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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 17.9.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza delle parti:
Ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 622/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 cod. fisc. ed ivi residente in [...] ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Trento n.2 presso lo studio dell' Avv. Sabrina Giardina
Cod. fisc. , Fax 0941701015, pec: C.F._2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
CONTRO
P.Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), con sede a Torrenova (ME), via Fragale, 53/55, ed C.F._3 elettivamente domiciliata in S. Agata EL, Via Nizza, 1, presso lo studio dell'avv.
SS RU EL (PEC: – fax Email_2
0941701690, C.F.: ) che la rappresenta e difende giusta procura C.F._4 in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO , con ricorso depositato in data 1.3.2024, ricorreva Parte_1 in giudizio contro la sostenendo di aver lavorato alle Controparte_3 dipendenze della predetta società, con rapporto di lavoro non regolarizzato, presso il bar
“De Lux” con sede in Torrenova Via Fragale, con la qualifica di banconista liv.5., dal
18.01.2019 al 09.03.2020, per sei giorni la settimana, dalle ore 6.00 alle 22.00.
Sosteneva, inoltre, di avere lavorato, sempre alle dipendenze della società resistente, con rapporto di lavoro non regolarizzato, con decorrenza dal 01.06.2020 al 31.12.2021 e dall'11.06.2022 al 16.07.2023, presso l'autosalone gestito dalla Controparte_1
con le mansioni di addetta al controllo delle vendite liv.5, per sei giorni la
[...] settimana dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.
Aggiungeva, ancora, di essere stata assunta dalla società resistente con contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 17.6.2023 e scadenza al 31.5.2024 e che tale rapporto di lavoro il 1.7.2023 era stato trasformato a tempo indeterminato e si era concluso in data 8.9.2023, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come da comunicazione pervenuta con raccomandata in pari data.
Tanto premesso, sosteneva di essere rimasta creditrice delle retribuzioni dovute in virtù della quantità e qualità del lavoro effettivamente reso, oltre tredicesima, quattordicesima tfr, lavoro straordinario, lavoro festivo, ferie non godute, tfr.
Chiedeva, inoltre, l'accertamento della sussistenza del predetto rapporto lavoro subordinato come delineato in ricorso, e con inquadramento delle mansioni ricoperte, e conseguentemente, la condanna della resistente, al pagamento delle differenze CP_3 retributive e di ogni ulteriore emolumento dovuto, per l'attività lavorativa in concreto prestata nei rapporti di lavoro.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 17.10.2024, contestando le avverse pretese in quanto infondate. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Indi, la causa, istruita a mezzo prova per testi, ritenuta matura per la decisione, all'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i seguenti motivi.
Pag. 2 di 9 ha sostenuto di aver svolto attività di natura Parte_1 subordinata, non formalmente regolarizzata, alle dipendenze della società resistente, dapprima presso il bar “De Lux”, con la qualifica di banconista liv.5., dal 18.01.2019 al
09.03.2020, e successivamente dal 01.06.2020 al 31.12.2021 e dall'11.06.2022 al
17.6.2023 presso l'autosalone con le mansioni di addetta al controllo delle vendite liv.5, e di essere stata formalmente assunta il 17.6.2023 e licenziata con raccomandata dell'8.9.23.
A fronte di ciò, va rammentato che, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione.
Dunque, occorrerà provare non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo al datore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali mancanze.
In particolare, secondo la pacifica elaborazione della giurisprudenza di legittimità, gli indici della natura subordinata di un rapporto di lavoro sono i seguenti: l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e, in via sussidiaria ma tra loro concorrente, quantomeno per una valutazione in via presuntiva, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio.
Dunque, solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori - quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il carattere periodico della retribuzione, la misura fissa della stessa, la continuità della prestazione ovvero la esclusività della stessa - che, sebbene singolarmente non decisivi, tuttavia, globalmente considerati, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione.
Pag. 3 di 9 Orbene, nel caso in esame occorre verificare se le allegazioni e le prove proposte dalla ricorrente siano idonee ad integrare i predetti peculiari indici identificativi della subordinazione, tra i quali la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro.
In particolar, il potere direttivo richiamato, deve estrinsecarsi in ordini specifici, perché
è soltanto attraverso di essi, che viene assicurata la cd. conformazione della prestazione del lavoratore subordinato rispetto alle esigenze dell'impresa. (Cass. sez. lav., sento del
28/07/2008, n. 20532; Cass. sez. lav., sent. del 19/11/2003, n. 17549).
A fronte di tali parametri generali, va rilevato che il risultato dalla prova per testi offerta dalla ricorrente non contiene alcun elemento indicativo della sottoposizione del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
A tale difetto di prova sull'elemento fondamentale della subordinazione, corrisponde anche la genericità o la mancata indicazione degli altri elementi sussidiari.
In concreto, nonostante dal racconto dei testi sia emerso il dato generico della presenza della ricorrente sia presso il bar, sia presso l'autosalone gestito dalla società resistente, occorre rilevare che non vi sono elementi tali da poter ricondurre tale presenza agli schemi tipici paradigma contrattuale del rapporto di lavoro subordinato.
D'altro canto, non si può fare a meno di contestualizzare l'elemento della presenza della ricorrente presso le attività gestite dalla società ricorrente con il dato pacifico che la ricorrente, proprio nell'arco temporale oggetto di indagine, ha intrattenuto una relazione sentimentale con il padre della legale rappresentante della società resistente.
Dunque, nel quadro di tale relazione sentimentale, non appare inverosimile che la ricorrente si sia potuta trovare, anche con una certa frequenza nei i locali delle attività gestite dalla società resistente e che possa aver svolto occasionalmente anche delle attività lavorative, senza che tuttavia ciò possa automaticamente far ritenere sussistenti gli elementi tipici di un rapporto di lavoro subordinato.
In sostanza, nessuno dei testi escussi ha circostanziato la riferita presenza della ricorrente presso le attività commerciali gestite dalla società resistente in maniera tale da dedurre sufficienti elementi per provare con adeguata precisione quando e per quanto tempo si sia svolta tale attività lavorativa. Né sono state riferite circostanze tali da qualificare la presenza della ricorrente quale unità di personale stabilmente inserita nel
Pag. 4 di 9 ciclo produttivo delle anzidette attività, vincolata al rispetto di un determinato orario lavorativo e sottoposta al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Infatti, il teste , dopo aver chiarito di essere soltanto un cliente Testimone_1 occasionale sia bar che dell'autosalone, nulla di preciso è stato in grado di riferire su quanto allegato al ricorrente.
Con riferimento al lavoro asseritamente reso dalla ricorrente al bar non è stato in grado di riferire nulla di specifico, né con riferimento alle mansioni, né al periodo in oggetto, atteso che si è limitato a riferire di averla vista in qualche occasione dietro il bancone intenta a fare qualche caffè o a servire qualche panino.
In particolare, ha testualmente dichiarato: “In merito alla circostanza capitolata al punto a) del ricorso introduttivo, posso dire che è vera, ma non posso dire con esattezza la data cui è stata assunta. Ciò posso dire in quanto io frequentavo il Bar un paio di volte la settimana, e mi fermavo non più di dieci minuti. Vedevo la ricorrente occuparsi del banco ed era lei stessa a fare il caffè e a volta la vedevo che per prendere qualche panino che forniva ai clienti. Io mi recavo al Bar a volte di mattina ed a volte di pomeriggio, ma sempre con cadenza di due volte la settimana.”
Parimenti con riferimento al rapporto di lavoro asseritamente intrattenuto dalla ricorrente presso l'autosalone, il teste ha reso una dichiarazione generica e contraddittoria, affermando: “In merito alla circostanza capitolata al punto d) del ricorso introduttivo, posso dire che io ho acquistato la mia autovettura presso la
ed è stata la ricorrente ad indicarmi il veicolo, mi sono recato nei locali per CP_1 circa 4 volte in una settimana nel 2023 e credo era il mese di ottobre o novembre. La ricorrente ha seguito la mia pratica mi ha seguito nella richiesta di somme per la finanziaria.” Ha inoltre aggiunto: “Io prima del periodo di ottobre o novembre 2023, non ho acquistato altra autovettura ma ricordo di esserci passato per pochi minuti il tempo di vedere qualche veicolo. Non ricordo però il periodo”.
Dunque, da un lato vi è il generico racconto di occasionali episodi di preparazione di caffè e del servizio di qualche panino, riferita da un avventore che si recava nei locali del bar un paio di volte la settimana.
Dall'altro, per quel che riguarda l'attività presso l'autosalone, seppure il teste abbia affermato che sia stata la ricorrente ad avere seguito la vendita dell'autovettura e la
Pag. 5 di 9 pratica di finanziamento, corre l'obbligo di rilevare sia che si tratta di un solo episodio di vendita, sia che il teste si è limitato a riferire di essersi recato presso l'autosalone soltanto tra ottobre e novembre del 2023, circa 4 volte in una settimana.
Peraltro, tale dichiarazione contrasta sia con le allegazioni della ricorrente - che ha riferito di essere stata licenziata l'8.9.2023 dopo un breve rapporto regolarizzato – sia con le dichiarazioni della teste , moglie di Testimone_2 Tes_1
La teste infatti, ha affermato: “In merito alla circostanza capitolata al punto Tes_2
c) del ricorso introduttivo, nulla posso dire. Io mi sono recata, insieme a mio marito nel mese di dicembre 2021, per acquistare una autovettura. Io mi sono recata due volte sempre nel mese di dicembre 2021, era presente la ricorrente che ci ha seguito per le pratiche necessarie all'acquisto dell'autovettura. Vi era un'altra persona il sig.
[...]
che ci ha indicato l'autovettura ha aperto gli sportelli. In merito alla CP_4 circostanza capitolata al punto d) del ricorso introduttivo, nulla posso dire se non per avermelo riferito la ricorrente. Io come sopra riferito mi sono recata presso la CP_1 solo nel mese di Dicembre 2021, e per n.2 giorni.”
Infine, il teste , in merito all'attività resa dalla ricorrente presso il bar, ha Tes_3 riferito quanto segue: “In merito alla circostanza capitolata al punto a) del ricorso introduttivo, posso dire che la stessa in quel periodo quando io insieme ai colleghi di pattuglia, ci recavamo al Bar venivano serviti dalla stessa, che era dietro il bancone bar atta a fare caffè ed altro. Ci recavamo al Bar un paio di volte la settimana, e mi fermavo non più di circa 5 o 10 minuti”.
Mentre, circa il rapporto di lavoro presso l'autosalone ha dichiarato: “In merito alla circostanza capitolata al punto d) del ricorso introduttivo, posso dire che io ho e i miei colleghi di pattuglia ci recavamo con cadenza di circa 4 o 5 volte la settimana presso la concessionaria auto, per fare delle notifiche ad una signora dell'est europeo, che sapevano essere la compagna o ex compagna del per fare delle notifiche a detta CP_2 signora, che non trovavamo mai. In quelle occasioni io vedevo la ricorrente a volte in piedi nel salone a volte dietro la scrivania, ma nulla posso dire altro.”
In definitiva, anche in tal caso emerge soltanto una generica conferma della presenza della ricorrente presso i locali delle attività gestite dalla resistente, da parte di un soggetto CP_3 che frequentava occasionalmente il bar e i locali dell'autosalone. Tuttavia, nessun elemento
Pag. 6 di 9 della testimonianza appena riportata consente di stabilire con la dovuta certezza se la presenza della ricorrente presso il bar, rilevata da un avventore occasionale (un paio di volte la settimana per 5/10 minuti), possa essere ricondotta a uno stabile rapporto di lavoro subordinato o, piuttosto, a una presenza o collaborazione occasionale giustificata anche dal menzionato rapporto sentimentale con il padre della legale rappresentante della società resistente.
D'altra parte, anche per quanto riguarda la presenza della ricorrente presso i locali dell'autosalone, oltre alla già rilevata occasionalità delle visite presso l'autosalone da parte del teste, va sottolineato che il teste si è limitato a riferire la mera circostanza della presenza della ricorrente, senza parlare concretamente dello svolgimento di attività lavorativa.
Ciò posto, non può ritenersi provata la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato rivendicati dalla ricorrente nei periodi antecedenti al rapporto di lavoro regolarizzato, atteso che i testi escussi non sono stati in grado di riferire con la dovuta precisione l'arco temporale nel quale si colloca la presenza della ricorrente presso l'attività commerciale.
Anche i testi di parte resistente, pur confermando la presenza della ricorrente presso le attività commerciali della società resistente, nulla hanno riferito circa lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa di natura subordinata.
In definitiva, la valutazione complessiva della prova testimoniale consente di ritenere accertato soltanto l'elemento generico della presenza della ricorrente sia presso il bar che presso l'autosalone della resistente, senza alcun elemento temporale o di CP_3 tipo qualitativo o quantitativo che consenta di ritenere accertati i rilevanti elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Ed infatti, pur essendo astrattamente ipotizzabile lo svolgimento di qualche attività lavorativa (la preparazione di caffè o la possibile conclusione di una sola vendita di una autovettura), nulla di specifico è stato provato circa le caratteristiche specifiche di tali attività, il periodo preciso in cui sarebbero state rese, l'orario di lavoro osservato o, comunque, degli elementi caratterizzanti che possano far ritenere sussistente lo stabile inserimento della ricorrente nell'organizzazione produttiva delle attività e la sottoposizione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Pag. 7 di 9 D'altro canto, come si è già rilevato, la possibile prestazione di occasionale attività lavorativa potrebbe trovare una logica spiegazione anche nel rapporto sentimentale che legava la ricorrente al padre della legale rappresentante della società resistente.
Pertanto, non può ritenersi provata con un sufficiente grado di certezza ed univocità la sussistenza dei predetti indici rivelatori del rapporto di subordinazione nel periodo dal
18.01.2019 fino al 09.03.2020 e dal 01.06.2020 fino al 31.12.2021 e dall'11.06.2022 al
16.06.2023, antecedente alla sottoscrizione del contratto di lavoro.
Infine, parte ricorrente, in riferimento all'intercorso rapporto di lavoro contrattualizzato, ha chiesto il riconoscimento del lavoro straordinario, oltre ferie e permessi non goduti, sostenendo di avere lavorato più ore di quelle contrattualmente pattuite e di non essere stata retribuita correttamente.
Anche in tal caso, è pacifico che spetti al lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti. Gravando quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n.
1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non una prova generica di un indefinito svolgimento di prestazioni lavorative non comprese nel perimetro dell'orario contrattuale, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro o quantomeno di elementi dai quali desumere lo svolgimento di ore di lavoro straordinario e la loro esatta quantificazione.
A fronte di ciò, dal quadro probatorio raccolto e appena esaminato, non è emersa la prova precisa e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti contrattualmente previsti.
Deve rilevarsi, inoltre, che la genericità della formulazione dei capitolati di prova non ha consentito di ricostruire specificamente l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente nel rapporto di lavoro contrattualizzato.
Infatti, nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire circa l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
Conseguentemente, in difetto di una prova rigorosa, tenuto conto dell'anzidetto quadro impreciso e frammentario, il ricorso deve essere, integralmente respinto.
Pag. 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza, sicché la ricorrente deve essere condannata a pagare alla società resistente le spese di lite che, avuto riguardo ai criteri di cui al D.M. n.
147/22 (valore della causa, parametro minimo in considerazione della non elevata complessità delle questioni) si liquidano in complessivi € 4.700,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato il 1.3.2024, Parte_1 così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna a pagare alla società Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.700,00, oltre spese Controparte_1 generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Patti, 9.12.2025.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 17.9.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza delle parti:
Ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 622/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 cod. fisc. ed ivi residente in [...] ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Trento n.2 presso lo studio dell' Avv. Sabrina Giardina
Cod. fisc. , Fax 0941701015, pec: C.F._2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
CONTRO
P.Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), con sede a Torrenova (ME), via Fragale, 53/55, ed C.F._3 elettivamente domiciliata in S. Agata EL, Via Nizza, 1, presso lo studio dell'avv.
SS RU EL (PEC: – fax Email_2
0941701690, C.F.: ) che la rappresenta e difende giusta procura C.F._4 in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO , con ricorso depositato in data 1.3.2024, ricorreva Parte_1 in giudizio contro la sostenendo di aver lavorato alle Controparte_3 dipendenze della predetta società, con rapporto di lavoro non regolarizzato, presso il bar
“De Lux” con sede in Torrenova Via Fragale, con la qualifica di banconista liv.5., dal
18.01.2019 al 09.03.2020, per sei giorni la settimana, dalle ore 6.00 alle 22.00.
Sosteneva, inoltre, di avere lavorato, sempre alle dipendenze della società resistente, con rapporto di lavoro non regolarizzato, con decorrenza dal 01.06.2020 al 31.12.2021 e dall'11.06.2022 al 16.07.2023, presso l'autosalone gestito dalla Controparte_1
con le mansioni di addetta al controllo delle vendite liv.5, per sei giorni la
[...] settimana dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.
Aggiungeva, ancora, di essere stata assunta dalla società resistente con contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 17.6.2023 e scadenza al 31.5.2024 e che tale rapporto di lavoro il 1.7.2023 era stato trasformato a tempo indeterminato e si era concluso in data 8.9.2023, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come da comunicazione pervenuta con raccomandata in pari data.
Tanto premesso, sosteneva di essere rimasta creditrice delle retribuzioni dovute in virtù della quantità e qualità del lavoro effettivamente reso, oltre tredicesima, quattordicesima tfr, lavoro straordinario, lavoro festivo, ferie non godute, tfr.
Chiedeva, inoltre, l'accertamento della sussistenza del predetto rapporto lavoro subordinato come delineato in ricorso, e con inquadramento delle mansioni ricoperte, e conseguentemente, la condanna della resistente, al pagamento delle differenze CP_3 retributive e di ogni ulteriore emolumento dovuto, per l'attività lavorativa in concreto prestata nei rapporti di lavoro.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 17.10.2024, contestando le avverse pretese in quanto infondate. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Indi, la causa, istruita a mezzo prova per testi, ritenuta matura per la decisione, all'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i seguenti motivi.
Pag. 2 di 9 ha sostenuto di aver svolto attività di natura Parte_1 subordinata, non formalmente regolarizzata, alle dipendenze della società resistente, dapprima presso il bar “De Lux”, con la qualifica di banconista liv.5., dal 18.01.2019 al
09.03.2020, e successivamente dal 01.06.2020 al 31.12.2021 e dall'11.06.2022 al
17.6.2023 presso l'autosalone con le mansioni di addetta al controllo delle vendite liv.5, e di essere stata formalmente assunta il 17.6.2023 e licenziata con raccomandata dell'8.9.23.
A fronte di ciò, va rammentato che, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione.
Dunque, occorrerà provare non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo al datore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali mancanze.
In particolare, secondo la pacifica elaborazione della giurisprudenza di legittimità, gli indici della natura subordinata di un rapporto di lavoro sono i seguenti: l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e, in via sussidiaria ma tra loro concorrente, quantomeno per una valutazione in via presuntiva, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio.
Dunque, solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori - quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il carattere periodico della retribuzione, la misura fissa della stessa, la continuità della prestazione ovvero la esclusività della stessa - che, sebbene singolarmente non decisivi, tuttavia, globalmente considerati, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione.
Pag. 3 di 9 Orbene, nel caso in esame occorre verificare se le allegazioni e le prove proposte dalla ricorrente siano idonee ad integrare i predetti peculiari indici identificativi della subordinazione, tra i quali la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro.
In particolar, il potere direttivo richiamato, deve estrinsecarsi in ordini specifici, perché
è soltanto attraverso di essi, che viene assicurata la cd. conformazione della prestazione del lavoratore subordinato rispetto alle esigenze dell'impresa. (Cass. sez. lav., sento del
28/07/2008, n. 20532; Cass. sez. lav., sent. del 19/11/2003, n. 17549).
A fronte di tali parametri generali, va rilevato che il risultato dalla prova per testi offerta dalla ricorrente non contiene alcun elemento indicativo della sottoposizione del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
A tale difetto di prova sull'elemento fondamentale della subordinazione, corrisponde anche la genericità o la mancata indicazione degli altri elementi sussidiari.
In concreto, nonostante dal racconto dei testi sia emerso il dato generico della presenza della ricorrente sia presso il bar, sia presso l'autosalone gestito dalla società resistente, occorre rilevare che non vi sono elementi tali da poter ricondurre tale presenza agli schemi tipici paradigma contrattuale del rapporto di lavoro subordinato.
D'altro canto, non si può fare a meno di contestualizzare l'elemento della presenza della ricorrente presso le attività gestite dalla società ricorrente con il dato pacifico che la ricorrente, proprio nell'arco temporale oggetto di indagine, ha intrattenuto una relazione sentimentale con il padre della legale rappresentante della società resistente.
Dunque, nel quadro di tale relazione sentimentale, non appare inverosimile che la ricorrente si sia potuta trovare, anche con una certa frequenza nei i locali delle attività gestite dalla società resistente e che possa aver svolto occasionalmente anche delle attività lavorative, senza che tuttavia ciò possa automaticamente far ritenere sussistenti gli elementi tipici di un rapporto di lavoro subordinato.
In sostanza, nessuno dei testi escussi ha circostanziato la riferita presenza della ricorrente presso le attività commerciali gestite dalla società resistente in maniera tale da dedurre sufficienti elementi per provare con adeguata precisione quando e per quanto tempo si sia svolta tale attività lavorativa. Né sono state riferite circostanze tali da qualificare la presenza della ricorrente quale unità di personale stabilmente inserita nel
Pag. 4 di 9 ciclo produttivo delle anzidette attività, vincolata al rispetto di un determinato orario lavorativo e sottoposta al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Infatti, il teste , dopo aver chiarito di essere soltanto un cliente Testimone_1 occasionale sia bar che dell'autosalone, nulla di preciso è stato in grado di riferire su quanto allegato al ricorrente.
Con riferimento al lavoro asseritamente reso dalla ricorrente al bar non è stato in grado di riferire nulla di specifico, né con riferimento alle mansioni, né al periodo in oggetto, atteso che si è limitato a riferire di averla vista in qualche occasione dietro il bancone intenta a fare qualche caffè o a servire qualche panino.
In particolare, ha testualmente dichiarato: “In merito alla circostanza capitolata al punto a) del ricorso introduttivo, posso dire che è vera, ma non posso dire con esattezza la data cui è stata assunta. Ciò posso dire in quanto io frequentavo il Bar un paio di volte la settimana, e mi fermavo non più di dieci minuti. Vedevo la ricorrente occuparsi del banco ed era lei stessa a fare il caffè e a volta la vedevo che per prendere qualche panino che forniva ai clienti. Io mi recavo al Bar a volte di mattina ed a volte di pomeriggio, ma sempre con cadenza di due volte la settimana.”
Parimenti con riferimento al rapporto di lavoro asseritamente intrattenuto dalla ricorrente presso l'autosalone, il teste ha reso una dichiarazione generica e contraddittoria, affermando: “In merito alla circostanza capitolata al punto d) del ricorso introduttivo, posso dire che io ho acquistato la mia autovettura presso la
ed è stata la ricorrente ad indicarmi il veicolo, mi sono recato nei locali per CP_1 circa 4 volte in una settimana nel 2023 e credo era il mese di ottobre o novembre. La ricorrente ha seguito la mia pratica mi ha seguito nella richiesta di somme per la finanziaria.” Ha inoltre aggiunto: “Io prima del periodo di ottobre o novembre 2023, non ho acquistato altra autovettura ma ricordo di esserci passato per pochi minuti il tempo di vedere qualche veicolo. Non ricordo però il periodo”.
Dunque, da un lato vi è il generico racconto di occasionali episodi di preparazione di caffè e del servizio di qualche panino, riferita da un avventore che si recava nei locali del bar un paio di volte la settimana.
Dall'altro, per quel che riguarda l'attività presso l'autosalone, seppure il teste abbia affermato che sia stata la ricorrente ad avere seguito la vendita dell'autovettura e la
Pag. 5 di 9 pratica di finanziamento, corre l'obbligo di rilevare sia che si tratta di un solo episodio di vendita, sia che il teste si è limitato a riferire di essersi recato presso l'autosalone soltanto tra ottobre e novembre del 2023, circa 4 volte in una settimana.
Peraltro, tale dichiarazione contrasta sia con le allegazioni della ricorrente - che ha riferito di essere stata licenziata l'8.9.2023 dopo un breve rapporto regolarizzato – sia con le dichiarazioni della teste , moglie di Testimone_2 Tes_1
La teste infatti, ha affermato: “In merito alla circostanza capitolata al punto Tes_2
c) del ricorso introduttivo, nulla posso dire. Io mi sono recata, insieme a mio marito nel mese di dicembre 2021, per acquistare una autovettura. Io mi sono recata due volte sempre nel mese di dicembre 2021, era presente la ricorrente che ci ha seguito per le pratiche necessarie all'acquisto dell'autovettura. Vi era un'altra persona il sig.
[...]
che ci ha indicato l'autovettura ha aperto gli sportelli. In merito alla CP_4 circostanza capitolata al punto d) del ricorso introduttivo, nulla posso dire se non per avermelo riferito la ricorrente. Io come sopra riferito mi sono recata presso la CP_1 solo nel mese di Dicembre 2021, e per n.2 giorni.”
Infine, il teste , in merito all'attività resa dalla ricorrente presso il bar, ha Tes_3 riferito quanto segue: “In merito alla circostanza capitolata al punto a) del ricorso introduttivo, posso dire che la stessa in quel periodo quando io insieme ai colleghi di pattuglia, ci recavamo al Bar venivano serviti dalla stessa, che era dietro il bancone bar atta a fare caffè ed altro. Ci recavamo al Bar un paio di volte la settimana, e mi fermavo non più di circa 5 o 10 minuti”.
Mentre, circa il rapporto di lavoro presso l'autosalone ha dichiarato: “In merito alla circostanza capitolata al punto d) del ricorso introduttivo, posso dire che io ho e i miei colleghi di pattuglia ci recavamo con cadenza di circa 4 o 5 volte la settimana presso la concessionaria auto, per fare delle notifiche ad una signora dell'est europeo, che sapevano essere la compagna o ex compagna del per fare delle notifiche a detta CP_2 signora, che non trovavamo mai. In quelle occasioni io vedevo la ricorrente a volte in piedi nel salone a volte dietro la scrivania, ma nulla posso dire altro.”
In definitiva, anche in tal caso emerge soltanto una generica conferma della presenza della ricorrente presso i locali delle attività gestite dalla resistente, da parte di un soggetto CP_3 che frequentava occasionalmente il bar e i locali dell'autosalone. Tuttavia, nessun elemento
Pag. 6 di 9 della testimonianza appena riportata consente di stabilire con la dovuta certezza se la presenza della ricorrente presso il bar, rilevata da un avventore occasionale (un paio di volte la settimana per 5/10 minuti), possa essere ricondotta a uno stabile rapporto di lavoro subordinato o, piuttosto, a una presenza o collaborazione occasionale giustificata anche dal menzionato rapporto sentimentale con il padre della legale rappresentante della società resistente.
D'altra parte, anche per quanto riguarda la presenza della ricorrente presso i locali dell'autosalone, oltre alla già rilevata occasionalità delle visite presso l'autosalone da parte del teste, va sottolineato che il teste si è limitato a riferire la mera circostanza della presenza della ricorrente, senza parlare concretamente dello svolgimento di attività lavorativa.
Ciò posto, non può ritenersi provata la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato rivendicati dalla ricorrente nei periodi antecedenti al rapporto di lavoro regolarizzato, atteso che i testi escussi non sono stati in grado di riferire con la dovuta precisione l'arco temporale nel quale si colloca la presenza della ricorrente presso l'attività commerciale.
Anche i testi di parte resistente, pur confermando la presenza della ricorrente presso le attività commerciali della società resistente, nulla hanno riferito circa lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa di natura subordinata.
In definitiva, la valutazione complessiva della prova testimoniale consente di ritenere accertato soltanto l'elemento generico della presenza della ricorrente sia presso il bar che presso l'autosalone della resistente, senza alcun elemento temporale o di CP_3 tipo qualitativo o quantitativo che consenta di ritenere accertati i rilevanti elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Ed infatti, pur essendo astrattamente ipotizzabile lo svolgimento di qualche attività lavorativa (la preparazione di caffè o la possibile conclusione di una sola vendita di una autovettura), nulla di specifico è stato provato circa le caratteristiche specifiche di tali attività, il periodo preciso in cui sarebbero state rese, l'orario di lavoro osservato o, comunque, degli elementi caratterizzanti che possano far ritenere sussistente lo stabile inserimento della ricorrente nell'organizzazione produttiva delle attività e la sottoposizione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Pag. 7 di 9 D'altro canto, come si è già rilevato, la possibile prestazione di occasionale attività lavorativa potrebbe trovare una logica spiegazione anche nel rapporto sentimentale che legava la ricorrente al padre della legale rappresentante della società resistente.
Pertanto, non può ritenersi provata con un sufficiente grado di certezza ed univocità la sussistenza dei predetti indici rivelatori del rapporto di subordinazione nel periodo dal
18.01.2019 fino al 09.03.2020 e dal 01.06.2020 fino al 31.12.2021 e dall'11.06.2022 al
16.06.2023, antecedente alla sottoscrizione del contratto di lavoro.
Infine, parte ricorrente, in riferimento all'intercorso rapporto di lavoro contrattualizzato, ha chiesto il riconoscimento del lavoro straordinario, oltre ferie e permessi non goduti, sostenendo di avere lavorato più ore di quelle contrattualmente pattuite e di non essere stata retribuita correttamente.
Anche in tal caso, è pacifico che spetti al lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti. Gravando quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n.
1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non una prova generica di un indefinito svolgimento di prestazioni lavorative non comprese nel perimetro dell'orario contrattuale, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro o quantomeno di elementi dai quali desumere lo svolgimento di ore di lavoro straordinario e la loro esatta quantificazione.
A fronte di ciò, dal quadro probatorio raccolto e appena esaminato, non è emersa la prova precisa e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti contrattualmente previsti.
Deve rilevarsi, inoltre, che la genericità della formulazione dei capitolati di prova non ha consentito di ricostruire specificamente l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente nel rapporto di lavoro contrattualizzato.
Infatti, nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire circa l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
Conseguentemente, in difetto di una prova rigorosa, tenuto conto dell'anzidetto quadro impreciso e frammentario, il ricorso deve essere, integralmente respinto.
Pag. 8 di 9 Le spese seguono la soccombenza, sicché la ricorrente deve essere condannata a pagare alla società resistente le spese di lite che, avuto riguardo ai criteri di cui al D.M. n.
147/22 (valore della causa, parametro minimo in considerazione della non elevata complessità delle questioni) si liquidano in complessivi € 4.700,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato il 1.3.2024, Parte_1 così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna a pagare alla società Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.700,00, oltre spese Controparte_1 generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Patti, 9.12.2025.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
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