Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 4415/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 20/09/2024 da con l'avv. SIGNORINI SARA Parte_1 ricorrente nei confronti di con l'avv. BERGAMIN ELISA CP_1
resistente e con l'intervento del P.M. oggetto: scioglimento del matrimonio
Per l'udienza cartolare di prima comparizione del 5 febbraio 2025 i coniugi presentavano conclusioni congiunte:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai sigg.ri e Parte_1 in data 21.3.2006 e, per l'effetto, CP_1
2. assegnare la casa coniugale sita in Cittadella (PD), Via Aldo Moro n.11 alla Sig.ra Parte_1 in considerazione del fatto che ivi abita unitamente alla figlia;
Persona_1
3. disporre che il Sig. versi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese mediante CP_1 Pt_1 bonifico bancario alle coordinate bancarie che la stessa indicherà, a titolo di contributo al
B) farmaci e presidi dal medico curante;
C) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
D) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal SSNL;
E) tikets sanitari: - che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di €
500,00 annui;
b) cure termali e fisiatriche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie di medicina non convenzionale;
SPESE
SCOLASTICHE: che non richiedono il preventivo accordo: A) retta della ascuola d'infanzia, tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
B) libri di testo richiesti dalla scuola;
C) gite scolastiche senza pernotto – che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernotto;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE: che non richiedono il preventivo accordo: A) un'attività sportiva;
- che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive e ricreative e ludiche;
b) viaggi e vacanze. Le spese straordinarie saranno preventivamente comunicate tra i genitori, anche verbalmente, e sempre documentate. Le spese straordinarie da concordare saranno comunicate per iscritto anche via e-mail dal genitore che le propone all'altro genitore, che provvederà a sua volta per iscritto ad approvarle o a respingerle, dandone motivazione, entro termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione.
In ogni caso, quanto al pagamento, il genitore che ha anticipato le spese straordinarie ha diritto di ottenere, se concordate o da non concordare, la restituzione della propria quota entro 15 giorni dalla richiesta che verrà inoltrata e documentata all'altro genitore via email;
in caso di mancato accordo sopporterà l'intero importo;
4. disporre che nulla sia dovuto dai coniugi l'uno in favore dell'altro a titolo di assegno di mantenimento;
5. autorizzarsi i coniugi a chiedere il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o carta di identità valida per l'espatrio per sé e per la figlia.
In ogni caso: spese del presente procedimento, comprensive di compenso, 15% rimborso spese, Iva e
Cpa come per legge integralmente rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett.
b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale, in data 24/11/2016. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. In assenza di profili d'illegittimità le condizioni precisate congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative ed essendo conformi all'interesse della figlia
, oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Persona_1
In considerazione dell'esito della causa, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1
celebrato a Bassano del Grappa (VI) il 21.03.2006; CP_1
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Bassano del Grappa e di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 10, Parte I,
Anno 2006);
3. dispone che il divorzio sia regolamentato dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente;
4. spese compensate.
Padova, 11.02.2025
Il Presidente rel.
Dott. Alina Rossato