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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 308 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 24.09.2025
TRA
), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Cazzato Stefania ed elettivamente domiciliato nello studio dello stesso difensore in Taranto, Via Mezzetti n. 31, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio;
-APPELLANTE-
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti dagli avv.ti Antonio Andriulli,Francesco
Certomà e Rita Battiato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed Persona_1 elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione Provinciale
dell' in Via Golfo di Taranto, n. 7/D, Taranto;
CP_1
-APPELLATO-
All'udienza del 24.09.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1529 /2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' , diretta ad ottenere l'accertamento del proprio CP_1
diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza, per 102 giornate nell' anno 2017 e per 51 giornate nell'anno 2018 alle dipendenze dell'azienda agricola “Bufano Isabella”,di
Ginosa (TA) dall'11.7.2017 al 30.11.2017 e dal 4.4.2018 al 30.6.2018 con conseguente riconoscimento della domanda di disoccupazione agricola,istanza già rigettata in via amministrativa.
Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone Parte_1
la erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante,concludendo per il CP_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per avere il
Giudice di prime cure rigettato la domanda,mal interpretando il materiale probatorio acquisito agli atti.
2 L'appello è infondato.
Ebbene, l' appellante lamenta la erroneità della decisione del Giudice di prime cure
che ha ritenuto le prove testimoniali assunte, non sufficienti a provare il rapporto di lavoro dedotto in giudizio,reputando l'impugnata decisione,affetta dal vizio di motivazione assente,nonché contraria ai consolidati principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità e/o di merito.
Ebbene,è noto che : “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto conseguenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”.
(Cass. 26.7.2017, n. 18605).
Ciò posto, anche ad avviso della Corte, le emergenze istruttorie del primo grado di giudizio, non hanno dimostrato con tranquillante certezza l'effettivo svolgimento di tutte le giornate lavorative rivendicate, risultando peraltro che i testimoni escussi erano stati interessati dal medesimo provvedimento di cancellazione ed avevano posto in essere altrettanti giudizi, analoghi al giudizio che ci occupa.
Vero è,pertanto, che la genuinità della loro dichiarazioni è influenzata sia dal palese interesse di cui essi sono portatori all'interno dell'odierno giudizio, sia dai dati di fatto e documentali emersi nel corso del giudizio,ovvero il conflitto di interessi riduce il valore probatorio delle dichiarazioni rese.
Circa la testimonianza resa dalle due testi e .sono Testimone_1 Testimone_2
evidenti le contraddizioni rilevabili dal confronto delle dichiarazioni rese dalla agli ispettori,nell' immediatezza dei fatti rispetto a quanto dichiarato in sede Tes_1
testimoniale.
3 Quanto alla prevalenza delle dichiarazioni rese agli ispettori rispetto a quelle rese in giudizio, la giurisprudenza è ormai orientata a far prevalere le prime.
Circa la deposizione resa dai testi e .evidenti Testimone_2 Testimone_3
incongruenze sono emerse anche rispetto a quanto dichiarato agli ispettori dall'odierno appellante . Pt_1
In particolare, il ha dichiarato di aver lavorato con il nel periodo Tes_3 Pt_1
luglio - settembre 2017 per 59 giornateoccupandosi della raccolta di ortaggi e meloni, mentre aveva dichiarato agli ispettori che nel 2017 aveva Pt_1
lavorato da gennaio ad aprile per un totale di 51 giornate, limitandosi a “ dare una mano a scaricare le cassette”.
In sostanza la sentenza impugnata è priva dei vizi lamentati.
Nulla per le spese di giudizio del presente grado ex art.152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Nulla per le spese di giudizio del presente grado ex art.152 disp.att.c.p.c.
Taranto, 10.09.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 308 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 24.09.2025
TRA
), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Cazzato Stefania ed elettivamente domiciliato nello studio dello stesso difensore in Taranto, Via Mezzetti n. 31, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio;
-APPELLANTE-
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti dagli avv.ti Antonio Andriulli,Francesco
Certomà e Rita Battiato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed Persona_1 elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione Provinciale
dell' in Via Golfo di Taranto, n. 7/D, Taranto;
CP_1
-APPELLATO-
All'udienza del 24.09.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1529 /2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' , diretta ad ottenere l'accertamento del proprio CP_1
diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza, per 102 giornate nell' anno 2017 e per 51 giornate nell'anno 2018 alle dipendenze dell'azienda agricola “Bufano Isabella”,di
Ginosa (TA) dall'11.7.2017 al 30.11.2017 e dal 4.4.2018 al 30.6.2018 con conseguente riconoscimento della domanda di disoccupazione agricola,istanza già rigettata in via amministrativa.
Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone Parte_1
la erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante,concludendo per il CP_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per avere il
Giudice di prime cure rigettato la domanda,mal interpretando il materiale probatorio acquisito agli atti.
2 L'appello è infondato.
Ebbene, l' appellante lamenta la erroneità della decisione del Giudice di prime cure
che ha ritenuto le prove testimoniali assunte, non sufficienti a provare il rapporto di lavoro dedotto in giudizio,reputando l'impugnata decisione,affetta dal vizio di motivazione assente,nonché contraria ai consolidati principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità e/o di merito.
Ebbene,è noto che : “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto conseguenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”.
(Cass. 26.7.2017, n. 18605).
Ciò posto, anche ad avviso della Corte, le emergenze istruttorie del primo grado di giudizio, non hanno dimostrato con tranquillante certezza l'effettivo svolgimento di tutte le giornate lavorative rivendicate, risultando peraltro che i testimoni escussi erano stati interessati dal medesimo provvedimento di cancellazione ed avevano posto in essere altrettanti giudizi, analoghi al giudizio che ci occupa.
Vero è,pertanto, che la genuinità della loro dichiarazioni è influenzata sia dal palese interesse di cui essi sono portatori all'interno dell'odierno giudizio, sia dai dati di fatto e documentali emersi nel corso del giudizio,ovvero il conflitto di interessi riduce il valore probatorio delle dichiarazioni rese.
Circa la testimonianza resa dalle due testi e .sono Testimone_1 Testimone_2
evidenti le contraddizioni rilevabili dal confronto delle dichiarazioni rese dalla agli ispettori,nell' immediatezza dei fatti rispetto a quanto dichiarato in sede Tes_1
testimoniale.
3 Quanto alla prevalenza delle dichiarazioni rese agli ispettori rispetto a quelle rese in giudizio, la giurisprudenza è ormai orientata a far prevalere le prime.
Circa la deposizione resa dai testi e .evidenti Testimone_2 Testimone_3
incongruenze sono emerse anche rispetto a quanto dichiarato agli ispettori dall'odierno appellante . Pt_1
In particolare, il ha dichiarato di aver lavorato con il nel periodo Tes_3 Pt_1
luglio - settembre 2017 per 59 giornateoccupandosi della raccolta di ortaggi e meloni, mentre aveva dichiarato agli ispettori che nel 2017 aveva Pt_1
lavorato da gennaio ad aprile per un totale di 51 giornate, limitandosi a “ dare una mano a scaricare le cassette”.
In sostanza la sentenza impugnata è priva dei vizi lamentati.
Nulla per le spese di giudizio del presente grado ex art.152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Nulla per le spese di giudizio del presente grado ex art.152 disp.att.c.p.c.
Taranto, 10.09.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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