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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/09/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 346 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 14/03/2025 comunicata il 17/03/2025, vertente
TRA nato a [...], il [...] (cod. fis. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mistretta al Corso Umberto I n. 149, presso lo studio dell'avv. Antonio Mario Di Francesco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] (cod. fis. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille n. 182, presso lo studio dell'avv. Letterio
D'Andrea e rappresentata e difesa dall'Avv. Tonino Mauro Ricciardo, del Foro di Patti in virtù di mandato in atti
APPELLATA sequestrati e Controparte_2 confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. , con sede in Roma (00187), Via del Quirinale n.28 P.IVA_1
APPELLATA - CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 27/2021 pronunciata dal Tribunale di Patti in data 05/11/2021 nel procedimento R.G. 123/2012.
OGGETTO: azione a tutela della proprietà.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18/06/2012 premettendo di essere Controparte_1 proprietaria dell'appartamento posto al secondo piano, terza elevazione fuori terra, del fabbricato sito in Villa Margi di Reitano, con ingresso da via Pirandello, numero civico
1, censito in Catasto al foglio 1, particella 189, sub. 7, per averlo acquistato in forza di atto pubblico in notar del 31/12/996, conveniva in giudizio dinanzi al Persona_1
Tribunale di Mistretta (poi soppresso) proprietario di immobile Parte_1 confinante, lamentando la trasformazione, ad opera di questi, di una pensilina in balcone con apertura di porte e finestre e con illegittima determinazione di servitù di veduta. In ragione di tale premessa rassegnava le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'edificazione del manufatto e delle aperture realizzate dal convenuto anche per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 873, 905, e 905 cod.civ., nonché del Regolamento edilizio locale e pertanto, disporne la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi;
ritenere e dichiarare, pertanto, l'insussistenza di qualsiasi servitù a favore dell'immobile del convenuto ed a carico di quello dell'attrice; condannare, in ogni caso, controparte al risarcimento del danno da accertarsi anche con l'ausilio di un Consulente Tecnico D'Ufficio, o occorrendo secondo l'equo apprezzamento del Giudice”
Nell'instaurato giudizio R.G. 123/2012 si costituiva in giudizio il quale Parte_1 contestava le avverse conclusioni, affermando di non aver compiuto alcuna violazione pag. 2/10 delle distanze nella ristrutturazione del proprio manufatto, e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita con CTU tecnica affidata al nominato consulente Ing. Per_2 il quale depositava il proprio elaborato peritale.
[...]
Con sentenza del 05/11/2021 il Tribunale ha così deciso: “
1. Condanna Parte_1 ad arretrare il manufatto, meglio descritto in citazione, nel rispetto delle distanze sopra specificate rispetto all'immobile dell'attrice ;
2. Accerta e dichiara Controparte_1
l'inesistenza di diritti di servitù di veduta a favore dell'immobile di parte convenuta e a carico di quello di parte attrice;
3. Condanna al risarcimento del danno Parte_1 in favore di che liquida unitariamente e complessivamente nella Controparte_1 somma di € 4.000,00; 4. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidate in € 3.972,00 CP_1 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, oltre ad € 521,50 per esborsi (comprensive della rifusione del C.U.).
5. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU come provvisoriamente liquidate in atti, anche mediante Parte_1 rimborso all'attrice delle spese anticipate per il pagamento del CTU, previa esibizione di documentazione attestante il versamento della somma liquidata al perito”.
Il Giudice di prime cure ha emesso la propria decisione in ragione del contenuto e delle conclusioni della CTU.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
nell'instaurato Parte_1 giudizio in secondo grado si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
In data 01/10/2024 il procuratore dell'appellante ha comunicato l'esistenza del decreto n. 125/2024 emesso dal Tribunale di Messina, Misure di Prevenzione di pubblica sicurezza, in data 14/05/2024 e depositato il 28/08/2024, con il quale nel giudizio iscritto al n. 19/2022 RGMP è stata disposta, fra gli altri e confermando il precedente provvedimento di sequestro, la confisca dell'appartamento oggetto del presente giudizio, già dell'appellante con conseguente ablazione allo Stato della Parte_1 relativa titolarità e disponibilità.
Con provvedimento del 12/12/2024 la Corte ha autorizzato la chiamata in causa della e la destinazione dei beni sequestrati e Controparte_2
pag. 3/10 confiscati alla criminalità organizzata, adempimento che veniva eseguito dall'appellata; la suddetta non si è però costituita nel giudizio. CP_2
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
14/03/2025 comunicata il 17/03/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_2 beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che, benché
[...] regolarmente citata, non si è costituita nel giudizio.
Osserva la Corte che stante la contumacia di cui sopra, non si è concretizzato un effettivo contraddittorio in ordine agli effetti che il precedente sequestro del bene con la successiva confisca abbiano determinato sulla fattispecie oggetto di causa, non venendo, sul punto, obiettato alcunché dalla menzionata . Controparte_2
A fronte della lunga e articolata evoluzione delle sezioni penali del Supremo Collegio, le sezioni civili sono intervenute in un numero limitato di casi formulando principi afferenti maggiormente le fasi processuali di esecuzione ma pur sempre di carattere generale fra cui la sentenza n. 12535 del 1999 con la quale la prima sezione civile della Cassazione esaminava il ricorso dell'Amministrazione finanziaria avverso le decisioni dei giudici di merito che avevano ritenuto opponibile allo Stato il diritto reale di garanzia anteriormente trascritto, affermando che “l'acquisto da parte dello Stato della proprietà del bene confiscato non avviene a titolo originario bensì derivativo, per cui lo Stato deve considerarsi successore a titolo particolare nel diritto reale sulla cosa confiscata subentrando nella medesima posizione giuridica e nel medesimo diritto già spettanti al proprio dante causa”. La Suprema Corte, bene a conoscenza della giurisprudenza delle sezioni penali, pur premesso che i provvedimenti di confisca della legge antimafia non possono, pregiudicare i diritti dei terzi estranei ai fatti che hanno dato luogo ai procedimenti di sequestro e confisca afferma che può essere confiscato un bene immobile che si trovi nella "disponibilità" dell'interessato, anche se il bene sia vincolato con ipoteca a favore di un terzo estraneo, non precludendo la misura di garanzia reale la sua circolazione giuridica, ma pur sempre rispettando l''esigenza di assicurare al terzo di buona fede la facoltà di soddisfare le ragioni creditorie che possono essere fatte valere nei confronti dello Stato, nuovo proprietario del bene.
pag. 4/10 Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta la sentenza di prime cure ritenendola nulla e illegittima perché frutto di violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio e del principio di non contestazione, nonché frutto di un'erronea interpretazione e/o applicazione dei principi di diritto che regolano la materia;
in particolare sostiene che il Giudice di prime cure si è limitato a riproporre pedissequamente il contenuto dell'espletata CTU, senza in alcun modo tenere in considerazione le rimostranze da lui formulate ed afferma che il Tribunale ha omesso di effettuare il vaglio critico della CTU sulla base dell'analitico portato confutativo della parte dissenziente, vertente non su mere opinioni ma su fatti decisivi, i quali non potevano essere impunemente pretermessi, né dal CTU né dal Giudice.
Afferma ancora che il Giudice di primo grado utilizza delle locuzioni che, nella sua assoluta apoditticità, non solo rappresentano vere e proprie petizioni di principio, e, come tali, del tutto incapaci di costituire fulcro motivo di qualsivoglia sentenza, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi del Giudice, né a lasciar trasparire il percorso argomentativo da questi seguito, ma soprattutto risulta impossibile da condividere in quanto fondata su un presupposto completamente errato, ossia la completezza d'indagine da parte del CTU.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ritiene la sentenza assolutamente carente di qualsiasi riferimento alle norme del codice civile e sostiene che qualora il Tribunale avesse tenuto in considerazione l'effettivo stato dei luoghi, in alcun modo avrebbe dovuto limitarsi a riprodurre pedissequamente la CTU nella parte in cui il tecnico incaricato ha proceduto alla misurazione. In particolare, contesta la sentenza nella parte in cui, con riferimento al mancato rispetto della distanza di dieci metri dalle costruzioni, non ha tenuto conto del fatto che gli immobili in questione non sono “antistanti”, bensì in posizione "divergente", e proprio per tale ragione avrebbe dovuto ritenere prive di ogni fondamento le richieste di parte attrice.
Sul punto richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che “ha recepito la nozione di frontistanza come ricorrente nella situazione di edifici che, da bande opposte rispetto alla linea di confine, presentino le rispettive facciate che si fronteggino almeno per un segmento, di guisa che, supponendo di farle avanzare, in modo lineare e non radiale (o a raggio) come invece previsto in materia di vedute (art. 907 c.c.), e precisamente in linea ortogonale tra i diversi
pag. 5/10 fronti, si incontrino almeno in quel segmento. Se tale possibilità di fronteggiamento non esiste, non si lede alcuna norma sulle distanze fra costruzioni” (Cassazione Civile, Sez. 2, numero
3043/2020). Osserva sul punto che nel caso di specie, la possibilità di fronteggiamento non esiste, per cui non sussiste, neppur in maniera limitata, un'intercapedine e l''unico segmento che porta le facciate ad incontrarsi è il balcone, ma sin dall'inizio del giudizio e nel corso dello stesso, ha manifestato la disponibilità alla sua eliminazione. Rileva in particolare che dalla documentazione versata agli atti si evince chiaramente che la parete della sua abitazione e quella dell'abitazione di proprietà sono fra loro in posizione ortogonale, formando un CP_1 angolo acuto e quindi tanto basta a evidenziare la carenza del presupposto fattuale da cui muove la sentenza impugnata, vale a dire l'esistenza di due pareti “antistanti”.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la parte della sentenza in cui afferma che: è conseguentemente fondata la domanda di parte attrice relativa alla dichiarazione di inesistenza di alcun diritto di servitù di veduta a favore dell'immobile di parte convenuta e a carico di quello di parte attrice. Sul punto evidenzia che, come rilevato dallo stesso CTU, nel titolo di provenienza (atto di compravendita del 31/12/1996 in notar con cui Persona_1
l'odierna appellata ha acquistato l'immobile, si legge: “Dichiara la parte venditrice e la parte acquirente ne prende atto che sul confine lato est l'appartamento non gode di sporti e vedute…”; per tale ragione l'appellante ritiene che in nessun caso il Giudice di prime cure avrebbe potuto accogliere la domanda di parte attrice non avendo fornito alcuna prova del vantato diritto, anzi dall'atto di acquisto dell'immobile si evincerebbe che l'immobile non gode di alcuna veduta. Rileva l'appellante che in materia di luci e vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), anche l'acquisto della servitù di veduta e per come affermato dalla Suprema Corte, la titolarità del diritto reale di veduta costituisce una condizione dell'azione al fine di esigere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 cod. civ. e, come tale va accertata anche di ufficio dal giudice.
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante contesta l'accoglimento della domanda risarcitoria in favore di controparte e rileva che nel caso in specie, non sussistendo alcuna violazione, e avendo errato il Giudice a valutare i fatti di causa, nessun risarcimento può essere riconosciuto all'odierna parte appellata e dunque, non può essere riconosciuto alcun pag. 6/10 risarcimento del danno;
analoga considerazione viene fatta dall'appellante con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite che non andava disposta a suo carico.
Stante la stretta connessione fra essi, i suddetti motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.
La principale contestazione oggetto di gravame riguarda il fatto che gli immobili, secondo la prospettazione di parte appellante, non sarebbero da considerare frontistanti ma solo divergenti, di guisa che per tal motivo non dovrebbe applicarsi la normativa prevista per le distanze fra costruzioni e quindi risulterebbe errata la decisione del Giudice di prime cure che ha ordinato l'arretramento a dieci metri.
Va quindi valutato se in considerazione dello stato dei luoghi ed alla luce dei riscontri peritali, i due immobili in questione possano o meno essere considerati frontistanti.
Sul punto va fin da subito richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale “La sopraelevazione di un edificio preesistente determina un incremento volumetrico del fabbricato, con la conseguenza che va qualificata nuova costruzione, che deve rispettare le distanze vigenti al tempo della sua realizzazione e la parte che sopraeleva non può avvalersi della prevenzione dell'originario fabbricato (conf., ex multis, da ultimo Cass. n. 16804/2023).
Non assume rilievo che la sopraelevazione rispetti la distanza di tre metri di cui all'art. 873 cod. civ., dovendo essa rispettare la maggior distanza prevista dalle norme integrative locali e nella
Corte di Cassazione che prescrive una distanza comunque non inferiore a 10 metri (sul punto
Cass. Civile Ord. Sez. 2 Num. 7595 del 21/0372024)
Ed ancora “sono da considerare frontistanti gli edifici che, da bande opposte rispetto alla linea di confine, presentino le rispettive facciate che si fronteggino almeno per un segmento, in modo che, ipotizzando di farle avanzare in modo lineare e non radiale (o a raggio) e, in particolare, in linea ortogonale tra i diversi fronti, si incontrino almeno in quel segmento.
Laddove tale fronteggiamento non sussiste, non può considerarsi lesa alcuna norma sulle distanze tra costruzioni” (Cass. sezione II civile Ord. 3043 del 10/02/2020).
In sostanza, quindi, anche specificamente in ordine alla distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, la Suprema Corte ha statuito la natura assoluta della stessa, che ne impone l'applicazione indipendentemente dall'altezza degli edifici pag. 7/10 antistanti e dall'andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.
L'esame della CTU e la documentazione fotografica ivi contenuta, portano a ritenere corretta le decisione del Tribunale.
Esaminata la CTU, questa Corte, così come fatto dal giudice di prime cure, ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento del giudice di prime cure, come pure di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia, con ciò rigettando la Corte il primo motivo di impugnazione avente ad oggetto l'utilizzo della CTU da parte del Tribunale che può ritenersi effettuato secondo un sufficiente vaglio critico anche sulla base delle contestazioni e deduzioni formulate dal convenuto in primo grado.
Risulta in effetti evidente, per come indicato dallo stesso CTU, che i due immobili sono contigui, formando all'esterno un angolo acuto ben evidente;
tra l'altro, dalla forma del piano di calpestio del balcone il suddetto balcone, su cui si apre una porta-finestra vetrata ad Pt_1
ante scorrevoli, arriva, correndo lungo la parete ovest dell'immobile , sino a toccare il CP_1
muro perimetrale lato sud del fabbricato di cui l'immobile dell'appellante fa parte.
I due immobili possono quindi ritenersi assolutamente frontistanti ben oltre quei limiti minimi indicati dalla Suprema Corte, essendo infatti addirittura contigui e non dovendosi quindi immaginare un ipotetico incontro dei due segmenti di prolungamento degli stessi.
Può quindi affermarsi che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto doversi applicare il distacco minimo di dieci metri con il conseguenziale ordine di arretramento.
Anche il secondo motivo di appello è quindi infondato e va rigettato.
L'appellante, nel suo terzo motivo, si duole della dichiarazione di inesistenza di servitù di veduta a favore del suo immobile e in danno di quello dell'appellata; sul punto, tuttavia, concentra la propria difesa deducendo come, viceversa, non esista alcuna servitù di veduta a favore dell'immobile di controparte, circostanza ben diversa da quella oggetto di causa. Stante
l'illegittimità dell'edificazione entro i dieci metri, ne consegue, come chiesto dall'originaria pag. 8/10 attrice, la declaratoria di inesistenza di servitù di veduta a favore, a nulla rilevando se, di contro, vi fosse o meno analoga servitù a favore del frontistante.
Anche il terzo motivo di impugnazione è quindi infondato e va rigettato.
Va infine rigettato anche il quarto motivo di impugnazione avente ad oggetto il risarcimento del danno in favore dell'appellata; stante la fondatezza della domanda attorea e l'illegittimità dell'edificazione ne consegue la fondatezza del disposto ristoro calcolato in via equitativa, che va quindi confermato.
L'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 27/2021 pronunciata dal Tribunale di Patti in Parte_1
data 05/11/2021 nel procedimento R.G. 123/2012, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della dei Controparte_2
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
2) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
pag. 9/10 3) Condanna l'appellante al rimborso in favore di di spese e Parte_1 Controparte_1 compensi del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
4) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
Messina, camera di consiglio del 22/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
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