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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 745/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 9.4.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. CISTERNINO COSIMO, come da mandato in calce al ricorso,
con tro
Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti IMPELLIZZERI ALBERTO, POSSIEDI LAURA e
MARSEGUERRA ROBERTA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il loro studio in via Bissolati, 6, a Venezia-Mestre
O G G ETTO : Li cenzi a mento i ndi vi dual e pe r gi ust . m ot i vo sog get t i vo .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
accertarsi e dichiararsi l'invalidità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato da , (P. Iva ), con studio Controparte_1 P.IVA_1
in Cazzago di Pianiga (Ve), via Manzoni n. 33, alla signora con lettera datata Parte_1
1 22.08.2023 e condannarsi la datrice di lavoro al risarcimento del danno nella misura massima prevista dall'art. 8 legge n. 604 del 1966, o in quella diversa che il Giudice dovesse ritenere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario e maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1bis, D.M.
n. 55/2014;
Per parte resistente:
In principalità
1. Dichiararsi le domande formulate dalla ricorrente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte;
In via subordinata
2. Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenga fondate le domande della ricorrente,
determinare l'indennità nella misura minima prevista;
3. Spese ed onorari del procedimento interamente rifusi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, esercente studio di commercialista, dall'1.3.2022 ma con anzianità aziendale dall'1.4.1999, fino al licenziamento intervenuto per asserito giustificato motivo oggettivo comunicato con lettera datata 22.8.2023 quale conseguenza dell'esternalizzazione del servizio paghe. Impugnava detto licenziamento sostenendone l'illegittimità in quanto l'esternalizzazione del servizio paghe non aveva determinato il venir meno di tutte le mansioni svolte, e comunque per la necessità di comparazione delle sua posizione con quella delle colleghe adibite in parte ad analoghe mansioni, tra le quali collega con minore anzianità aziendale.
1.1. Agiva dunque per la condanna della convenuta al pagamento in suo favore dell'indennità
di cui all'art. 8 L. 604/66 nella misura massima di legge.
2. Costituendosi in giudizio la convenuta sosteneva a sua volta la legittimità del licenziamento, a fronte dell'effettiva esternalizzazione del servizio paghe cui era
2 specificamente adibita in via assolutamente prevalente la ricorrente, e della non fungibilità delle mansioni svolte dalla rispetto alle altre dipendenti. Concludeva Pt_1
dunque per il rigetto del ricorso, ed in subordine per la limitazione dell'indennità di cui all'art. 8 L. 604/66 al minimo di legge.
3. La causa veniva istruita mediante interpello delle parti, assunzione di alcune deposizioni testimoniali ed acquisizione di documentazione, ed all'esito perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive autorizzate.
§ § § § § § § § § § § § §
4. La ricorrente lamenta l'illegittimità del licenziamento in quanto a suo dire non necessariamente conseguente all'esternalizzazione del servizio paghe, sia per il fatto che ella era adibita pure ad altre mansioni, pacificamente non esternalizzate, sia perché non era stata effettuata la dovuta comparazione rispetto alle altre dipendenti, di cui una –
– avente minore anzianità aziendale ed uguale assenza di carichi Persona_1
familiari.
5. Sotto il primo profilo si rileva che è pacifico che la ricorrente fosse l'unica delle tre addette dello studio commercialista ad occuparsi dei servizi esternalizzati. E' peraltro pacifico anche che la ricorrente, oltre ad occuparsi del servizio paghe che è stato esternalizzato, si occupasse – secondo quanto emerso anche dall'istruttoria - anche di:
tenuta della contabilità intesa quantomeno come imputazione di entrate e spese per un limitato numero di clienti, sostanzialmente riconducibili al dott. e Parte_2
prevalentemente aventi ad oggetto attività alberghiere;
predisposizione e stampa delle attività mensilmente svolte per cliente, sulla base di elenchi predisposti dai singoli addetti - cd. preavvisi -, conseguente emissione ed invio delle fatture elettroniche per parcelle e solleciti;
utilizzo dell'home banking;
verifica delle mail pervenute all'indirizzo dello studio;
tenuta scadenza e pagamento dei fornitori per i quali non fosse disposta la domiciliazione;
registrazione delle scritture di assestamento riferite alle voci retributive dei dipendenti.
3 5.1 L'istruttoria testimoniale svolta ha consentito di accertare che, con riferimento alle attività non propriamente afferenti alla contabilità, si trattava di incombenti minori:
l'home banking veniva utilizzato solo per il pagamento dei pochi fornitori privi di domiciliazione bancaria e gli stipendi del personale (costituito unicamente da 3
dipendenti), l'indirizzo mail dello studio era utilizzato meno dei singoli indirizzi degli addetti e di quello della titolare, mentre la verifica delle comunicazioni inviate via pec veniva effettuata sia dalla ricorrente che dalla collega l'attività di Per_1
predisposizione (trimestrale) dei preavvisi, l'elaborazione e l'emissione delle fatture elettroniche riguardava poche fatture mensili e quella propedeutica non veniva svolta solo dalla ricorrente - ogni addetto predisponeva un file excel indicando le attività svolte per singolo cliente, riprodotte poi dalla ricorrente nei preavvisi trimestrali -; i solleciti richiedevano verifica delle scadenze e della situazione economica dello studio, ma per le situazioni più critiche interveniva la titolare (cfr. teste . Tes_1
5.2 Per quanto riguarda invece l'attività propriamente contabile, l'istruttoria svolta –
considerate le ammissioni rese in interpello, le testimonianze assunte e la documentazione acquisita – consente di ritenere accertato che la ricorrente si occupava di tenuta prima nota generale e prima nota IVA relativamente ad una decina di clienti sostanzialmente riconducibili al dott. (precedente titolare dello studio) e Parte_2
prevalentemente aventi ad oggetto attività alberghiere, e della registrazione dei dati contabili riferiti alla gestione del personale nelle dichiarazioni di quasi tutti i clienti dello studio – le cd. “scritture di assestamento”, ma per la sola parte riferita alle spese di personale -. Tale ultima attività - ricompresa nel numero delle operazioni contabili effettuate dalla ricorrente riportate nei prospetti acquisti in giudizio, da cui emerge che la ricorrente effettuava fino al licenziamento operazioni contabili in numero pari a circa la metà di quelle delle altre due colleghe, singolarmente considerate - risulta peraltro oggi in gran parte svolta dal soggetto cui è stata esternalizzata la gestione dei servizi paghe, che elabora i dati da inserire nelle “scritture di assestamento” e li trasmette allo
4 studio per il successivo inserimento dati demandato alla , sicché a seguito Per_1
della esternalizzazione le uniche attività contabili residue tra quelle in precedenza svolte dalle ricorrente riguarderebbero la predisposizione di prima nota generale e prima nota
IVA di una decina di società e l'inserimento dei dati forniti dal soggetto esterno nelle
“scritture di assestamento” relative alle spese del personale.
6. Da quanto accertato come sopra riportato e dalla circostanza, non contestata, che nello studio non sia stato inserito alcun nuovo dipendente/collaboratore successivamente al licenziamento della ricorrente, se ne ricava che a seguito dell'esternalizzazione del servizio paghe le mansioni ulteriori che sarebbero residuate in capo alla ricorrente avrebbero avuto carattere marginale, tanto da non necessitare ulteriore personale rispetto alle altre due addette ed alla titolare. Peraltro la teste ha dichiarato che Tes_1
non c'è stato con riferimento alla un incremento orario, e la teste Per_1 Per_1
ha a sua volta riferito di aver incrementato le sue mansioni a seguito del licenziamento della ricorrente ma “senza aver sconvolto la mia attività”.
7. Un tanto consente di ritenere legittima perché ragionevole la decisione del datore di lavoro di non mantenere il posto di lavoro della ricorrente sia pure ridotto ad un part time, rispetto alla mera ridistribuzione delle mansioni residue della ricorrente tra le altre colleghe e la titolare.
8. Per altro verso, proprio la circostanza che alla ricorrente fossero affidate variegate ma comunque limitate incombenze estranee all'ambito di esternalizzazione del servizio paghe giustifica il mancato riferimento alle stesse, ed alla loro ridistribuzione tra il restante personale, nella lettera di licenziamento - in cui si motiva l'estromissione della ricorrente con la sola esternalizzazione del servizio paghe, servizio che era ciò che caratterizzava quantitativamente e qualitativamente la posizione di lavoro della ricorrente -.
9. Quanto alla necessità di un raffronto con la posizione della – con minore Per_1
anzianità aziendale in quanto assunta nel 2003, mentre la ricorrente era stata assunta nel
5 2002 e vantava anzianità aziendale dal 1999 -, la testimonianze hanno consentito di accertare che la stessa svolgeva mansioni in parte differenti rispetto a quelle della Pt_1
e nessuna oggetto di esternalizzazione;
non vi è prova fosse la ricorrente, prima dell'assunzione della , a svolgere integralmente dette mansioni, ed in ogni caso Per_1
è pacifico che la ripartizione delle incombenze dello studio tra le tre colleghe da molti anni fosse stabilizzata. Inoltre alcune delle mansioni svolte dalla sono riferite Per_1
ad una competenza specialistica diversa da quella della ricorrente, in particolare la predisposizione e registrazione delle “scritture assestamento”, che la elaborava Per_1
inserendo i relativi dati per gli aspetti più prettamente fiscali (cfr. testi e Tes_1
. Per_1
10. A fronte di ciò non si reputa contraria ai principi di buona fede e correttezza – cui si deve attenere il datore di lavoro nei licenziamenti individuali - la scelta della convenuta di procedere al licenziamento della ricorrente, anche se avente una maggiore anzianità
aziendale rispetto alla anche tenuto conto che pure la aveva una Per_1 Per_1
anzianità aziendale significativa e che pacificamente nessuna delle due dipendenti aveva carichi familiari.
11. In conclusione, il ricorso va rigettato.
12. Le spese di lite sono compensate nella misura della metà, in ragione della diversa qualità
delle parti e della sussistenza di aspetti meritevoli di approfondimento a base della domanda giudiziale;
per il residuo, per l'importo di cui al dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite tra le parti, e condanna parte ricorrente a rifondere alla convenuta le residue spese di lite, con importo da quantificarsi in € 1.500,00 da maggiorarsi del
30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
6 Venezia, 14/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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