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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/12/2025, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11815/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11815/2024 promossa da :
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA A. CANTORE, 37/14 16149 GENOVA, presso lo studio dell''avv.
che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso Parte_2 introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2 via xx SETTEMBRE 40/7 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv. MICCOLI
TIZIANA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE
Piaccia al Tribunale Ill.mo; Contrariis reiectis: 1) Dare le disposizioni meglio viste, nel preminente interesse del minore, in tema di regime di visita e rapporti personali tra il padre e il figlio, limitandone l'esercizio e fissando per il padre prescrizioni e modalità comportamentali nel rapportarsi con il figlio. 2) Porre a carico del convenuto un assegno mensile, adeguabile annualmente con l'ISTAT, non inferiore ad € 300,00 mensili per contribuire al mantenimento del figlio. 3) Porre a carico del convenuto per il caso di opposizione le spese e i
CONCLUSIONI RESISTENTE
“Piaccia all'Ill.mo Presidente, contraiis rejectis, 1) adottare il regime di visita meglio ritenuto idoneo nell'interesse del minore;
2) porre a carico del Sig. a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio minore la somma onnicomprensiva pari ad € 200,00 mensili. 3) con compensazione delle spese e compensi, oltre accessori di legge
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
Chiede che il Tribunale di Genova disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora ha intrattenuto relazione sentimentale e convivenza more Parte_1 uxorio con il signor CP_1 Dalla loro unione è nato il figlio in data 9 agosto 2012, che vive con la madre Per_1 in Genova, via Martiri del Turchino, 107/3, studente di seconda media presso l'Istituto Scolastico di Voltri 1 in via Calamandrei. Il giovane osserva gli orari scolastici 8-13,45 dal lunedì al venerdì, al pomeriggio Per_1 studia e poi esce per giocare a calcio nel campo sportivo di via Crevasco;
rientra a casa alle 18,30 e non esce. Vive in pieno accordo con la sorella (disoccupata). Deduce la ricorrente che non esiste frequentazione con il padre.
La ricorrente lavora presso CoopGE pulizie e percepisce € 300,00 mensili per 12 mesi oltre la tredicesima. Inoltre, per il figlio e la figlia convivente , Per_1 Persona_2 percepisce un assegno unico di € 340,00 mensili versate dall'INPS. Dispone dell'autovettura Fiat Punto tg. CF451ST. Vive in locazione con € 228,00 mensili.
Deduce la ricorrente che la relazione con il signor è cessata nell'agosto 2024; CP_1 e che egli si è trasferito altrove e convive con una nuova compagna, in una casa di proprietà ereditata dai propri genitori in via delle Fabbriche, 80 uni;
dispone di due automobili VW Golf e Panda ed ha un ottimo tenore di vita. Il padre, sebbene richiesto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 e sollecitato, non contribuisce minimamente al mantenimento del figlio . Esso Per_1 risulta altresì irreperibile all'anagrafe, ma di fatto abita in via delle Fabbriche, 80 uni.
Il Giudice delegato, con ordinanza del 03.12.24, disponeva quanto segue : “che i SS e il Consultorio a)procedano, previa presa in carico del nucleo familiare, ad una valutazione integrata, attraverso la costituzione di una equipe multidisciplinare così da non frazionare la presa in carico;
b)eseguano una attività di osservazione psicologica del funzionamento genitoriale (ex valutazione delle competenze genitoriali) ad esempio attraverso: -consulenza psicologica specialistica in collaborazione con gli altri servizi territoriali;
- colloqui individuali, di coppia e di famiglia;
- eventuale osservazione della relazione genitori-figli c) eseguano una valutazione psicologica del funzionamento del minore in relazione allo stile genitoriale ad esempio attraverso: - consulenza psicologica specialistica in collaborazione con altri servizi territoriali;
- colloqui individuali, di coppia e di famiglia;
- eventuale somministrazione di test, questionari, reattivi psicometrici;
- eventuale osservazione della relazione diadica, triadica e fratria. d) condividano gli esiti delle osservazioni psicologiche tra Consultorio e Servizio Sociale con conseguente predisposizione di una relazione all'AG anche rispetto a quali interventi possono essere individuati. Dispone che i servizi sociali trasmettano una prima relazione prima dell'udienza di comparizione parti
CP_ Si costituiva il Sig. deducendo di avere, oltre a , altri tre figli ( Per_1 Per_3 e ) di età compresa tra i 24 e i 37 anni con i quali ha un ottimo rapporto Per_4 Per_5 e vede regolarmente, oltre a vivere con uno di questi, nella medesima Per_3 abitazione. Deduceva che con intrattiene rapporti, nei limiti di quanto gli è consentito stante Per_1 il rapporto conflittuale tra lo stesso e la madre del minore, recandosi con il minore a fare acquisti e sentendosi telefonicamente sia a mezzo messaggi sia tramite chiamate. Deduceva di avere sempre provveduto, negli anni, a venire incontro alle richieste economiche del figlio facendo acquisti o ricaricando il cellulare. Lo stesso, tuttavia, consapevole della necessità di migliorare il proprio rapporto con dichiarava la sua Per_1 disponibilità a collaborare con Servizi Sociali aderendo al percorso meglio ritenuto per CP_ il benessere del minore. In punto situazione economica del Sig. CP_ Contrariamente a quanto dedotto da controparte la situazione economica del Sig. non è affatto florida anzi tutt'altro, infatti lo stesso dichiarava di essere disoccupato e che:
- il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a:
• 0 così come da autodichiarazione che si allega;
- il suo patrimonio è così formato:
• Fiat Panda del 2005;
• proprietà di 1/3 dell'immobile, gravato da ipoteca da parte dell'Agenzia delle Entrate per euro 83.000,00, sito in via delle Fabbriche ove vive con il figlio Per_3 CP_ Deduceva che proprio a causa della sua situazione di indigenza il Sig. si stava facendo aiutare dai figli maggiorenni i quali lo sostengono economicamente per far fronte alle sue necessità primarie. CP_ Ciò posto il Sig. dichiarava di essere consapevole di non potersi sottrarre da quelli che sono i suoi obblighi nei confronti di e pertanto dichiarava di impegnarsi a Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 trovare una soluzione lavorativa che gli consentisse di corrispondere il mantenimento per il figlio rendendosi disponibile a corrispondere la somma onnicomprensiva di euro 200 mensili.
All'udienza del 3 marzo 2025 alle ore 12.00 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sull'aspetto economico alle seguenti condizioni: Il sig. verserà alla sig.ra per il mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
, minorenne, Euro 250,00 mensili entro il giorno 14 di ogni mese per dodici Per_1 mensilità annue a decorre da marzo 2025 con rivalutazione Istat da marzo 2026. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti secondo il protocollo della sezione famiglia. Con rimborso al genitore che le ha sostenute previa presentazione della ricevuta della spesa.
Le parti chiedevano un rinvio per attendere l'ulteriore attività dei servizi sociali. Il giudice dichiara esecutivo l'accordo di cui sopra ai sensi del 473-bis.21 e rinvia al 16 maggio 2025 ore 17.45 e poi alla fine di luglio avendo i servizi sociali richiesto più tempo.
Pervenivano quindi le relazioni conclusive del servizio sociale e del consultorio che rilevavano l'esistenza di un buon rapporto tra e la madre, la assenza di aspetti Per_1 problematici in capo al figlio e l'assenza di rapporti con il padre.
CP_ All'udienza del 23 luglio 2025 il sig. dichiarava: Mi va bene chiudere la causa con l'accordo economico che abbiamo raggiunto l'ultima volta. Per ora non voglio forzare mio figlio ad incontrarmi anche perché quando chiamo risponde sempre la madre o sta presente. La sig.ra smentiva di stare a sentire le telefonate tra il padre e il figlio. Pt_1
Le parti comunque dichiaravano di confermare l'accordo raggiunto all'udienza 3 marzo 2025 in punto economico.
L'accordo va quindi ratificato. Va disposto l'affidamento congiunto tra i genitori. Cira la frequentazione tra padre e figlio il primo potrà mettersi d'accordo direttamente con il figlio, sentita la madre e secondo le esigenze del figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione dello stesso presso la madre Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Il padre potrà vedere il figlio, frequentarlo e tenerlo con sé previ accordi con la madre e tenuto conto delle esigenze scolastiche del figlio stesso e della volontà di quest'ultimo di vedere il padre.
Dichiara tenuto il sig. codice fiscale CP_1
nato a [...]/01/1963 il GENOVA (GE), al C.F._2 versamento a favore della sig.ra codice Parte_1 fiscale nato a [...] il C.F._1
05/12/1973 di un contributo al mantenimento del figlio minorenne che determina, come da accordi tra le parti in € 250,00 mensili Per_1 per 12 mensilità da versarsi entro il giorno 14 di ogni mese per dodici mensilità annue a decorre da marzo 2025 con rivalutazione Istat da marzo 2026. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti secondo il protocollo della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Con rimborso al genitore che le ha sostenute previa presentazione della ricevuta della spesa.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 24.10.2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11815/2024 promossa da :
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA A. CANTORE, 37/14 16149 GENOVA, presso lo studio dell''avv.
che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso Parte_2 introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2 via xx SETTEMBRE 40/7 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv. MICCOLI
TIZIANA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE
Piaccia al Tribunale Ill.mo; Contrariis reiectis: 1) Dare le disposizioni meglio viste, nel preminente interesse del minore, in tema di regime di visita e rapporti personali tra il padre e il figlio, limitandone l'esercizio e fissando per il padre prescrizioni e modalità comportamentali nel rapportarsi con il figlio. 2) Porre a carico del convenuto un assegno mensile, adeguabile annualmente con l'ISTAT, non inferiore ad € 300,00 mensili per contribuire al mantenimento del figlio. 3) Porre a carico del convenuto per il caso di opposizione le spese e i
CONCLUSIONI RESISTENTE
“Piaccia all'Ill.mo Presidente, contraiis rejectis, 1) adottare il regime di visita meglio ritenuto idoneo nell'interesse del minore;
2) porre a carico del Sig. a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio minore la somma onnicomprensiva pari ad € 200,00 mensili. 3) con compensazione delle spese e compensi, oltre accessori di legge
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
Chiede che il Tribunale di Genova disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora ha intrattenuto relazione sentimentale e convivenza more Parte_1 uxorio con il signor CP_1 Dalla loro unione è nato il figlio in data 9 agosto 2012, che vive con la madre Per_1 in Genova, via Martiri del Turchino, 107/3, studente di seconda media presso l'Istituto Scolastico di Voltri 1 in via Calamandrei. Il giovane osserva gli orari scolastici 8-13,45 dal lunedì al venerdì, al pomeriggio Per_1 studia e poi esce per giocare a calcio nel campo sportivo di via Crevasco;
rientra a casa alle 18,30 e non esce. Vive in pieno accordo con la sorella (disoccupata). Deduce la ricorrente che non esiste frequentazione con il padre.
La ricorrente lavora presso CoopGE pulizie e percepisce € 300,00 mensili per 12 mesi oltre la tredicesima. Inoltre, per il figlio e la figlia convivente , Per_1 Persona_2 percepisce un assegno unico di € 340,00 mensili versate dall'INPS. Dispone dell'autovettura Fiat Punto tg. CF451ST. Vive in locazione con € 228,00 mensili.
Deduce la ricorrente che la relazione con il signor è cessata nell'agosto 2024; CP_1 e che egli si è trasferito altrove e convive con una nuova compagna, in una casa di proprietà ereditata dai propri genitori in via delle Fabbriche, 80 uni;
dispone di due automobili VW Golf e Panda ed ha un ottimo tenore di vita. Il padre, sebbene richiesto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 e sollecitato, non contribuisce minimamente al mantenimento del figlio . Esso Per_1 risulta altresì irreperibile all'anagrafe, ma di fatto abita in via delle Fabbriche, 80 uni.
Il Giudice delegato, con ordinanza del 03.12.24, disponeva quanto segue : “che i SS e il Consultorio a)procedano, previa presa in carico del nucleo familiare, ad una valutazione integrata, attraverso la costituzione di una equipe multidisciplinare così da non frazionare la presa in carico;
b)eseguano una attività di osservazione psicologica del funzionamento genitoriale (ex valutazione delle competenze genitoriali) ad esempio attraverso: -consulenza psicologica specialistica in collaborazione con gli altri servizi territoriali;
- colloqui individuali, di coppia e di famiglia;
- eventuale osservazione della relazione genitori-figli c) eseguano una valutazione psicologica del funzionamento del minore in relazione allo stile genitoriale ad esempio attraverso: - consulenza psicologica specialistica in collaborazione con altri servizi territoriali;
- colloqui individuali, di coppia e di famiglia;
- eventuale somministrazione di test, questionari, reattivi psicometrici;
- eventuale osservazione della relazione diadica, triadica e fratria. d) condividano gli esiti delle osservazioni psicologiche tra Consultorio e Servizio Sociale con conseguente predisposizione di una relazione all'AG anche rispetto a quali interventi possono essere individuati. Dispone che i servizi sociali trasmettano una prima relazione prima dell'udienza di comparizione parti
CP_ Si costituiva il Sig. deducendo di avere, oltre a , altri tre figli ( Per_1 Per_3 e ) di età compresa tra i 24 e i 37 anni con i quali ha un ottimo rapporto Per_4 Per_5 e vede regolarmente, oltre a vivere con uno di questi, nella medesima Per_3 abitazione. Deduceva che con intrattiene rapporti, nei limiti di quanto gli è consentito stante Per_1 il rapporto conflittuale tra lo stesso e la madre del minore, recandosi con il minore a fare acquisti e sentendosi telefonicamente sia a mezzo messaggi sia tramite chiamate. Deduceva di avere sempre provveduto, negli anni, a venire incontro alle richieste economiche del figlio facendo acquisti o ricaricando il cellulare. Lo stesso, tuttavia, consapevole della necessità di migliorare il proprio rapporto con dichiarava la sua Per_1 disponibilità a collaborare con Servizi Sociali aderendo al percorso meglio ritenuto per CP_ il benessere del minore. In punto situazione economica del Sig. CP_ Contrariamente a quanto dedotto da controparte la situazione economica del Sig. non è affatto florida anzi tutt'altro, infatti lo stesso dichiarava di essere disoccupato e che:
- il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a:
• 0 così come da autodichiarazione che si allega;
- il suo patrimonio è così formato:
• Fiat Panda del 2005;
• proprietà di 1/3 dell'immobile, gravato da ipoteca da parte dell'Agenzia delle Entrate per euro 83.000,00, sito in via delle Fabbriche ove vive con il figlio Per_3 CP_ Deduceva che proprio a causa della sua situazione di indigenza il Sig. si stava facendo aiutare dai figli maggiorenni i quali lo sostengono economicamente per far fronte alle sue necessità primarie. CP_ Ciò posto il Sig. dichiarava di essere consapevole di non potersi sottrarre da quelli che sono i suoi obblighi nei confronti di e pertanto dichiarava di impegnarsi a Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 trovare una soluzione lavorativa che gli consentisse di corrispondere il mantenimento per il figlio rendendosi disponibile a corrispondere la somma onnicomprensiva di euro 200 mensili.
All'udienza del 3 marzo 2025 alle ore 12.00 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sull'aspetto economico alle seguenti condizioni: Il sig. verserà alla sig.ra per il mantenimento del figlio CP_1 Parte_1
, minorenne, Euro 250,00 mensili entro il giorno 14 di ogni mese per dodici Per_1 mensilità annue a decorre da marzo 2025 con rivalutazione Istat da marzo 2026. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti secondo il protocollo della sezione famiglia. Con rimborso al genitore che le ha sostenute previa presentazione della ricevuta della spesa.
Le parti chiedevano un rinvio per attendere l'ulteriore attività dei servizi sociali. Il giudice dichiara esecutivo l'accordo di cui sopra ai sensi del 473-bis.21 e rinvia al 16 maggio 2025 ore 17.45 e poi alla fine di luglio avendo i servizi sociali richiesto più tempo.
Pervenivano quindi le relazioni conclusive del servizio sociale e del consultorio che rilevavano l'esistenza di un buon rapporto tra e la madre, la assenza di aspetti Per_1 problematici in capo al figlio e l'assenza di rapporti con il padre.
CP_ All'udienza del 23 luglio 2025 il sig. dichiarava: Mi va bene chiudere la causa con l'accordo economico che abbiamo raggiunto l'ultima volta. Per ora non voglio forzare mio figlio ad incontrarmi anche perché quando chiamo risponde sempre la madre o sta presente. La sig.ra smentiva di stare a sentire le telefonate tra il padre e il figlio. Pt_1
Le parti comunque dichiaravano di confermare l'accordo raggiunto all'udienza 3 marzo 2025 in punto economico.
L'accordo va quindi ratificato. Va disposto l'affidamento congiunto tra i genitori. Cira la frequentazione tra padre e figlio il primo potrà mettersi d'accordo direttamente con il figlio, sentita la madre e secondo le esigenze del figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione dello stesso presso la madre Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Il padre potrà vedere il figlio, frequentarlo e tenerlo con sé previ accordi con la madre e tenuto conto delle esigenze scolastiche del figlio stesso e della volontà di quest'ultimo di vedere il padre.
Dichiara tenuto il sig. codice fiscale CP_1
nato a [...]/01/1963 il GENOVA (GE), al C.F._2 versamento a favore della sig.ra codice Parte_1 fiscale nato a [...] il C.F._1
05/12/1973 di un contributo al mantenimento del figlio minorenne che determina, come da accordi tra le parti in € 250,00 mensili Per_1 per 12 mensilità da versarsi entro il giorno 14 di ogni mese per dodici mensilità annue a decorre da marzo 2025 con rivalutazione Istat da marzo 2026. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti secondo il protocollo della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Con rimborso al genitore che le ha sostenute previa presentazione della ricevuta della spesa.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 24.10.2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5