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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa IA RI AV Presidente
Dott. BE GN Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1111 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 avverso la sentenza n. 2085/2024 in data 22 aprile 2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Claudia Tosoni, discussa e decisa all'udienza collegiale del 29 gennaio 2025
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Mara Merlini e dall'Avv. Parte_1 Alessandro Capovilla, entrambi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Ponchielli n. 5, presso lo Studio della prima;
Appellante
contro
con sede legale in Roma-EUR, via Ciro Controparte_1 il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mostacchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Milano, Via Savarè n.
1. Appellato
OGGETTO: Professionista architetto - Opposizione avviso di addebito - Contribuzione NE AR.
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2085/2024 pronunciata dall'Ill.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott.ssa Claudia Tosoni, nel giudizio R.G. n. 1199/2024, pubblicata in data 22.04.2024, e non notificata, così pronunciare: in accoglimento del ricorso di primo grado, in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere in giudizio CP_ dall' come rivendicato nell'”avviso di addebito” recante “n. 36 2023 00191193 81 000”, formato il 09.12.2023, notificato a mezzo pec in data 12.01.2024 (RAR RK2 66499448167-6) inerente alla posizione
1 contributiva dal “01/2016 AL 12/2016” recante l'invito al pagamento della somma “8.376,79”, avente ad oggetto “NE AR: Liberi professionisti”, nonché di ogni eventuale atto prodromico, connesso e consequenziale, giusto quanto dedotto nel presente scritto difensivo;
CP_ nel merito: in via principale: accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito dell' accogliere la spiegata opposizione avverso l'”avviso di addebito” recante “n. 36 2023 00191193 81 000”, formato il 09.12.2023, notificato a mezzo pec in data 12.01.2024 (RAR RK2 66499448167-6) inerente alla posizione contributiva dal “01/2016 AL 12/2016” recante l'invito al pagamento della somma “8.376,79”, avente ad oggetto “NE AR: Liberi professionisti”, nonché in ogni eventuale atto prodromico, connesso e consequenziale e, per l'effetto, dichiarare, l'avviso gravato nullo e/o annullabile e/o illegittimo. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio,15% forfettario, Iva e c.p.a. come per legge. In via istruttoria: Si ritiene che la causa sia matura per la decisione”.
Conclusioni per l'Istituto appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti e, per i motivi esposti in atti, previa declaratoria di inammissibilità della nuove domande ed argomentazioni formulate in grado d'appello perché in violazione dell'art.345 cpc, in via principale, respingere l'avversa impugnazione e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2085/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. In subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e/o inammissibili, confermando per l'effetto l'avviso di addebito n. 36820230019119381000 e condannando comunque l'appellante, , al pagamento in favore Parte_1CP_ dell' delle somme indicate nello stesso o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Salvis juribus”.
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 2085/2024, Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha respinto, condannando il ricorrente a rifondere le spese del grado, l'opposizione con la quale
[...]
agendo contro l' ed eccependo (soltanto) la prescrizione del Parte_1 CP_1 credito avversario, aveva contestato l'avviso di addebito n. 368 2023 00191193 81 000 emesso nei suoi confronti dall' resistente per conseguire il pagamento della somma di CP_1
€ 8.376,79 a titolo di contribuzione dovuta per l'anno 2016 alla NE AR dell'Ente in rapporto ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall'attività di Amministratore Unico della Società AXISTUDIO SRL sin dal 5 marzo 2001.
Secondo il Tribunale, nella specie, in assenza di altro specifico ente di pertinenza, i redditi da lavoro autonomo comunque prodotti avrebbero dovuto essere assoggettati alla NE AR presso l' , in quanto : era documentalmente smentito (ex doc. 6 ric.) il fatto che CP_1 il contribuente, quale architetto, nell'anno 2016 fosse iscritto all'INARCASSA; il Parte_1 era soggetto titolare di redditi derivanti dall'esercizio abituale da professione ex art. 49 c.1 TUIR;
in base all'art 1 del D.Lgs n. 103/96, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, essi sono soggetti alla contribuzione prevista da tale fonte, solo se non titolari di redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria;
analogo criterio era desumibile dall'art.18 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n.111, il cui comma 12 enuncia: “ L'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata CP_1 sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato
2 all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (Enti previdenziali di diritto privato di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103), in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, ad esclusione dei soggetti di cui al comma 11.”.
Quanto alla prescrizione, infondatamente eccepita dall'interessato, essa decorreva invero dal momento della scadenza dei termini per il pagamento della contribuzione, senza che potesse avere rilevanza la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, per il tale termine coincideva col 7.7.2017 ma il suo decorso era stato Parte_1 influenzato dalla sospensione introdotta tramite l'art. 37, co. 2, del D.L. n. 18/2020 per il quale, ha notato il Giudice, “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (per un totale di 129 giorni di sospensione) e, tramite l'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i. (in vigore dal 31/12/2020), che '9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [dunque dal 31/12/2020] fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (per un totale di 182 giorni di sospensione). Dall'applicazione di tali disposizioni eccezionali deriva che il decorso della prescrizione – per quel che rileva nel presente giudizio – è rimasto dapprima sospeso per un totale di 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020). Alla menzionata sospensiva di 129 giorni (DL 18/2020) si aggiunge quella di 182 gg (DL 183/2020) per un totale di 311 gg di sospensione. Ciò poiché, il combinato disposto con le norme soprarichiamate, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) ha statuito: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributaria, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021 con L. 106/2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (…) comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e dopo gli agenti della riscossione”. Per effetto del combinato disposto di tutte le disposizioni soprarichiamate, dunque, deve ritenersi che il corso della prescrizione sia stato sospeso per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 dovendosi computare 541 gg di sospensione previsti dalla legislazione emergenziale da covid. Ciò poiché il suddetto periodo di sospensione straordinaria, applicato al caso di specie (nel quale la prescrizione sarebbe maturata, in base alle regole ordinarie, in data 07/07/2022), ha
3 comportato che alla data di notificazione della diffida del 05/12/2022, la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi di cui si discorre non fosse ancora maturata. Emerge infatti documentalmente come con avviso bonario ricevuto in data 5.12.22, l' CP_1 abbia richiesto all'opponente il versamento della relativa contribuzione e come, in assenza di spontaneo adempimento, il credito sia stato iscritto a ruolo e notificato con l'avviso di addebito opposto. CP_ La comunicazione del 5.12.22 (all. 5 fascicolo è da considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione, risultando ivi esplicitato il credito vantato, il quantum e la diffida a pagare.”
A queste considerazioni assorbenti, andava aggiunto che nella specie rilevava anche la mancata compilazione nella dichiarazione dei redditi del quadro RR “la Suprema Corte ha chiaramente ritenuto che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui al citato art. 2941 c.c., n. 8 ("tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto") ricorra quando sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. 18 ottobre 2018, n. 26269; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072; Cass. 7 marzo 2012, n. 3584). Nella fattispecie controversa la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituiva senza dubbio l'unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all di CP_1 verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte della professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto. Ne discende, quindi, che alcuna prescrizione può dirsi maturata e che la notifica dell'avviso di addebito del 12.1.24 ha certamente impedito il verificarsi della prescrizione dei contributi relativi ai redditi 2016, la cui decorrenza doveva comunque ritenersi sospesa a causa del comportamento omissivo posto in essere dalla professionista intenzionalmente diretto ad occultare all' l'esistenza dell'obbligazione contributiva.”. CP_1
La pronuncia è stata impugnata dal che la contesta facendo valere i seguenti motivi. Parte_1 1) Illegittimità della sentenza di primo grado per violazione della L. n. 335/1995, del Regolamento INARCASSA e, altresì, contrasto con decisioni di legittimità. Sommaria valutazione delle prove. Violazione principio di rilevanza/obbligatorietà tra casse previdenziali. Violazione art. 12 Preleggi. Con il primo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale Parte_1 ha dato rilievo alla compilazione del solo “quadro RE” 2 e “omesso di compilare il quadro RR” (cfr. doc. n. 1, pag. 1 sentenza), financo “senza assoggetta[re i propri redditi da lavoro autonomo] … a prelievo contributivo [né tramite la] Cassa Professionale … [né] in via residuale tramite NE AR” (cfr. doc. n. 1, pag. 2 sentenza). Sul punto, infatti, parte appellante, premettendo che l'iscrizione alla NE AR è per legge alternativa e/o complementare a quella di natura obbligatoria a favore di INARCASSA, lamenta che il carattere dell'obbligatorietà dell'iscrizione a INARCASSA non poteva dirsi superato sulla base di “valutazioni” dell' , come purtroppo integralmente condivise dal CP_1 Giudicante di primo grado. Di tal guisa, lamenta l'appellante, il Giudicante di prime cure, facendo ossequio alla Legge n. 335/1995, non avrebbe dovuto attribuire valenza di prova (i.e. auto-esplicativa e auto- conclusiva) a siffatto documento (cfr. doc. n. 4, fascicolo avverso), dovendo viceversa fare applicazione di norme di Legge e/o Regolamento già richiamate (L. n. 335/1995, del
4 Regolamento INARCASSA), e del cd. principio della prevalenza dell'iscrizione alla Pt_2 Professionale, che, peraltro, aveva rivendicato l'appartenenza dell'architetto al Parte_1 proprio sistema contributivo, cfr. doc. n. 1 bis, sub. doc. n. 6; Parte appellante, da ultimo, ricorda che la semplice compilazione del “quadro RE” (cfr. doc. n. 1, pag. 1 sentenza), senza “compilare il quadro RR” (cfr. doc. n. 1, pag. 1 sentenza), omettendo di conseguenza di adempiere a un proprio onere utile anche ai fini della
“liquidazione dei contributi (cfr. doc. n. 1, pag. 4 sentenza), non era indizio sufficiente al decisum, dal momento che:
- la “dichiarazione dei redditi … (omissis) … non costituisce presupposto del credito contributivo” (cfr. cfr., ex multis, Cass. Civ, ord. n. 5704/2021, n. 19403/2019, n. 27950/2018, n. 4578/2015 e n. 2226/2011), dovendosi anche accertare la natura reale/sostanziale del “fatto costitutivo” della pretesa avversa (cfr. sentenze cit.);
- non è connotabile di disvalore giuridico la condotta del professionista che compili un quadro (RE, cfr. doc. n. 1, pag. 1 sentenza) in luogo di altro (RR, cfr. doc. n. 1, pag. 1 sentenza) ove esista un “quadro di incertezza” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 1293/2022 e n. 7254/2021), mai fugato dagli Enti previdenziali che ancora oggi formulano pretese per identica annualità (come dimostrato dall'odierno appellante, cfr. doc. n. 1 bis, sub. docc. n. 5 e 6);
- non è sufficiente la semplice compilazione del quadro RE (cfr. doc. n. 1, pag. 1 sentenza) per sostenere che tale modus in unione all'”omess[a] … compil[azione del] quadro RR”, (cfr. doc. n. 1, pag. 1 sentenza) determini un “automatismo” di applicazione del regime previdenziale di cui alla NE AR . CP_1
- Errata interpretazione e/o violazione di norme di legge o di regolamenti specifici (i.e. normativa Inarcassa). Erronea e/o sommaria valutazione delle prove. Violazione art. 12 Preleggi. Mancata applicazione del Regolamento di INARCASSA
2) Con il secondo motivo di appello, denuncia l'errore commesso dal primo Parte_1 Giudice nel non individuare l'esistenza di una costituzione ex officio di una posizione previdenziale a beneficio dello stesso da parte di INARCASSA, creditrice di importi previdenziali computati in forza del proprio vigente Regolamento sulla base del “montante contributivo individuale”. Sul punto, infatti, parte appellante rammenta che, a dispetto di quanto affermato dal Giudicante, la sua iscrizione alla Cassa Professionale emergeva documentalmente (cfr. doc. n. 1 bis, sub. doc. n. 6). Infatti, in forza dello Statuto (art. 1) della de qua e della Legge n. 6/1981, oltre Legge n. Pt_2
335/1995, l'iscrizione in esame può essere “a richiesta di parte” (cfr. doc. n. 4, fascicolo avversario) ovvero, come nel caso dell'appellante, effettuata d'ufficio (cfr. doc. n. 1 bis, sub doc. n. 6, oltre Cass. Civ., sentenza n. 20389 del 01.08.2018). Per tabulas, INARCASSA, verificando la “situazione del professionista” (cfr. doc. n. 1 bis, sub. doc. n. 6) aveva appurato, nell'esercizio dei propri poteri aventi fonte normativa non inferiore a quella dell' , la coesistenza dei due presupposti, peraltro imprescindibili, per CP_1 dar corso all'iscrizione coatta de qua, quali l'esistenza di un “titolo” che determina
“l'appartenenza a un Albo” e l'esercizio della “libera professione con continuità e ad essi esclusivamente riservata” (cfr. anche Statuto e legge n. 6/1981), non altrimenti assoggettata previdenzialmente (cfr. anche doc. n. 4, fascicolo avversario). Proprio in ragione di tale regolamentazione e verifica, INARCASSA aveva con valenza di
“priorità” rivendicato somme contributive per l'anno 2016 nei confronti dell'odierno appellante. La pretesa dell' risultava quindi “infondata” (cfr. doc. n. 1, pag. 1 sentenza), dal CP_1 momento che, diversamente ragionando, si dovrebbe legittimare la prevalenza contributiva rispetto a quella INARCASSA, con ciò incorrendo in una chiara violazione di legge, CP_1 ovvero, si dovrebbe affermare la liceità di una “duplice” imposizione contributiva a danno del
5 professionista, il quale (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 30344 e 30345 del 2017, nonché Cass. Civ., sentenza n. 3240/2010), pur versando contributi nei confronti di due Enti (come occorre nel caso in esame, cfr. doc. n. 1 bis, sub docc. n. 5 e 6), risulterebbe “assicurat[o] … dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due”, senza peraltro nel caso de quo sapere da quali (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010). Risulta indubbio quindi per parte appellante che una tale situazione è insostenibile, dal momento che la Legge n. 335/1995 esclude la coesistenza di due contemporanei versamenti (cfr. art. 2 della Legge n. 335/1995, ma anche dall'art. 6 del D.M. n. 281 del 1996).
3) In terza istanza, l'odierno appellante impugna la sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo non condivisibile tale decisione, né alla luce del tenore delle disposizioni emanate in tempo COVID, né dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi sul punto. Il sostiene quindi che il primo Giudice aveva errato ritenendo che al termine di Parte_1 prescrizione pari ad anni cinque, decorrente dalla data di decorrenza del pagamento (7.7.2017), dovesse aggiungersi il periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19 pari complessivamente a “541 gg” (cfr. doc. n. 1, pag. 3 sentenza). Al proposito, l'appellante rileva che:
- il termine di sospensione eccezionale (come ex plurimis rilevato dal Giudice di prime cure) introdotto dall'emergenza Covid-19 non trova applicazione generalizzata dell'”estendendo il termine”, bensì solo specifica (cfr. Suprema Corte, Sezioni Unite, sentenza n. 5292 del 2020);
- la sospensione disciplinata in tempo pandemico ha inerito solo quei termini di prescrizione aventi scadenza “naturale” (e, dunque, all'interno, cfr. in tal senso, Decreto Milleproroghe, Circolare n. 126/2021, ma anche C. App Roma, sentenza n. 2239/2024) nel periodo oggetto di sospensione. Ebbene, il termine prescrizionale del caso in discussione scadeva “in via naturale” e per mero calcolo aritmetico il giorno (i.e. 07.07.2017 - 07.07.2022, cfr. doc. n. 1, pag. 3 sentenza), ossia extra Circolare n. 126/2021 (periodi di sospensione: “dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020” e “dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021”). Sul punto conclude quindi ribadendo che la pretesa dell' era da ritenersi prescritta, CP_1 trattandosi di lasso temporale (quello oggetto di causa) non oggetto di alcuna causa specifica operante nel luglio 2022 di sospensione speciale Covid-19. 4) Con l'ultimo motivo di appello, la parte appellante, nel sostenere l'inesatta interpretazione e/o applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2934 e 2941 c.c., nonché contrasto della decisione con precedenti di legittimità, impugna la sentenza anche in ordine all'interpretazione fornita dal Giudicante in merito alla “la mancata compilazione del quadro RR”, qualificata come “intenzionale occultamento doloso del debito da parte del professionista” (cfr. doc. n. 1, pag. 4 sentenza). Sul punto rammenta infatti che la Corte di Cassazione n. 4255/2023 (cfr. doc. n. 1 bis, sub doc. n. 7, relativa a precedente identico giudizio tra le stesse parti), ripercorrendo proprie precedenti pronunce, aveva più volte escluso l'automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'illecito doloso, in quanto non configurabile in re ipsa. Rammentando poi che è principio di diritto recepito nell'Ordinamento che la “prova della natura dolosa di un comportamento “grava su chi ne afferma l'esistenza, in applicazione dei principi generali che governano l'onere della prova ai sensi dell'art. 2696 C.C.” (cfr. in tal senso, anche Cass. Civ., ord. n. 18567/2022) e che non aveva fornito alcuna prova in tale senso, in assenza poi di CP_1 un'inequivoca previsione normativa di obbligo di compilazione del quadro RR (come atto dovuto, cfr. Trib. Milano, sentenza cit.) il Tribunale di primo grado, lamenta parte appellante, avrebbe dovuto escludere la riconduzione dell'omessa compilazione del quadro RR nell'ambito di una dolosa e predeterminata volontà di occultamento dell'obbligo contributivo
6 con conseguente inoperatività della causa di sospensione della prescrizione invocata da parte resistente ed accolta in sede di decisum.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto la reiezione dell'appello con la contestuale CP_1 conferma della sentenza di primo grado, previa declaratoria di inammissibilità delle nuove domande ed argomentazioni formulate in grado d'appello perché in violazione dell'art.345 cpc, dichiarando espressamente altresì di non accettare l'instaurazione del contraddittorio in ordine a tali nuove domande, argomentazioni e deduzioni che chiede vengano espunte. Quanto al tema della prescrizione, espone che nel caso di specie nessuna eccezione in tale senso poteva essere utilmente sollevata (avendo -tramite la notifica datata 5.12.2022 CP_1 della diffida di pagamento relativa ai contributi per cui è causa- interrotto il termine di prescrizione), come già correttamente statuito dal primo giudice in sentenza.
Le ragioni dell'appello, in buona parte inammissibili poiché attinenti a rilievi critici non corrispondenti ai motivi per i quali col ricorso di primo grado il aveva contestato Parte_1 l'avviso di addebito 368 2023 00191193 81 000 -promanato dall' nel dicembre 2023 per CP_1 fare valere crediti per contribuzioni derivanti dalla mancata iscrizione del soggetto interessato alla gestione separata quale adempimento necessitato dalla percezione di redditi da CP_1 lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di un'attività professionale non comportante l'iscrizione presso INARCASSA- sono infondate tenuto conto che il contribuente, rispetto alla pretesa dell'Istituto previdenziale aveva esclusivamente e non fondatamente opposto il compimento della prescrizione.
Riguardo a quest'ultima ragione può notarsi ancora una volta come le debenze contributive fossero correlate ai redditi percepiti dall'odierno appellante nel periodo d'imposta dell'anno 2016 ed avessero formato l'oggetto della diffida di pagamento incontestabilmente notificata dall'Ente previdenziale il 5 dicembre 2022. A tale data, in forza delle regole ordinarie, il credito sarebbe risultato prescritto alla data CP_1 del 7.7.2022 quanto il avrebbe dovuto adempiere nei confronti dell'Istituto entro il Parte_1 termine del 7.7.2017 ma, come ha dettagliatamente e correttamente rilevato il primo Giudice nei termini che risultano dalla sua analisi, nella specie e per il tempo, avevano esplicato un innegabile effetto sospensivo le prescrizioni delle disposizioni della normativa emergenziale a contrasto degli effetti della pandemia da COVID-19: lo si è sostenuto in un'altra sentenza, la n. 450/2023, ora richiamata agli effetti di legge, emessa da questa Corte in fattispecie analoga che pure aveva interessato l'odierno appellante. Ivi era stato osservato che “Ai fini del computo del termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali il dies a quo è la data di scadenza del relativo pagamento: in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (ex plurimis Cass. 27950/2018). I contributi di cui all'avviso di addebito e relativi all'anno 2014 dovevano essere pagati da
[...]
nel termine che scadeva in data 08/07/2015 ed in base alle Pt_1 Parte_1 regole ordinarie la prescrizione sarebbe maturata in data 08/07/2020. Tuttavia il legislatore, in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, tramite l'art. 37, co. 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., che '2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo'
7 (per un totale di 129 giorni di sospensione) e, tramite l'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i. (in vigore dal 31/12/2020), che '9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [dunque dal 31/12/2020] fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo' (per un totale di 182 giorni di sospensione). Dall'applicazione di tali disposizioni eccezionali deriva che il decorso della prescrizione per quel che rileva nel presente giudizio è rimasto sospeso per un totale di 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020). Il suddetto periodo di sospensione straordinaria, applicato al caso di specie (nel quale la prescrizione sarebbe maturata, in base alle regole ordinarie, in data 08/07/2020), comporta che alla data di notificazione dell'avviso di pagamento (17/09/2020) non era maturata la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi di cui si discorre. L'avviso di pagamento CP_ del 17/09/2020 (all. 3 fascicolo di primo grado è da considerarsi, infatti, valido atto interruttivo della prescrizione, risultando ivi esplicitato il credito vantato, il quantum e la diffida a pagare.”
Non vi è dubbio quindi che, anche nella specie, il fosse tenuto a soddisfare il Parte_1 credito avversario siccome rimasto intatto rispetto al corso di una prescrizione, prima sospesa in forza della normativa a contrasto degli effetti della pandemia e poi anche efficacemente interrotta dalla notifica della diffida alla documentata data del 5.12.2022 (cfr. doc. 5 CP_1 appellato).
Quanto ai presupposti sostanziali del credito contributivo, sebbene l'intera tematica, su cui si è soffermato il Tribunale, non avesse rappresentato una delle ragioni dell'originaria opposizione, va anche in questa sede fatta propria la ricostruzione del primo Giudice che ha ricordato come il fondamento dell'iscrizione presso la gestione separata fosse stata CP_1 dovuta alla mancata iscrizione del presso INARCASSA quale soggetto tenuto a Parte_1 versare contributi soggettivi (non meramente integrativi come nella specie) finalizzati alle forme di tutela previdenziale gestite da quella Le ragioni di fondo che avevano recato Pt_2 all'emissione dell'avviso di addebito contrastato in questo giudizio erano dunque fondate.
La sentenza impugnata merita pertanto conferma, ponendo a carico dell'appellante anche le spese processuali del presente grado nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta e della sua complessità nonché dell'assenza di attività istruttorie.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Milano, 29 gennaio 2025.
Considerato che in dispositivo l'appellante è stato indicato col nome di Persona_1
viene ora puntualizzato che tale nome, per un mero refuso, non risulta essere stato
[...] correttamente scritto poiché nella specie esattamente si tratta di Parte_1 quale effettivo dato anagrafico dell'appellante che in tale senso va inteso e viene quindi
[...] ora corretto.
P.Q.M.
8 Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2085/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. Condanna l'appellante a rifondere all' le spese del Persona_1 CP_1 presente grado liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre oneri accessori. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Milano, 29 gennaio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
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