Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/02/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6439/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 15.2.1997, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giacomo Berrino,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
14.4.1998, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Cecilia Cattaneo,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del 6.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 27.6.2024.
1
Premesso che:
con ricorso depositato il 21.6.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che venisse disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento delle figlie minori Persona_1
e nate rispettivamente il 25.11.2018 e il 22.4.2021 dalla relazione Persona_2
sentimentale intrattenuta con e ormai cessata;
Controparte_1
con comparsa di risposta del 3.12.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, dando atto che le parti avevano nelle more raggiunto un accordo in ordine alla definizione della presente controversia;
all'udienza del 6.2.2025 le parti, personalmente comparse dinanzi al giudice delegato, hanno precisato le condizioni concordate, e ne hanno richiesto il recepimento da parte del Tribunale
a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi delle minori, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti le minori, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) Le figlie e , in funzione di assicurare una maggiore celerità delle decisioni R_ Per_1
2 loro relative e stanti gli impegni lavorativi del padre, saranno affidate in via esclusiva alla madre la quale potrà assumere in autonomia le decisioni per le figlie concernenti i seguenti profili:
a) questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per le minori con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
la madre avrà cura in ogni caso di tenere informato il padre circa le questioni mediche delle figlie e di cercare di acquisirne previamente il consenso;
b) questioni attinenti all'istruzione, all'iscrizione ai corsi di studio purché pubblici di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) autorizzazione al rilascio e rinnovo dei documenti di identità delle figlie con esclusione del passaporto;
d) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
le parti precisano che le spese per le attività sportive per le figlie saranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% limitatamente a uno sport per figlia;
per gli ulteriori sport che le figlie dovessero praticare, in mancanza di diverso accordo si farà carico integralmente la madre delle relative spese;
Le figlie risiederanno con la madre nell'abitazione da lei condotta in locazione sita in Via
Stefanina Moro 21/50 in Genova;
2) Il regime di frequentazione delle figlie vedrà le stesse soggiornare con il padre a fine settimana alternati. Nella settimana del weekend di sua competenza, il SI. Controparte_1
avrà facoltà di tenere le figlie il lunedì pomeriggio dall'uscita della scuola o dalle ore
17:00/17:30 alle ore 20:00; quando il padre non terrà le bambine il weekend avrà facoltà di tenere le figlie due pomeriggi alla settimana, il lunedì ed il venerdì, entrambi i giorni dall'uscita della scuola o dalle ore 17:00/17:30 alle 20:00.
3) Fino a che il SI. non avrà un'abitazione con una stanza da poter riservare Controparte_1
al pernotto solo delle minori nel weekend, terrà le figlie esclusivamente nella giornata di domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, ferma la frequentazione infrasettimanale di cui sopra.
4) Quando il SI. riporterà le figlie a casa della SI.ra alle ore 20:00 Controparte_1 Parte_1
3 avrà cura di farle cenare prima.
5) Le festività ed i compleanni delle figlie verranno suddivisi con il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi fra le parti, e nel periodo estivo le figlie trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non continuativi, da concordare entro il mese di maggio compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi.
6) Restano salvi diversi accordi tra i genitori in ordine al regime di rispettiva frequentazione con le figlie, da assumere in ogni caso nel preminente interesse delle medesime.
7) Il SI. corrisponderà, entro il giorno 22 di ogni mese, a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento ordinario delle figlie, una somma complessiva mensile pari ad Euro 500,00
(Euro 250,00 per ciascuna figlia) fino al mese di maggio 2025 compreso. Dal mese di giugno
2025 corrisponderà, entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, una somma complessiva mensile pari ad Euro 550,00 (Euro 275,00 per ciascuna figlia) sino a quando queste ultime non saranno economicamente autosufficienti.
Somme da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Le spese straordinarie (come definite dal documento di orientamento uniforme della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova del 15.9.2016) saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno tra le parti.
9) Il SI. acconsente a che la SI.ra percepisca l'importo totale Controparte_1 Parte_1
dell'assegno unico o di altra misura prevista dalla legge versata in favore delle figlie e R_
. In ogni caso, il SI. si impegna a trasferire l'eventuale quota da lui Per_1 Controparte_1
percepita alla SI.ra . Parte_1
10) La SI.ra si impegna a non trasferire la residenza anagrafica delle figlie Parte_1 R_
e , né tanto meno le stesse fisicamente (eccetto per vacanze o brevi viaggi) fuori dal Per_1
Comune di Genova senza previo esplicito consenso scritto da parte del padre.
11) Le parti si danno il reciproco consenso al rinnovo e rilascio dei propri passaporti”.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.2.2025.
4 Il giudice estensore dott. Matteo Gatti
Il presidente dott. Giovanni Maddaleni
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