzione dell’esercizio di media struttura commerciale prevista dall’art. 25 della Legge Regionale 22 del 06.11.2019 per l’apertura in Roma in via Via dei Fontej 12 – 12/ di un esercizio di Media Struttura di Vendita di prodotti alimentari e non, già oggetto di domanda di autorizzazione della ricorrente in data 5 agosto 2021.
2. – La ricorrente espone di avere intrapreso l’attività commerciale dopo 62 giorni dalla presentazione dell’istanza, nelle more dello svolgimento della conferenza di servizi asincrona volta al rilascio del provvedimento autorizzativo, della quale, dopo una mera nota interlocutoria del 28 gennaio 2022 (apertura condizionata dalle risultanze dell’Ufficio Adempimenti ex D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008) Roma Capitale non avrebbe dato notizia alcuna alla società.
In data 7 aprile 2022 la Polizia locale ha elevato a carico della società medesima una sanzione ai sensi dell’art. 25 c. 1 e 35 c. 3 lettera d) della Legge Regionale n. 22 del 06.11.2019 per abusivo esercizio dell’attività commerciale, cui ha poi fatto seguito il provvedimento impugnato.
3.- Quest’ultimo è gravato dalla ricorrente mediante i seguenti motivi.
1) violazione dell’art. 7 e ss. della Legge n. 241/1990, in quanto Roma Capitale avrebbe dovuto dare comunicazione alla società dell’avvio del procedimento di inibizione dell’attività.
2) Violazione dall’art. 14 bis della l. 241/90, come da ultimo sostituito dall’art. 1, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 (“Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”), atteso che l’atto impugnato sarebbe stato emesso allorchè si era già formato –dopo 45 giorni dall’inizio della conferenza- un provvedimento tacito di assenso all’apertura.
4. – Roma Capitale si è costituita in giudizio eccependo, con memoria, l’intervenuta partecipazione procedimentale della ricorrente alla conferenza, l’assenza dei presupposti per la formazione di un provvedimento assentivo in forma tacita, e, inoltre, nelle più recenti difese, “in data 02/10/2023, con D.D. n. 2959, prot. CI/211498, è stata rilasciata in favore della società autorizzazione amministrativa all’apertura di Media Struttura di Vendita di complessivi mq 570 (di cui mq 530 settore alimentare e mq 40 settore non alimentare) (All. 3). In data 12/10/2023, con prot. CI/220135, l’Ufficio ha chiesto alla società di presentare comunicazione di cessazione dell’esercizio di vicinato (all. 4); ad oggi, non è pervenuto riscontro”.
La ricorrente non ha depositato memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
5. – L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 3691\2022.
6. - Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 settembre 2025.
7. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, alla luce di quanto affermato da Roma Capitale, non contestato dalla ricorrente –che non ha depositato difese conclusionali- l’autorizzazione di media struttura di vendita è stata alfine rilasciata alla società in data 2 ottobre 2023; ciò in forza di nuova ed autonoma istanza, presentata il 7 dicembre 2022, rispetto a quella che ha dato luogo al provvedimento gravato in questa sede.
8. – Le spese seguono la virtuale soccombenza, regolata con riferimento all’infondatezza del ricorso già delibata in sede cautelare collegiale ed attestata dalla proposizione di altra e distinta domanda –questa volta, evidentemente, in presenza dei presupposti di legge- per il conseguimento dell’autorizzazione da parte della ricorrente; esse si quantificano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale che forfetariamente liquid ain euro 1.500,00 (millecinquecento\00) oltre oneri riflessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL SI, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
Annalisa Tricarico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LL SI |
IL SEGRETARIO