TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13558/2020 promossa da:
, , con il patrocinio degli avv.ti Aldo Loiodice, Parte_1 Parte_2
Pasquale Procacci, Pasquale Bavaro, Salvatore Gentile attori contro
Controparte_1
, con il patrocinio
[...] dell'Avvocatura distrettuale dello Stato convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato e hanno chiesto, previa Parte_1 Parte_2
sospensione dell'efficacia esecutiva della nota prot. n. 0007768 del 18.02.2019 emessa dalla
[...]
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_1
organizzata, nel merito: “accertare e dichiarare non dovuta la richiesta di versamento dell'indennità di abusiva occupazione contenuta nella nota innanzi menzionata;
accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, l'illegittimità e/o nullità della nota prot. n. 0007768 del 18.02.2019 emessa dalla e la destinazione dei beni sequestrati e Controparte_1
confiscati alla criminalità organizzata – nei riguardi dei IGg.ri Controparte_2 Pt_1
e e notificata in data 25.02.2019; per l'effetto, annullare la nota prot. n.
[...] Parte_2
0007768 del 18.02.2019 emessa dalla dei Controparte_1
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – nei riguardi dei Controparte_2
IGg.ri e e notificata in data 25.02.2019, in quanto illegittima Parte_1 Parte_2
e/o nulla;
in via meramente subordinata rispetto al mancato accoglimento delle precedenti domande, accertare e dichiarare, per tutte le argomentazioni sviluppate, l'illegittimità, erroneità e sproporzione della richiesta di versamento della somma di € 41.129,13 avanzata dall' convenuta nei CP_1
riguardi degli istanti con la nota prot. n. 0007768 del 18.02.2019 emessa dalla Controparte_1
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata –
[...]
nei riguardi dei IGg.ri e e notificata in Controparte_2 Parte_1 Parte_2
data 25.02.2019; accertare e dichiarare, in virtù del corredo documentale allegato al presente atto ed alla luce dei conteggi sviluppati nel presente ricorso, che la IG.ra (stante la Parte_1 riconosciuta estraneità del IG. all'oggetto del presente giudizio), per i titoli Parte_2
indicati nella nota prot. n. 0007768 del 18.02.2019 emessa dalla Controparte_1
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata –
[...]
e notificata in data 25.02.2019, è tenuta a corrispondere l'importo di € CP_2 Controparte_2
8.624,81, ovvero in subordine di € 11.911,56, ovvero ancora la diversa somma maggiore o minore determinata dall'Ill.mo Giudice adito secondo giustizia, anche all'esito di eventuale CTU tecnico- contabile, il tutto comunque oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati per il periodo di occupazione considerato;
per l'effetto, annullare la nota prot. n. 0007768 del 18.02.2019 emessa dalla dei beni sequestrati e confiscati alla Controparte_1
criminalità organizzata – nei riguardi dei IGg.ri e Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e notificata in data 25.02.2019, nella parte in cui ha erroneamente determinato l'importo
[...]
da corrispondere da parte degli attori, e condannare la IG.ra (stante la riconosciuta Parte_1 estraneità del IG. all'oggetto del presente giudizio) a corrispondere in favore Parte_2 della Controparte_3
organizzata , a titolo di indennità per occupazione abusiva degli
[...] Controparte_4
immobili di loro proprietà rivenienti dalla eredita del defunto IG. dalla data di Persona_1
emissione del provvedimento di confisca definitiva dei cespiti in parola fino al momento di effettiva liberazione dei beni medesimi, l'importo di € 8.624,81, ovvero in subordine di € 11.911,56, ovvero ancora la diversa somma maggiore o minore determinata dall'Ill.mo Giudice adito secondo giustizia, anche all'esito di eventuale CTU tecnico-contabile, il tutto comunque oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati per il periodo di occupazione considerato”
A sostegno della domanda gli attori hanno allegato: di essere eredi di ed, Persona_1
a seguito del decesso di quest'ultimo, di essere divenuti proprietari dei seguenti immobili: a) abitazione sita in Bitonto (Ba) alla Contrada Megra, catastalmente identificata al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano del Comune di Bitonto al Foglio 61, Particella 936, sub 1; b) locale commerciale uso deposito sito in Bitonto (Ba) alla Contrada Megra, catastalmente identificato al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano del Comune di Bitonto al Foglio 61, Particella 936, Sub 2; c) terreno sito in Bitonto
(Ba) alla Contrada Megra, catastalmente identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Bitonto al Foglio 61, Particella 936, Sub 3; di aver fruito dell'immobile sub a), ma di non aver mai occupato o utilizzato gli ulteriori indicati alle lett.re b) e c); che con decreto del 30.01.2012 emesso dalla Sezione III penale del Tribunale di Bari veniva disposto il sequestro preventivo dei cespiti di proprietà di con contestuale nomina dell'amministratore giudiziario;
che il Persona_1
Giudice delegato autorizzava gli eredi di (ossia il nucleo familiare composto dagli Persona_1
attori) all'uso abitativo dei beni in questione;
che con decreto n. 115/2014 emesso dal Tribunale di
Bari – Sezione per le Misure di Prevenzione in data 02.07.2014, confermato con decreto n. 37/2015 pronunciato dalla Corte di Appello di Bari in data 04.06.2015 e divenuto poi definitivo in data
15.07.2016 a seguito di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, veniva disposta, in danno degli eredi di la confisca degli immobili previamente indicati;
che a seguito della Persona_1
confisca detti beni venivano devoluti all'Erario e gestiti dall' Controparte_1
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
che
[...]
con nota prot. n. 0007768 del 18.02.2019 notificata in data 25.02.2019 detta Agenzia intimava agli attori di provvedere al pagamento di euro 41.129,13, a titolo di indennità di occupazione abusiva;
che in data 25.02.2019 veniva notificata, con nota prot. n. 0007765 del 18.02.2019, l'ordinanza di sgombero ex art.
2-decies, comma 2 della Legge n. 575/1965.
Parte attorea ha lamentato la violazione del disposto di cui all'art. 3 della Legge n. 241/90 stante la genericità della richiesta di pagamento trasmessa dall'Agenzia per carenza di motivazione, la mancata dimostrazione del pregiudizio subito in concreto, la infondatezza della pretesa in quanto riferita ai tre immobili e non solo al primo, effettivamente occupato, il difetto di legittimazione di avendo questi trasferito la propria residenza “in data anteriore al gennaio 2019” Parte_2
presso altro appartamento e contestato la quantificazione della pretesa.
Con comparsa depositata il 26.2.2021 si è costituita in giudizio la
[...]
che ha contestato Controparte_1
la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensiva e concessi i richiesti termini istruttori nessuna delle parti ha provveduto al deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Con ordinanza resa il 29.1.2025 è stata sottoposta alle parti, ai sensi del disposto di cui all'art. 101 c.p.c., la circostanza relativa alla emissione, in data 08.08.2019 di ulteriore “prima richiesta di indennità abusiva occupazione” notificata agli odierni attori il 08.08.2019 sostitutiva di quella notificata il 25.2.2019, oggetto del presente giudizio.
Entrambe le parti hanno depositato note sul punto: parte attorea in data 24.2.2025; parte convenuta il 3.3.2025.
All'esito della udienza celebrata il 26.3.2025 la causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione in atti e matura per la decisione, è stata definita ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare deve ritenersi che il provvedimento notificato nel mese di agosto dell'anno
2019 – integralmente sostitutivo di quello reso nel febbraio dello stesso anno – consenta di ritenere superate le doglianze relative al difetto di motivazione ed alla quantificazione della richiesta indennitaria.
La documentazione versata in atti dalla convenuta, sin dalla costituzione in giudizio, CP_1
comprova che la intimazione di pagamento prot. n. 7768 del 18.2.2019 notificata il 25.2.2019 veniva sostituita dalla successiva, avente prot. n. 35661, che rideterminava in euro 37.910,33 l'importo dovuto a titolo di indennità da occupazione sulla scorta della seguente motivazione “considerato che in data 25.2.2019 questa ha provveduto a notificare, per il tramite della Stazione Controparte_1
dei Carabinieri di Bitonto, la prima richiesta di pagamento dell'indennità di abusiva occupazione in relazione ai citati immobili;
vista l'istanza di revisione dell'importo trasmessa dall'avv. Loiodice in data 14 marzo 2019 acquisita al prot. ANBSC n. 11647 in pari data;
tenuto conto di quanto comunicato dal Dott. , coadiutore nella procedura in data 29 aprile 2019 con nota acquisita Per_2 al protocollo ANBSC n. 19270 in pari data , in relazione alla consistenza dell'immobile identificato al fg 61 p.lla 936 sub 1 , questa ritiene di dover rideterminare l'importo dovuto Controparte_1
a titolo di indennità di abusiva occupazione quantificandolo in euro 295,20 mensili, confermando
l'importo dovuto in relazione ai cespiti censiti al fg 61 p.lla 936 sub 2 e sub 3 essendo gli stessi nella disponibilità dei proposti , il tutto oltre interessi legali a far data dal 16 luglio 2016 (…) per il periodo compreso tra il 16.07.2016 ed il 31.05.2019”.
Il provvedimento veniva notificato agli attori il 08.08.2019 e non è stato oggetto di contestazione. A fronte del tempestivo deposito della richiesta di pagamento notificata nell'agosto
2019 – con cui venivano, quantomeno in parte, accolte le richieste di revisione avanzate dalla Pt_1
e dal – gli attori hanno perdurato a contestare la commisurazione del dovuto senza fare Pt_2
alcun cenno a questo secondo provvedimento, di parziale accoglimento delle doglianze manifestate in sede stragiudiziale, intervenuto in epoca precedente alla instaurazione del presente giudizio.
Orbene, il vizio di motivazione (su cui infra) e la quantificazione della somma, come operata con l'atto notificato il 25.2.2019, devono ritenersi superati in ragione della successiva richiesta di pagamento notificata il 08.08.2019 con cui, a seguito della istanza di revisione dell'importo trasmessa il 14.3.2019, veniva rideterminato il dovuto.
I criteri adottati dalla con la seconda richiesta di pagamento non hanno formato CP_1
oggetto di contestazione.
Nello specifico, con la richiesta di pagamento notificata il 08.08.2019, la convenuta procedeva alla commisurazione della indennità con riferimento a tutti gli immobili oggetto di confisca, mediante espressa applicazione dei valori OMI (Osservatorio del mercato immobiliare) vigenti per immobili aventi analoghe caratteristiche, effettuando una media tra il valore minimo ed il massimo ivi previsti, previa rivalutazione secondo indici ISTAT ed applicati gli interessi legali [calcolo in atti].
Le doglianze attoree sul quantum, come espressamente riferite alla sola prima richiesta di pagamento, si appalesano generiche e si fondano sul mero richiamo alla perizia redatta in sede penale dall'ing. avente mero valore di allegazione tecnica, al fine del computo della “redditività Per_3 erogata dall'intero immobile” che, peraltro, non tiene conto della integrale consistenza del compendio, ma della villa e locale adiacente, quest'ultimo in catasto al fg 61, p.lla 936 sub 2 , non del fondo rustico e dell'ulteriore “locale al piano terra censito in catasto al fg 61 p.lla 936 sub 3”(cfr. relazione dell'amministratore giudiziario in atti).
La consulenza di parte perviene, solo incidentalmente, ad individuare il valore locativo dei cespiti mediante “indagini presso agenzie immobiliari verificandole con i dati relativi agli accordi locali ed alle determinazioni del canone di locazione” senza enucleare i criteri e la metodologia di calcolo. La relazione di parte, peraltro, non veniva ritenuta satisfattiva, in quanto incompleta, già in sede penale (cfr. ibidem).
Parte attorea, al momento della introduzione del giudizio, ha proceduto al deposito delle risultanze della banca dati delle quotazioni immobiliari in relazione al solo immobile adibito a civile abitazione (cfr. all. n. 11), ma non ha tenuto conto degli ulteriori facenti parte del compendio sottoposto a confisca ed oggetto della richiesta indennitaria.
Giova aggiungere che la istanza di pagamento della indennità notificata nell'agosto 2009 superava le censure avanzate dagli istanti in ordine al difetto di motivazione del provvedimento [“Un deficit motivazionale che si riscontra nella misura in cui i nostri assistiti (peraltro in virtù della loro qualità di meri eredi del soggetto interessato dalla misura preventiva di sequestro e confisca degli immobili) non vengono per nulla resi edotti della reale ed effettiva natura delle somme che vengono loro domandate (vuoi sotto il profilo del periodo di competenza, vuoi per quanto attiene la tipologia specifica di debito per il quale si richiede il pagamento nei confronti degli eredi, vuoi in riferimento agli strumenti di determinazione del quantum domandato a ciascuno degli odierni istanti)] essendo presenti i dati relativi al periodo di riferimento (dal 16.7.2016 al 31.5.2019) all'ammontare del canone ed agli interessi maturati.
Devono, dunque, passare ad analizzarsi le ulteriori censure avanzate da parte attorea che attengono all'an della pretesa vantata dalla convenuta. CP_1
Queste non sono meritevoli di accoglimento con conseguente rigetto della domanda.
Gli attori lamentano: la mancata dimostrazione del pregiudizio in concreto patito mediante richiamo alla giurisprudenza di legittimità [“Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito non può ritenersi sussistente in re ipsa” (Cass. 25 maggio 2018 n. 13071)]; l'inesatto riferimento ai tre immobili oggetto di confisca, avendo gli attori perdurato ad occupare la sola abitazione familiare sita in Bitonto (Ba) alla Contrada Megra [“Gli altri due beni, invece, non sono mai stati né utilizzati né occupati dagli eredi del defunto IG. in quanto si tratta di un locale ad Persona_1 uso deposito e di un terreno sostanzialmente incolto che venivano impiegati dal de cuius per il ricovero degli attrezzi e/o animali adoperati nell'ambito dell'attività agricola condotta dallo stesso ”]; la Persona_1
erronea richiesta di pagamento nei confronti di avendo questi abbandonato Parte_2
l'abitazione sita in Bitonto in data anteriore al gennaio 2019 trasferendosi presso altro appartamento ubicato in Bitonto (Ba) al Viale Europa n. 1606.
Orbene, secondo quanto di recente statuito dalle SSUU della S.C. (Cassazione civile , sez. un.,
15/11/2022 , n. 33645) "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; secondo le linee evolutive in materia, al concetto di "danno in re ipsa" va sostituito quello di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. In sostanza "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento".
Va nella specie considerato che la richiesta risarcitoria conseguente al danno da occupazione sine titulo, risulta esser supportata dal punto di vista argomentativo/assertivo.
La confisca dei cespiti è divenuta definitiva all'esito della sentenza resa dalla Corte di
Cassazione il 15.7.2016 con devoluzione degli immobili di proprietà di [villa sita Persona_1
in Bitonto C.da Megra censita al fg 61 p.lla 936 sub 1 intestata a e;
Persona_1 Parte_1
- locale adiacente la villa sito in Bitonto C.da Megra censito al fg 61 p.lla 936 sub 2 intestato a e;
- locale sito in Bitonto C.da Megra censito al g 61 p.lla 936 sub Persona_1 Parte_1
3] allo Stato.
La effettiva fruizione dei cespiti non è dirimente ai fini risarcitori, mentre lo è la perdurante disponibilità di questi in capo agli attori;
circostanza, questa, che ha impedito a controparte l'impiego dei beni, a seguito della devoluzione in favore dello Stato.
Ne consegue l'ininfluenza sia della utilizzazione ad opera degli attori della sola “villa” – dovendosi, in ogni caso e sul punto, rilevare che gli immobili oggetto di confisca fanno parte di un complesso unico, in quanto finitimi – né l'intervenuto cambio di residenza di nel Parte_2
marzo dell'anno 2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al DM n.
55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 4) applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 ai compensi relativi alla fase di istruzione e trattazione in ragione della esiguità dell'attività difensiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna e in solido, alla refusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 in favore della dei beni sequestrati Controparte_1
e confiscati alla criminalità organizzata che liquida in euro 6.713,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13558/2020 promossa da:
, , con il patrocinio degli avv.ti Aldo Loiodice, Parte_1 Parte_2
Pasquale Procacci, Pasquale Bavaro, Salvatore Gentile attori contro
Controparte_1
, con il patrocinio
[...] dell'Avvocatura distrettuale dello Stato convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato e hanno chiesto, previa Parte_1 Parte_2
sospensione dell'efficacia esecutiva della nota prot. n. 0007768 del 18.02.2019 emessa dalla
[...]
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_1
organizzata, nel merito: “accertare e dichiarare non dovuta la richiesta di versamento dell'indennità di abusiva occupazione contenuta nella nota innanzi menzionata;
accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, l'illegittimità e/o nullità della nota prot. n. 0007768 del 18.02.2019 emessa dalla e la destinazione dei beni sequestrati e Controparte_1
confiscati alla criminalità organizzata – nei riguardi dei IGg.ri Controparte_2 Pt_1
e e notificata in data 25.02.2019; per l'effetto, annullare la nota prot. n.
[...] Parte_2
0007768 del 18.02.2019 emessa dalla dei Controparte_1
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – nei riguardi dei Controparte_2
IGg.ri e e notificata in data 25.02.2019, in quanto illegittima Parte_1 Parte_2
e/o nulla;
in via meramente subordinata rispetto al mancato accoglimento delle precedenti domande, accertare e dichiarare, per tutte le argomentazioni sviluppate, l'illegittimità, erroneità e sproporzione della richiesta di versamento della somma di € 41.129,13 avanzata dall' convenuta nei CP_1
riguardi degli istanti con la nota prot. n. 0007768 del 18.02.2019 emessa dalla Controparte_1
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata –
[...]
nei riguardi dei IGg.ri e e notificata in Controparte_2 Parte_1 Parte_2
data 25.02.2019; accertare e dichiarare, in virtù del corredo documentale allegato al presente atto ed alla luce dei conteggi sviluppati nel presente ricorso, che la IG.ra (stante la Parte_1 riconosciuta estraneità del IG. all'oggetto del presente giudizio), per i titoli Parte_2
indicati nella nota prot. n. 0007768 del 18.02.2019 emessa dalla Controparte_1
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata –
[...]
e notificata in data 25.02.2019, è tenuta a corrispondere l'importo di € CP_2 Controparte_2
8.624,81, ovvero in subordine di € 11.911,56, ovvero ancora la diversa somma maggiore o minore determinata dall'Ill.mo Giudice adito secondo giustizia, anche all'esito di eventuale CTU tecnico- contabile, il tutto comunque oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati per il periodo di occupazione considerato;
per l'effetto, annullare la nota prot. n. 0007768 del 18.02.2019 emessa dalla dei beni sequestrati e confiscati alla Controparte_1
criminalità organizzata – nei riguardi dei IGg.ri e Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e notificata in data 25.02.2019, nella parte in cui ha erroneamente determinato l'importo
[...]
da corrispondere da parte degli attori, e condannare la IG.ra (stante la riconosciuta Parte_1 estraneità del IG. all'oggetto del presente giudizio) a corrispondere in favore Parte_2 della Controparte_3
organizzata , a titolo di indennità per occupazione abusiva degli
[...] Controparte_4
immobili di loro proprietà rivenienti dalla eredita del defunto IG. dalla data di Persona_1
emissione del provvedimento di confisca definitiva dei cespiti in parola fino al momento di effettiva liberazione dei beni medesimi, l'importo di € 8.624,81, ovvero in subordine di € 11.911,56, ovvero ancora la diversa somma maggiore o minore determinata dall'Ill.mo Giudice adito secondo giustizia, anche all'esito di eventuale CTU tecnico-contabile, il tutto comunque oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati per il periodo di occupazione considerato”
A sostegno della domanda gli attori hanno allegato: di essere eredi di ed, Persona_1
a seguito del decesso di quest'ultimo, di essere divenuti proprietari dei seguenti immobili: a) abitazione sita in Bitonto (Ba) alla Contrada Megra, catastalmente identificata al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano del Comune di Bitonto al Foglio 61, Particella 936, sub 1; b) locale commerciale uso deposito sito in Bitonto (Ba) alla Contrada Megra, catastalmente identificato al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano del Comune di Bitonto al Foglio 61, Particella 936, Sub 2; c) terreno sito in Bitonto
(Ba) alla Contrada Megra, catastalmente identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Bitonto al Foglio 61, Particella 936, Sub 3; di aver fruito dell'immobile sub a), ma di non aver mai occupato o utilizzato gli ulteriori indicati alle lett.re b) e c); che con decreto del 30.01.2012 emesso dalla Sezione III penale del Tribunale di Bari veniva disposto il sequestro preventivo dei cespiti di proprietà di con contestuale nomina dell'amministratore giudiziario;
che il Persona_1
Giudice delegato autorizzava gli eredi di (ossia il nucleo familiare composto dagli Persona_1
attori) all'uso abitativo dei beni in questione;
che con decreto n. 115/2014 emesso dal Tribunale di
Bari – Sezione per le Misure di Prevenzione in data 02.07.2014, confermato con decreto n. 37/2015 pronunciato dalla Corte di Appello di Bari in data 04.06.2015 e divenuto poi definitivo in data
15.07.2016 a seguito di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, veniva disposta, in danno degli eredi di la confisca degli immobili previamente indicati;
che a seguito della Persona_1
confisca detti beni venivano devoluti all'Erario e gestiti dall' Controparte_1
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
che
[...]
con nota prot. n. 0007768 del 18.02.2019 notificata in data 25.02.2019 detta Agenzia intimava agli attori di provvedere al pagamento di euro 41.129,13, a titolo di indennità di occupazione abusiva;
che in data 25.02.2019 veniva notificata, con nota prot. n. 0007765 del 18.02.2019, l'ordinanza di sgombero ex art.
2-decies, comma 2 della Legge n. 575/1965.
Parte attorea ha lamentato la violazione del disposto di cui all'art. 3 della Legge n. 241/90 stante la genericità della richiesta di pagamento trasmessa dall'Agenzia per carenza di motivazione, la mancata dimostrazione del pregiudizio subito in concreto, la infondatezza della pretesa in quanto riferita ai tre immobili e non solo al primo, effettivamente occupato, il difetto di legittimazione di avendo questi trasferito la propria residenza “in data anteriore al gennaio 2019” Parte_2
presso altro appartamento e contestato la quantificazione della pretesa.
Con comparsa depositata il 26.2.2021 si è costituita in giudizio la
[...]
che ha contestato Controparte_1
la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensiva e concessi i richiesti termini istruttori nessuna delle parti ha provveduto al deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Con ordinanza resa il 29.1.2025 è stata sottoposta alle parti, ai sensi del disposto di cui all'art. 101 c.p.c., la circostanza relativa alla emissione, in data 08.08.2019 di ulteriore “prima richiesta di indennità abusiva occupazione” notificata agli odierni attori il 08.08.2019 sostitutiva di quella notificata il 25.2.2019, oggetto del presente giudizio.
Entrambe le parti hanno depositato note sul punto: parte attorea in data 24.2.2025; parte convenuta il 3.3.2025.
All'esito della udienza celebrata il 26.3.2025 la causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione in atti e matura per la decisione, è stata definita ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare deve ritenersi che il provvedimento notificato nel mese di agosto dell'anno
2019 – integralmente sostitutivo di quello reso nel febbraio dello stesso anno – consenta di ritenere superate le doglianze relative al difetto di motivazione ed alla quantificazione della richiesta indennitaria.
La documentazione versata in atti dalla convenuta, sin dalla costituzione in giudizio, CP_1
comprova che la intimazione di pagamento prot. n. 7768 del 18.2.2019 notificata il 25.2.2019 veniva sostituita dalla successiva, avente prot. n. 35661, che rideterminava in euro 37.910,33 l'importo dovuto a titolo di indennità da occupazione sulla scorta della seguente motivazione “considerato che in data 25.2.2019 questa ha provveduto a notificare, per il tramite della Stazione Controparte_1
dei Carabinieri di Bitonto, la prima richiesta di pagamento dell'indennità di abusiva occupazione in relazione ai citati immobili;
vista l'istanza di revisione dell'importo trasmessa dall'avv. Loiodice in data 14 marzo 2019 acquisita al prot. ANBSC n. 11647 in pari data;
tenuto conto di quanto comunicato dal Dott. , coadiutore nella procedura in data 29 aprile 2019 con nota acquisita Per_2 al protocollo ANBSC n. 19270 in pari data , in relazione alla consistenza dell'immobile identificato al fg 61 p.lla 936 sub 1 , questa ritiene di dover rideterminare l'importo dovuto Controparte_1
a titolo di indennità di abusiva occupazione quantificandolo in euro 295,20 mensili, confermando
l'importo dovuto in relazione ai cespiti censiti al fg 61 p.lla 936 sub 2 e sub 3 essendo gli stessi nella disponibilità dei proposti , il tutto oltre interessi legali a far data dal 16 luglio 2016 (…) per il periodo compreso tra il 16.07.2016 ed il 31.05.2019”.
Il provvedimento veniva notificato agli attori il 08.08.2019 e non è stato oggetto di contestazione. A fronte del tempestivo deposito della richiesta di pagamento notificata nell'agosto
2019 – con cui venivano, quantomeno in parte, accolte le richieste di revisione avanzate dalla Pt_1
e dal – gli attori hanno perdurato a contestare la commisurazione del dovuto senza fare Pt_2
alcun cenno a questo secondo provvedimento, di parziale accoglimento delle doglianze manifestate in sede stragiudiziale, intervenuto in epoca precedente alla instaurazione del presente giudizio.
Orbene, il vizio di motivazione (su cui infra) e la quantificazione della somma, come operata con l'atto notificato il 25.2.2019, devono ritenersi superati in ragione della successiva richiesta di pagamento notificata il 08.08.2019 con cui, a seguito della istanza di revisione dell'importo trasmessa il 14.3.2019, veniva rideterminato il dovuto.
I criteri adottati dalla con la seconda richiesta di pagamento non hanno formato CP_1
oggetto di contestazione.
Nello specifico, con la richiesta di pagamento notificata il 08.08.2019, la convenuta procedeva alla commisurazione della indennità con riferimento a tutti gli immobili oggetto di confisca, mediante espressa applicazione dei valori OMI (Osservatorio del mercato immobiliare) vigenti per immobili aventi analoghe caratteristiche, effettuando una media tra il valore minimo ed il massimo ivi previsti, previa rivalutazione secondo indici ISTAT ed applicati gli interessi legali [calcolo in atti].
Le doglianze attoree sul quantum, come espressamente riferite alla sola prima richiesta di pagamento, si appalesano generiche e si fondano sul mero richiamo alla perizia redatta in sede penale dall'ing. avente mero valore di allegazione tecnica, al fine del computo della “redditività Per_3 erogata dall'intero immobile” che, peraltro, non tiene conto della integrale consistenza del compendio, ma della villa e locale adiacente, quest'ultimo in catasto al fg 61, p.lla 936 sub 2 , non del fondo rustico e dell'ulteriore “locale al piano terra censito in catasto al fg 61 p.lla 936 sub 3”(cfr. relazione dell'amministratore giudiziario in atti).
La consulenza di parte perviene, solo incidentalmente, ad individuare il valore locativo dei cespiti mediante “indagini presso agenzie immobiliari verificandole con i dati relativi agli accordi locali ed alle determinazioni del canone di locazione” senza enucleare i criteri e la metodologia di calcolo. La relazione di parte, peraltro, non veniva ritenuta satisfattiva, in quanto incompleta, già in sede penale (cfr. ibidem).
Parte attorea, al momento della introduzione del giudizio, ha proceduto al deposito delle risultanze della banca dati delle quotazioni immobiliari in relazione al solo immobile adibito a civile abitazione (cfr. all. n. 11), ma non ha tenuto conto degli ulteriori facenti parte del compendio sottoposto a confisca ed oggetto della richiesta indennitaria.
Giova aggiungere che la istanza di pagamento della indennità notificata nell'agosto 2009 superava le censure avanzate dagli istanti in ordine al difetto di motivazione del provvedimento [“Un deficit motivazionale che si riscontra nella misura in cui i nostri assistiti (peraltro in virtù della loro qualità di meri eredi del soggetto interessato dalla misura preventiva di sequestro e confisca degli immobili) non vengono per nulla resi edotti della reale ed effettiva natura delle somme che vengono loro domandate (vuoi sotto il profilo del periodo di competenza, vuoi per quanto attiene la tipologia specifica di debito per il quale si richiede il pagamento nei confronti degli eredi, vuoi in riferimento agli strumenti di determinazione del quantum domandato a ciascuno degli odierni istanti)] essendo presenti i dati relativi al periodo di riferimento (dal 16.7.2016 al 31.5.2019) all'ammontare del canone ed agli interessi maturati.
Devono, dunque, passare ad analizzarsi le ulteriori censure avanzate da parte attorea che attengono all'an della pretesa vantata dalla convenuta. CP_1
Queste non sono meritevoli di accoglimento con conseguente rigetto della domanda.
Gli attori lamentano: la mancata dimostrazione del pregiudizio in concreto patito mediante richiamo alla giurisprudenza di legittimità [“Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito non può ritenersi sussistente in re ipsa” (Cass. 25 maggio 2018 n. 13071)]; l'inesatto riferimento ai tre immobili oggetto di confisca, avendo gli attori perdurato ad occupare la sola abitazione familiare sita in Bitonto (Ba) alla Contrada Megra [“Gli altri due beni, invece, non sono mai stati né utilizzati né occupati dagli eredi del defunto IG. in quanto si tratta di un locale ad Persona_1 uso deposito e di un terreno sostanzialmente incolto che venivano impiegati dal de cuius per il ricovero degli attrezzi e/o animali adoperati nell'ambito dell'attività agricola condotta dallo stesso ”]; la Persona_1
erronea richiesta di pagamento nei confronti di avendo questi abbandonato Parte_2
l'abitazione sita in Bitonto in data anteriore al gennaio 2019 trasferendosi presso altro appartamento ubicato in Bitonto (Ba) al Viale Europa n. 1606.
Orbene, secondo quanto di recente statuito dalle SSUU della S.C. (Cassazione civile , sez. un.,
15/11/2022 , n. 33645) "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; secondo le linee evolutive in materia, al concetto di "danno in re ipsa" va sostituito quello di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. In sostanza "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento".
Va nella specie considerato che la richiesta risarcitoria conseguente al danno da occupazione sine titulo, risulta esser supportata dal punto di vista argomentativo/assertivo.
La confisca dei cespiti è divenuta definitiva all'esito della sentenza resa dalla Corte di
Cassazione il 15.7.2016 con devoluzione degli immobili di proprietà di [villa sita Persona_1
in Bitonto C.da Megra censita al fg 61 p.lla 936 sub 1 intestata a e;
Persona_1 Parte_1
- locale adiacente la villa sito in Bitonto C.da Megra censito al fg 61 p.lla 936 sub 2 intestato a e;
- locale sito in Bitonto C.da Megra censito al g 61 p.lla 936 sub Persona_1 Parte_1
3] allo Stato.
La effettiva fruizione dei cespiti non è dirimente ai fini risarcitori, mentre lo è la perdurante disponibilità di questi in capo agli attori;
circostanza, questa, che ha impedito a controparte l'impiego dei beni, a seguito della devoluzione in favore dello Stato.
Ne consegue l'ininfluenza sia della utilizzazione ad opera degli attori della sola “villa” – dovendosi, in ogni caso e sul punto, rilevare che gli immobili oggetto di confisca fanno parte di un complesso unico, in quanto finitimi – né l'intervenuto cambio di residenza di nel Parte_2
marzo dell'anno 2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al DM n.
55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 4) applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 ai compensi relativi alla fase di istruzione e trattazione in ragione della esiguità dell'attività difensiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna e in solido, alla refusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 in favore della dei beni sequestrati Controparte_1
e confiscati alla criminalità organizzata che liquida in euro 6.713,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco